QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L. - Ratio
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>DI</strong>RITTO SOCIETARIO<br />
varie<br />
Approfondimenti<br />
Clausole di gradimento e di prelazione<br />
Notariato<br />
del Triveneto<br />
Clausola<br />
gradimento<br />
Mortis causa<br />
Clausola<br />
di prelazione<br />
Negozi a titolo<br />
gratuito<br />
Ritiro<br />
dell’offerta<br />
Usufrutto su<br />
partecipazioni<br />
• Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino<br />
le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata<br />
la concessione del gradimento.<br />
• L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione<br />
al comitato esecutivo.<br />
• Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione<br />
statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa<br />
direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.<br />
Non costituisce violazione del divieto di patti successori ed è legittima la clausola<br />
statutaria che attribuisca ai soci superstiti il diritto di acquistare, entro un determinato<br />
periodo di tempo e previo pagamento di un prezzo congruo da determinarsi secondo<br />
criteri prestabiliti, le partecipazioni già appartenute al defunto medesimo e pervenute<br />
agli eredi in forza della successione.<br />
• Nello statuto è possibile prevedere sia le clausole di prelazione con efficacia reale sia<br />
quelle con efficacia obbligatoria.<br />
• L’offerta di prelazione è valida quando<br />
ricorrono tutti gli elementi per informare<br />
in modo completo i soci o la società sui<br />
termini del contratto che si vuole offrire.<br />
• É legittima la clausola di prelazione che<br />
consenta la possibilità di offerta cumulativa<br />
da parte di una pluralità di soci ad un<br />
prezzo globale.<br />
• Indicazione del prezzo delle partecipazioni.<br />
• Modalità di pagamento dello stesso.<br />
• Eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo<br />
statuto.<br />
Ove statutariamente prevista.<br />
La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito,<br />
o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi<br />
(valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le<br />
partecipazioni di realizzare il valore economico delle stesse.<br />
Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare<br />
il prezzo determinato dagli arbitratori, ritirando l’offerta entro un termine prefissato.<br />
É legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto<br />
sulle partecipazioni.<br />
Tavola n. 2<br />
Trasferimento delle partecipazioni (confronto con la normativa precedente)<br />
Rif. Codice Civile - Nuova versione Codice Civile - Vecchia versione Rif.<br />
Art. 2469,<br />
c. 1<br />
Art. 2469,<br />
c. 2<br />
Le partecipazioni sono liberamente trasferibili<br />
per atto tra vivi e per successione a causa di<br />
morte, salvo contraria disposizione dell’atto<br />
costitutivo.<br />
• Qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità<br />
delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento<br />
al gradimento di organi sociali, di soci<br />
o di terzi senza prevederne condizioni e limiti,<br />
o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto<br />
impediscono il trasferimento a causa di<br />
morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare<br />
il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473.<br />
• In tali casi l’atto costitutivo può stabilire un<br />
termine, non superiore a 2 anni dalla costituzione<br />
della società o dalla sottoscrizione della<br />
partecipazione, prima del quale il recesso non<br />
può essere esercitato.<br />
6<br />
R A T I O N.4/2005 - 3 2 0 4<br />
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per<br />
successione a causa di morte, salvo contraria<br />
disposizione dell’atto costitutivo.<br />
Salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo,<br />
le quote sono divisibili nel caso di successione<br />
a causa di morte o di alienazione, purché<br />
siano osservate le disposizioni dell’art. 2474, cc.<br />
2 e 3.<br />
Art. 2479,<br />
c. 1<br />
Art. 2482,<br />
c. 1