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QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio

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<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />

varie<br />

Approfondimenti<br />

Clausole di gradimento e di prelazione<br />

Notariato<br />

del Triveneto<br />

Clausola<br />

gradimento<br />

Mortis causa<br />

Clausola<br />

di prelazione<br />

Negozi a titolo<br />

gratuito<br />

Ritiro<br />

dell’offerta<br />

Usufrutto su<br />

partecipazioni<br />

• Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino<br />

le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata<br />

la concessione del gradimento.<br />

• L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione<br />

al comitato esecutivo.<br />

• Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione<br />

statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa<br />

direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.<br />

Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola<br />

statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato<br />

periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo<br />

criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute<br />

agli eredi in forza della successione.<br />

• Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia<br />

quelle con efficacia obbligatoria.<br />

• L’offerta di prelazione è valida quando<br />

ricorrono tutti gli elementi per informare<br />

in modo completo i soci o la società sui<br />

termini del contratto che si vuole offrire.<br />

• É legittima la clausola di prelazione che<br />

consenta la possibilità di offerta cumulativa<br />

da parte di una pluralità di soci ad un<br />

prezzo globale.<br />

• Indicazione del prezzo delle partecipazioni.<br />

• Modalità di pagamento dello stesso.<br />

• Eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo<br />

statuto.<br />

Ove statutariamente prevista.<br />

La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito,<br />

o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi<br />

(valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le<br />

partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.<br />

Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare<br />

il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l’offerta entro un termine prefissato.<br />

É legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto<br />

sulle partecipazioni.<br />

Tavola n. 2<br />

Trasferimento delle partecipazioni (confronto con la normativa precedente)<br />

Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />

Art. 2469,<br />

c. 1<br />

Art. 2469,<br />

c. 2<br />

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili<br />

per atto tra vivi e per successione a causa di<br />

morte, salvo contraria disposizione dell’atto<br />

costitutivo.<br />

• Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità<br />

delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento<br />

al gradimento di organi sociali, di soci<br />

o di terzi senza prevederne condizioni e limiti,<br />

o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto<br />

impediscono il trasferimento a causa di<br />

morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare<br />

il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473.<br />

• In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un<br />

termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione<br />

della società o dalla sottoscrizione della<br />

partecipazione, prima del quale il recesso non<br />

può essere esercitato.<br />

6<br />

R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per<br />

successione a causa di morte, salvo contraria<br />

disposizione dell’atto costitutivo.<br />

Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo,<br />

le quote sono divisibili nel caso di successione<br />

a causa di morte o di alienazione, purché<br />

siano osservate le disposizioni dell’art. 2474, cc.<br />

2 e 3.<br />

Art. 2479,<br />

c. 1<br />

Art. 2482,<br />

c. 1

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