QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Tavola n. 1<br />
Quote di partecipazione (confronto con la normativa precedente)<br />
Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Precedente versione Rif.<br />
Art. 2468,<br />
c. 1<br />
Art. 2468,<br />
c. 2<br />
Art. 2468,<br />
cc. 3 e 4<br />
Art. 2468,<br />
c. 5<br />
Le partecipazioni dei soci non possono essere<br />
rappresentate da azioni né costituire oggetto di<br />
sollecitazione all’investimento.<br />
• Salvo quanto disposto dal c. 3 del presente<br />
articolo, i diritti sociali spettano ai soci in<br />
misura proporzionale alla partecipazione da<br />
ciascuno posseduta.<br />
• Se l’atto costitutivo non prevede diversamente,<br />
le partecipazioni dei soci sono determinate<br />
in misura proporzionale al conferimento.<br />
• Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo<br />
preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari<br />
diritti riguardanti l’amministrazione<br />
della società o la distribuzione degli utili.<br />
• Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo<br />
e salvo in ogni caso quanto previsto dall’art.<br />
2473, c. 1, i diritti previsti dal precedente<br />
comma possono essere modificati solo con il<br />
consenso di tutti i soci.<br />
Nel caso di comproprietà di una partecipazione,<br />
i diritti dei comproprietari devono essere<br />
esercitati da un rappresentante comune nominato<br />
secondo le modalità previste dagli artt.<br />
1105 e 1106.<br />
Le quote di partecipazione dei soci non possono<br />
essere rappresentate da azioni.<br />
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo,<br />
la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione<br />
delle rispettive quote di conferimento.<br />
• L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei<br />
soci al compimento di prestazioni accessorie.<br />
• Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art.<br />
2345, cc. 1 e 3.<br />
• Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo<br />
può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire<br />
prestazioni accessorie non consistenti in danaro,<br />
determinandone il contenuto, la durata,<br />
le modalità ed il compenso, e stabilendo particolari<br />
sanzioni per il caso di inadempimento.<br />
• Nella determinazione dei compenso devono<br />
essere osservate le norme applicabili ai rapporti<br />
aventi per oggetto le stesse prestazioni.<br />
Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo,<br />
gli obblighi previsti in questo articolo non<br />
possono essere modificati senza il consenso di<br />
tutti i soci.<br />
Le quote a cui è connesso l’obbligo delle prestazioni<br />
anzidette sono trasferibili soltanto con<br />
il consenso degli amministratori.<br />
Se una quota sociale diventa proprietà comune<br />
di più persone, si applica l’art. 2347.<br />
Nel caso di comproprietà di una partecipazione,<br />
i diritti dei comproprietari devono essere<br />
esercitati da un rappresentante comune.<br />
Se il rappresentante comune non è stato nominato,<br />
le comunicazioni e le dichiarazioni fatte<br />
dalla società a uno dei comproprietari sono<br />
efficaci nei confronti di tutti.<br />
I comproprietari della quota rispondono solidalmente<br />
delle obbligazioni da essa derivanti.<br />
Le quote di conferimento dei soci relative alle<br />
società di nuova costituzione possono essere<br />
di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori<br />
ad € 1.<br />
Se la quota di conferimento è superiore al minimo,<br />
deve essere costituita da un ammontare<br />
multiplo di € 1.<br />
Se il valore di un conferimento in natura non<br />
raggiunge l’ammontare minimo o un multiplo di<br />
questo, la differenza deve essere integrata mediante<br />
conferimento in danaro.<br />
Art. 2472,<br />
c. 2<br />
Art. 2492,<br />
c. 1<br />
Art. 2478,<br />
c. 1<br />
Art. 2345,<br />
c. 1<br />
Art. 2345,<br />
c. 3<br />
Art. 2478,<br />
c. 2<br />
Art. 2482,<br />
c. 2<br />
Art. 2347,<br />
c. 1<br />
Art. 2347,<br />
c. 2<br />
Art. 2347,<br />
c. 3<br />
Art. 2474,<br />
c. 2<br />
Art. 2474,<br />
c. 3<br />
Art. 2474,<br />
c. 4<br />
4<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4