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Norme di attuazione - Comune di Minerbio

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Associazione Terre <strong>di</strong> Pianura<br />

ELABORATO<br />

IN FORMA<br />

A SSOCIATA<br />

il sindaco<br />

Giacomino Simoni<br />

l’assessore<br />

Lorenzo Minganti<br />

ufficio <strong>di</strong> piano<br />

ing. Tiziana Sicilia<br />

consulente responsabile del progetto:<br />

tecnicoop soc. coop.<br />

arch. Ru<strong>di</strong> Fallaci (responsabile <strong>di</strong> progetto)<br />

arch. Carlo Santacroce<br />

dott. Agr. Fabio Tunioli<br />

COMUNE DI MINERBIO<br />

approvazione delibera C.C. n.38 del 28/07/2008<br />

cartografia – Andrea Franceschini<br />

<strong>Norme</strong> <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>


File<br />

N<br />

.<br />

Revisione Redatto Verificato Approvato<br />

Data Firma Data Firma Data Firma<br />

LAV.<br />

N71<br />

N71PSCnorme<br />

3<br />

N71PSCnorme<br />

4<br />

N71PSCnorme<br />

7<br />

Bozza 3<br />

consegnata<br />

20/09/07 RF 20/09/07 RF 20/09/07 RF<br />

per adozione 7/12/07 RF 7/12/07 RF 7/12/07 RF<br />

per<br />

approvazione<br />

15/07/08 RF 15/07/08 RF 15/07/08 RF


INDICE<br />

TITOLO I - CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E DISPOSIZIONI<br />

GENERALI 5<br />

Art. 1.1 Vali<strong>di</strong>tà ed efficacia del Piano Strutturale 5<br />

Art. 1.2 Concezione, obiettivi del Piano e contenuti specifici 6<br />

Art. 1.3 Elaborati del Piano Strutturale 6<br />

Art. 1.4 Contenuti, consultazione e aggiornamento del Quadro Conoscitivo 8<br />

Art. 1.5 Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni 8<br />

Art. 1.6 Misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e continuità degli strumenti urbanistici attuativi vigenti 9<br />

Art. 1.7 Definizioni e sigle 10<br />

Art. 1.8 Valore delle in<strong>di</strong>viduazioni grafiche 16<br />

Art. 1.9 Permesso <strong>di</strong> costruire in deroga 17<br />

TITOLO II - TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’IDENTITA’ STORICO-CULTURALE E<br />

DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO 19<br />

Art. 2.1 Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli elementi <strong>di</strong> identità<br />

storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del territorio 19<br />

TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 21<br />

Art. 2.2 Alvei attivi e invasi dei bacini idrici 21<br />

Art. 2.3 Fasce <strong>di</strong> tutela fluviale 23<br />

Art. 2.4 Fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale 25<br />

Art. 2.5 Maceri 27<br />

Art. 2.6 Zone <strong>di</strong> particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura 27<br />

Art. 2.7 Sistema delle aree forestali 30<br />

Art. 2.8 Alberi monumentali, giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pregio 32<br />

VINCOLO PAESAGGISTICO 32<br />

Art. 2.9 Aree soggette a vincolo paesaggistico 32<br />

Art. 2.10 (omissis) 33<br />

TUTELE DEI BENI STORICO-CULTURALI E TESTIMONIALI 33<br />

Art. 2.11 Aree <strong>di</strong> interesse archeologico 33<br />

Art. 2.12 Infrastrutturazioni storiche 37<br />

Art. 2.13 Immobili accentrati o sparsi <strong>di</strong> valore storico-architettonico 39<br />

Art. 2.14 Immobili <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale 40<br />

Art. 2.15 Aree <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture<br />

dell’inse<strong>di</strong>amento storico 41<br />

TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA’ E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO 42<br />

Art. 2.16 Aree ad alta probabilità <strong>di</strong> inondazione 42<br />

Art. 2.17 Aree per la realizzazione <strong>di</strong> interventi idraulici strutturali 43<br />

Art. 2.18 Aree interessate da particolari caratteristiche <strong>di</strong> rischio sismico 43


TITOLO III - ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO: QUALIFICAZIONE,<br />

VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO 45<br />

AZIONI STRATEGICHE PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE<br />

45<br />

Art. 3.1 Unità <strong>di</strong> Paesaggio 45<br />

Art. 3.2 Linee portanti della valorizzazione ambientale e itinerari <strong>di</strong> fruizione 45<br />

Art. 3.3 Consolidamento e sviluppo della rete ecologica 46<br />

INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO. 48<br />

Art. 3.4 Classificazione delle strade 48<br />

Art. 3.5 Infrastrutture per la mobilità: previsioni progettuali del PSC 49<br />

Art. 3.6 Valore delle in<strong>di</strong>cazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni <strong>di</strong> nuove<br />

strade e <strong>di</strong>rettive al POC e al RUE. 50<br />

Art. 3.7 Distanze <strong>di</strong> rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti 51<br />

TITOLO IV - ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO: DISPOSIZIONI GENERALI PER<br />

LO SVILUPPO URBANO 57<br />

Art. 4.1 Classificazione generale del territorio comunale 57<br />

CRITERI E DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE E DELLE DOTAZIONI<br />

TERRITORIALI 57<br />

Art. 4.2 Criteri e <strong>di</strong>mensionamento del PSC riguardo alle previsioni <strong>di</strong> sviluppo della funzione<br />

residenziale e relative funzioni complementari 57<br />

Art. 4.3 Criteri e <strong>di</strong>mensionamento del PSC riguardo alle dotazioni <strong>di</strong> attrezzature e spazi<br />

collettivi per la popolazione 59<br />

Art. 4.4 Criteri e <strong>di</strong>mensionamento del PSC riguardo alle previsioni <strong>di</strong> sviluppo delle attività<br />

produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni 62<br />

Art. 4.5 Dotazioni ecologico-ambientali 63<br />

PEREQUAZIONE URBANISTICA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE 64<br />

Art. 4.6 Perequazione urbanistica e <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori 64<br />

Art. 4.7 Modalità <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> del PSC 68<br />

TITOLO V – ASSETTO STUTTURALE DI PROGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I<br />

DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO 71<br />

TERRITORIO URBANIZZATO 71<br />

Art. 5.1 Centri storici (ACS) 71<br />

Art. 5.2 Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati (AUC) 72<br />

Art. 5.3 Territorio urbanizzato : ambiti da riqualificare (AR) 75<br />

Art. 5.4 Ambiti specializzati per attività produttive (ASP) 76<br />

TERRITORIO URBANIZZABILE 79<br />

Art. 5.5 Ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani (ANS) 79<br />

Art. 5.6 Modesti interventi e<strong>di</strong>lizi integrativi 83<br />

Art. 5.7 Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ASP_BN) 84<br />

Art. 5.8 Prestazioni ambientali dei nuovi inse<strong>di</strong>amenti 86<br />

TERRITORIO RURALE 90<br />

Art. 5.9 Obiettivi del PSC per il territorio rurale e sua articolazione 90<br />

Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC 91


TITOLO I - CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E<br />

DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Art. 1.1<br />

Vali<strong>di</strong>tà ed efficacia del Piano Strutturale<br />

1 Il presente Piano Strutturale del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong>, elaborato in forma associata con i<br />

Comuni <strong>di</strong> Baricella, Budrio, Granarolo, Malalbergo, Molinella, è redatto ai sensi della L.R.<br />

20/2000 “Disciplina generale della tutela e dell'uso del territorio” e costituisce parte del<br />

complesso degli atti <strong>di</strong> pianificazione territoriale con i quali il <strong>Comune</strong>, come previsto dall’art.<br />

28 della citata L.R. 20/2000, <strong>di</strong>sciplina l’utilizzo e la trasformazione del territorio comunale e<br />

delle relative risorse.<br />

2. Ai fini delle correlazioni con la legislazione nazionale, il presente Piano Strutturale<br />

Comunale, il Regolamento Urbanistico E<strong>di</strong>lizio e il Piano Operativo Comunale compongono<br />

insieme il Piano Regolatore Generale del comune <strong>di</strong> cui alla L. 1150/1942 e succ.<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

3. L'approvazione del Piano Strutturale, quando congiunta con l’approvazione del<br />

Regolamento Urbanistico E<strong>di</strong>lizio e del Piano Operativo Comunale, comporta l'abrogazione<br />

e sostituzione delle previsioni del pre-vigente Piano Regolatore Generale e sue varianti.<br />

4. Le determinazioni del PSC sono vincolanti, nei termini e nei limiti specificati nei<br />

successivi articoli, ai fini della redazione e delle mo<strong>di</strong>fiche del Regolamento Urbanistico-<br />

E<strong>di</strong>lizio (RUE) e del Piano Operativo Comunale (POC).<br />

5. Le previsioni del PSC inerenti beni appartenenti al demanio pubblico ed al patrimonio<br />

in<strong>di</strong>sponibile dello Stato sono oggetto, <strong>di</strong> volta in volta, <strong>di</strong> accordo con le Amministrazioni<br />

dello Stato interessate. Le previsioni del PSC costituiscono base <strong>di</strong> riferimento per i pareri e<br />

le intese <strong>di</strong> cui all’art. 81, comma 4, del D.P.R. 616/77 e all’art. 37, della L.R. 20/2000 e s.<br />

m. e i. ed altresì per gli accertamenti e verifiche <strong>di</strong> conformità e la conclusione <strong>di</strong> “Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

Programma”, rispettivamente <strong>di</strong> cui al D.P.R. 383/1994 ed ai sensi dell’art. 34, del D. Lgs<br />

267/2000”, nonché ai sensi dell’art.25, della L. 210/85, per quanto <strong>di</strong> interesse e<br />

competenza comunale.<br />

6. Le previsioni del PSC che interagiscono con decisioni provinciali e <strong>di</strong> Comuni limitrofi<br />

sono oggetto, ai fini dell’<strong>attuazione</strong> del Piano, <strong>di</strong> volta in volta delle forme <strong>di</strong> negoziazione ai<br />

sensi delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> leggi nazionali e <strong>di</strong> quelle regionali, con particolare<br />

riferimento agli artt. 38, 39 e 40, della L.R. 20/2000 e s. m. e i. ed all’art. 158, della L.R.<br />

3/1999 e s. m. e i..<br />

7. Il presente Piano Strutturale verrà in seguito in<strong>di</strong>cato con la sigla PSC; il Piano<br />

Regolatore Generale e sue varianti sarà in<strong>di</strong>cato come ‘P.R.G. previgente’.<br />

5


Art. 1.2<br />

Concezione, obiettivi del Piano e contenuti specifici<br />

1 Ai sensi dell’art. 28 della L.R. 20/2000, il Piano Strutturale Comunale delinea le scelte<br />

strategiche <strong>di</strong> assetto e sviluppo dell’intero territorio comunale e ne tutela l'integrità fisica e<br />

ambientale e l’identità culturale, in coerenza con le linee <strong>di</strong> assetto territoriale definite dalla<br />

pianificazione provinciale.<br />

2 Obiettivi generali del Piano Strutturale Comunale sono quelli in<strong>di</strong>cati all’art. 2 della L.R.<br />

20/2000 comma 2. Gli obiettivi specifici sono quelli richiamati nella relazione illustrativa,<br />

nonché quelli in<strong>di</strong>cati per ciascun ambito territoriale negli articoli del Titolo IV e V.<br />

3 Il Piano Strutturale Comunale è costituito:<br />

- dal Quadro Conoscitivo del territorio comunale;<br />

- dalla Relazione illustrativa;<br />

- dagli elaborati cartografici e normativi che esplicitano le <strong>di</strong>sposizioni strutturali del<br />

Piano, fra le quali si <strong>di</strong>stinguono quelle <strong>di</strong> carattere generale, <strong>di</strong> cui in particolare ai<br />

Titoli I e II delle presenti norme, e quelle riferite a specifici ambiti del territorio, <strong>di</strong> cui<br />

in particolare ai Titoli IV e V delle presenti <strong>Norme</strong>;<br />

- dalla Valutazione <strong>di</strong> sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), comprensiva <strong>di</strong><br />

una scheda specifica per ciascun abito potenzialmente interessabile da<br />

trasformazione.<br />

Ciascuno degli elementi suddetti ha il valore e gli effetti previsti dalla L.R. 20/2000. In<br />

particolare, per ciascun ambito normativo del territorio comunale, ad integrazione delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni specifiche contenute nelle <strong>Norme</strong>, la Relazione descrive gli obiettivi e le<br />

prestazioni specifiche da perseguire e la relativa scheda specifica <strong>di</strong> VALSAT in<strong>di</strong>ca le<br />

con<strong>di</strong>zioni e i vincoli che devono essere rispettati nella trasformazione e le eventuali<br />

mitigazioni da porre in essere al fine <strong>di</strong> assicurare la sostenibilità dell’intervento.<br />

Art. 1.3<br />

Elaborati del Piano Strutturale<br />

1 Il Piano Strutturale Comunale è composto dai seguenti elaborati :<br />

a) la Relazione illustrativa;<br />

b) il Quadro conoscitivo (prodotto con riferimento al territorio complessivo dei comuni<br />

dell’Associazione Terre <strong>di</strong> Pianura), costituito da<br />

• Relazione Quadro Conoscitivo:<br />

- Elaborato AC.1.1.REL - Sistema economico sociale – Sistema naturale e<br />

ambientale<br />

- Elaborato AC.1.2.REL - Sistema territoriale – Sistema della pianificazione<br />

Allegati alla Relazione<br />

• Stu<strong>di</strong>o componente traffico / Allegato AC.1.ALL<br />

6


• Relazione Geologica / Elaborato AC.2.REL<br />

• Zonizzazione sismica / Elaborato AC.3.REL<br />

Cartografia<br />

• Sistema naturale e ambientale<br />

- Carta litologico-morfologica / tav. AC.1.1 a/b/c - scala 1:25000<br />

- Carta idrogeologica / tav. AC.1.2 a/b/c - scala 1:25000<br />

- Modello idrogeologico / tav. AC.1.3 / scala 1:100000<br />

- Rete idrografica / tav. AC.1.4 – scala 1:35000<br />

- Risorse e politiche ambientali / tav. AC.1.5 – scala 1:35000<br />

- Zonizzazione sismica / tav. AC.1.6 – scala 1:25.000<br />

- Risorse <strong>di</strong> interesse naturalistico - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> / tav. MiC.1.1/ scala 1:10000<br />

• Sistema territoriale<br />

- Sistema urbano e inse<strong>di</strong>amento sparso / tav. AC.2.1 – scala 1:50000<br />

- Paesaggio e inse<strong>di</strong>amento storico / tav. AC.2.2 – scala 1:35000<br />

- Infrastrutture per la mobilità / tav. AC.2.3 – scala 1:35000<br />

- Assetto aziendale e forme d’uso del territorio rurale / tav. AC.2.4 – scala 1:35000<br />

- Sintesi / tav. AC.2.5 – scala 1:35000<br />

- Inse<strong>di</strong>amento storico - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> / tav. MiC.2.1/ scala 1:10000<br />

- Tessuti urbani - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> / tav. MiC.2.2 / scala 1:5000<br />

- Sistema dei servizi e stato <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> dei PRG - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> / tav.<br />

MiC.2.3/ scala 1:5000<br />

- Infrastrutture ambientali e tecnologiche - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> / tav. MiC.2.4/ scala<br />

1:10000<br />

- Infrastrutture per la mobilità urbana - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> / tav. MiC.2.5/ scala<br />

1:5000<br />

- Assetto aziendale e forme d’uso del territorio rurale <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> / tav.<br />

MiC.2.6/ scala 1:10000<br />

• Sistema della pianificazione<br />

- Mosaico PRG / tav. AC.3.1 – scala 1:35000<br />

• Sintesi delle criticità<br />

- Principali criticità e opportunità dell’assetto inse<strong>di</strong>ativo urbano - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong><br />

/ tav. MiC.4 – scala 1:5000<br />

• Indagini ambientali Integrative (mobilità, aria, rumore): Relazione e Allegato<br />

c) le presenti <strong>Norme</strong> <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>;<br />

d) la Tavola n. 1 del PSC – Schema <strong>di</strong>rettore intercomunale – foglio unico in scala<br />

1:35.000 esteso al territorio dei comuni dell’Associazione ‘Terre <strong>di</strong> pianura’ con funzione <strong>di</strong><br />

mero inquadramento, ma priva <strong>di</strong> valore normativo;<br />

7


e) la Tavola n. 2 del PSC – Sistema dei vincoli e delle tutele, in foglio unico in scala<br />

1:10.000, contenente l’in<strong>di</strong>viduazione grafica dei vincoli e tutele che limitano o con<strong>di</strong>zionano<br />

le trasformazioni;<br />

f) la Tavola n. 3 del PSC – Schema <strong>di</strong> assetto strutturale – foglio unico in scala 1:10.000;<br />

contenente la classificazione generale del territorio e la sud<strong>di</strong>visione del territorio in ambiti a<br />

cui corrispondono <strong>di</strong>fferenti politiche e forme <strong>di</strong> intervento, nonché l’in<strong>di</strong>cazione delle<br />

principali azioni progettuali riguardanti il sistema ambientale, il sistema della mobilità, il<br />

sistema inse<strong>di</strong>ativo, la rete ecologica;<br />

h) la Relazione <strong>di</strong> VALSAT , contenente gli elementi per le valutazioni <strong>di</strong> sostenibilità<br />

ambientale e territoriale delle previsioni del Piano e le in<strong>di</strong>cazioni per i monitoraggio degli<br />

effetti dell’<strong>attuazione</strong>.<br />

Art. 1.4<br />

Contenuti, consultazione e aggiornamento del Quadro Conoscitivo<br />

1 Il Quadro Conoscitivo, che costituisce un elaborato specifico del Piano Strutturale, si<br />

avvale degli stu<strong>di</strong> raccolti e sviluppati in sede <strong>di</strong> formazione del piano stesso e dei contributi<br />

conoscitivi acquisiti in sede <strong>di</strong> Conferenza <strong>di</strong> Pianificazione.<br />

2 L’Amministrazione comunale provvede al perio<strong>di</strong>co aggiornamento degli elaborati del<br />

Quadro Conoscitivo sulla base delle informazioni raccolte attraverso la propria attività<br />

istituzionale ovvero rese <strong>di</strong>sponibili da altri enti. In particolare il Quadro Conoscitivo viene<br />

necessariamente aggiornato in occasione dell’elaborazione dei Piani Operativi Comunali<br />

successivi al primo.<br />

3 Ogni intervento <strong>di</strong> trasformazione fisica o funzionale <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> territorio o <strong>di</strong> un<br />

immobile concorre all’aggiornamento del Quadro Conoscitivo <strong>di</strong> cui al punto precedente,<br />

attraverso la compilazione, a cura del proponente dell’intervento, della scheda tecnicadescrittiva,<br />

che dovrà essere prevista dal RUE, e il cui modello sarà definito con apposita<br />

determinazione.<br />

4. L’Amministrazione Comunale promuove la <strong>di</strong>ffusione delle conoscenze sulle<br />

caratteristiche e sullo stato del proprio territorio presso tutti i citta<strong>di</strong>ni ed in particolare<br />

presso le associazioni che costituiscono espressioni della cultura e dell’economia locale,<br />

attraverso la messa a <strong>di</strong>sposizione del Quadro Conoscitivo e attraverso l’agevolazione della<br />

sua consultazione anche attraverso procedure informatiche.<br />

Art. 1.5<br />

Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni<br />

1 Il Piano Strutturale Comunale, sulla base della conoscenza dello stato dell’ambiente<br />

illustrata nel Quadro Conoscitivo, definisce nell’elaborato VALSAT:<br />

- gli obiettivi <strong>di</strong> sostenibilità ambientale delle trasformazioni;<br />

8


- le schede che evidenziano le con<strong>di</strong>zioni e le criticità <strong>di</strong> ciascun ambito territoriale<br />

potenzialmente interessabile da trasformazioni significative, e le eventuali azioni o<br />

mitigazioni atte ad evitare, ridurre o compensare effetti gli ambientali negativi<br />

connessi agli interventi previsti dal Piano;<br />

- le azioni necessarie per il monitoraggio nel tempo dell’<strong>attuazione</strong> del Piano e<br />

dell’evoluzione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sostenibilità.<br />

2 Il Regolamento Urbanistico E<strong>di</strong>lizio definisce <strong>di</strong>rettamente le con<strong>di</strong>zioni e i limiti per le<br />

trasformazioni ammissibili tramite <strong>attuazione</strong> <strong>di</strong>retta non programmata attraverso il POC. Il<br />

RUE inoltre stabilisce per tutti i tipi <strong>di</strong> interventi, ivi compresi quelli soggetti a pianificazione<br />

operativa ed attuativa, gli elaborati tecnici da pre<strong>di</strong>sporre a cura del proponente e le<br />

procedure per la verifica degli effetti ambientali delle opere e delle trasformazioni previste.<br />

3 Il Piano Operativo Comunale contiene uno specifico capitolo de<strong>di</strong>cato alla Valutazione<br />

degli effetti ambientali delle trasformazioni, limitatamente a quelle in esso previste, ivi<br />

comprese le opere pubbliche e le infrastrutture, e alla pre-in<strong>di</strong>viduazione delle eventuali<br />

con<strong>di</strong>zioni e mitigazioni da prevedere e precisare negli strumenti urbanistici attuativi e nei<br />

progetti.<br />

4. Le valutazioni <strong>di</strong> sostenibilità contenute nell’elaborato <strong>di</strong> VALSAT, comprendenti una<br />

prima in<strong>di</strong>viduazione delle criticità da affrontare in fase <strong>di</strong> pianificazione operativa ed<br />

attuativa, costituiscono un riferimento necessario per l’Amministrazione comunale ai fini<br />

dell’elaborazione del POC, e per i soggetti attuatori ai fini dell’elaborazione dei Piani<br />

Attuativi.<br />

Art. 1.6<br />

vigenti<br />

Misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e continuità degli strumenti urbanistici attuativi<br />

1. Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/2000, dalla data <strong>di</strong> adozione del PSC, e fino alla<br />

definitiva approvazione, comunque per una durata non superiore a cinque anni, si applicano<br />

le misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a, ossia:<br />

- è sospesa ogni determinazione in merito a permessi <strong>di</strong> costruire per interventi che<br />

siano in contrasto con aspetti prescrittivi del piano o siano tali da comprometterne o<br />

renderne più gravosa l’<strong>attuazione</strong>;<br />

- nel caso <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> Dichiarazioni <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività per interventi che siano<br />

in contrasto con aspetti prescrittivi o siano tali da comprometterne o renderne più<br />

gravosa l’<strong>attuazione</strong>, viene notificato al presentatore, or<strong>di</strong>ne motivato a non effettuare<br />

l’intervento;<br />

- è sospesa l’approvazione <strong>di</strong> piani urbanistici attuativi (come definiti all’art. 1.8) che<br />

siano in contrasto con aspetti prescrittivi del Piano adottato.<br />

2. In specifico gli aspetti prescrittivi per i quali si applica la salvaguar<strong>di</strong>a sono<br />

espressamente ed esclusivamente i seguenti:<br />

9


- tutte le <strong>di</strong>sposizioni prescrittive riguardanti la tutela dell’ambiente, dell’identità storicoculturale<br />

e della sicurezza del territorio <strong>di</strong> cui al Titolo II delle presenti norme;<br />

- la classificazione ed in<strong>di</strong>viduazione del territorio urbanizzato, del territorio urbanizzabile<br />

e del territorio rurale <strong>di</strong> cui all’art. 4.1.<br />

3. Sono fatti salvi dall’applicazione delle misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> cui al punto 1 i<br />

proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> approvazione <strong>di</strong> PUA che siano in corso alla data <strong>di</strong> adozione delle presenti<br />

norme, ossia per i quali sia stato effettuato il deposito presso la segreteria del <strong>Comune</strong> per<br />

la pubblicazione, ovvero sia stata effettuata l’adozione.<br />

4. I piani urbanistici attuativi definitivamente approvati, in attesa o in corso <strong>di</strong> esecuzione, o<br />

già attuati alla data <strong>di</strong> adozione del PSC, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e<br />

la durata prevista dalla legislazione in materia o dalla convenzione del PUA stesso; nelle<br />

aree da questi interessate si applicano quin<strong>di</strong> le prescrizioni, i vincoli, gli obblighi<br />

convenzionali, nonché le potenzialità e<strong>di</strong>ficatorie e le relative modalità <strong>di</strong> calcolo previste nei<br />

PUA fino alla scadenza della loro vali<strong>di</strong>tà. In caso <strong>di</strong> previsioni urbanistiche del PSC, del<br />

RUE o del POC <strong>di</strong>fformi rispetto ai contenuti <strong>di</strong> detti piani urbanistici attuativi, tali previsioni<br />

sono da intendersi operanti a far tempo dalla scadenza del termine fissato per<br />

l'adempimento delle convenzioni <strong>di</strong> tali medesimi strumenti attuativi o <strong>di</strong> loro varianti.<br />

5. Le prescrizioni dei piani <strong>di</strong> recupero approvati restano applicabili anche dopo la<br />

scadenza prevista per il Piano <strong>di</strong> Recupero stesso, fino all’avvenuta approvazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />

e specifiche <strong>di</strong>sposizioni del RUE o del POC.<br />

Art. 1.7<br />

Definizioni e sigle<br />

1. Ai fini del presente piano, del POC e del RUE, si assumono le seguenti definizioni e si<br />

utilizzano le seguenti sigle<br />

Alloggio: unità immobiliare ad uso residenziale; nelle valutazioni della capacità inse<strong>di</strong>ativa<br />

il PSC assume come riferimento una <strong>di</strong>mensione me<strong>di</strong>a dei nuovi alloggi pari a 92 mq. <strong>di</strong><br />

SC (v.).<br />

Ambito: una porzione <strong>di</strong> territorio identificata dal PSC in applicazione della L.R. 20/2000,<br />

sulla base <strong>di</strong> attributi propri delle aree interessate, ma anche sulla base <strong>di</strong> caratteri<br />

progettuali assegnati dal PSC a tali porzioni <strong>di</strong> territorio.<br />

Area: una porzione <strong>di</strong> suolo identificata sulla base <strong>di</strong> specifici attributi propri (attributi fisici,<br />

giuri<strong>di</strong>ci, ecc.), non assegnati dal Piano, ma solo eventualmente riconosciuti dal Piano<br />

stesso, se ed in quanto meritevoli <strong>di</strong> particolare <strong>di</strong>sciplina.<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa (urbana): è la misura dell’entità degli inse<strong>di</strong>amenti urbani realizzabili<br />

in un determinato ambito (v.) o porzione del territorio comunale; è misurata in mq. <strong>di</strong> SC (v.)<br />

ovvero in alloggi (v.).<br />

10


Capacità inse<strong>di</strong>ativa per attività produttive: è la misura dell’entità degli inse<strong>di</strong>amenti<br />

specializzati per attività produttive realizzabili in un determinato ambito (v.) o porzione del<br />

territorio comunale; è espressa con la misura dell’ambito o area in mq. <strong>di</strong> ST. (v.).<br />

Carico urbanistico: il carico urbanistico <strong>di</strong> un inse<strong>di</strong>amento è dato convenzionalmente<br />

dall'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina. Si considerano l’entità delle<br />

dotazioni necessarie <strong>di</strong> infrastrutture per l’urbanizzazione, delle dotazioni <strong>di</strong> attrezzature e<br />

spazi collettivi, nonché delle dotazioni <strong>di</strong> parcheggi pertinenziali, in base alle <strong>di</strong>mensioni ed<br />

agli usi presenti o previsti nell’inse<strong>di</strong>amento. Ai sensi dell’art. 28, della L.R. 31/2002 si ha<br />

comunque aumento <strong>di</strong> carico urbanistico in caso <strong>di</strong>:<br />

- aumento delle superficie utile degli e<strong>di</strong>fici;<br />

- mutamento delle destinazione d’uso quando il nuovo uso richieda un incremento<br />

delle dotazioni territoriali;<br />

- aumento delle unità immobiliari.<br />

Comparto <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> (o semplicemente comparto): l'unità territoriale interessata da (o<br />

da interessare con) un piano urbanistico attuativo (PUA) (v.); qualora sia in<strong>di</strong>viduato dal<br />

POC (v.) con un'apposita perimetrazione costituisce l'unità territoriale minima ovvero<br />

obbligatoria da interessare con un PUA.<br />

Comparto ‘ad arcipelago’: comparto <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> (v.) costituito da più porzioni <strong>di</strong>stinte e<br />

non contigue.<br />

Comparto e<strong>di</strong>ficatorio: l'unità minima che deve essere attuata con un intervento e<strong>di</strong>lizio<br />

(v.)<strong>di</strong>retto, attraverso un progetto unitario. Ai comparti e<strong>di</strong>ficatori si applicano le norme <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 23 della L. 17/8/1942 n. 1150 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

Costruzione: ‘costruzione e<strong>di</strong>lizia’, alias ‘opera e<strong>di</strong>lizia’, o semplicemente ‘costruzione’ è<br />

qualsiasi manufatto (v.), fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente<br />

caratteristiche <strong>di</strong> stabilità e consistenza.<br />

Nelle costruzioni e<strong>di</strong>lizie si <strong>di</strong>stinguono quattro tipologie:<br />

- gli e<strong>di</strong>fici (o fabbricati) (v.);<br />

- gli impianti (o strutture tecnologiche) (v.);<br />

- le infrastrutture (v.);<br />

- i manufatti <strong>di</strong>versi (v.).<br />

Densità e<strong>di</strong>lizia, territoriale o fon<strong>di</strong>aria (ovvero In<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Utilizzazione territoriale o<br />

fon<strong>di</strong>ario): è il rapporto fra l’entità della superficie e<strong>di</strong>ficata o e<strong>di</strong>ficabile in una determinata<br />

area e l’estensione della sua superficie territoriale (v.) o fon<strong>di</strong>aria (v.); è data dal rapporto<br />

UT = SC/ST (v.) (densità territoriale o in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale) ovvero dal rapporto<br />

UF = SC/SF (v.) (densità fon<strong>di</strong>aria i in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria). Si misura in mq/mq.<br />

Diritto e<strong>di</strong>ficatorio (DE): è l’entità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione potenziale che uno strumento urbanistico<br />

(v.) comunale può riconoscere e attribuire ai soggetti proprietari <strong>di</strong> una determinata area o<br />

immobile (v.) o insieme <strong>di</strong> aree o immobili nel caso in cui tale area sia interessata da un<br />

11


comparto (v.) <strong>di</strong> trasformazione urbanistica o sia ceduta al <strong>Comune</strong> nel quadro <strong>di</strong> una<br />

trasformazione urbanistica; l’entità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione potenziale non coincide con la densità<br />

e<strong>di</strong>lizia territoriale (v.). L’entità dei <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori è espressa in mq/mq e rappresenta i mq.<br />

<strong>di</strong> SC (v.), per unità <strong>di</strong> superficie dell’area (v. art. 3.6).<br />

Dotazioni territoriali (sistema delle): si intende per sistema delle dotazioni territoriali,<br />

<strong>di</strong>sciplinato dagli artt. A-22, A-23, A-24 e A-25 della L.R. 20/2000 e s. m. e i., l'insieme degli<br />

impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard <strong>di</strong> qualità urbana<br />

ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione, in particolare le infrastrutture per<br />

l'urbanizzazione degli inse<strong>di</strong>amenti, le attrezzature e spazi collettivi e le dotazioni<br />

ecologiche e ambientali.<br />

E<strong>di</strong>ficio: e<strong>di</strong>ficio è qualunque costruzione (v.) stabile <strong>di</strong> rilevanza spaziale tri<strong>di</strong>mensionale,<br />

dotata <strong>di</strong> copertura, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani) funzionale a<br />

contenere più persone nell'atto <strong>di</strong> svolgere un'attività o in riposo. La definizione è<br />

ulteriormente specificata nel RUE..<br />

ERS: e<strong>di</strong>lizia residenziale sociale ( ve<strong>di</strong> art. 4.2 punto 5)<br />

Fabbricato: alias e<strong>di</strong>ficio (v.).<br />

Fascia <strong>di</strong> ambientazione <strong>di</strong> un’infrastruttura (v.) o <strong>di</strong> un impianto (v.): fascia <strong>di</strong> larghezza<br />

variabile in relazione alle esigenze ed al contesto, da sistemare con idonei impianti vegetali,<br />

destinata a mitigare gli impatti della nuova realizzazione, e in particolare l’impatto visivo dai<br />

principali punti <strong>di</strong> vista esterni ad essa.<br />

Fascia <strong>di</strong> rispetto stradale e ferroviaria: fascia <strong>di</strong> terreno sulla quale esistono vincoli alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> costruzioni (v.) o all’impianto <strong>di</strong> alberi o siepi; per le strade, ai sensi del<br />

Co<strong>di</strong>ce della Strada, ovvero del suo regolamento <strong>di</strong> esecuzione e <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>, si misura<br />

dal confine della sede stradale (v.); per le ferrovie si misura dal piede della scarpata<br />

ferroviaria.<br />

Funzioni <strong>di</strong> servizio complementari alla residenza: si intendono gli esercizi commerciali<br />

<strong>di</strong> vicinato o <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>mensione, l’artigianato dei servizi, i servizi pubblici, i pubblici<br />

esercizi per la somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande, gli uffici privati, le attività culturali e<br />

ricreative e simili.<br />

IAP: il soggetto in possesso della documentazione comprovante il titolo Impren<strong>di</strong>tore<br />

Agricolo Professionale, come definito ai sensi del D.L. 29/03/2004 n.99.<br />

Immobile: sono 'beni immobili' ai sensi dell'art. 812 del Co<strong>di</strong>ce Civile, o semplicemente<br />

'immobili':<br />

- il suolo, ovvero le unità <strong>di</strong> suolo o 'aree';<br />

- le costruzioni e<strong>di</strong>lizie (v.);<br />

- gli alberi;<br />

- i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).<br />

12


Impianto: impianto (alias struttura tecnologica) è qualunque costruzione (v.) stabile, <strong>di</strong><br />

rilevanza spaziale tri<strong>di</strong>mensionale, non assimilabile ad un e<strong>di</strong>ficio (v.) dal punto <strong>di</strong> vista della<br />

conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto funzionale alla permanenza <strong>di</strong><br />

persone. Sono ad esempio impianti: macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non<br />

costituenti componenti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici); bacini, silos e serbatoi le cui normali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

funzionamento non prevedono la presenza <strong>di</strong> persone all'interno; tralicci; antenne <strong>di</strong><br />

trasmissione o ricezione (con esclusione delle antenne <strong>di</strong> ricezione del singolo utente finale<br />

o condominio, che costituiscono un impianto dell’e<strong>di</strong>ficio (v.)); cabine elettriche (quando non<br />

costituiscono pertinenze (v.) <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio); centrali termiche non <strong>di</strong> pertinenza (v.) <strong>di</strong><br />

e<strong>di</strong>fici(v.) e quanto può essere assimilato ai predetti. Sono inoltre compresi in questa<br />

categoria le costruzioni (v.) atte a contenere più persone, ma prive <strong>di</strong> copertura; ad<br />

esempio: gli impianti sportivi o per lo spettacolo scoperti.<br />

Infrastruttura: sono infrastrutture quelle costruzioni (v.) <strong>di</strong>verse dagli e<strong>di</strong>fici (v.), che hanno<br />

rilevanza spaziale prevalentemente lineare e caratteri funzionali <strong>di</strong> connessione fra due<br />

punti del territorio. Sono infrastrutture:<br />

- le infrastrutture per la mobilità;<br />

- le infrastrutture tecnologiche per il trasporto <strong>di</strong> energia, <strong>di</strong> combustibili, <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> e per la<br />

comunicazione <strong>di</strong> informazioni tramite condutture.<br />

Intervento: si definisce 'intervento' un evento intenzionale che determina un cambiamento<br />

<strong>di</strong> stato fisico o <strong>di</strong> stato d'uso o <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto in un immobile (v.). Gli interventi significativi dal<br />

punto <strong>di</strong> vista della pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure <strong>di</strong> controllo<br />

e<strong>di</strong>lizio si <strong>di</strong>stinguono nelle seguenti tipologie:<br />

- Interventi e<strong>di</strong>lizi, ossia tipi <strong>di</strong> intervento che determinano cambiamenti dello stato fisico <strong>di</strong><br />

un immobile (v.); i tipi <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio sono definiti dalla legislazione nazionale e<br />

regionale vigente e possono essere ulteriormente specificati nel RUE;<br />

- Interventi <strong>di</strong> trasformazione urbanistica, ossia atti che determinano cambiamenti<br />

dell’assetto urbano, con conseguenti mo<strong>di</strong>fiche anche nello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dei suoli; sono<br />

interventi <strong>di</strong> trasformazione urbanistica quelli <strong>di</strong> nuova urbanizzazione, nonché quelli <strong>di</strong><br />

ristrutturazione urbanistica o <strong>di</strong> sostituzione <strong>di</strong> cospicui inse<strong>di</strong>amenti con nuovi inse<strong>di</strong>amenti<br />

e con <strong>di</strong>verse funzioni;<br />

- Interventi <strong>di</strong> cambio d’uso, ossia che determinano mo<strong>di</strong>ficazioni dello stato d’uso <strong>di</strong> un<br />

immobile (v.), sia esso un e<strong>di</strong>ficio (v.) o un’area;<br />

- significativi movimenti <strong>di</strong> terra, ossia le rilevanti mo<strong>di</strong>ficazioni morfologiche del suolo non<br />

a fini agricoli ed estranei all’attività e<strong>di</strong>ficatoria;<br />

Interventi <strong>di</strong> nuova costruzione: si intendono gli interventi <strong>di</strong> nuova costruzione come<br />

definiti dall’Allegato alla L.R. 31/2002.<br />

Interventi <strong>di</strong> recupero: si intendono gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria,<br />

<strong>di</strong> restauro scientifico e <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo, nonché gli interventi <strong>di</strong><br />

ripristino tipologico, <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, <strong>di</strong> demolizione e <strong>di</strong> recupero e risanamento<br />

13


delle aree libere, come definiti dall’Allegato alla L.R. 31/2002. Nel concetto <strong>di</strong> recupero si<br />

ricomprende, salvo <strong>di</strong>versa specificazione normativa, anche il riuso, ossia il cambio d’uso,<br />

per usi compatibili e ammessi dagli strumenti urbanistici.<br />

Manufatti: sono ricompresi nei ‘manufatti (e<strong>di</strong>lizi) <strong>di</strong>versi’ o ‘altri manufatti (e<strong>di</strong>lizi)’ tutte le<br />

costruzioni non classificabili come e<strong>di</strong>fici (v.) o impianti (v.) o infrastrutture (v.), e cioè, a<br />

titolo <strong>di</strong> esempi non esaustivi: le opere <strong>di</strong> sostegno e <strong>di</strong> contenimento: muri <strong>di</strong> sostegno e<br />

contenimento, briglie, opere <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere<br />

antirumore e simili; le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva); le<br />

pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso; i manufatti <strong>di</strong><br />

servizio urbano e <strong>di</strong> arredo; le attrezzature sportive <strong>di</strong> modesta <strong>di</strong>mensione e <strong>di</strong> uso<br />

strettamente privato pertinenziale ad e<strong>di</strong>fici; le opere cimiteriali; le opere provvisionali.<br />

Opera e<strong>di</strong>lizia: alias costruzione (v.).<br />

Pertinenze: sono pertinenze <strong>di</strong> una costruzione (v.) gli immobili (v.) che, pur<br />

autonomamente in<strong>di</strong>viduabili, non svolgono una funzione in<strong>di</strong>pendente, ma sono posti in<br />

rapporto durevole <strong>di</strong> relazione subor<strong>di</strong>nata, al servizio della funzione o delle funzioni della<br />

costruzione (v.); nel caso <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio (v.) sono pertinenze (v.) l’area <strong>di</strong> pertinenza, o lotto, i<br />

corpi accessori, anche staccati dall'e<strong>di</strong>ficio (v.) principale, destinati a funzioni pertinenziali, e<br />

inoltre alberature, impianti (v.) e altri manufatti (v.), quali le recinzioni, le pavimentazioni,<br />

ecc. nell’area <strong>di</strong> pertinenza.<br />

Piani urbanistici vigenti: ve<strong>di</strong> strumenti urbanistici vigenti.<br />

POC: Piano Operativo Comunale.<br />

POIC: Piano Operativo degli Inse<strong>di</strong>amenti Commerciali della Provincia.<br />

PRG: Piano Regolatore Generale Comunale.<br />

PRIT: Piano Regionale Integrato dei Trasporti.<br />

PSAI (o PSAI-Reno): “Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini del Fiume Reno<br />

e Torrenti I<strong>di</strong>ce, Sillaro e Santerno” dell’Autorità <strong>di</strong> bacino del Reno approvato dalla G.R.<br />

Emilia-Romagna con delibera n. 567 del 7 aprile 2003, e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e<br />

integrazioni.<br />

PSC: Piano Strutturale Comunale.<br />

PTCP: Piano Territoriale <strong>di</strong> Coor<strong>di</strong>namento Provinciale.<br />

PTPR: Piano Territoriale Paesistico Regionale.<br />

PUA: Piano Urbanistico Attuativo.<br />

RIR (stabilimenti RIR): stabilimenti a rischio <strong>di</strong> incidente rilevante<br />

Ristrutturazione urbanistica: gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanisticoe<strong>di</strong>lizio<br />

con altro <strong>di</strong>verso, me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> interventi e<strong>di</strong>lizi, anche con la<br />

mo<strong>di</strong>fica del <strong>di</strong>segno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Gli interventi <strong>di</strong><br />

ristrutturazione urbanistica fanno parte degli interventi <strong>di</strong> trasformazione urbanistica (v.).<br />

14


RUE: Regolamento Urbanistico-E<strong>di</strong>lizio.<br />

Sede stradale: ai sensi del Co<strong>di</strong>ce della Strada comprende la carreggiata, gli eventuali<br />

marciapie<strong>di</strong> e banchine, nonché le fasce <strong>di</strong> pertinenza stradali comprendenti le scarpate e<br />

gli altri elementi accessori della sede, <strong>di</strong> proprietà dell’ente proprietario della strada. Il<br />

confine della sede stradale è dato dal confine esterno delle pertinenze; non comprende le<br />

fasce <strong>di</strong> ambientazione (v.).<br />

Strumenti urbanistici generali (o Piani urbanistici generali): si intendono il PSC (v.), il<br />

POC (v.), il RUE (v.); per quanto riguarda la situazione preesistente alla loro entrata in<br />

vigore si intende il PRG (v.) pre-vigente.<br />

Strumenti urbanistici vigenti (o Piani urbanistici vigenti): si intendono il PSC (v.), il POC<br />

(v.), il RUE (v.) e il PUA (v.) eventualmente vigenti riguardo ad un determinato immobile (v.);<br />

per quanto riguarda la situazione preesistente alla loro entrata in vigore si intende il PRG<br />

(v.) e l’eventuale PUA vigenti; nel caso dei PUA si intendono vigenti quelli approvati <strong>di</strong> cui<br />

sia stata sottoscritta la convenzione e la cui vali<strong>di</strong>tà non sia scaduta; per quanto riguarda la<br />

situazione preesistente all’entrata in vigore della L. R. 20/2000 si intendono vigenti i piani<br />

particolareggiati <strong>di</strong> iniziativa pubblica e/o privata e programmi e tutti gli strumenti urbanistici<br />

attuativi e/o programmi ad essi riconducibili.<br />

Sub-ambito o Zona: è una partizione interna <strong>di</strong> un ambito, in<strong>di</strong>viduata dal RUE a<br />

recepimento <strong>di</strong> piani sovraor<strong>di</strong>nati, ovvero sulla base <strong>di</strong> attributi propri delle aree<br />

interessante, ma anche sulla base <strong>di</strong> caratteri progettuali assegnati dal Piano a tali porzioni<br />

<strong>di</strong> territorio.<br />

Su: superficie utile: ve<strong>di</strong> la definizione <strong>di</strong> Superficie complessiva.<br />

Superficie Complessiva (SC): è la misura convenzionale dell’entità della superficie<br />

e<strong>di</strong>ficata o e<strong>di</strong>ficabile; è definita come la somma della Superficie utile (Su) più il 60% della<br />

Superficie accessoria (Sac); per la funzione residenziale la Su e la Sac coincidono<br />

rispettivamente con la Su e la Snr come definite nel D.M. 801 del 1987; per le altre funzioni<br />

sono definite in analogia a detta definizione. La definizione e le modalità <strong>di</strong> calcolo della Su<br />

e della Sac sono precisate nel RUE nell’ambito <strong>di</strong> questa definizione generale e nel rispetto<br />

del citato D.M.801.<br />

Superficie fon<strong>di</strong>aria (SF): è la superficie <strong>di</strong> un unità e<strong>di</strong>lizia (v.) o <strong>di</strong> un’unità fon<strong>di</strong>aria (v.);<br />

rispetto alla superficie territoriale (v.) è misurata al netto delle aree destinate o da destinare<br />

alle opere <strong>di</strong> urbanizzazione e alle altre dotazioni territoriali (attrezzature e spazi collettivi,<br />

dotazioni ecologiche).<br />

Superficie permeabile (SP) e superficie impermeabilizzata (SI): si definisce superficie<br />

permeabile (SP) <strong>di</strong> un lotto o <strong>di</strong> un comparto urbanistico (v.) la porzione <strong>di</strong> questo priva o<br />

che verrà lasciata priva <strong>di</strong> qualunque tipo <strong>di</strong> pavimentazioni (ancorché grigliate) o <strong>di</strong><br />

costruzioni (v.) fuori o entro terra che impe<strong>di</strong>scano alle acque meteoriche <strong>di</strong> raggiungere<br />

naturalmente e <strong>di</strong>rettamente la falda acquifera. Ai fini della presente definizione si prescinde<br />

dal grado <strong>di</strong> permeabilità del suolo nella sua con<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>sturbata, ossia precedente<br />

all'intervento (v.) urbanistico-e<strong>di</strong>lizio. Per <strong>di</strong>fferenza la superficie impermeabilizzata (SI)<br />

15


corrisponde alle porzioni <strong>di</strong> suolo comunque interessate da pavimentazioni o costruzioni (v.)<br />

fuori o entro terra.<br />

Superficie territoriale (ST): è la superficie <strong>di</strong> un inse<strong>di</strong>amento, o <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong><br />

territorio, comprendente sia le aree <strong>di</strong> pertinenza delle unità e<strong>di</strong>lizie (Superficie fon<strong>di</strong>aria v.)<br />

che le aree per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione e per le altre dotazioni territoriali (attrezzature e<br />

spazi collettivi, dotazioni ecologiche).<br />

Territorio urbanizzato: ve<strong>di</strong> art. 3.1.<br />

Territorio potenzialmente urbanizzabile: ve<strong>di</strong> art. 3.1.<br />

Territorio rurale: tutto il resto del territorio comunale che non sia urbanizzato o in corso <strong>di</strong><br />

urbanizzazione o potenzialmente urbanizzabile.<br />

Trasformazione urbanistica ( interventi <strong>di</strong>): ve<strong>di</strong> la voce intervento .<br />

UdP: Unità <strong>di</strong> paesaggio<br />

UF: in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione fon<strong>di</strong>aria dato dal rapporto SC/SF; ve<strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia fon<strong>di</strong>aria.<br />

Unità e<strong>di</strong>lizia: è l'unità organica costituita da un e<strong>di</strong>ficio (v.), quale oggetto dominante,<br />

nonché dalla sua area <strong>di</strong> pertinenza e dalle eventuali altre pertinenze (v.). L’area <strong>di</strong><br />

pertinenza può anche essere limitata al solo se<strong>di</strong>me; in tal caso l’unità e<strong>di</strong>lizia coincide con<br />

l’e<strong>di</strong>ficio (v.).<br />

Unità fon<strong>di</strong>aria: è l'unità organica costituita da un'area, o porzione <strong>di</strong> suolo, quale oggetto<br />

dominante, e dalle sue eventuali pertinenze (v.) (costruzioni (v.) accessorie, alberature,<br />

ecc.); l'area cioè non è e<strong>di</strong>ficata, oppure le eventuali costruzioni (v.) soprastanti hanno un<br />

carattere accessorio o pertinenziale rispetto all'area.<br />

UT: in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione territoriale dato dal rapporto SC/ST; ve<strong>di</strong> densità e<strong>di</strong>lizia<br />

territoriale.<br />

2. Nella redazione del RUE e del POC l’uso della terminologia <strong>di</strong> cui al presente articolo, si<br />

attiene alle corrispondenti definizioni <strong>di</strong> cui al punto precedente, ferma restando, la<br />

possibilità <strong>di</strong> integrarle con ulteriori precisazioni.<br />

Art. 1.8<br />

Valore delle in<strong>di</strong>viduazioni grafiche<br />

1. Le cartografie del RUE e del POC, trasponendo su planimetria catastale a scala <strong>di</strong><br />

maggiore dettaglio l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree interessate da vincoli o <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> tutela<br />

identificate nella Tav. 3 del PSC possono operare scostamenti dei confini <strong>di</strong> dette aree che<br />

devono essere contenuti entro il limite massimo <strong>di</strong> m. 5,00, rilevato sulla sovrapposizione<br />

informatizzata delle rispettive cartografie georeferenziate con quella del PSC. Entro questo<br />

limite tali scostamenti non costituiscono variante al PSC.<br />

2. Le cartografie del RUE e del POC, trasponendo su planimetria catastale a scala <strong>di</strong><br />

maggiore dettaglio l’in<strong>di</strong>viduazione degli ambiti normativi <strong>di</strong> cui alla L.R. 20/2000 e delle<br />

16


altre in<strong>di</strong>viduazioni o partizioni interne agli ambiti, <strong>di</strong> cui alla Tav. 3 del PSC, possono<br />

operare scostamenti dei perimetri <strong>di</strong> dette in<strong>di</strong>viduazioni che, salvo i casi <strong>di</strong> cui ai punti<br />

seguenti, devono essere contenuti entro il limite massimo <strong>di</strong> m. 10,00, rilevato sulla<br />

sovrapposizione informatizzata delle rispettive cartografie georeferenziate con quella del<br />

PSC. Entro questo limite tali scostamenti non costituiscono variante al PSC.<br />

3. Per quanto riguarda il valore delle in<strong>di</strong>cazioni grafiche della Tav. 1 e della Tav.3 riguardo<br />

alla viabilità <strong>di</strong> progetto valgono le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 3.11.<br />

4. Nel caso in cui il limite <strong>di</strong> un ambito urbanizzabile (ossia il limite <strong>di</strong> un ambito per nuovi<br />

inse<strong>di</strong>amenti urbani o <strong>di</strong> un nuovo ambito specializzato per attività produttive <strong>di</strong> cui ai<br />

successivi articoli 5.5 e 5.7) corrisponda nel PSC con il tracciato <strong>di</strong> una strada <strong>di</strong> previsione,<br />

il POC può ridefinire il limite dell’ambito urbanizzabile, anche con scostamento maggiore <strong>di</strong><br />

quello definito al punto 2, portandolo a coincidere con uno dei due limiti laterali della sede<br />

stradale definito in base al progetto approvato della strada stessa.<br />

5. Nel caso in cui il limite <strong>di</strong> un ambito urbanizzabile (ossia il limite <strong>di</strong> un ambito <strong>di</strong> nuovo<br />

inse<strong>di</strong>amento o <strong>di</strong> un nuovo polo funzionale <strong>di</strong> cui ai successivi articoli 5.5 e 5.7)<br />

corrisponda nel PSC con il limite del territorio rurale e non si ricada nel caso <strong>di</strong> cui al<br />

precedente punto 4, il POC può ridefinire il limite dell’ambito urbanizzabile anche con<br />

scostamenti maggiori <strong>di</strong> quelli definiti al precedente punto 2. Nel caso che lo scostamento<br />

sia in ampliamento dell’ambito urbanizzabile e quin<strong>di</strong> a detrazione del territorio rurale, tale<br />

scostamento può raggiungere la misura massima <strong>di</strong> m. 50.<br />

Art. 1.9<br />

Permesso <strong>di</strong> costruire in deroga<br />

1. Si applicano le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 15 della L.R. 25 novembre 2002 n.31 e successive<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni.<br />

17


TITOLO II -TUTELA DELL’AMBIENTE E DELL’IDENTITA’ STORICO-<br />

CULTURALE E DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO<br />

Art. 2.1 Sistema delle tutele relative alle valenze ambientali e paesistiche, agli<br />

elementi <strong>di</strong> identità storico-culturale del territorio e alle fragilità e vulnerabilità del<br />

territorio<br />

1. Il PSC riporta, nella Tav. n. 2 l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree ed immobili interessati da vincoli<br />

e tutele relativi alle valenze ambientali e paesaggistiche, agli elementi <strong>di</strong> identità storicoculturale<br />

del territorio, nonché alle fragilità e vulnerabilità del territorio.<br />

2. I seguenti elementi <strong>di</strong> tutela sono in<strong>di</strong>viduati nella Tav. 2 in quanto desunti e recepiti dal<br />

PTCP vigente (anche a recepimento del PSAI-Reno):<br />

- Alvei attivi e invasi dei bacini idrici<br />

- Fasce <strong>di</strong> tutela fluviale<br />

- Fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale<br />

- Aree ad alta probabilità <strong>di</strong> inondazione<br />

- Aree per la realizzazione <strong>di</strong> interventi idraulici strutturali<br />

- Zone <strong>di</strong> tutela naturalistica<br />

- Zone <strong>di</strong> particolare interesse paesaggistico-ambientale<br />

- Sistema delle aree forestali<br />

- Aree <strong>di</strong> riequilibrio ecologico<br />

- Aree <strong>di</strong> accertata e rilevante consistenza archeologiche<br />

- Aree <strong>di</strong> concentrazione <strong>di</strong> materiali archeologici<br />

- Viablità storica<br />

- Sistema storico delle acque derivate: canali<br />

- Zone <strong>di</strong> tutela della struttura centuriata<br />

- Zone <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> elementi della centuriazione<br />

- Aree interessate dalle bonifiche storiche <strong>di</strong> pianura<br />

Tutte le mo<strong>di</strong>fiche alle in<strong>di</strong>viduazioni <strong>di</strong> cui <strong>di</strong> cui al presente punto sono da considerarsi<br />

Varianti al PSC e ne seguono la relativa procedura, salvo i casi <strong>di</strong> cui al comma seguente.<br />

3. Qualora l’Autorità <strong>di</strong> bacino del Reno adotti mo<strong>di</strong>fiche alla perimetrazione delle fasce <strong>di</strong><br />

pertinenza fluviale o delle aree ad alta probabilità <strong>di</strong> inondazione, dopo la loro definitiva<br />

approvazione ed entrata in vigore tali mo<strong>di</strong>fiche sono recepite nelle cartografie del PSC con<br />

determina <strong>di</strong>rigenziale, senza che ciò costituisca variante al PSC, in quanto <strong>di</strong>sposizioni<br />

19


sovraor<strong>di</strong>nate. Qualora la Provincia e gli altri enti competenti per territorio approvino<br />

mo<strong>di</strong>fiche o aggiornamenti della carta forestale ai sensi e nelle forme <strong>di</strong> cui all’art. 2.7<br />

comma 1, tali mo<strong>di</strong>fiche sono recepite dal <strong>Comune</strong> con apposito atto amministrativo, quale<br />

mero adeguamento tecnico.<br />

4. I seguenti elementi sono in<strong>di</strong>viduati nella Tav. 2 in quanto aree interessate da vincolo<br />

paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 (Co<strong>di</strong>ce dei<br />

beni culturali e del paesaggio):<br />

a) le aree interessate da specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> vincolo ai sensi all’art. 136;<br />

b) le aree che, fino alla verifica <strong>di</strong> conformità e agli eventuali adeguamenti del piano<br />

paesaggistico e all’approvazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 156, del D. Lgs<br />

42/2004, sono comunque sottoposti alle <strong>di</strong>sposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del<br />

medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:<br />

- torrenti e corsi d’acqua costituenti acque pubbliche, e relative sponde o pie<strong>di</strong> degli<br />

argini per una fascia <strong>di</strong> 150 metri ciascuna, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c);<br />

- aree coperte da boschi ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il<br />

vincolo paesaggistico alle aree forestali in<strong>di</strong>viduate dal PTCP);<br />

- zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448, ai sensi dell’art.<br />

142, comma 1, lettera i);<br />

- aree <strong>di</strong> interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) (si è<br />

attribuito il vincolo paesaggistico alle aree <strong>di</strong> concentrazione e alle aree <strong>di</strong> accertata e<br />

rilevante consistenza archeologica come in<strong>di</strong>viduate dal PTCP).<br />

Per questi elementi, qualora le relative perimetrazione vengano aggiornate e mo<strong>di</strong>ficate da<br />

parte delle competenti Autorità, una volta concluso l’iter <strong>di</strong> approvazione <strong>di</strong> tali mo<strong>di</strong>fiche<br />

secondo le procedure <strong>di</strong> legge, i nuovi perimetri sono recepiti nelle cartografie del PSC con<br />

determina <strong>di</strong>rigenziale, senza che ciò costituisca variante al PSC, in quanto <strong>di</strong>sposizioni<br />

sovraor<strong>di</strong>nate.<br />

5. I seguenti elementi sono in<strong>di</strong>viduati nella Tav. 2 in applicazione della L.R. 20/2000, sulla<br />

base degli elementi conoscitivi raccolti ai fini dell’elaborazione del PSC:<br />

- centro storici<br />

- e<strong>di</strong>fici accentrati o sparsi <strong>di</strong> valore storico-architettonico<br />

- corti coloniche integre nella loro configurazione<br />

- alberi monumentali tutelati ai sensi della L.R. 2/1977;<br />

- giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pregio<br />

- maceri;<br />

- aree <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> significative relazioni paesaggistiche e percettive delle strutture<br />

dell’inse<strong>di</strong>amento storico.<br />

20


Tutte le mo<strong>di</strong>fiche alle in<strong>di</strong>viduazioni <strong>di</strong> cui <strong>di</strong> cui al presente punto sono da considerarsi<br />

Varianti al PSC e ne seguono la relativa procedura.<br />

5. Per ciascuna delle aree e degli immobili oggetto delle in<strong>di</strong>viduazioni <strong>di</strong> cui sopra, il POC<br />

e il RUE rispettano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli articoli seguenti del presente titolo e le<br />

<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e dei piani sovraor<strong>di</strong>nati. Il RUE può dettare, se del caso, <strong>di</strong>sposizioni<br />

più dettagliate, nel rispetto comunque della normativa sovraor<strong>di</strong>nata.<br />

6. Le <strong>di</strong>sposizioni normative relative ai <strong>di</strong>versi ambiti del territorio comunale <strong>di</strong> cui al<br />

seguente Titolo V si applicano nel sovraor<strong>di</strong>nato rispetto delle norme <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> cui al<br />

presente Titolo.<br />

TUTELE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE<br />

Art. 2.2<br />

Alvei attivi e invasi dei bacini idrici<br />

1. In<strong>di</strong>viduazione. Il reticolo idrografico, costituito dal reticolo principale, secondario, minore<br />

e minuto è rappresentato nella tav. 2 e nella Tav. 3 con l’in<strong>di</strong>viduazione delle aree occupate<br />

dall’alveo attivo del reticolo principale, secondario e minore, e con la rappresentazione<br />

dell’asse del reticolo minuto; per quest’ultimo l’alveo, a cui si applicano le norme del<br />

presente articolo, è costituito convenzionalmente dalle aree comprese entro una <strong>di</strong>stanza<br />

planimetrica, in destra e in sinistra dall’asse, <strong>di</strong> 5 m. per parte. Le aree comprese tra argini<br />

continui su entrambi i lati del corso d’acqua sono comunque soggette alla normativa del<br />

presente articolo.<br />

2. Finalità specifiche e in<strong>di</strong>rizzi d’uso. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle<br />

acque e alle opere <strong>di</strong> regimazione idraulica e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del suolo da parte delle autorità<br />

competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche <strong>di</strong> ingegneria<br />

naturalistica, tendenti a ridurre il grado <strong>di</strong> artificialità del corso d’acqua e a favorire la<br />

contestuale funzione <strong>di</strong> corridoio ecologico. In sede i POC si possono prevedere nelle aree<br />

<strong>di</strong> cui al presente articolo sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione <strong>di</strong> corridoio<br />

ecologico, con riferimento a quanto contenuto art. 3.3.<br />

3. Funzioni e attività <strong>di</strong>verse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile<br />

qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le<br />

cose o rischio <strong>di</strong> inquinamento delle acque o <strong>di</strong> fenomeni franosi. La presenza <strong>di</strong> attività e<br />

costruzioni per funzioni <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> cui al precedente punto è ammissibile<br />

esclusivamente nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.<br />

4. Attività agricole e forestali. L’utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i<br />

rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l’arboricoltura da legno, deve essere<br />

superata al fine <strong>di</strong> favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l’efficacia della<br />

funzione <strong>di</strong> corridoio ecologico, nei limiti <strong>di</strong> compatibilità con l’efficiente deflusso delle acque.<br />

5. Infrastrutture e impianti <strong>di</strong> pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e<br />

impianti tecnici per servizi essenziali <strong>di</strong> pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti<br />

complementari e <strong>di</strong> servizio:<br />

21


22<br />

- strade, infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto <strong>di</strong> acqua, energia, materiali e<br />

per la trasmissione <strong>di</strong> segnali e informazioni,<br />

- invasi, impianti per la captazione e il trattamento e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> acqua;<br />

sono ammissibili interventi <strong>di</strong>:<br />

a) manutenzione <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti;<br />

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti non<br />

delocalizzabili;<br />

c) realizzazione ex-novo, quando non <strong>di</strong>versamente localizzabili, <strong>di</strong> attrezzature e<br />

impianti che siano previsti in strumenti <strong>di</strong> pianificazione provinciali, regionali o<br />

nazionali. La subor<strong>di</strong>nazione alla eventuale previsione in uno <strong>di</strong> tali strumenti <strong>di</strong><br />

pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico<br />

e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi<br />

tecnologici per il trasporto <strong>di</strong> energia che abbiano rilevanza meramente locale, in<br />

quanto al servizio della popolazione <strong>di</strong> non più <strong>di</strong> un comune ovvero <strong>di</strong> parti della<br />

popolazione <strong>di</strong> due comuni confinanti.<br />

I progetti degli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c) sono approvati dall’Ente competente previa<br />

verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:<br />

- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;<br />

- alla pianificazione degli interventi d’emergenza <strong>di</strong> protezione civile;<br />

- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato <strong>di</strong>rettamente<br />

o in<strong>di</strong>rettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso<br />

d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.<br />

Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve essere previsto esclusivamente<br />

l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d’acqua.<br />

Al fine <strong>di</strong> consentire interventi <strong>di</strong> manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti <strong>di</strong> scolo <strong>di</strong><br />

bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona<br />

della larghezza <strong>di</strong> cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine.<br />

Il progetto preliminare degli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere<br />

vincolante, per quanto <strong>di</strong> sua competenza, dell’Autorità <strong>di</strong> Bacino.<br />

6. Altri interventi e<strong>di</strong>lizi ammissibili. Sui manufatti ed e<strong>di</strong>fici riconosciuti <strong>di</strong> interesse storicoarchitettonico<br />

dal PSC o <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale dal RUE sono consentiti gli<br />

interventi ai sensi dei successivi artt. 2.13 e 2.14, fermo restando che il cambio d’uso è<br />

ammissibile a con<strong>di</strong>zione che non determini aumento <strong>di</strong> rischio idraulico.<br />

Sugli altri manufatti ed e<strong>di</strong>fici non tutelati sono consentiti soltanto:<br />

- interventi <strong>di</strong> manutenzione,<br />

- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio<br />

idraulico, comunque, nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, senza aumenti <strong>di</strong> superficie e <strong>di</strong> volume.<br />

7. Significativi movimenti <strong>di</strong> terra. Ogni mo<strong>di</strong>ficazione morfologica, compresi la copertura <strong>di</strong><br />

tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e <strong>di</strong> bonifica,<br />

che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali<br />

elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all’ecosistema<br />

fluviale, è subor<strong>di</strong>nata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa


documentazione deve essere trasmessa all’Autorità <strong>di</strong> Bacino. Le opere temporanee <strong>di</strong><br />

carattere geognostico per attività <strong>di</strong> ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa<br />

autorizzazione dell’autorità idraulica competente.<br />

Nel caso <strong>di</strong> interventi che riguar<strong>di</strong>no canali o vie d’acqua <strong>di</strong> interesse storico si richiama il<br />

rispetto dell’art. 2.12.<br />

8. Attività e interventi espressamente non ammessi. All’interno delle aree in oggetto non<br />

può comunque essere consentito:<br />

- l’impianto <strong>di</strong> nuove colture agricole;<br />

- il taglio o la piantumazione <strong>di</strong> alberi o arbusti se non autorizzati dall’autorità<br />

idraulica competente;<br />

- lo svolgimento delle attività <strong>di</strong> campeggio;<br />

- il transito e la sosta <strong>di</strong> veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività <strong>di</strong><br />

controllo e <strong>di</strong> manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente<br />

autorizzate dall’autorità idraulica competente;<br />

- l’ubicazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> stoccaggio provvisorio e definitivo <strong>di</strong> rifiuti nonché<br />

l’accumulo <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong> rifiuto.<br />

Art. 2.3<br />

Fasce <strong>di</strong> tutela fluviale<br />

1. Definizione e in<strong>di</strong>viduazione. Le fasce <strong>di</strong> tutela sono definite in relazione a connotati<br />

paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela<br />

e valorizzazione dell’ambiente fluviale dal punto <strong>di</strong> vista vegetazionale e paesaggistico, e ai<br />

fini del mantenimento e recupero della funzione <strong>di</strong> corridoio ecologico, o ancora ai fini della<br />

riduzione dei rischi <strong>di</strong> inquinamento dei corsi d’acqua; comprendono inoltre le aree all’interno<br />

delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua.<br />

Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore <strong>di</strong> bonifica non facente parte del<br />

reticolo minore e minuto e non in<strong>di</strong>viduato nella cartografia <strong>di</strong> piano, nel quale la “fascia <strong>di</strong><br />

tutela fluviale” viene in<strong>di</strong>viduata in una fascia laterale <strong>di</strong> 10 m dal ciglio più elevato della<br />

sponda o dal piede arginale esterno.<br />

Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia <strong>di</strong> pertinenza è ridotta<br />

a 5 metri rispettivamente dal ciglio <strong>di</strong> sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. La<br />

tutela non si applica all’interno dei centri storici quando non compatibile con il tessuto urbano<br />

consolidato degli stessi. Nel caso il limite della fascia <strong>di</strong> tutela fluviale intersechi il se<strong>di</strong>me <strong>di</strong><br />

un e<strong>di</strong>ficio, questo si considera esterno alla fascia <strong>di</strong> tutela.<br />

2. Finalità specifiche e in<strong>di</strong>rizzi d’uso. La finalità primaria delle fasce <strong>di</strong> tutela fluviale è<br />

quella <strong>di</strong> mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed<br />

ecologiche dei corsi d’acqua. In particolare le fasce <strong>di</strong> tutela fluviale assumono una valenza<br />

strategica per la realizzazione del progetto <strong>di</strong> rete ecologica <strong>di</strong> cui all’art. 3.3.<br />

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti <strong>di</strong> cui ai<br />

successivi punti, e in particolare la fruizione dell’ambiente fluviale e perifluviale per attività<br />

ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo.<br />

Nelle fasce <strong>di</strong> tutela fluviale in sede <strong>di</strong> POC possono essere previste:<br />

23


24<br />

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione <strong>di</strong> corridoio ecologico con<br />

riferimento a quanto contenuto nell’art. 3.3;<br />

- percorsi e spazi <strong>di</strong> sosta pedonali e per mezzi <strong>di</strong> trasporto non motorizzati;<br />

- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all’aria aperta e attrezzature<br />

sportive scoperte che non <strong>di</strong>ano luogo a impermeabilizzazione del suolo.<br />

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione <strong>di</strong> chioschi ed attrezzature <strong>di</strong> cui sopra è<br />

sottoposto al parere vincolante dell’Autorità idraulica competente.<br />

3. Funzioni e attività <strong>di</strong>verse e interventi ammissibili. Nelle fasce <strong>di</strong> tutela fluviale, anche al<br />

fine <strong>di</strong> favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione <strong>di</strong> corridoi ecologici,<br />

nonché <strong>di</strong> consentire gli accessi tecnici <strong>di</strong> vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere<br />

<strong>di</strong> bonifica, irrigazione e <strong>di</strong>fesa del suolo, la presenza e l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> attività e costruzioni<br />

per funzioni <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei<br />

limiti e alle con<strong>di</strong>zioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.<br />

4. Attività agricole e forestali. Nelle fasce <strong>di</strong> tutela fluviale,a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 10 m. dal limite<br />

degli invasi ed alvei <strong>di</strong> piena or<strong>di</strong>naria, è consentita l'or<strong>di</strong>naria utilizzazione agricola del suolo<br />

e l'attività <strong>di</strong> allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora <strong>di</strong><br />

nuovo impianto.<br />

5. Infrastrutture e impianti <strong>di</strong> pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti<br />

tecnici per servizi essenziali <strong>di</strong> pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti<br />

complementari e <strong>di</strong> servizio, quali i seguenti:<br />

- strade, infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto <strong>di</strong> acqua, energia, materiali,<br />

e per la trasmissione <strong>di</strong> segnali e informazioni,<br />

- invasi, impianti per la captazione e il trattamento e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> acqua e per il<br />

trattamento <strong>di</strong> reflui,<br />

- opere per la protezione civile non <strong>di</strong>versamente localizzabili,<br />

- impianti temporanei per attività <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong> risorse nel sottosuolo,<br />

sono ammissibili interventi <strong>di</strong>:<br />

a) manutenzione <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti;<br />

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti<br />

non delocalizzabili;<br />

c) realizzazione ex-novo, quando non <strong>di</strong>versamente localizzabili, <strong>di</strong> attrezzature e<br />

impianti che siano previsti in strumenti <strong>di</strong> pianificazione provinciali, regionali o<br />

nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio<br />

della popolazione <strong>di</strong> non più <strong>di</strong> un comune ovvero <strong>di</strong> parti della popolazione <strong>di</strong><br />

due comuni confinanti.<br />

I progetti degli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c) sono approvati dall’Ente competente, previa<br />

verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:<br />

- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;<br />

- alla pianificazione degli interventi d’emergenza <strong>di</strong> protezione civile;<br />

- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato <strong>di</strong>rettamente<br />

o in<strong>di</strong>rettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso<br />

d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.


Per le infrastrutture lineari non completamente interrate deve evitarsi che corrano parallele al<br />

corso d’acqua.<br />

Al fine <strong>di</strong> consentire interventi <strong>di</strong> manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti <strong>di</strong> scolo <strong>di</strong><br />

bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una<br />

fascia della larghezza <strong>di</strong> cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell’argine.<br />

Il progetto preliminare degli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti <strong>di</strong> opere <strong>di</strong><br />

rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto <strong>di</strong> sua<br />

competenza, dell’Autorità <strong>di</strong> Bacino.<br />

6. Altri interventi e<strong>di</strong>lizi ammissibili. Nelle fasce <strong>di</strong> tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti<br />

in cui siano ammessi dal RUE:<br />

a) gli interventi <strong>di</strong> recupero (v.) <strong>di</strong> costruzioni legittimamente in essere;<br />

b) realizzazione <strong>di</strong> nuove superfici accessorie pertinenziali ad e<strong>di</strong>fici legittimamente in<br />

essere;<br />

c) ogni intervento e<strong>di</strong>lizio all’interno del Territorio Urbanizzato, qualora definito<br />

ammissibile dal RUE<br />

d) impianti tecnici <strong>di</strong> modesta entità quali cabine elettriche, cabine <strong>di</strong> decompressione<br />

del gas, impianti <strong>di</strong> pompaggio e simili;<br />

e) realizzazione, quando non <strong>di</strong>versamente localizzabili, <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> servizio al’attività<br />

agricola nei limiti stabiliti dal RUE, ad una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> m. 10 dal limite<br />

dell’alveo attivo, nonché <strong>di</strong> strade poderali ed interpoderali <strong>di</strong> larghezza non<br />

superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione <strong>di</strong> nuovi centri<br />

aziendali.<br />

La realizzazione degli interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> cui alle lettere b), c) ed e) è subor<strong>di</strong>nata<br />

all’adozione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong> riduzione dell’eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il<br />

<strong>Comune</strong>, nell’ambito del proce<strong>di</strong>mento abilitativo, provvede a verificare l’adeguatezza e a<br />

introdurre le opportune prescrizioni.<br />

7. (omissis)<br />

8. (omissis)<br />

9. (omissis)<br />

10. Significativi movimenti <strong>di</strong> terra. Ogni mo<strong>di</strong>ficazione morfologica del suolo suscettibile <strong>di</strong><br />

determinare mo<strong>di</strong>fiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese<br />

le opere per la <strong>di</strong>fesa del suolo e <strong>di</strong> bonifica montana, va sottoposta al parere dell’Autorità <strong>di</strong><br />

Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri<br />

strumenti <strong>di</strong> piano.<br />

Art. 2.4<br />

Fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale<br />

1. Definizione e in<strong>di</strong>viduazione). Le fasce <strong>di</strong> pertinenza, in<strong>di</strong>viduate nella Tav. 2, sono le<br />

ulteriori aree latistanti ai corsi d’acqua, non già comprese nelle fasce <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> cui al<br />

precedente articolo, che possono concorrere alla riduzione dei rischi <strong>di</strong> inquinamento dei<br />

corsi d’acqua, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni <strong>di</strong> corridoio ecologico<br />

e <strong>di</strong> qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all’interno delle quali si<br />

possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l’artificialità del corso d’acqua.<br />

25


2. Finalità specifiche e in<strong>di</strong>rizzi d’uso. La finalità primaria delle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale è<br />

quella <strong>di</strong> mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed<br />

ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per<br />

l’<strong>attuazione</strong> del progetto <strong>di</strong> rete ecologica <strong>di</strong> cui all’art. 3.3. A queste finalità primarie sono<br />

associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti <strong>di</strong> cui ai successivi punti, e in<br />

particolare la fruizione dell’ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo<br />

libero e la coltivazione agricola del suolo.<br />

In sede <strong>di</strong> POC possono essere previste nelle aree <strong>di</strong> cui al presente articolo, ove<br />

opportuno:<br />

26<br />

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione <strong>di</strong> corridoio ecologico;<br />

- percorsi e spazi <strong>di</strong> sosta pedonali e per mezzi <strong>di</strong> trasporto non motorizzati;<br />

- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all’aria aperta e attrezzature<br />

sportive scoperte che non <strong>di</strong>ano luogo a significative impermeabilizzazioni del<br />

suolo.<br />

3. Funzioni e attività <strong>di</strong>verse e interventi ammissibili. Nelle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale la<br />

presenza e l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> attività e costruzioni per funzioni <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> cui al<br />

precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni prescritte nei punti<br />

4, 5, 6, 10 del precedente art. 2.3.<br />

Oltre a quanto sopra, è ammissibile la realizzazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> smaltimento e <strong>di</strong> recupero<br />

<strong>di</strong> rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 4, a con<strong>di</strong>zione che:<br />

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili <strong>di</strong> inondazioni e/o sottoposte<br />

ad azioni erosive dei corsi d’acqua in riferimento ad eventi <strong>di</strong> pioggia con tempi <strong>di</strong><br />

ritorno <strong>di</strong> 200 anni;<br />

- gli interventi non incrementino il pericolo <strong>di</strong> innesco <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> instabilità dei<br />

versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a<br />

fenomeni <strong>di</strong> instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;<br />

- per realizzare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui sopra non sia necessario realizzare opere <strong>di</strong><br />

protezione dell’inse<strong>di</strong>amento dalla piene;<br />

- gli interventi non comportino un incremento del pericolo <strong>di</strong> inquinamento delle<br />

acque;<br />

- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali <strong>di</strong> rilevante valore;<br />

L’adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che prevedono gli<br />

interventi <strong>di</strong> cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità <strong>di</strong> Bacino, che si<br />

esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti <strong>di</strong> piano.<br />

4. Gestione <strong>di</strong> rifiuti. Nelle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale sono vietate le attività <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong><br />

rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti, come definite nel PTCP:<br />

- operazioni <strong>di</strong> recupero ambientale con l’utilizzo <strong>di</strong> rifiuti speciali non pericolosi ai<br />

sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e<br />

geomorfologiche dell’area da recuperare;<br />

- operazioni <strong>di</strong> stoccaggio e compostaggio <strong>di</strong> rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero <strong>di</strong> rifiuti<br />

vegetali da coltivazioni agricole e scarti <strong>di</strong> legno non impregnato <strong>di</strong> cui al punto<br />

16.1, lettere b), c), h), e l) dell’allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti<br />

massimi <strong>di</strong> 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;


- trattamento <strong>di</strong> rifiuti liqui<strong>di</strong> in impianti <strong>di</strong> depurazione <strong>di</strong> acque reflue urbane<br />

esistenti, nei limiti della capacità residua dell’impianto ed ai sensi dall’art. 36 commi<br />

2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

- operazioni <strong>di</strong> ricon<strong>di</strong>zionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi<br />

prodotti da impianti <strong>di</strong> depurazione esistenti e trattamento negli stessi <strong>di</strong> rifiuti<br />

speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell’impianto<br />

preesistente.<br />

Sono ammessi, ai fini della raccolta:<br />

- il deposito temporaneo <strong>di</strong> rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche <strong>di</strong> base e<br />

stazioni ecologiche attrezzate;<br />

- il deposito temporaneo <strong>di</strong> rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici<br />

accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 4 comma 4<br />

del D.Lgs. 22/97.<br />

Art. 2.5<br />

Maceri<br />

1. Gli specchi d’acqua esistenti, quali maceri, vasche da pesce e simili, in<strong>di</strong>viduati con<br />

apposita simbologia nella Tav.2, sono tutelati quali elementi paesaggistici, testimoniali ed<br />

ecologici.<br />

2. Tali maceri e specchi d’acqua devono essere <strong>di</strong> norma conservati e sottoposti a regolare<br />

manutenzione, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento.<br />

3. Può essere eventualmente ammesso l’interramento esclusivamente per quei maceri che<br />

siano ricompresi in zone destinate ad essere urbanizzate, qualora in sede <strong>di</strong> esame del<br />

Piano urbanistico attuativo non appaia possibile e opportuna la conservazione, nonché per i<br />

maceri interessati dalla previsione <strong>di</strong> nuove strade pubbliche. In tal caso il progetto delle<br />

urbanizzazioni o della nuova strada dovrà prevedere adeguate opere compensative della<br />

funzione ecologica svolta dal macero che viene soppresso.<br />

Art. 2.6<br />

Zone <strong>di</strong> particolare interesse paesaggistico-ambientale della pianura<br />

1. Definizione e in<strong>di</strong>viduazione. Le Zone <strong>di</strong> particolare interesse naturalistico e<br />

paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla presenza <strong>di</strong> particolari spazi<br />

naturali e seminaturali caratterizzati da valori <strong>di</strong> naturalità e <strong>di</strong> <strong>di</strong>versità biologica, oltre che<br />

da connotati paesaggistici. Tali zone sono costituite dalla porzione <strong>di</strong> pianura della Rete<br />

ecologica <strong>di</strong> livello provinciale <strong>di</strong> cui all’art. 3.3 delle presenti norme e risultano articolate al<br />

loro interno nei seguenti elementi funzionali della rete stessa in<strong>di</strong>viduati graficamente nella<br />

tav. 2 del PSC:<br />

a) “No<strong>di</strong> ecologici complessi”,<br />

b) “Zone <strong>di</strong> rispetto dei no<strong>di</strong> ecologici”.<br />

2. Finalità specifiche e in<strong>di</strong>rizzi d’uso. La finalità primaria delle Zone <strong>di</strong> particolare interesse<br />

naturalistico e paesaggistico è la conservazione e miglioramento della bio<strong>di</strong>versità presente<br />

27


in tali zone e la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della<br />

riqualificazione e fruizione <strong>di</strong>dattica e ricreativa del territorio.<br />

Nelle aree <strong>di</strong> cui al presente articolo, alle con<strong>di</strong>zioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle<br />

altre <strong>di</strong>sposizioni del presente piano, in sede <strong>di</strong> POC possono essere previsti interventi volti<br />

a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione <strong>di</strong> parchi,<br />

percorsi ciclo-pedonali ed equestri, spazi <strong>di</strong> sosta per mezzi <strong>di</strong> trasporto non motorizzati.<br />

3. Interventi ammessi nei no<strong>di</strong> ecologici complessi. Con riguardo alle infrastrutture e<br />

agli impianti per servizi essenziali <strong>di</strong> pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti<br />

complementari e <strong>di</strong> servizio, quali i seguenti:<br />

- linee <strong>di</strong> comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se <strong>di</strong> tipo metropolitano;<br />

- impianti atti alla trasmissione <strong>di</strong> segnali ra<strong>di</strong>otelevisivi e <strong>di</strong> collegamento, nonché<br />

impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;<br />

- impianti per l'approvvigionamento idrico;<br />

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei<br />

semilavorati;<br />

- impianti <strong>di</strong> risalita e piste sciistiche nelle zone <strong>di</strong> montagna;<br />

- opere temporanee per attività <strong>di</strong> ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere<br />

geognostico;<br />

sono ammissibili interventi <strong>di</strong>:<br />

a) manutenzione <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti;<br />

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti<br />

non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate<br />

misure <strong>di</strong> mitigazione e soprattutto <strong>di</strong> compensazione, quest’ultime in aree anche<br />

non <strong>di</strong>rettamente contermini col sito interessato dall’intervento ma funzionalmente<br />

integrate/integrabili con il medesimo;<br />

c) realizzazione ex-novo <strong>di</strong> attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente<br />

locale, in quanto al servizio della popolazione residente all’interno o nelle<br />

imme<strong>di</strong>ate vicinanze dell’area del nodo <strong>di</strong> non più <strong>di</strong> un comune ovvero <strong>di</strong> parti<br />

della popolazione <strong>di</strong> due comuni confinanti.<br />

L’ammissibilità degli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c) è comunque subor<strong>di</strong>nata alla<br />

compatibilità degli stessi con:<br />

- gli obiettivi del PTCP e del presente piano;<br />

- la pianificazione degli interventi d’emergenza <strong>di</strong> protezione civile;<br />

- le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato<br />

intorno, valutando anche le possibili alternative.<br />

Inoltre le opere temporanee per attività <strong>di</strong> ricerca nel sottosuolo con carattere<br />

geognostico, possono essere eseguite solo in perio<strong>di</strong> e con modalità da non arrecare o<br />

da ridurre al minimo il <strong>di</strong>sturbo alle specie e agli habitat presenti.<br />

4. Interventi ammessi nelle zone <strong>di</strong> rispetto dei no<strong>di</strong> ecologici. Con riguardo alle<br />

infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali <strong>di</strong> pubblica utilità <strong>di</strong> cui al punto<br />

28


precedente,, comprensivi dei relativi manufatti complementari e <strong>di</strong> servizio, nonché con<br />

riguardo agli impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti, sono ammissibili, interventi <strong>di</strong>:<br />

a) manutenzione <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti;<br />

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti<br />

non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate<br />

misure <strong>di</strong> mitigazione e soprattutto <strong>di</strong> compensazione, quest’ultime in aree anche<br />

non <strong>di</strong>rettamente contermini col sito interessato dall’intervento ma funzionalmente<br />

integrate/integrabili con il medesimo;<br />

c) realizzazione ex-novo <strong>di</strong> attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti <strong>di</strong><br />

pianificazione nazionali, regionali o provinciali;<br />

d) realizzazione ex-novo <strong>di</strong> attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente<br />

locale, in quanto al servizio della popolazione <strong>di</strong> non più <strong>di</strong> un comune ovvero <strong>di</strong><br />

parti della popolazione <strong>di</strong> due comuni confinanti.<br />

Ai fini della realizzabilità degli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere verificata la<br />

relativa compatibilità rispetto:<br />

- agli obiettivi del PTCP e del presente piano;<br />

- alla pianificazione degli interventi d’emergenza <strong>di</strong> protezione civile;<br />

- alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato<br />

<strong>di</strong>rettamente o in<strong>di</strong>rettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato<br />

intorno, valutando anche le possibili alternative. Ove tale compatibilità non sia<br />

conseguibile e non sussistano alternative possibili, dovranno essere previste ed<br />

attuate adeguate misure <strong>di</strong> mitigazione e soprattutto <strong>di</strong> compensazione, quest’ultime<br />

in aree anche non <strong>di</strong>rettamente contermini col sito interessato dall’intervento ma<br />

funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo,<br />

5. Altri interventi ammissibili. Sono consentiti, nei limiti stabiliti nel RUE per il territorio<br />

rurale:<br />

a) qualsiasi intervento sui manufatti e<strong>di</strong>lizi esistenti;<br />

b) la realizzazione <strong>di</strong> annessi rustici aziendali ed interaziendali, <strong>di</strong> strutture per<br />

l’allevamento zootecnico, in forma non intensiva qualora <strong>di</strong> nuovo impianto, e <strong>di</strong><br />

altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo, nonché <strong>di</strong><br />

strade poderali ed interpoderali <strong>di</strong> larghezza non superiore a 4 metri lineari;<br />

c) la realizzazione <strong>di</strong> impianti tecnici <strong>di</strong> modesta entità quali cabine elettriche, cabine<br />

<strong>di</strong> decompressione del gas, impianti <strong>di</strong> pompaggio per l’approvvigionamento idrico,<br />

irriguo e civile, e simili, limitatamente alle sole zone <strong>di</strong> rispetto dei no<strong>di</strong>, e non<br />

all’interno dei no<strong>di</strong> ;<br />

La realizzazione delle opere <strong>di</strong> cui al presente punto deve comunque risultare congruente<br />

con le finalità <strong>di</strong> cui al punto 2 del presente articolo; se necessario potrà essere prevista la<br />

realizzazione congiunta <strong>di</strong> opere compensative ovvero <strong>di</strong> interventi che contribuiscano alla<br />

tutela e alla valorizzazione della bio<strong>di</strong>versità presente nelle aree in oggetto.<br />

29


Art. 2.7<br />

Sistema delle aree forestali<br />

1. Definizione e in<strong>di</strong>viduazione. Le aree forestali, perimetrate nella Tav.2 del PSC in<br />

conformità al PTCP, sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione e dalla<br />

normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale.<br />

Le mo<strong>di</strong>ficazioni per l’aggiornamento <strong>di</strong> tali perimetrazioni, comportanti aumento e riduzione<br />

dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza <strong>di</strong> attività antropiche o <strong>di</strong> atti<br />

amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale.<br />

Eventuali proposte <strong>di</strong> ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere<br />

presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base <strong>di</strong> analisi dello stato <strong>di</strong> fatto<br />

prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per<br />

l’elaborazione della Carta forestale, e purchè la mo<strong>di</strong>fica non sia dovuta a taglio o incen<strong>di</strong>o<br />

della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> cui sopra, una volta<br />

approvate dalla Provincia, è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato con<br />

apposito atto amministrativo.<br />

2. Finalità specifiche. Il PSC conferisce al sistema forestale finalità prioritarie <strong>di</strong> tutela<br />

naturalistica, <strong>di</strong> protezione idrogeologica, <strong>di</strong> ricerca scientifica, <strong>di</strong> funzione climatica e<br />

turistico-ricreativa, oltreché produttiva.<br />

3. Interventi ammissibili. In coerenza alle finalità <strong>di</strong> cui al punto 2, nei terreni <strong>di</strong> cui al<br />

presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come<br />

ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:<br />

30<br />

a. la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa idrogeologica ed idraulica, <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />

imboschimento e <strong>di</strong> miglioramento <strong>di</strong> superfici forestali, <strong>di</strong> strade poderali ed<br />

interpoderali, <strong>di</strong> piste <strong>di</strong> esbosco, comprese le piste frangifuoco e <strong>di</strong> servizio<br />

forestale, nonché le attività <strong>di</strong> esercizio e <strong>di</strong> manutenzione delle predette opere, nei<br />

limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con<br />

particolare riferimento al programma regionale <strong>di</strong> sviluppo del settore forestale, alle<br />

vigenti “Prescrizioni <strong>di</strong> massima e <strong>di</strong> polizia forestale” ed ai piani economici e piani <strong>di</strong><br />

coltura e conservazione <strong>di</strong> cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30 e alla<br />

regolamentazione delle aree protette;<br />

b. gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria nonché ogni altro intervento<br />

sui manufatti e<strong>di</strong>lizi esistenti nei limiti consentiti dal RUE;<br />

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco,<br />

nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche,<br />

con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e<br />

subregionali <strong>di</strong> cui alla precedente lettera a.;<br />

d. le attività <strong>di</strong> allevamento zootecnico <strong>di</strong> tipo non intensivo, nei limiti degli atti<br />

regolamentari e dei piani regionali e subregionali <strong>di</strong> cui alla precedente lettera a;<br />

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità <strong>di</strong> tutela<br />

naturalistica e paesaggistica.<br />

4. Disposizioni particolari Nei boschi ricadenti nelle Fasce <strong>di</strong> tutela fluviale <strong>di</strong> cui all’art 2.3<br />

e nelle Zone <strong>di</strong> tutela naturalistica <strong>di</strong> cui all’art. 2.5 devono essere osservate le seguenti<br />

<strong>di</strong>rettive:<br />

- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici<br />

accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio <strong>di</strong> una fascia


arborata <strong>di</strong> larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere<br />

assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano<br />

trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente<br />

affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;<br />

- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero <strong>di</strong> anni uguale o<br />

superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni<br />

<strong>di</strong> massima e <strong>di</strong> polizia forestale, sono favoriti i tagli <strong>di</strong> conversione all'alto fusto; le<br />

utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e <strong>di</strong>sciplinate dagli Enti<br />

delegati <strong>di</strong> cui all'articolo 16 della L.R. 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale<br />

istruttoria tecnica.<br />

In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi<br />

previa richiesta all’Ente delegato in materia <strong>di</strong> vincolo idrogeologico, con l’esplicito<br />

impegno a riportare lo stato dei luoghi all’originale destinazione entro 30 giorni<br />

dall’ultimazione dei lavori <strong>di</strong> utilizzazione e comunque entro un anno dall’inizio degli<br />

stessi. Tali opere a carattere provvisorio, non devono mo<strong>di</strong>ficare la destinazione d’uso<br />

ed il paesaggio dei terreni interessati.<br />

Nei boschi monospecifici <strong>di</strong> specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in<br />

prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio <strong>di</strong> utilizzazione con scopi<br />

produttivi a carico delle specie alloctone, al fine <strong>di</strong> favorire la rinnovazione delle specie<br />

autoctone presenti, prevedendo, se necessario, l’introduzione delle stesse.<br />

5. Infrastrutture e impianti <strong>di</strong> pubblica utilità. Con riguardo all’attraversamento dei terreni <strong>di</strong><br />

cui al presente articolo da parte <strong>di</strong> infrastrutture e impianti per servizi essenziali <strong>di</strong> pubblica<br />

utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e <strong>di</strong> servizio, quali i seguenti:<br />

- linee <strong>di</strong> comunicazione viaria, nonché ferroviaria;<br />

- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;<br />

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei<br />

semilavorati;<br />

- impianti atti alla trasmissione <strong>di</strong> segnali ra<strong>di</strong>otelevisivi e <strong>di</strong> collegamento, nonché<br />

impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;<br />

sono ammissibili interventi <strong>di</strong>:<br />

a) manutenzione <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti;<br />

b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento <strong>di</strong> infrastrutture e impianti esistenti<br />

non delocalizzabili;<br />

c) realizzazione ex-novo <strong>di</strong> attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti <strong>di</strong><br />

pianificazione nazionali, regionali o provinciali;<br />

d) realizzazione ex-novo <strong>di</strong> attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente<br />

locale, in quanto al servizio della popolazione <strong>di</strong> non più <strong>di</strong> un comune ovvero <strong>di</strong><br />

parti della popolazione <strong>di</strong> due comuni confinanti. L’ammissibilità <strong>di</strong> linee <strong>di</strong><br />

comunicazione è con<strong>di</strong>zionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste<br />

nel PSC.<br />

6. Per i progetti degli interventi <strong>di</strong> cui alle lettere b), c) e d), in sede <strong>di</strong> rilascio del<br />

provve<strong>di</strong>mento abilitativo dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:<br />

- agli obiettivi del presente piano;<br />

31


- alla pianificazione degli interventi d’emergenza <strong>di</strong> protezione civile.<br />

In ogni caso i suin<strong>di</strong>cati progetti devono essere corredati dalla esauriente <strong>di</strong>mostrazione sia<br />

della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza <strong>di</strong> alternative.<br />

7. Le opere <strong>di</strong> cui alla lettera a. del punto 3 e quelle <strong>di</strong> cui al punto 5 non devono<br />

comunque avere caratteristiche, <strong>di</strong>mensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa<br />

alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico<br />

dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste <strong>di</strong> esbosco e<br />

<strong>di</strong> servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5. Qualora interessino<br />

proprietà assoggettate a piani economici ed a piani <strong>di</strong> coltura e conservazione ai sensi della<br />

L.R. 4 settembre 1981, n.30, le piste <strong>di</strong> esbosco e <strong>di</strong> servizio forestale possono essere<br />

realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.<br />

Art. 2.8<br />

Alberi monumentali, giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pregio<br />

1. Per gli alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta<br />

Regionale e in<strong>di</strong>viduati nella Tav. 2 si applicano le <strong>di</strong>sposizioni della L.R. n. 2 del<br />

24/01/1977 e succ. mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni ed è vietata ogni mo<strong>di</strong>ficazione morfologica<br />

del suolo che possa alterare negativamente le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sopravvivenza e <strong>di</strong> equilibrio<br />

delle specie vegetali presenti.<br />

2. Nella medesima Tav. 2 sono in<strong>di</strong>viduati inoltre i giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pregio, ossia aree private<br />

dotate <strong>di</strong> copertura arborea rilevante per specie e consistenza rispetto al contesto. Nel<br />

RUE, ovvero in apposito Regolamento comunale <strong>di</strong> gestione del.Verde sono dettate<br />

specifiche norme volte alla conservazione dei giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pregio.<br />

VINCOLO PAESAGGISTICO<br />

Art. 2.9<br />

Aree soggette a vincolo paesaggistico<br />

1. Il PSC in<strong>di</strong>vidua nella Tav. 2 i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo<br />

paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, del D. Lgs 42/2004 (Co<strong>di</strong>ce dei<br />

beni culturali e del paesaggio):<br />

a) le aree interessate da specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> vincolo ai sensi all’art. 136, comma<br />

1, lettera b) (attualmente non presenti in territorio <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong>);<br />

b) le aree che, fino alla verifica <strong>di</strong> conformità e agli eventuali adeguamenti del piano<br />

paesaggistico e all’approvazione dei medesimi, ai sensi dell’art. 156, del D. Lgs<br />

42/2004, sono comunque sottoposti alle <strong>di</strong>sposizioni della Parte Terza, Titolo I°, del<br />

medesimo D.Lgs 42/2004, per il loro interesse paesaggistico e precisamente:<br />

- torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o pie<strong>di</strong> degli argini per una fascia <strong>di</strong> 150<br />

metri ciascuna, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c);<br />

32


- aree coperte da boschi ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g) (si è attribuito il<br />

vincolo paesaggistico alle aree in<strong>di</strong>viduate come boscate ai sensi del precedente art.<br />

2.7);<br />

- zone umide incluse nell’elenco previsto dal DPR 13/03/1976 n. 448, ai sensi dell’art.<br />

142, comma 1, lettera i);<br />

- aree <strong>di</strong> interesse archeologico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera m) (si è<br />

attribuito il vincolo paesaggistico alle aree <strong>di</strong> concentrazione e alle aree <strong>di</strong> accertata e<br />

rilevante consistenza <strong>di</strong> cui al precedente art. 2.11);<br />

23. L’in<strong>di</strong>viduazione delle aree <strong>di</strong> cui alla lettera b) del primo comma costituisce <strong>attuazione</strong><br />

delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002, effettuata in conformità<br />

ai contenuti dell’Accordo (concluso in data 09/10/2003) tra il Ministero per i Beni e le Attività<br />

Culturali e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 del medesimo art.<br />

46. Gli eventuali aggiornamenti, delle perimetrazioni <strong>di</strong> tale in<strong>di</strong>viduazione, stabiliti dalla<br />

Commissione Provinciale Bellezze Naturali in sede <strong>di</strong> approvazione della medesima<br />

in<strong>di</strong>viduazione sono recepiti e riportati nel PSC con determina <strong>di</strong>rigenziale senza che ciò<br />

costituisca variante allo stesso.<br />

3. La realizzazione delle opere e degli interventi e<strong>di</strong>lizi consentiti riguardanti gli immobili e<br />

le aree <strong>di</strong> cui ai punti precedenti è soggetta all’autorizzazione paesistica, ai sensi delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D. Lgs 42/2004.<br />

Art. 2.10 (omissis)<br />

TUTELE DEI BENI STORICO-CULTURALI E TESTIMONIALI<br />

Art. 2.11 Aree <strong>di</strong> interesse archeologico<br />

1. Definizione. I beni <strong>di</strong> interesse storico-archeologico <strong>di</strong> cui al presente articolo, costituiti<br />

da zone ed elementi, sono comprensivi delle:<br />

- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi <strong>di</strong> leggi nazionali o regionali, <strong>di</strong><br />

atti amministrativi o <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong> pianificazione dello Stato, della Regione, <strong>di</strong> enti<br />

locali, ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone<br />

anche vaste;<br />

- preesistenze archeologiche che hanno con<strong>di</strong>zionato continuativamente la morfologia<br />

inse<strong>di</strong>ativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti<br />

sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali <strong>di</strong> scolo e <strong>di</strong> irrigazione<br />

<strong>di</strong>sposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi;<br />

le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari <strong>di</strong> antico impianto orientati secondo la<br />

centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile, attraverso l'esame dei fatti<br />

topografici, alla <strong>di</strong>visione agraria romana.<br />

33


2. In<strong>di</strong>viduazione. Il PSC in<strong>di</strong>vidua i beni <strong>di</strong> interesse archeologico nella tav. 2 secondo le<br />

seguenti categorie:<br />

AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO<br />

a) complessi archeologici (al momento non in<strong>di</strong>viduati in comune <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong>);<br />

b) aree <strong>di</strong> accertata e rilevante consistenza archeologica, cioè aree interessate<br />

da notevole presenza <strong>di</strong> materiali e/o strutture, già rinvenuti ovvero non ancora<br />

toccati da regolari campagne <strong>di</strong> scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, aree le<br />

quali si possono configurare come luoghi <strong>di</strong> importante documentazione storica e<br />

inse<strong>di</strong>ativa;<br />

c) aree <strong>di</strong> concentrazione <strong>di</strong> materiali archeologici o <strong>di</strong> segnalazione <strong>di</strong><br />

rinvenimenti; aree <strong>di</strong> rispetto o integrazione per la salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> paleo-habitat, aree<br />

campione per la conservazione <strong>di</strong> particolari attestazioni <strong>di</strong> tipologie e <strong>di</strong> siti<br />

archeologici; aree a rilevante rischio archeologico (al momento non in<strong>di</strong>viduati in<br />

comune <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong>);<br />

d) i “siti” segnalati come “accertati o in<strong>di</strong>ziati”, raccolti tramite una attività <strong>di</strong><br />

collaborazione con la Soprintendenza ed i suoi Ispettori ed accompagnati dal relativo<br />

co<strong>di</strong>ce identificativo. A tale co<strong>di</strong>ce potrà corrispondere una scheda, a cura della<br />

Soprintendenza, nella quale saranno riportate le informazioni sul sito.<br />

AREE ED ELEMENTI DELLA CENTURIAZIONE<br />

3. (omissis)<br />

e1) zone <strong>di</strong> tutela della struttura centuriata, cioè aree estese ed omogenee in cui<br />

l'organizzazione della produzione agricola e del territorio segue tuttora la struttura<br />

centuriata come si è confermata o mo<strong>di</strong>ficata nel tempo;<br />

e2) zone <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> elementi della centuriazione, cioè aree estese nella cui<br />

attuale struttura permangono segni, sia localizzati sia <strong>di</strong>ffusi, della centuriazione.<br />

e3) gli elementi <strong>di</strong> persistenza del sistema della centuriazione, in<strong>di</strong>viduati tramite<br />

una attività <strong>di</strong> collaborazione con la Soprintendenza ed i suoi Ispettori ed<br />

accompagnati dal relativo co<strong>di</strong>ce identificativo. A tale co<strong>di</strong>ce potrà corrispondere una<br />

scheda, a cura della Soprintendenza, nella quale saranno riportate le informazioni<br />

sull’elemento.<br />

4. Disciplina <strong>di</strong> tutela delle aree <strong>di</strong> interesse archeologico. Le misure e gli interventi <strong>di</strong><br />

tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo stu<strong>di</strong>o, all'osservazione e alla<br />

pubblica fruizione dei beni e dei valori tutelati, <strong>di</strong> cui alle zone ed elementi delle lettere a), b),<br />

c) del punto 2, sono definiti da piani o progetti pubblici <strong>di</strong> contenuto esecutivo, formati dagli<br />

enti competenti, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni<br />

Archeologici, ed avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e<br />

naturali della Regione Emilia-Romagna.<br />

Tali piani o progetti, alle con<strong>di</strong>zioni ed ai limiti eventualmente derivanti da altre <strong>di</strong>sposizioni<br />

del presente piano, possono prevedere:<br />

a) attività <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché<br />

interventi <strong>di</strong> trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli enti o degli istituti<br />

scientifici autorizzati;<br />

34


) la realizzazione <strong>di</strong> attrezzature culturali e <strong>di</strong> servizio alle attività <strong>di</strong> ricerca, stu<strong>di</strong>o,<br />

osservazione delle presenze archeologiche e degli eventuali altri beni e valori<br />

tutelati, nonché <strong>di</strong> posti <strong>di</strong> ristoro e percorsi e spazi <strong>di</strong> sosta;<br />

c) la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture tecniche e <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del suolo, nonché <strong>di</strong> impianti<br />

tecnici <strong>di</strong> modesta entità.<br />

I piani o progetti <strong>di</strong> cui sopra possono inoltre motivatamente, a seguito <strong>di</strong> adeguate ricerche,<br />

variare la delimitazione delle zone e degli elementi appartenenti alle categorie <strong>di</strong> cui alle<br />

lettere a), b), c) del punto 2, sia nel senso <strong>di</strong> includere tra le zone e gli elementi <strong>di</strong> cui alla<br />

lettera a) zone ed elementi in<strong>di</strong>cati dal presente piano appartenenti alle categorie <strong>di</strong> cui alle<br />

lettere b) e c), sia nel senso <strong>di</strong> riconoscere che zone ed elementi egualmente in<strong>di</strong>cati dal<br />

presente piano appartenenti alle categorie <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c) non possiedono le<br />

caratteristiche motivanti tale appartenenza e non sono conseguentemente soggetti alle<br />

relative <strong>di</strong>sposizioni.<br />

Gli interventi che comportino mo<strong>di</strong>fiche dell’assetto del sottosuolo ricadenti nelle aree <strong>di</strong> cui<br />

alla lettera d) del punto 2 andranno sottoposti al nulla osta della Soprintendenza per i Beni<br />

Archeologici dell’Emilia – Romagna, così come quelli che ricadano in aree:<br />

- nelle aree dei centri storici;<br />

- nelle fasce <strong>di</strong> territorio attraversate dalle <strong>di</strong>rettrici viarie storiche Savena e Via San<br />

Donato Vecchia.<br />

Tali interventi comporteranno indagini archeologiche preventive, da effettuarsi a cura della<br />

committenza e da concordare con la Soprintendenza stessa, la quale, in base ai risultati, si<br />

esprimerà sulla fattibilità delle opere. I progetti relativi dovranno pervenire alla citata<br />

Soprintendenza o in fase <strong>di</strong> pre-progettazione, oppure, in caso <strong>di</strong> progettazioni già esistenti,<br />

almeno 60 giorni prima dell’inizio lavori.<br />

5. Fino all'entrata in vigore dei piani o progetti <strong>di</strong> cui al punto 4), si applicano le seguenti<br />

norme transitorie:<br />

- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria <strong>di</strong> cui alla lettera a) del punto 2<br />

sono ammesse soltanto le attività e trasformazioni <strong>di</strong> cui alla lettera a) del punto 4;<br />

- nelle zone e negli elementi compresi nella categoria <strong>di</strong> cui alla lettera b) del punto 2,<br />

sono ammesse le attività e trasformazioni <strong>di</strong> cui alla lettera a) del punto 4 nonché,<br />

ferme comunque restando eventuali <strong>di</strong>sposizioni più restrittive dettate dalla<br />

competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono ammessi:<br />

- l'or<strong>di</strong>naria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli or<strong>di</strong>namenti colturali in atto<br />

all'entrata in vigore del presente piano e fermo restando che ogni escavo o aratura<br />

dei terreni a profon<strong>di</strong>tà superiore a 50 cm deve essere autorizzato dalla<br />

competente Soprintendenza per i beni archeologici;<br />

- gli interventi <strong>di</strong> recupero (v.) sui manufatti e<strong>di</strong>lizi esistenti, ivi inclusi quelli relativi<br />

alle opere pubbliche <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del suolo, <strong>di</strong> bonifica e <strong>di</strong> irrigazione, fermo restando<br />

che ogni intervento incidente il sottosuolo deve essere autorizzato dalla<br />

competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.<br />

Fatta salva ogni ulteriore <strong>di</strong>sposizione dei piani o progetti <strong>di</strong> cui sopra, nelle zone e negli<br />

elementi appartenenti alla categoria <strong>di</strong> cui alla lettera c) del punto 2 possono essere attuate<br />

35


le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è<br />

subor<strong>di</strong>nato all'esecuzione <strong>di</strong> sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente<br />

Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza <strong>di</strong> materiali<br />

archeologici e la compatibilità dei progetti <strong>di</strong> intervento con gli obiettivi <strong>di</strong> tutela, anche in<br />

considerazione della necessità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare aree <strong>di</strong> rispetto o <strong>di</strong> potenziale valorizzazione<br />

e/o fruizione.<br />

6. (omissis)<br />

7. Disciplina <strong>di</strong> tutela delle aree ed elementi della centuriazione. Le aree ricadenti nelle<br />

zone <strong>di</strong> cui alle lettere e1) e e2) e lungo gli assi <strong>di</strong> cui alla lettera e3) del punto 2 fanno parte<br />

<strong>di</strong> norma del territorio rurale e sono conseguentemente assoggettate alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui<br />

all’art. 5.9 e seguenti, con le ulteriori prescrizioni seguenti:<br />

36<br />

- è fatto <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> alterare le caratteristiche essenziali degli elementi caratterizzanti<br />

l’impianto storico della centuriazione, <strong>di</strong> cui al punto 1 del presente articolo; tali<br />

elementi devono essere tutelati e valorizzati anche al fine della realizzazione delle reti<br />

ecologiche <strong>di</strong> cui all’art. 3.3. Qualsiasi intervento <strong>di</strong> realizzazione, ampliamento e<br />

rifacimento <strong>di</strong> infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli<br />

analoghi elementi lineari della centuriazione, e comunque essere complessivamente<br />

coerente con l’organizzazione territoriale e preservare la testimonianza dei tracciati<br />

originari e degli antichi incroci.<br />

8. Interventi ammissibili. Nell’ambito delle zone <strong>di</strong> cui alle lettere e1) e e2) del punto 2, oltre<br />

all’or<strong>di</strong>naria utilizzazione agricola del suolo e l’attività <strong>di</strong> allevamento, esclusivamente in<br />

forma non intensiva se <strong>di</strong> nuovo impianto, e fermo restando che ogni intervento incidente il<br />

sottosuolo, ai sensi delle <strong>di</strong>sposizioni vigenti, deve essere autorizzato dalla competente<br />

Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono comunque consentiti:<br />

a) qualsiasi intervento sugli e<strong>di</strong>fici e gli altri i manufatti e<strong>di</strong>lizi esistenti, nei limiti stabiliti<br />

dal RUE;<br />

b) la realizzazione <strong>di</strong> annessi rustici aziendali ed interaziendali, <strong>di</strong> strutture per<br />

l’allevamento zootecnico in forma non intensiva e <strong>di</strong> altre strutture strettamente<br />

connesse alla conduzione del fondo agricolo nei limiti stabiliti dal RUE, nonché <strong>di</strong><br />

strade poderali ed interpoderali <strong>di</strong> larghezza non superiore a 4 metri lineari;<br />

c) la realizzazione <strong>di</strong> impianti tecnici <strong>di</strong> modesta entità quali cabine elettriche, cabine<br />

<strong>di</strong> decompressione del gas, impianti <strong>di</strong> pompaggio per l’approvvigionamento idrico,<br />

irriguo e civile, e simili, nonché le attività <strong>di</strong> esercizio e <strong>di</strong> manutenzione delle<br />

predette opere;<br />

d) la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture tecniche <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del suolo, <strong>di</strong> canalizzazioni, <strong>di</strong><br />

opere <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa idraulica e simili, comprese le attività <strong>di</strong> esercizio e <strong>di</strong> manutenzione<br />

delle stesse;<br />

e) opere temporanee per attività <strong>di</strong> ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere<br />

geognostico.<br />

Le opere <strong>di</strong> cui alle lettere c) ed d) e le strade poderali e interpoderali <strong>di</strong> cui alla lettera b) non<br />

devono in ogni caso avere caratteristiche, <strong>di</strong>mensioni e densità tali per cui la loro<br />

realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico,<br />

naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.<br />

9. Infrastrutture e impianti <strong>di</strong> pubblica utilità. Nelle zone <strong>di</strong> cui alle lettere e1) e e2) del<br />

punto 2 del presente articolo, sono ammesse le infrastrutture e agli impianti per servizi


essenziali <strong>di</strong> pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e <strong>di</strong> servizio,<br />

quali i seguenti:<br />

- linee <strong>di</strong> comunicazione viaria;<br />

- impianti atti alla trasmissione <strong>di</strong> segnali ra<strong>di</strong>otelevisivi e <strong>di</strong> collegamento, nonché<br />

impianti per le telecomunicazioni;<br />

- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti<br />

soli<strong>di</strong>;<br />

- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei<br />

semilavorati;<br />

qualora siano previsti in strumenti <strong>di</strong> pianificazione provinciali, regionali o nazionali e si<br />

<strong>di</strong>mostri che gli interventi:<br />

a. sono coerenti con l'organizzazione territoriale storica, nel caso in cui le aree<br />

interessate ricadano tra quelle comprese nella categoria <strong>di</strong> cui alla lettera e1) del<br />

punto 2;<br />

b. garantiscono il rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni dettate a tutela degli in<strong>di</strong>viduati elementi<br />

della centuriazione nel caso in cui le aree interessate ricadano tra quelle comprese<br />

nella categoria <strong>di</strong> cui alla lettera e2) del punto 2.<br />

10. Si richiama inoltre espressamente, per tutto il restante territorio comunale, l’obbligo a<br />

termini <strong>di</strong> legge della denuncia <strong>di</strong> eventuali ritrovamenti archeologici durante lavori <strong>di</strong><br />

demolizione, <strong>di</strong> scavo, <strong>di</strong> movimento <strong>di</strong> terra, <strong>di</strong> aratura<br />

Art. 2.12 Infrastrutturazioni storiche<br />

1. Il PSC in<strong>di</strong>vidua nella Tav. 2, in applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni degli artt. 8.4 e 8.5 del<br />

PTCP:<br />

- la viabilità storica;<br />

- i canali storici;<br />

- le aree interessate da bonifiche storiche <strong>di</strong> pianura.<br />

2. La viabilità storica è costituita dalle se<strong>di</strong> viarie storiche, comprensive degli slarghi e<br />

delle piazze urbane, nonché dagli elementi <strong>di</strong> pertinenza ancora leggibili, in<strong>di</strong>cativamente:<br />

ponti, pilastrini ed e<strong>di</strong>cole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri <strong>di</strong> contenimento, case<br />

cantoniere, e<strong>di</strong>fici storici <strong>di</strong> servizio (ospitali, poste, alberghi), postazioni <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>a (garitte e<br />

simili), e<strong>di</strong>fici religiosi e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati <strong>di</strong><br />

servizio ferroviario e tramviario, arre<strong>di</strong> (cartelli isolati ed affissi agli e<strong>di</strong>fici, scritte,<br />

illuminazione pubblica, manufatti civili per l’approvvigionamento idrico, per lo scolo delle<br />

acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o<br />

gra<strong>di</strong>nate, marciapie<strong>di</strong> e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari <strong>di</strong> alberi, piante su bivio,<br />

ecc.).<br />

37


3. La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o<br />

chiusa salvo che per motivi <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> pubblica incolumità. Devono essere inoltre<br />

salvaguardati gli elementi <strong>di</strong> pertinenza i quali, se <strong>di</strong> natura puntuale (quali pilastrini, e<strong>di</strong>cole<br />

e simili), in caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica o trasformazione dell’asse viario, possono anche trovare una<br />

<strong>di</strong>fferente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.<br />

4. la viabilità storica va tutelata sulla base della seguente articolazione e in conformità ai<br />

seguenti in<strong>di</strong>rizzi.<br />

a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed<br />

avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad<br />

in<strong>di</strong>viduare dettagliatamente il tracciato e gli elementi <strong>di</strong> pertinenze ancora leggibili,<br />

e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo <strong>di</strong> una definitiva scomparsa, al fine<br />

del recupero del significato complessivo storico <strong>di</strong> tale tracciato, eventualmente da<br />

valorizzare per itinerari <strong>di</strong> interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non<br />

deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione<br />

della sede stradale, pavimentazione, elementi <strong>di</strong> pertinenza) e se ne deve limitare<br />

l’uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.<br />

b) Per la viabilità d’impianto storico tutt’ora in uso nella rete della mobilità veicolare,<br />

che svolga attualmente funzioni <strong>di</strong> viabilità secondaria o <strong>di</strong> quartiere, ai sensi del<br />

seguente art. 3.4, deve essere tutelata la riconoscibilità dell’assetto storico <strong>di</strong> tale<br />

viabilità in caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede<br />

stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi<br />

<strong>di</strong> pertinenza.<br />

c) Per la viabilità d’impianto storico tutt’ora in uso nella rete della mobilità veicolare,<br />

che svolga attualmente funzioni <strong>di</strong> viabilità locale, ai sensi del seguente art. 3.4,<br />

deve esserne tutelato l’assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia<br />

paesaggistico-ambientale e ne va favorito l’utilizzo come percorso per la fruizione<br />

turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> tratti non<br />

carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale<br />

funzione <strong>di</strong> corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e<br />

snaturamenti della sede stradale (mo<strong>di</strong>fiche dell’andamento altimetrico della<br />

sezione stradale e del suo sviluppo longitu<strong>di</strong>nale, mo<strong>di</strong>fiche alla pavimentazione e<br />

al fondo stradale). In caso <strong>di</strong> necessità <strong>di</strong> adeguamento del tratto viario alle<br />

<strong>di</strong>sposizioni strutturali del Co<strong>di</strong>ce della Strada, sono da preferire soluzioni<br />

alternative all’allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione <strong>di</strong><br />

spazi <strong>di</strong> fermata, “piazzole”, per permettere la circolazione in due sensi <strong>di</strong> marcia<br />

alternati, introduzione <strong>di</strong> sensi unici, l’utilizzo <strong>di</strong> apparecchi semaforici, specchi,<br />

ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono <strong>di</strong> norma rimanere tali. E’ da<br />

preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione<br />

vegetazionale (filari <strong>di</strong> alberi, siepi) ai bor<strong>di</strong> della viabilità è da salvaguardare e<br />

potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete<br />

ecologica <strong>di</strong> livello locale.<br />

In tutti i casi <strong>di</strong> cui sopra, i tratti <strong>di</strong> viabilità storica ricadenti nei centri storici è precisata in<br />

sede <strong>di</strong> RUE.<br />

5. Sistema storico delle acque derivate: i canali storici Il sistema storico delle acque<br />

derivate è costituito dai canali storici in<strong>di</strong>viduati nella Tav. 2 e dai relativi manufatti correlati<br />

38


quali: ponti storici, chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti,<br />

argini.<br />

I canali storici e i singoli elementi ad essi correlati sono da valorizzare per il ruolo <strong>di</strong><br />

testimonianza culturale e per il ruolo paesaggistico che rivestono, attraverso l’in<strong>di</strong>viduazione<br />

<strong>di</strong> forme <strong>di</strong> fruizione tematica del territorio urbano e rurale, anche ai fini conoscitivi dell’uso<br />

storico delle tecnologie idrauliche. I canali sono da valorizzare inoltre nel loro potenziale<br />

ruolo <strong>di</strong> connettori naturalistico-ambientali nell’ambito del progetto <strong>di</strong> rete ecologica <strong>di</strong> livello<br />

locale <strong>di</strong> cui all’art. 3.3, attraverso il mantenimento, il potenziamento o il ripristino della<br />

vegetazione riparia.<br />

5. Le aree interessate da bonifiche storiche <strong>di</strong> pianura sono in<strong>di</strong>viduate nella Tav. 2 e<br />

sono tutelate per il loro interesse testimoniale nei termini seguenti:.<br />

- va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi<br />

dell’organizzazione territoriale; qualsiasi intervento <strong>di</strong> realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture<br />

viarie, canalizie e tecnologiche <strong>di</strong> rilevanza non meramente locale deve essere<br />

previsto in strumenti <strong>di</strong> pianificazione e/o programmazione provinciali, regionali o<br />

nazionali, e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione<br />

territoriale;<br />

- gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione devono essere coerenti con l’organizzazione<br />

territoriale e <strong>di</strong> norma costituire unità accorpate urbanisticamente e<br />

paesaggisticamente con l’e<strong>di</strong>ficazione preesistente.<br />

Art. 2.13 Immobili accentrati o sparsi <strong>di</strong> valore storico-architettonico<br />

1. Il PSC in<strong>di</strong>vidua nella Tav. 3, gli immobili <strong>di</strong> interesse storico-architettonico, e<br />

precisamente:<br />

a) i seguenti immobili in quanto tutelati con specifico decreto a norma del D.Lgs. 42/2004,<br />

Parte Seconda, titolo I°:<br />

- Chiesa parrocchiale <strong>di</strong> S.Giovanni Battista;<br />

- Torre dell’orologio;<br />

- Rocca Isolani, Palazzo Isolani e relativa torre colombaia;<br />

- Villa Paleotti-Isolani<br />

- Castello <strong>di</strong> S.Martino in Soverzano (o dei Manzoli) e relative pertinenze;<br />

- ex-scuola comunale <strong>di</strong> S.Martino in Soverzano<br />

b) i seguenti ulteriori immobili:<br />

-- Villa Vittori;<br />

- Oratorio <strong>di</strong> S.Antonio;<br />

- Palazzo del Municipio;<br />

39


- Resti della S.S. Trinità <strong>di</strong> Calendone;<br />

- Maestà <strong>di</strong> S.Bellino;<br />

- Pieve <strong>di</strong> S.Giovanni in Triario;<br />

- Chiesa <strong>di</strong> S.Martino in Soverzano e il portico della Fiera;<br />

- Oratorio della Palazzina;<br />

- Il Palazzo;<br />

- Palazzo Catal<strong>di</strong>;<br />

- Oratorio <strong>di</strong> S.Maria immacolata;<br />

- Villa Fondo Due Fette.<br />

2. Per gli immobili <strong>di</strong> cui al punto 1 il PSC stabilisce e in<strong>di</strong>ca nella Tav. 3 la relativa<br />

categoria <strong>di</strong> tutela in relazione alla valutazione delle caratteristiche del bene e delle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conservazione; per tali immobili le categorie <strong>di</strong> tutela previste, ai sensi dell’art.<br />

A-9 della L.R. 20/, sono esclusivamente:<br />

a) “restauro scientifico” (RS), come definiti nell’Allegato alla L.R. 31/2002, nella quale<br />

sono ammessi gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e <strong>di</strong> restauro scientifico;<br />

b) “restauro e risanamento conservativo” (RRC), come definiti nell’Allegato alla L.R.<br />

31/2002, nella quale sono ammessi gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e<br />

straor<strong>di</strong>naria e restauro e risanamento conservativo.<br />

La categoria <strong>di</strong> tutela attribuita a questi immobili è contenuto proprio del PSC, pertanto<br />

qualsiasi eventuale variazione dovrà seguire la procedura <strong>di</strong> variante al PSC.<br />

3. Il Regolamento Urbanistico E<strong>di</strong>lizio precisa per ogni categoria <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> cui al<br />

precedente punto 2 le modalità e i criteri <strong>di</strong> intervento compatibili.<br />

Art. 2.14 Immobili <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale<br />

1. Sono da considerare immobili <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale, qualora non<br />

siano considerati immobili <strong>di</strong> interesse storico-architettonico <strong>di</strong> cui all’articolo precedente:<br />

a) gli e<strong>di</strong>fici rurali tipologicamente <strong>di</strong>stintivi le <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> organizzazione storica del<br />

paesaggio della pianura bolognese, così come descritti nelle singole Unità <strong>di</strong><br />

Paesaggio <strong>di</strong> cui all’art.3.1: case coloniche, barchesse, caselle, ville padronali;<br />

g). le chiese, gli oratori, i conventi, le e<strong>di</strong>cole e gli altri e<strong>di</strong>fici storici per il culto cattolico;<br />

b) i complessi produttivi costruiti anteriormente al 1939 destinati alle attività <strong>di</strong><br />

trasformazione e lavorazione dell’argilla per laterizi o della canapa;<br />

c) i manufatti <strong>di</strong> regolazione del sistema storico delle bonifiche, per essi intendendo le<br />

chiaviche, botti, idrovore, ponti ed altro costruiti anteriormente al 1939;<br />

40


f) gli e<strong>di</strong>fici storici della organizzazione sociale, per essi intendendo le se<strong>di</strong> storiche dei<br />

municipi, delle organizzazioni politiche, sindacali, associative e cooperative, i teatri<br />

storici, e gli altri e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong>stintivi della organizzazione sociale urbana;<br />

2. Il Regolamento Urbanistico E<strong>di</strong>lizio in<strong>di</strong>vidua nella propria cartografia gli immobili <strong>di</strong><br />

pregio storico-culturale e testimoniale e ne definisce la relativa categoria <strong>di</strong> tutela, sulla<br />

base della valutazione delle caratteristiche del bene e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conservazione. Per<br />

ogni categoria <strong>di</strong> tutela stabilisce le modalità <strong>di</strong> intervento compatibili, ai sensi della L.R.<br />

31/2002 e s. m. e i., perseguendo altresì le finalità e gli obiettivi della L.R. 16/2002.<br />

3. Il RUE in<strong>di</strong>vidua inoltre e in particolare le corti coloniche integre nella loro configurazione<br />

originaria a più corpi <strong>di</strong> fabbrica, provvedendo a dettare specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> tutela.<br />

4. In linea <strong>di</strong> massima, e salvo eventuali verifiche dello stato <strong>di</strong> sussistenza e<br />

conservazione dei caratteri tipologici e morfologici che motivano l’inserimento fra gli<br />

immobili <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale, sono da considerare tali:<br />

- tutti gli immobili ricompresi nei centri storici e che, sulla base de previgente PRG,<br />

erano soggetti alle categorie <strong>di</strong> tutela del restauro e del risanamento conservativo;<br />

- tutti gli immobili esterni ai centri storici e che, sulla base del previgente PRG, erano<br />

tutelati e assogettati alle categorie del restauro e risanamento conservativo e della<br />

ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia.<br />

Art. 2.15 Aree <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> significative relazioni paesaggistiche e percettive delle<br />

strutture dell’inse<strong>di</strong>amento storico<br />

1. Il PSC in<strong>di</strong>vidua nella Tav. 2 particolari porzioni del territorio rurale ove permangono<br />

significative relazioni paesaggistiche e percettive al contorno <strong>di</strong> complessi e<strong>di</strong>lizi storici o fra<br />

complessi storici ed altri elementi, quali strade storiche, filari alberati, singole alberature <strong>di</strong><br />

rilievo paesaggistico.<br />

2. In tali aree si applicano le seguenti <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> tutela:<br />

- sugli e<strong>di</strong>fici esistenti sono ammessi tutti gli interventi e<strong>di</strong>lizi consentit dal RUE, nei<br />

limiti del rispetto delle eventuali altre forme <strong>di</strong> tutela presenti;<br />

- non è ammessa la costruzione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici;<br />

- l’eventuale piantumazione <strong>di</strong> alberi ad alto fusto deve essere preventivamente<br />

autorizzata al fine <strong>di</strong> assicurare <strong>di</strong> non pregiu<strong>di</strong>care la visibilità e la percezione<br />

dell’insiedamento storico.<br />

41


TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA’ E ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO<br />

Art. 2.16 Aree ad alta probabilità <strong>di</strong> inondazione<br />

1. Definizione e in<strong>di</strong>viduazione. Le aree ad alta probabilità <strong>di</strong> inondazione sono definite<br />

come le aree passibili <strong>di</strong> inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d’acqua per<br />

eventi <strong>di</strong> pioggia con tempi <strong>di</strong> ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli elementi antropici<br />

presenti in tali aree, e rispetto ai quali il danno atteso è me<strong>di</strong>o o grave, danno luogo a rischio<br />

idraulico elevato e molto elevato. Le aree ad alta probabilità <strong>di</strong> inondazione interessano<br />

prevalentemente porzioni delle fasce <strong>di</strong> tutela e delle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale.<br />

Le aree ad alta probabilità <strong>di</strong> inondazione sono in<strong>di</strong>viduate graficamente nella tav. 2 del<br />

PSC; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti <strong>di</strong> pianificazione <strong>di</strong> bacino e<br />

possono essere mo<strong>di</strong>ficate nel tempo in relazione al mutare delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> pericolosità,<br />

con la procedura prevista dall’Autorità <strong>di</strong> bacino, senza che ciò comporti una procedura <strong>di</strong><br />

variante al PSC.<br />

2. Omissis<br />

3. Interventi ammissibili. Ferme restando le altre <strong>di</strong>sposizioni del presente Piano e in<br />

particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce <strong>di</strong> Tutela Fluviale e delle Fasce <strong>di</strong><br />

Pertinenza Fluviale, agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti<br />

limitazioni e precisazioni:<br />

a) Può essere consentita la realizzazione <strong>di</strong> nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in<br />

cui essi siano interni al territorio urbanizzato o si collochino in espansioni contermini<br />

dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico<br />

rispetto al rischio esistente.<br />

b) Può essere consentita la realizzazione <strong>di</strong> nuove infrastrutture, comprensive dei<br />

relativi manufatti <strong>di</strong> servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi<br />

essenziali non <strong>di</strong>versamente localizzabili, la loro realizzazione non incrementi<br />

sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con<br />

la pianificazione degli interventi d’emergenza <strong>di</strong> protezione civile.<br />

c) Sui fabbricati esistenti possono essere consentiti solo interventi e<strong>di</strong>lizi o variazioni <strong>di</strong><br />

destinazione d’uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al<br />

rischio esistente. Possono essere previsti interventi <strong>di</strong> delocalizzazione finalizzati ad<br />

una sostanziale riduzione del rischio idraulico, purché la nuova localizzazione non<br />

ricada nelle fasce <strong>di</strong> tutela fluviale <strong>di</strong> cui all’art. 2.3. Possono comunque, previa<br />

adozione delle possibili misure <strong>di</strong> riduzione del rischio, essere consentite:<br />

c1) gli interventi <strong>di</strong> manutenzione e restauro;<br />

c2) gli interventi ammissibili ai sensi RUE sui manufatti ed e<strong>di</strong>fici riconosciuti <strong>di</strong><br />

interesse storico-architettonico o <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale;<br />

c3) trasformazioni <strong>di</strong> fabbricati definite dall’Amministrazione comunale a “rilevante<br />

utilità sociale” espressamente <strong>di</strong>chiarata.<br />

d) Nella valutazione dell’incremento <strong>di</strong> rischio <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere a), b) e c)<br />

devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle<br />

42


variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito<br />

nell’art. 1.5 delle norme del PTCP.<br />

e) E’ sottoposto al parere dell’Autorità <strong>di</strong> Bacino che si esprime in merito alla<br />

compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti <strong>di</strong> piano, il rilascio del<br />

titolo abilitativo per:<br />

- la realizzazione dei nuovi fabbricati <strong>di</strong> cui alla lettera a);<br />

- la realizzazione delle nuove infrastrutture <strong>di</strong> cui alla lettera b) ad eccezione <strong>di</strong><br />

quelle <strong>di</strong> rilevanza locale al servizio degli inse<strong>di</strong>amenti esistenti;<br />

- gli ampliamenti, le opere o le variazioni <strong>di</strong> destinazione d’uso <strong>di</strong> cui alla lettera c)<br />

ad esclusione <strong>di</strong> quelle elencate ai punti c1), c2) e c3).<br />

Art. 2.17 Aree per la realizzazione <strong>di</strong> interventi idraulici strutturali<br />

1. Definizione e in<strong>di</strong>viduazione. IL PSC una “Area <strong>di</strong> potenziale localizzazione <strong>di</strong><br />

interventi idraulici strutturali” come definita nel PSAI approvato dall’Autorità <strong>di</strong> Bacino del<br />

Reno e ripresa nel PTCP. tale area è in<strong>di</strong>viduata per la eventuale realizzazione <strong>di</strong> interventi<br />

al fine <strong>di</strong> ridurre il rischio idraulico connesso con eventi con tempi <strong>di</strong> ritorno superiori a 200<br />

anni e/o che potrebbero risultare necessari nel caso in cui, nella fase <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> del PSAI,<br />

la progettazione preliminare degli interventi già programmati dovesse <strong>di</strong>mostrare<br />

l’insufficienza o la non idoneità delle relative aree <strong>di</strong> localizzazione.<br />

L’area <strong>di</strong> potenziale localizzazione <strong>di</strong> interventi idraulici strutturali è in<strong>di</strong>viduata graficamente<br />

nella tav. 2 del PSC; tuttavia essa è un contenuto proprio del PSAI e può essere mo<strong>di</strong>ficata<br />

con la procedura prevista dall’Autorità <strong>di</strong> bacino senza che ciò comporti una procedura <strong>di</strong><br />

variante al PSC.<br />

3. Interventi ammissibili. Ferme restando le altre <strong>di</strong>sposizioni del presente Piano e in<br />

particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce <strong>di</strong> Tutela Fluviale e delle Fasce <strong>di</strong><br />

Pertinenza Fluviale,: all’interno delle “aree <strong>di</strong> potenziale localizzazione interventi” non è<br />

ammessa la realizzazione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici. Sugli immobili riconosciuti <strong>di</strong> pregio storicoculturale<br />

e testimoniale <strong>di</strong> cui all’art. 2.14 sono ammessi gli interventi ai sensi del RUE. Sulle<br />

altre costruzioni preesistenti sono consentiti esclusivamente, previo parere favorevole<br />

dell’Autorità idraulica competente, opere <strong>di</strong> manutenzione, opere imposte dalle normative<br />

vigenti, nonché interventi definiti dall’Amministrazione comunale <strong>di</strong> “rilevante utilità sociale”<br />

espressamente <strong>di</strong>chiarata.<br />

Art. 2.18 Aree interessate da particolari caratteristiche <strong>di</strong> rischio sismico<br />

1. Nella tav. 2 del PSC è riportata la potenziale presenza dei caratteri pre<strong>di</strong>sponenti agli<br />

effetti <strong>di</strong> sito dove sono in<strong>di</strong>viduati (I livello <strong>di</strong> microzonazione sismica):<br />

- aree soggette a liquefazione potenziale;<br />

- aree soggette a liquefazione probabile..<br />

43


2. Nelle aree sulle quali sono in<strong>di</strong>viduati i caratteri <strong>di</strong> cui sopra, gli interventi <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici sono soggetti alla preventiva effettuazione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> geologici e idonee<br />

campagne geognostiche tali da:<br />

- definire le prescrizioni attuative per assicurare la tenuta degli e<strong>di</strong>fici rispetto al<br />

fenomeno della liquefazione degli orizzonti saturi granulari; ovvero assicurare<br />

l’eventuale insussistenza locale del rischio del fenomeno della liquefazione;<br />

- definire le prescrizioni attuative per assicurare la tenuta degli e<strong>di</strong>fici rispetto al<br />

fenomeno della subsidenza dei terreni molli a grana fine (ce<strong>di</strong>menti secondari indotti<br />

dal sisma);<br />

3. Nel caso <strong>di</strong> interventi soggetti a Piano Urbanistico Attuativo, tali stu<strong>di</strong> sono da effettuare<br />

in sede <strong>di</strong> Piano Operativo; nel caso <strong>di</strong> intervento e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong>retto sono da effettuare nel<br />

quadro delle indagini geotecniche per il progetto e<strong>di</strong>lizio.<br />

4. Nel caso <strong>di</strong> impossibilità <strong>di</strong> assicurare la tenuta rispetto ai suddetti fenomeni non sono<br />

ammessi interventi <strong>di</strong> nuova costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici.<br />

5. Alle aree <strong>di</strong> cui al presente articolo ed in generale a tutto il territorio comunale si<br />

applicano tutte le norme nazionali e <strong>di</strong>sposizioni attuative in materia ed in particolare quelle<br />

regionali quali le L.R. 19 giugno 1984, n. 35 e s. m. e i., L.R. 25 novembre 2002, n. 31 e s.<br />

m. e i. e L.R. 14 aprile 2004, n. 7.<br />

44


TITOLO III -ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO:<br />

QUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E INFRASTRUTTURAZIONE<br />

DEL TERRITORIO<br />

AZIONI STRATEGICHE PER LA QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE<br />

DELL’AMBIENTE<br />

Art. 3.1<br />

Unità <strong>di</strong> Paesaggio<br />

1. Le Unità <strong>di</strong> Paesaggio (UdP).sono le porzioni territoriali coerenti in cui sono riconoscibili e<br />

ripetute particolari caratteristiche <strong>di</strong> aggregazione delle singole componenti paesaggistiche,<br />

morfologico-ambientali e storico-documentali.<br />

2. Il presente Piano in<strong>di</strong>vidua due UdP <strong>di</strong> rilievo sovracomunali;<br />

- l’Unita’ <strong>di</strong> paesaggio delle Valli e della bonifica;<br />

- l’ Unita’ <strong>di</strong> paesaggio della centuriazione.<br />

Nella Relazione illustrativa è compresa la descrizione delle caratteristiche delle due Unità <strong>di</strong><br />

paesaggio e delle tipologie <strong>di</strong> beni culturali, storici e testimoniali <strong>di</strong> particolare interesse per<br />

gli aspetti paesaggistici che le caratterizzano; nella Relazione è inoltre esposta<br />

un’articolazione <strong>di</strong> ciascuna delle due Unità in Sotto-Unità <strong>di</strong>stinguibili per specifici aspetti.<br />

3. Le Unità <strong>di</strong> paesaggio costituiscono quadro <strong>di</strong> riferimento essenziale per tutti gli strumenti<br />

<strong>di</strong> pianificazione comunale, generale e settoriale, e <strong>di</strong> ogni altro strumento regolamentare,<br />

al fine <strong>di</strong> perseguire una gestione coerente delle <strong>di</strong>verse politiche e azioni<br />

dell’Amministrazione con gli obiettivi del presente Piano.<br />

Art. 3.2<br />

Linee portanti della valorizzazione ambientale e itinerari <strong>di</strong> fruizione<br />

1. Il PSC in<strong>di</strong>vidua nella Tav. 1 e descrive nella Relazione il sistema <strong>di</strong> linee portanti, spazi<br />

e itinerari per la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e storico-culturali alla scala<br />

territoriale sovracomunale.<br />

2. A livello del territorio dell’intera Associazione, nell’Unità <strong>di</strong> Paesaggio delle Valli e delle<br />

Bonifiche si in<strong>di</strong>vidua quale linea portante primaria della valorizzazione e della fruizione<br />

ambientale la dorsale del Reno, alla quale si innestano le dorsali secondarie costituite dai<br />

corsi d’acqua del Navile, del Savena Abbandonato e dell’I<strong>di</strong>ce e dalla conca valliva<br />

interessata dal sistema <strong>di</strong> zone umide sulle quali spicca Valle Benni. Nell’Unità <strong>di</strong> paesaggio<br />

della centuriazione si evidenzia la vasta area <strong>di</strong> persistenza della centuriazione, nonché <strong>di</strong><br />

particolarmente densità <strong>di</strong> risorse storiche, a cavallo fra i territori <strong>di</strong> Budrio, Granarolo e<br />

<strong>Minerbio</strong>.<br />

Si in<strong>di</strong>viduano quin<strong>di</strong>:<br />

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- nella parte settentrionale del territorio dell’Associazione un sistema rurale <strong>di</strong><br />

valorizzazione fruitiva delle risorse ambientali;<br />

- nella parte meri<strong>di</strong>onale del territorio dell’Associazione un sistema rurale <strong>di</strong><br />

valorizzazione friuitiva delle risorse storico-inse<strong>di</strong>ative.<br />

3. Alle dorsali ambientali e ai sistemi rurali <strong>di</strong> cui al secondo comma è attribuita una<br />

pluralità <strong>di</strong> funzioni:<br />

- <strong>di</strong> integrazione tra i <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> risorse e tra le <strong>di</strong>fferenti modalità <strong>di</strong> valorizzazione;<br />

- <strong>di</strong> strutture fondamentali <strong>di</strong> riferimento per la creazione <strong>di</strong> itinerari <strong>di</strong> fruizione<br />

(escursionistici, ciclo-pedonali, equitabili);<br />

- <strong>di</strong> strutture portanti primarie della rete ecologica;<br />

- <strong>di</strong> catalizzatore per la progettualità locale, pubblica e privata, volta allo sviluppo <strong>di</strong><br />

attività, servizi e attrezzature per il tempo libero e il turismo.<br />

4. Il territorio del comune <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> partecipa parzialmente ad entrambi i sistemi rurali <strong>di</strong><br />

cui al secondo comma, che assumono il ruolo <strong>di</strong> riferimento territoriale per le politiche e le<br />

azioni dell’Amministrazione Comunale per la valorizzazione delle risorse ambientali e<br />

storico-culturali, da sviluppare attraverso la pianificazione operativa, le politiche settoriali, la<br />

progettualità pubblica, gli strumenti <strong>di</strong> comunicazione e promozione del territorio.<br />

5. Il Piano Operativo Comunale costituisce la sede per l’elaborazione e l’integrazione dei<br />

progetti pubblici e privati per la valorizzazione turistica-ricreativa e culturale <strong>di</strong> singole<br />

porzioni del territorio comunale e/o <strong>di</strong> singoli sistemi <strong>di</strong> risorse naturali e culturali,<br />

specificandone le fonti <strong>di</strong> finanziamento e valutandone le correlazioni con gli altri programmi<br />

<strong>di</strong> iniziativa pubblica e privata.<br />

Art. 3.3<br />

Consolidamento e sviluppo della rete ecologica<br />

1. Il PSC assume l’obiettivo della conservazione e dell’incremento della bio-<strong>di</strong>versità del<br />

territorio.<br />

2. Il PSC identifica nella Tav. 3 la propria proposta riguardo alla struttura portante della rete<br />

ecologica provinciale e locale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del<br />

territorio alla data <strong>di</strong> adozione delle presenti norme. Il <strong>Comune</strong> si riserva <strong>di</strong> integrare tale<br />

in<strong>di</strong>viduazione con successivi atti, in relazione allo sviluppo <strong>di</strong> specifici stu<strong>di</strong> sulla<br />

consistenza delle risorse ecologiche ovvero progetti <strong>di</strong> formazione o consolidamento <strong>di</strong><br />

corridoi ecologici.<br />

3. In funzione della tutela e implementazione della rete ecologica il PSC in<strong>di</strong>vidua i<br />

seguenti elementi funzionali esistenti o <strong>di</strong> nuova previsione:<br />

- le principali aree <strong>di</strong> valore naturale ed ecologico, ovvero vocate alla valorizzazione<br />

degli aspetti naturalistici ed ecologici, riconosciute come Siti <strong>di</strong> Importanza<br />

Comunitaria (SIC) nonché Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale (ZPS);<br />

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- i no<strong>di</strong> ecologici complessi; sono costituiti da unità areali naturali e semi-naturali <strong>di</strong><br />

specifica valenza ecologica o che offrono prospettive <strong>di</strong> evoluzione in tal senso;<br />

hanno la funzione <strong>di</strong> capisal<strong>di</strong> della rete. Il nodo complesso può ricomprendere più<br />

no<strong>di</strong> semplici e anche corridoi o tratti <strong>di</strong> questi. Nel territorio <strong>di</strong> pianura i no<strong>di</strong> ecologici<br />

complessi, oltre che dai pSIC, sono costituiti da biotopi, habitat naturali e<br />

seminaturali, ecosistemi <strong>di</strong> terra e acquatici 3 .<br />

- le zone <strong>di</strong> rispetto dei no<strong>di</strong> ecologici complessi; sono costituite dalle zone, <strong>di</strong><br />

solito agricole, circostanti o inframmezzate i no<strong>di</strong> ecologici; svolgono una funzione <strong>di</strong><br />

protezione degli spazi naturali o semi-naturali in esse contenuti e in<strong>di</strong>viduano ambiti<br />

sui quali concentrare eventuali ulteriori interventi <strong>di</strong> rinaturazione 4 ; nelle Zone <strong>di</strong><br />

rispetto dei no<strong>di</strong> ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la<br />

salvaguar<strong>di</strong>a degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve<br />

risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali<br />

presenti nei no<strong>di</strong>.<br />

- i no<strong>di</strong> ecologici semplici locali; sono costituiti da unità areali naturali e seminaturali<br />

che, seppur <strong>di</strong> valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor<br />

complessità, ridotte <strong>di</strong>mensioni e maggiore isolamento rispetto ai no<strong>di</strong> ecologici<br />

complessi. I no<strong>di</strong> semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non<br />

comprendendo aree a <strong>di</strong>versa destinazione;<br />

- le aree per interventi idraulici strutturali (casse <strong>di</strong> espansione) con potenzialità <strong>di</strong><br />

valorizzazione come nuovi no<strong>di</strong> ecologici;<br />

- i corridoi ecologici esistenti <strong>di</strong> rilievo provinciale; sono costituiti da elementi<br />

ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e semi-naturali, con andamento ed<br />

ampiezza variabili, in grado <strong>di</strong> svolgere, eventualmente con idonee azioni <strong>di</strong><br />

riqualificazione, la funzione <strong>di</strong> collegamento tra i no<strong>di</strong>, garantendo la continuità della<br />

rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi<br />

d’acqua superficiali e le relative fasce <strong>di</strong> tutela e pertinenza e con il reticolo<br />

idrografico principale <strong>di</strong> bonifica. 5<br />

3 Secondo la terminologia convenzionalmente definita dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero<br />

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, i no<strong>di</strong> ecologici complessi coincidono con le cosiddette “aree centrali”<br />

(core area).<br />

4 Secondo la terminologia convenzionale sopraccitata, le zone <strong>di</strong> rispetto dei no<strong>di</strong> ecologici coincidono con le<br />

cosiddette “zone cuscinetto” (buffer zone). Rispetto alla medesima terminologia, l’insieme costituito dai no<strong>di</strong><br />

ecologici complessi e dalle zone <strong>di</strong> rispetto dei no<strong>di</strong> ecologici coincide con i cosiddetti “no<strong>di</strong>” (key-area).<br />

5 Secondo la terminologia convenzionale sopraccitata, i corridoi ecologici coincidono con i cosiddetti “corridoi <strong>di</strong><br />

connessione” (green way/blue way).<br />

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- i principali corridoi ecologici locali da potenziare o da realizzare, attraverso la<br />

progettazione e realizzazione <strong>di</strong> specifici interventi, per integrare la rete esistente ed<br />

aumentarne l’efficacia nella conservazione e <strong>di</strong>ffusione della bio-<strong>di</strong>versità;<br />

- gli elementi minuti (ad es. maceri, piccole aree con copertura arborea, filari, ecc.) <strong>di</strong><br />

potenziale rilievo ecologico, quali elementi utili alla costruzione/rafforzamento della<br />

rete locale.<br />

4. Per le porzioni <strong>di</strong> territorio comunale interessate da perimetrazioni <strong>di</strong> Siti <strong>di</strong> Importanza<br />

Comunitaria (SIC) ai sensi della <strong>di</strong>rettiva n. 79/409/CEE e Zone <strong>di</strong> Protezione Speciale<br />

(ZPS) ai sensi della <strong>di</strong>rettiva n. 92/43/CEE, il <strong>Comune</strong> contribuisce alla formazione del<br />

Piano <strong>di</strong> gestione e recepisce nel RUE le misure <strong>di</strong> conservazione emanate dalla Provincia.<br />

5. Quando i corridoi ecologici esistenti o da realizzare corrispondono ai corsi d’acqua<br />

(intesi come alveo e fascia <strong>di</strong> tutela e/o fascia <strong>di</strong> pertinenza), nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

<strong>di</strong> cui al precedente Titolo II, tutti gli interventi <strong>di</strong> gestione e <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>nari e<br />

straor<strong>di</strong>nari che riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando attenzione al loro<br />

ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d’<strong>attuazione</strong> delle reti ecologiche.<br />

6. Il Piano Operativo Comunale costituisce la sede per l’elaborazione e l’integrazione <strong>di</strong><br />

specifici progetti pubblici e privati per la realizzazione o miglioramento <strong>di</strong> elementi della rete<br />

ecologica.<br />

7. Negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni<br />

che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione<br />

della fruizione per attività ricreative e sportive all’aria aperta compatibili con gli obiettivi <strong>di</strong><br />

tutela e potenziamento della bio<strong>di</strong>versità, allo sviluppo <strong>di</strong> attività economiche ecocompatibili.<br />

8. Nei no<strong>di</strong> ecologici e nelle ispettive zone <strong>di</strong> rispetto non è consentita la nuova<br />

e<strong>di</strong>ficazione, né l’impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti <strong>di</strong><br />

valorizzazione ambientale ed alla sicurezza.<br />

9. Il <strong>Comune</strong>, attraverso uno specifico Regolamento comunale del verde, <strong>di</strong>sciplina le<br />

modalità <strong>di</strong> gestione degli elementi della rete ecologica e fornisce gli in<strong>di</strong>rizzi per la<br />

realizzazione dei nuovi corridoi ecologici, anche facendo riferimento alla Linee-Guida<br />

emanate dalla Provincia (<strong>di</strong> cui all’Allegato 1 della Relazione del PTCP).<br />

INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO.<br />

Art. 3.4<br />

Classificazione delle strade<br />

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti ai sensi del D.Lgs. 3/4/1992 n.<br />

285 (Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada) e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive mo<strong>di</strong>fiche e<br />

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integrazioni. In attesa <strong>di</strong> tale classificazione, il RUE e il POC devono attenersi in via<br />

transitoria alla seguente classificazione stabilita dal PSC.<br />

2. Sono strade extraurbane secondarie - Tipo C - i tratti esterni ai centri abitati delle strade<br />

classificate dal PTCP come viabilità extraurbana “<strong>di</strong> rilievo interprovinciale e provinciale”.<br />

ossia la SS 64 Porrettana, nonché i tratti esterni ai centri abitati delle strade classificate dal<br />

PTCP come viabilità extraurbana “<strong>di</strong> rilievo intercomunale”, ossia:<br />

- SP 5 ‘S. Donato’ dalla ‘Trasversale <strong>di</strong> pianura’ a Baricella;<br />

- SP 44 da <strong>Minerbio</strong> a Bentivoglio;<br />

Sono pure da considerare <strong>di</strong> tipo C le nuove se<strong>di</strong> stradali previste dal PSC <strong>di</strong> cui al<br />

seguente art.. 3.5 punto 3, destinate a costituire potenziamento o sostituzione <strong>di</strong> tratti delle<br />

strade suddette.<br />

3. Sono strade extraurbane locali - Tipo F - tutte le restanti strade provinciali, comunali e<br />

vicinali esistenti e <strong>di</strong> progetto al <strong>di</strong> fuori dei centri abitati;<br />

4. Sono strade urbane <strong>di</strong> quartiere -Tipo E:<br />

- il tratto interno al centro abitato <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> della sede attuale della SP 5,<br />

- il tratto interno al centro abitato <strong>di</strong> Cà de Fabbri SS 64;<br />

- i tratti interni ai centri abitati delle Vie Cataletto, Via Marconi, Via Marzabotto e Via<br />

Ronchi Inferiore<br />

5. Sono strade urbane locali - Tipo F - tutte le restanti strade esistenti e <strong>di</strong> progetto interne<br />

ai centri abitati.<br />

Art. 3.5<br />

Infrastrutture per la mobilità: previsioni progettuali del PSC<br />

1. Il PSC recepisce dal PTCP la previsione <strong>di</strong> realizzare un itinerario alternativo della<br />

S.P.5 e della SP 44 che eviti l’attraversamento del centro urbani <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong>.<br />

2 Con riguardo alla rete stradale extraurbana <strong>di</strong> interesse intercomunale e locale, il PSC<br />

prospetta i seguenti interventi <strong>di</strong> miglioramento e qualificazione:<br />

a) potenziamento dell’asse Via Marconi-Via Marzabotto;<br />

b) variante al tratto urbano della SP 44 (Via Canaletto) fino all’innesto con la Via<br />

Marconi;<br />

c) potenziamento del tratto extraurbano della SP 44 (Via Canaletto) e adeguamento<br />

della sua intersezione con la SS 64;<br />

d) nuova strada <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> collegamento fra la zona industriale e la SS 64 a sud<br />

della Via Ronchi inferiore;<br />

e) nuova strada <strong>di</strong> progetto <strong>di</strong> collegamento fra la zona industriale e la SP 5 a sud della<br />

Via Ronchi inferiore;<br />

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f) adeguamento e miglioramento della Via Palio quale collegamento trasversale<br />

intercomunale,;<br />

g) raccordo fra Via Sanità e Via S.Donato vecchia.<br />

3. Per quanto riguarda la viabilità urbana, sono in<strong>di</strong>cati nella Tav. 3 i principali interventi<br />

prospettati.<br />

4. In sede <strong>di</strong> POC possono essere in<strong>di</strong>viduate ulteriori strade <strong>di</strong> tipo “F” da realizzare.<br />

5. In tutti i progetti <strong>di</strong> interventi che prevedano la realizzazione <strong>di</strong> nuove strade o il<br />

potenziamento <strong>di</strong> strade esistenti deve essere valutata e verificata la possibilità <strong>di</strong> realizzare<br />

una sede propria per la mobilità ciclabile, e comunque adottati gli accorgimenti progettuali<br />

per garantire con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza alla mobilità <strong>di</strong> pedoni e ciclisti; inoltre i progetti devono<br />

contemplare le opere <strong>di</strong> mitigazione ambientale e <strong>di</strong> arredo verde e <strong>di</strong> ambientazione,<br />

verificando la possibilità <strong>di</strong> conferire ad esse anche funzioni <strong>di</strong> corridoio ecologico. La<br />

realizzazione <strong>di</strong> piste ciclabili in affiancamento, anche non in parallelo, alle strade non è mai<br />

in contrasto con le in<strong>di</strong>cazioni del PSC.<br />

Art. 3.6 Valore delle in<strong>di</strong>cazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni<br />

<strong>di</strong> nuove strade e <strong>di</strong>rettive al POC e al RUE.<br />

1. Le previsioni grafiche del PSC relative alle strade <strong>di</strong> previsione e a quelle esistenti da<br />

potenziare hanno valore <strong>di</strong> schematizzazione della rete <strong>di</strong> infrastrutture per la mobilità e <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> massima per quanto riguarda la posizione degli svincoli, la gerarchia stradale<br />

che comportano, lo sviluppo <strong>di</strong> massima del tracciato e la posizione dello stesso, fino alla<br />

redazione dei progetti delle singole opere. Fino al momento dell’inserimento <strong>di</strong> ciascuna<br />

specifica previsione nel POC, le previsioni del PSC non comportano vincoli urbanistici <strong>di</strong><br />

ine<strong>di</strong>ficabilità; sulle aree interessate trovano applicazione le altre norme <strong>di</strong> tutela e quelle<br />

relative al tipo <strong>di</strong> ambito urbanistico in cui ricadono.<br />

2. L’inserimento della previsione <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> nel POC, se non è accompagnato da un<br />

progetto definitivo già approvato, mantiene ancora un valore <strong>di</strong> schematizzazione e <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> massima nei termini <strong>di</strong> cui al punto 1, fino all’approvazione del progetto. Con<br />

l’inserimento nel POC si determina tuttavia un vincolo urbanistico <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità sull’area<br />

interessata dal tracciato, come in<strong>di</strong>viduata nel POC stesso, e su una fascia <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong><br />

larghezza corrispondente alla classificazione prevista della strada e alle norme del Co<strong>di</strong>ce<br />

della Strada per tale tipo <strong>di</strong> strade.<br />

Dopo l’approvazione del progetto da parte degli enti competenti, l’approvazione stessa ha<br />

effetti <strong>di</strong> vincolo <strong>di</strong> ine<strong>di</strong>ficabilità e preor<strong>di</strong>nato all’esproprio riferito alle aree interessate dalla<br />

sede stradale e relative pertinenze, nonché alle aree ricadenti nelle fasce <strong>di</strong> rispetto<br />

stradale.<br />

3. Ambientazione delle nuove strade e delle sistemazioni stradali: contestualmente e<br />

congiuntamente alla progettazione ed <strong>attuazione</strong> delle nuove strade e delle sistemazioni<br />

stradali, devono essere progettate ed attuate le opere e le sistemazioni del verde<br />

50


complementare alla viabilità ai fini della mitigazione dell’impatto e dell’ambientazione<br />

paesaggistica dell’infrastruttura. Tali opere e gli eventuali espropri che comportano devono<br />

essere considerate parte integrante del progetto per quanto riguarda le procedure <strong>di</strong><br />

approvazione, il finanziamento e le procedure <strong>di</strong> appalto e sono inserite nel POC<br />

contestualmente al progetto stesso.<br />

4. Il RUE <strong>di</strong>sciplina:<br />

- gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili nelle se<strong>di</strong> stradali;<br />

- gli interventi e le destinazioni d’uso ammissibili nelle fasce <strong>di</strong> rispetto stradale, nel<br />

rispetto del Co<strong>di</strong>ce della Strada;<br />

- i requisiti tipologici minimi delle nuove strade urbane da realizzarsi come opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione;<br />

- i requisiti tipologici minimi dei percorsi pedonali e ciclabili;<br />

- gli interventi relativi ai passi carrai;<br />

- gli interventi relativi agli impianti esistenti per la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti per<br />

autotrazione e relative funzioni complementari <strong>di</strong> servizio all’utenza;<br />

- gli interventi relativi alle strade vicinali e private in ambito rurale.<br />

5. Con riguardo alla rete stradale <strong>di</strong> competenza comunale, Il POC contiene il programma<br />

delle opere <strong>di</strong> nuova realizzazione e <strong>di</strong> ammodernamento e miglioramento da realizzarsi<br />

nell’arco della sua vali<strong>di</strong>tà, ivi comprese le opere <strong>di</strong> ambientazione e mitigazione, la relativa<br />

stima preliminare dei costi e le previsioni <strong>di</strong> finanziamento; contiene inoltre una stima degli<br />

oneri per la manutenzione della rete . Per quanto riguarda le strade provinciali e statali, il<br />

POC recepisce i programmi <strong>di</strong> intervento degli altri Enti competenti e provvede alle<br />

necessarie armonizzazioni con le opere <strong>di</strong> competenza comunale.<br />

6. Con riguardo ai comparti <strong>di</strong> nuova urbanizzazione <strong>di</strong> cui viene prevista nel POC la<br />

progettazione urbanistica attuativa e l’avvio dell’<strong>attuazione</strong>, il POC può in<strong>di</strong>viduare il<br />

tracciato delle strade da realizzare e le caratteristiche geometriche minime <strong>di</strong> ciascuna <strong>di</strong><br />

esse, compatibilmente con i requisiti minimi generali previsti nel RUE; in tal caso il POC<br />

stesso stabilisce se e in quali termini le proprie in<strong>di</strong>cazioni grafiche abbiano valore<br />

vincolante per l’elaborazione del PUA, ovvero valore in<strong>di</strong>cativo <strong>di</strong> massima.<br />

Art. 3.7<br />

Distanze <strong>di</strong> rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti<br />

1. Fasce <strong>di</strong> rispetto stradale. Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia le fasce <strong>di</strong><br />

rispetto stradale relative alle strade pubbliche esterne al territorio urbanizzato, sulla base<br />

dello stato <strong>di</strong> fatto al momento dell’adozione del RUE, della classificazione transitoria <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo precedente e delle norme del Co<strong>di</strong>ce della Strada e del suo Regolamento <strong>di</strong><br />

applicazione. Le fasce sono in<strong>di</strong>viduate nel RUE in relazione alle strade esistenti e a quelle<br />

in corso <strong>di</strong> realizzazione o <strong>di</strong> cui sia stato approvato il progetto definitivo. La larghezza delle<br />

51


fasce è pari a quanto stabilito nel Co<strong>di</strong>ce della Strada, integrato dalle maggiori ampiezze<br />

prescritte secondo le <strong>di</strong>sposizioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), ossia:<br />

- m. 40 per le strade <strong>di</strong> rilievo provinciale e interprovinciale;<br />

- m.30 per le strade <strong>di</strong> rilievo intercomunale ;<br />

- m.20 per le altre strade provinciali e comunali<br />

2. In caso <strong>di</strong>:<br />

- approvazione della classificazione definitiva della strade da parte degli organi<br />

competenti;<br />

- approvazione <strong>di</strong> nuovi progetti <strong>di</strong> strade o <strong>di</strong> varianti ai progetti precedentemente<br />

approvati;<br />

- entrata in esercizio <strong>di</strong> nuove strade che comportino conseguenti mo<strong>di</strong>fiche del ruolo e<br />

quin<strong>di</strong> della classificazione <strong>di</strong> strade esistenti;<br />

le fasce <strong>di</strong> rispetto si mo<strong>di</strong>ficano <strong>di</strong> conseguenza e sono recepite e riportate nel RUE con<br />

determina <strong>di</strong>rigenziale, senza che ciò comporti procedura <strong>di</strong> variante allo stesso.<br />

3. Nelle fasce in<strong>di</strong>viduate o mo<strong>di</strong>ficate a sensi dei commi precedenti si applicano le<br />

<strong>di</strong>sposizioni del Nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada. Il RUE, nel rispetto della normativa<br />

sovraor<strong>di</strong>nata, detta <strong>di</strong>sposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi<br />

ammissibili nelle fasce <strong>di</strong> rispetto, agli obblighi <strong>di</strong> sistemazione delle aree ricadenti nelle<br />

fasce <strong>di</strong> rispetto nel caso in cui siano ricomprese in un PUA. Il RUE detta inoltre <strong>di</strong>sposizioni<br />

riguardo alle <strong>di</strong>stanze dalle strade da rispettare all’interno del territorio urbanizzato, nel<br />

rispetto dei valori minimi fissati dal D.M. 1444/1968 e del Regolamento <strong>di</strong> applicazione del<br />

Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

4. Elettrodotti e relative <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> rispetto. Nelle aree latistanti gli elettrodotti si<br />

applicano le fasce <strong>di</strong> rispetto ai sensi della L.R. 30/2000 nonché della relativa “Direttiva” per<br />

l’applicazione, <strong>di</strong> cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001.<br />

5. Il RUE deve evidenziare nella propria cartografia tutta la rete degli elettrodotti ad alta e<br />

me<strong>di</strong>a tensione, nonché i nuovi elettrodotti ad alta tensione da realizzare <strong>di</strong> cui sia stato<br />

presentato il progetto da parte dell’Ente gestore. Il RUE in<strong>di</strong>vidua inoltre, al contorno degli<br />

elettrodotti ad alta tensione e degli elettrodotti a me<strong>di</strong>a tensione in conduttori aerei nu<strong>di</strong>, la<br />

relativa “fascia <strong>di</strong> rispetto” per il perseguimento dell’obiettivo <strong>di</strong> qualità definito in un valore<br />

massimo <strong>di</strong> esposizione al ricettore <strong>di</strong> 0,2 micro-tesla. In mancanza <strong>di</strong> informazioni complete<br />

sulle caratteristiche tecniche dell’elettrodotto, il RUE in<strong>di</strong>vidua una “fascia <strong>di</strong> attenzione” <strong>di</strong><br />

larghezza pari a quella stabilita nella citata <strong>di</strong>rettiva regionale come “fascia <strong>di</strong> rispetto”<br />

assumendo l’ipotesi cautelativa che l’elettrodotto sia del tipo che determina la più intensa<br />

induzione magnetica, ossia il tipo a doppia terna non ottimizzata.<br />

Per le parti in cui i suddetti elettrodotti attraversano il territorio urbanizzato ovvero aree<br />

ricomprese in PUA già approvati, il RUE in<strong>di</strong>ca inoltre, ai sensi del punto 13.1 della <strong>di</strong>rettiva<br />

regionale n. 197/2001, i limiti <strong>di</strong> una fascia più ristretta, <strong>di</strong> larghezza pari a quella stabilita<br />

52


nella citata <strong>di</strong>rettiva regionale come “fascia <strong>di</strong> rispetto” per il perseguimento del valore <strong>di</strong><br />

cautela, definito in un valore massimo <strong>di</strong> esposizione al ricettore <strong>di</strong> 0,5 micro-tesla.<br />

Non sono in<strong>di</strong>viduate fasce <strong>di</strong> attenzione attorno alle cabine primarie in quanto, ai sensi<br />

della citata <strong>di</strong>rettiva, non sono definibili se non attraverso misurazioni <strong>di</strong> campo. Inoltre non<br />

vengono in<strong>di</strong>viduate fasce <strong>di</strong> attenzione per gli elettrodotti a me<strong>di</strong>a tensione in cavo, aereo o<br />

interrato, in quanto non leggibili alla scala della carta.<br />

6 In ogni caso le “fasce <strong>di</strong> rispetto”, costituenti l’effettivo campo <strong>di</strong> applicazione delle<br />

norme per la tutela della salute e la salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente dall’inquinamento<br />

elettromagnetico dettate dalla citata legge regionale, si devono intendere <strong>di</strong> larghezza pari a<br />

quella definita nella citata <strong>di</strong>rettiva applicativa in relazione alla tipologia <strong>di</strong> linea: terna<br />

singola, terna doppia ottimizzata, terna doppia non ottimizzata. Per le cabine la fascia <strong>di</strong><br />

rispetto va definita all’occorrenza sulla base <strong>di</strong> misure strumentali che attestino il<br />

perseguimento dell’obiettivo <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong> 0,2 (ovvero 0,5 ove ammissibile) micro-tesla<br />

misurato al ricettore. Anche nel caso <strong>di</strong> più linee affiancate, la fascia <strong>di</strong> attenzione in<strong>di</strong>cata<br />

in planimetria deve essere considerata come in<strong>di</strong>cativa e potenzialmente sottostimata,<br />

pertanto, nel caso <strong>di</strong> interventi in prossimità, il perseguimento dell’obiettivo <strong>di</strong> qualità deve<br />

essere attestato sulla base <strong>di</strong> prove strumentali.<br />

7 Le fasce <strong>di</strong> rispetto o <strong>di</strong> attenzione in<strong>di</strong>viduate graficamente nelle cartografie del RUE<br />

decadono o si mo<strong>di</strong>ficano <strong>di</strong> conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o<br />

spostata o interrata o ne vengano mo<strong>di</strong>ficate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora<br />

vengano approvate mo<strong>di</strong>fiche alla legislazione in materia; le mo<strong>di</strong>fiche sono recepite con<br />

determina <strong>di</strong>rigenziale senza che ciò comporti procedura <strong>di</strong> variante agli strumenti<br />

urbanistici.<br />

8. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraor<strong>di</strong>nata, detta <strong>di</strong>sposizioni specifiche riguardo<br />

agli usi ammessi, agli interventi ammissibili nelle fasce <strong>di</strong> rispetto, alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

ammissibilità e alle procedure per la verifica del rispetto dell’obbiettivo <strong>di</strong> qualità.<br />

9. La realizzazione <strong>di</strong> nuovi elettrodotti, la mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> quelli esistenti, ivi compresi gli<br />

interventi <strong>di</strong> risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle<br />

del PTCP.<br />

10. Depuratori e relativa fascia <strong>di</strong> rispetto. Nella Tav. 2 del PSC sono in<strong>di</strong>viduati i<br />

depuratori comunali e le relative fasce <strong>di</strong> rispetto, pari ad una larghezza <strong>di</strong> m. 100 dai limiti<br />

dell’area <strong>di</strong> pertinenza dell’impianto; essa costituisce il campo <strong>di</strong> applicazione delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni dell’Allegato IV - punto 1.2 - della delibera del “Comitato dei Ministri per la tutela<br />

delle acque dall’inquinamento” del 04.02.1977. In applicazione della richiamata delibera,<br />

l’Amministrazione comunale si riserva, sulla base <strong>di</strong> apposito stu<strong>di</strong>o e previo parere<br />

dell’Autorità sanitaria competente, <strong>di</strong> ridefinire il perimetro della fascia <strong>di</strong> rispetto per le parti<br />

ove la suddetta larghezza non sia rispettata dagli inse<strong>di</strong>amenti esistenti, senza che ciò<br />

costituisca variante al PSC. Il RUE, nel rispetto della normativa sovraor<strong>di</strong>nata, detta<br />

<strong>di</strong>sposizioni specifiche riguardo agli usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia <strong>di</strong><br />

rispetto.<br />

53


11. Cimiteri e relativa fascia <strong>di</strong> rispetto. Nella Tav. 2 del PSC sono in<strong>di</strong>viduati i cimiteri e<br />

le relative fasce <strong>di</strong> rispetto cimiteriale <strong>di</strong> ampiezza corrispondente alle determinazioni vigenti<br />

al momento dell’adozione del PSC. L’ampiezza delle fasce <strong>di</strong> rispetto cimiteriale può essere<br />

variata secondo le procedure previste dalla legge senza che ciò comporti variante al PSC. Il<br />

RUE, nel rispetto della normativa sovraor<strong>di</strong>nata, detta <strong>di</strong>sposizioni specifiche riguardo agli<br />

usi ammessi e agli interventi ammissibili nella fascia <strong>di</strong> rispetto.<br />

12. Impianti fissi per l’emittenza ra<strong>di</strong>o-televisiva. Nella Tav. 2 del PSC sono in<strong>di</strong>viduati<br />

gli impianti esistenti fissi per l’emittenza ra<strong>di</strong>o-televisiva. Gli interventi <strong>di</strong> installazione o <strong>di</strong><br />

risanamento o <strong>di</strong> riconfigurazione tecnica <strong>di</strong> impianti fissi per l’emittenza ra<strong>di</strong>o-televisiva<br />

sono soggetti alle <strong>di</strong>sposizioni della L.R. 30/2000, della relativa “Direttiva” per l’applicazione,<br />

<strong>di</strong> cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001 e successive eventuali mo<strong>di</strong>ficazioni e<br />

integrazioni, e della L.R. 30/2002, nonché dello specifico piano provinciale <strong>di</strong> settore<br />

(PLERT).<br />

13. Impianti fissi per la telefonia mobile. La localizzazione <strong>di</strong> impianti fissi per la telefonia<br />

mobile è con<strong>di</strong>zionata al rispetto delle norme <strong>di</strong> cui al Capo III della L.R. 30/2000 e della<br />

relativa “Direttiva per l’applicazione” <strong>di</strong> cui alla delibera della G.R. n. 197 del 20/2/2001, e<br />

successive eventuali mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni e della L.R. 30/2002. La localizzazione <strong>di</strong><br />

nuovi impianti non è comunque ammessa:<br />

- nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, o su e<strong>di</strong>fici<br />

comunque destinati a tali usi;<br />

- sugli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> interesse storico-architettonico o <strong>di</strong> pregio storico-culturale e<br />

testimoniale;<br />

- nelle parti del territorio comunale assoggettate a uno o più dei vincoli <strong>di</strong> cui agli artt.<br />

2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.17, 2.18, 2.19.<br />

Nel rispetto dei vincoli <strong>di</strong> cui al precedente capoverso, l’installazione, la riconfigurazione,<br />

l’esercizio e la <strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> impianti fissi per la telefonia mobile è <strong>di</strong>sciplinata dal RUE in<br />

quanto interventi e<strong>di</strong>lizi e da un apposito regolamento tecnico comunale.<br />

14. Gasdotti e relative fasce <strong>di</strong> rispetto. Nella Tav. 2 del PSC è in<strong>di</strong>cato il tracciato dei<br />

principali gasdotti esistenti e <strong>di</strong> progetto che interessano il territorio comunale e il perimetro<br />

delle relative centrali <strong>di</strong> decompressione e cluster. Fino all’emanazione <strong>di</strong> specifiche<br />

<strong>di</strong>sposizioni sulla materia da parte della Regione,<br />

il RUE detta <strong>di</strong>sposizioni specifiche riguardo agli interventi ammissibili in prossimità dei<br />

gasdotti e delle cabine <strong>di</strong> decompressione. le fasce <strong>di</strong> rispetto da assicurare negli interventi<br />

e<strong>di</strong>lizi sono definite nel RUE osservando i seguenti valori minimi:<br />

- m. 30 per i gasdotti a me<strong>di</strong>a e alta pressione;<br />

- m.20 per i gasdotti a bassa pressione..<br />

15. Acque pubbliche (Canali <strong>di</strong> bonifica). Nella cartografia del RUE vanno in<strong>di</strong>viduati i<br />

canali <strong>di</strong> bonifica. Per una fascia della larghezza <strong>di</strong> m.10 dal piede esterno dell’argine ove<br />

esistente, o dal ciglio della sponda in assenza <strong>di</strong> argine si applicano le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al<br />

54


R.D. 8/5/1904 n.368 e s. m. e i., al R.D. 25/7/1904, n. 523, artt. 93, 95 e 96, all’art. 16 bis,<br />

della della L.R. 19/12/2002, n. 37 e s. m. e i., “Disposizioni regionali in materia <strong>di</strong> espropri” e<br />

al Capo II, Sezione I, della L.R. 14/04/2004, n°7 e quelle del regolamento <strong>di</strong> “Polizia<br />

Idraulica Consorziale” Delibera C. 2/94/CA.<br />

Alle opere <strong>di</strong> attraversamento dei canali <strong>di</strong> bonifica, o che interagiscono con essi, si<br />

applicano inoltre le <strong>di</strong>sposizioni contenute nella <strong>di</strong>rettiva dell’Autorità <strong>di</strong> Bacino “Criteri <strong>di</strong><br />

valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologia delle infrastrutture <strong>di</strong><br />

attraversamento dei corsi d’acqua del bacino del Reno”.<br />

55


TITOLO IV -ASSETTO STRUTTURALE DI PROGETTO: DISPOSIZIONI<br />

GENERALI PER LO SVILUPPO URBANO<br />

Art. 4.1<br />

Classificazione generale del territorio comunale<br />

1. Ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera d) della L.R. 20/2000, il PSC classifica il territorio<br />

comunale in tre categorie: territorio urbanizzato, territorio potenzialmente urbanizzabile e<br />

territorio rurale.<br />

2. Il territorio urbanizzato è in<strong>di</strong>viduato come il perimetro continuo che comprende tutte le<br />

aree effettivamente e<strong>di</strong>ficate o comunque sistemate per usi urbani, o in corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>,<br />

e i singoli lotti interclusi. Ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera e) della L.R. 20/2000 e del<br />

relativo Allegato, all’interno del territorio urbanizzato il PSC identifica, nella Tav. n. 3, il<br />

centro storico, gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti da riqualificare, gli ambiti specializzati<br />

per attività produttive.<br />

3. Ai sensi dell’art. 28 comma 2 lettera e) della L.R. 20/2000 e del relativo Allegato,<br />

all’interno del territorio potenzialmente urbanizzabile il PSC identifica, nella Tav. n. 3, gli<br />

ambiti idonei ad ospitare nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani e relative nuove dotazioni territoriali e gli<br />

ambiti idonei ad essere urbanizzati quali nuovi ambiti specializzati per attività produttive.<br />

CRITERI E DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE E DELLE<br />

DOTAZIONI TERRITORIALI<br />

Art. 4.2 Criteri e <strong>di</strong>mensionamento del PSC riguardo alle previsioni <strong>di</strong> sviluppo<br />

della funzione residenziale e relative funzioni complementari<br />

1. Sulla base delle valutazioni delle <strong>di</strong>namiche demografiche e sociali e del fabbisogno<br />

abitativo illustrate nella “Relazione Generale”, il PSC definisce previsioni <strong>di</strong> sviluppo urbano<br />

per un <strong>di</strong>mensionamento programmato pari 66.100 mq <strong>di</strong> SC 6 .<br />

2. Non fanno parte del <strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> cui al primo comma in quanto non<br />

precisamente quantificabili, e sono quin<strong>di</strong> quantità aggiuntive stimate:<br />

a) le potenzialità inse<strong>di</strong>ative realizzabili all’interno del territorio urbanizzato attraverso<br />

interventi <strong>di</strong> riqualificazione negli ambiti da riqualificare (stimate in circa 70 alloggi);<br />

6 la quantità complessiva <strong>di</strong> 66.100 mq <strong>di</strong> SC corrisponde a 653 nuovi alloggi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione me<strong>di</strong>a x<br />

92 mq/alloggio, (parametro <strong>di</strong> conversione definito all’art. 1.7), = mq. 60.076 a cui si somma una<br />

quota aggiuntiva del 10% (circa 6.008 mq) per funzioni complementari alla residenza (commercio,<br />

uffici, attività <strong>di</strong> servizio).<br />

57


) le potenzialità inse<strong>di</strong>ative realizzabili attraverso il completamento <strong>di</strong> Piani Urbanistici<br />

Attuativi già convenzionati e in corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> (stimate in circa 90 alloggi);<br />

c) le potenzialità inse<strong>di</strong>ative realizzabili all’interno del territorio urbanizzato attraverso<br />

interventi or<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> completamento o sostituzione negli ambiti urbani consolidati<br />

(stimate in circa 30 alloggi);<br />

d) le potenzialità inse<strong>di</strong>ative realizzabili nel territorio rurale attraverso interventi <strong>di</strong><br />

recupero e riuso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti <strong>di</strong>sciplinati dal RUE (stimate in circa 50 alloggi)<br />

Le potenzialità <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere b), c) e d), <strong>di</strong> norma non programmabili con il<br />

POC, sono attuabili sulla base della <strong>di</strong>sciplina degli interventi or<strong>di</strong>nari che sarà stabilita dal<br />

RUE nei limiti <strong>di</strong> cui al Titolo V delle presenti norme:<br />

3. L’<strong>attuazione</strong> del <strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> cui al primo comma deve rispettare i seguenti limiti,<br />

che saranno oggetto <strong>di</strong> monitoraggio in sede <strong>di</strong> pianificazione operativa:<br />

a) della quantità <strong>di</strong> cui al primo comma, una quota non inferiore al 75% sarà realizzabile<br />

negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti al contorno del capoluogo, una quota non<br />

superiore al 15% negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti al contorno della località <strong>di</strong> Cà<br />

de Fabbri e una quota non superiore a 3.200 mq potrà essere localizzata nelle altre<br />

località minori;<br />

b) all’interno della quantità <strong>di</strong> cui al primo comma, un massimo <strong>di</strong> 6.440 mq <strong>di</strong> SC (pari a<br />

circa 70 alloggi) potrà essere realizzato anche al <strong>di</strong> fuori degli ambiti per potenziali<br />

nuovi inse<strong>di</strong>amenti in<strong>di</strong>viduati dal PSC, ai sensi del successivo articolo 5.6;<br />

7. Il <strong>di</strong>mensionamento <strong>di</strong> cui al primo comma si attua, ai sensi del successivo art. 4.6, in<br />

parte attraverso l’attribuzione e la realizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori privati, riconosciuti alle<br />

proprietà dei suoli oggetto <strong>di</strong> trasformazione urbana, e in parte attraverso l’utilizzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />

e<strong>di</strong>ficatori che il PSC pone nella <strong>di</strong>sponibilità dell’Amministrazione comunale, per pubblica<br />

finalità, con particolare riferimento alla realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale sociale.<br />

5. Per ‘e<strong>di</strong>lizia residenziale sociale’ (ERS) si intende prioritariamente: alloggi in locazione<br />

permanente (o <strong>di</strong> durata almeno trentennale), <strong>di</strong> proprietà pubblica o privata, a canone<br />

concordato, calmierato o sociale, con procedure <strong>di</strong> accesso regolate attraverso ban<strong>di</strong> ad<br />

evidenza pubblica. Ciò peraltro non esclude che possa rientrare nelle politiche per l’ERS<br />

anche la realizzazione <strong>di</strong> quote minoritarie <strong>di</strong> alloggi in affitto con patto <strong>di</strong> futura ven<strong>di</strong>ta o <strong>di</strong><br />

alloggi per la ven<strong>di</strong>ta a prezzo convenzionato.<br />

4. Con riferimento al <strong>di</strong>mensionamento programmabile <strong>di</strong> cui al primo comma, il PSC<br />

assume l’obiettivo che una parte delle residenze sia costituita da ERS, al fine <strong>di</strong> assicurare<br />

un’offerta abitativa <strong>di</strong>fferenziata e <strong>di</strong> determinare le con<strong>di</strong>zioni per una politica attiva<br />

dell’Amministrazione comunale in materia <strong>di</strong> accesso alla casa per le fasce sociali più<br />

deboli. A tal fine, almeno il 12% del <strong>di</strong>mensionamento programmato <strong>di</strong> cui al primo comma,<br />

ossia circa 78 alloggi; dovrà essere rappresentato da ERS. Si assume peraltro l’obiettivo<br />

che tale quota possa essere incrementata fino a rappresentare il 20% in caso <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> finanziamenti pubblici per le politiche per la casa.<br />

58


5. In ciascun POC va assicurato che l’offerta <strong>di</strong> ERS copra almeno il 10% dell’offerta<br />

complessiva programmata negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti.<br />

Art. 4.3 Criteri e <strong>di</strong>mensionamento del PSC riguardo alle dotazioni <strong>di</strong> attrezzature e<br />

spazi collettivi per la popolazione<br />

1. Popolazione <strong>di</strong> riferimento e dotazione obiettivo per la popolazione. Il PSC, sulla<br />

base delle analisi e considerazioni sviluppate nella Relazione illustrativa, assume i seguenti<br />

valori <strong>di</strong> riferimento per il <strong>di</strong>mensionamento complessivo delle dotazioni riferite alla<br />

popolazione:<br />

- popolazione <strong>di</strong> riferimento al momento dell’elaborazione del PSC: pari a quella<br />

anagrafica al 31-12-2006, ossia 8.530 abitanti 7 ;<br />

- popolazione residente teorica all’orizzonte temporale <strong>di</strong> riferimento del PSC (anno<br />

2022):in caso <strong>di</strong> piena <strong>attuazione</strong> dello sviluppo residenziale programmato: 10.503<br />

abitanti;.<br />

2. . In materia <strong>di</strong> aree per attrezzature e spazi collettivi per la popolazione, la dotazioneobiettivo<br />

pro-capite è stabilita pari a 30 mq. per abitante, pertanto, in rapporto alla<br />

popolazione attuale la dotazione-obiettivo complessiva è pari a mq. 255.900, mentre in<br />

rapporto alla popolazione prevista all’orizzonte temporale <strong>di</strong> riferimento è pari a mq.<br />

315.090.<br />

3. Poiché al momento dell’elaborazione del PSC risultano già attuate, o in corso <strong>di</strong><br />

<strong>attuazione</strong> sulla base <strong>di</strong> convenzioni urbanistiche approvate, aree per attrezzature e spazi<br />

collettivi (al netto <strong>di</strong> quelle al servizio delle aree produttive) per circa 305.000 mq, la<br />

dotazione obiettivo è raggiungibile attraverso l’or<strong>di</strong>naria <strong>attuazione</strong> del PSC.<br />

4. Pur senza escludere il ricorso alle procedure <strong>di</strong> esproprio ove occorra, si prevede <strong>di</strong><br />

ottenere le ulteriori aree per dotazioni che si rendessero necessarie prioritariamente<br />

attraverso l’attribuzione a tali aree <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori, alle con<strong>di</strong>zioni e nei limiti stabiliti al<br />

successivo art. 4.6, il trasferimento <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori negli ambiti per nuovi<br />

inse<strong>di</strong>amenti, e la conseguente acquisizione gratuita delle aree nell’ambito dell’<strong>attuazione</strong> <strong>di</strong><br />

tali ambiti.<br />

5. Programmazione dello sviluppo delle dotazioni. Il POC, con riferimento all’arco<br />

temporale della propria vali<strong>di</strong>tà, formula un programma <strong>di</strong> sviluppo delle dotazioni <strong>di</strong><br />

attrezzature e spazi collettivi e definisce gli obiettivi <strong>di</strong> dotazioni da perseguire con<br />

riferimento ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> servizi.<br />

7 La popolazione presente è inferiore a quella residente, il pendolarismo in uscita è superiore a quello<br />

in entrata, inoltre non è presente una popolazione aggiuntiva turistica<br />

59


Nella definizione <strong>di</strong> tali dotazioni-obiettivo, il POC formula un’articolazione e <strong>di</strong>fferenziazione<br />

delle dotazioni obiettivo <strong>di</strong> cui al precedente punto 2, attenendosi in linea <strong>di</strong> massima ai<br />

seguenti in<strong>di</strong>rizzi orientativi, pur potendo <strong>di</strong>scostarsene motivatamente:<br />

- attrezzature scolastiche: 3 mq. per abitante<br />

- attrezzature <strong>di</strong> interesse collettivo, civili e religiose 4 mq. per abitante<br />

- spazi ver<strong>di</strong> e attrezzature sportive: 18 mq. per abitante<br />

- parcheggi pubblici: 5 mq. per abitante<br />

Nel caso delle attrezzature scolastiche, che in base ad accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> ottimizzazione funzionale<br />

sono gestite in forma unitaria intercomunale insieme con il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Baricella, la<br />

dotazione pro-capite <strong>di</strong> cui sopra potrà essere verificata in termini <strong>di</strong> somma delle dotazioni<br />

dei due comuni rispetto alla somma della popolazione prevista.<br />

6. Nella verifica delle dotazioni esistenti e previste <strong>di</strong> aree per attrezzature e spazi collettivi<br />

riferiti agli inse<strong>di</strong>amenti residenziali non si tiene conto:<br />

- delle aiuole stradali e delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni <strong>di</strong><br />

arredo, <strong>di</strong> mitigazione degli impatti e <strong>di</strong> ambientazione delle se<strong>di</strong> stradali;<br />

- dei parcheggi <strong>di</strong> urbanizzazione primaria <strong>di</strong> cui all’art. A-23 della L.R. 20/2000;<br />

- delle aree che, ai sensi del DPR 142/2004 ricadano all’interno delle fasce <strong>di</strong><br />

pertinenza (fascia A) <strong>di</strong> strade <strong>di</strong> tipo A, B, C, D ed E, salvo che siano destinate a<br />

parcheggi;<br />

- delle aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione <strong>di</strong> raccolta e accumulo<br />

delle acque piovane;<br />

- delle aree comprese all’interno delle fasce <strong>di</strong> rispetto degli elettrodotti, salvo che<br />

siano destinate a parcheggi;<br />

- delle aree che, ai sensi della zonizzazione acustica del territorio siano classificate in<br />

classe IV;<br />

- delle aree, ancorché sistemate a verde, che per le caratteristiche morfologiche o <strong>di</strong><br />

localizzazione o per la ridotta <strong>di</strong>mensione non siano fruibili ed attrezzabili per alcuna<br />

delle funzioni elencate all’art. A-24 comma 2 della L.R. 20/2000;<br />

- delle aree a parco pubblico ma collocate in contesto extraurbano.<br />

Tali aree possono viceversa essere considerare fra le dotazioni ecologiche.<br />

7. Ai fini dello sviluppo equilibrato delle dotazioni e del raggiungimento degli obiettivi, il<br />

POC:<br />

- verifica lo stato dei servizi e delle aree pubbliche in ciascuna località, in termini<br />

quantitativi e qualitativi e in<strong>di</strong>vidua le principali esigenze;<br />

- sulla base dello stato dei servizi, definisce, per ciascun intervento <strong>di</strong> nuova<br />

urbanizzazione o <strong>di</strong> riqualificazione urbana che si intende mettere in <strong>attuazione</strong>, il<br />

tipo <strong>di</strong> attrezzature e servizi pubblici da realizzare da parte dei soggetti attuatori,<br />

l’eventuale quantità <strong>di</strong> aree da cedere anche al <strong>di</strong> sopra dei valori minimi <strong>di</strong> cui al<br />

60


punto seguente, nonché, ove occorra, la localizzazione <strong>di</strong> tali aree (orientativa o<br />

vincolante, a seconda delle esigenze, a <strong>di</strong>screzione del POC stesso);<br />

- in<strong>di</strong>vidua gli eventuali ulteriori interventi (acquisizione o esproprio <strong>di</strong> aree,<br />

sistemazione <strong>di</strong> aree, realizzazione <strong>di</strong> attrezzature….) da attuarsi <strong>di</strong>rettamente da<br />

parte del <strong>Comune</strong> nell’arco <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del POC stesso, la relativa quantificazione <strong>di</strong><br />

spesa <strong>di</strong> massima e le previsioni <strong>di</strong> finanziamento.<br />

8. Concorso alla realizzazione delle dotazioni: <strong>di</strong>rettive al RUE e al POC. Per tutti gli<br />

interventi e<strong>di</strong>lizi il RUE e il POC, ciascuno con riguardo agli interventi <strong>di</strong> propria<br />

competenza, stabiliscono a carico dei soggetti attuatori l’onere della realizzazione e<br />

cessione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> una quantità minima <strong>di</strong> aree per attrezzature e spazi collettivi. Tale<br />

quantità minima potrà essere articolata in relazione ai tipi <strong>di</strong> ambiti, ai tipi <strong>di</strong> interventi e ai<br />

tipi d’uso. In ogni caso, considerando che l’abitante teorico corrisponda me<strong>di</strong>amente a 45<br />

mq. <strong>di</strong> SC (una stanza = 34 mq <strong>di</strong> SC con in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> affollamento pari a 0,75 abitanti per<br />

stanza), negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti tale quantità dovrà essere non inferiore a 70<br />

mq. ogni 100 mq. <strong>di</strong> SC.<br />

9. Sono esenti da tale onere i soli interventi <strong>di</strong> recupero e riuso del patrimonio e<strong>di</strong>lizio<br />

esistente che non comportino aumento del carico urbanistico, nonché gli interventi<br />

nell’ambito <strong>di</strong> PUA già approvati al momento dell’adozione del PSC, per i quali valgono i<br />

relativi obblighi <strong>di</strong> convenzione.<br />

10. In applicazione dell’art. A-26 comma 7 lettere a) e c), della L.R. 20/2000, il RUE<br />

stabilisce i casi e le con<strong>di</strong>zioni in cui l’onere <strong>di</strong> cui al presente punto può essere<br />

monetizzato, nei limiti degli interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>sciplinati dal RUE stesso.<br />

11. Negli interventi programmati dal POC ricadenti negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti e<br />

negli ambiti da riqualificare tali quantità minime devono essere effettivamente realizzate e<br />

cedute, non potendo essere monetizzate. E’ compito del POC stabilire inoltre, per ogni<br />

intervento o comparto, la quota <strong>di</strong> aree da sistemare a parcheggio pubblico e la quota da<br />

sistemare a verde pubblico ovvero da destinare ad altri tipi <strong>di</strong> servizi. Qualora siano previsti<br />

nel POC interventi ricadenti nel centro storico o negli ambiti consolidati, il POC stesso<br />

stabilisce gli eventuali casi <strong>di</strong> possibile monetizzazione parziale o totale<br />

12. Qualora il POC stabilisca, per determinati comparti, la cessione <strong>di</strong> aree per attrezzature<br />

e spazi collettivi in misura superiore a 70 mq. ogni 100 mq. <strong>di</strong> SC, la convenzione del PUA<br />

dovrà prevedere la cessione gratuita <strong>di</strong> tali quantità eccedenti, con l’onere della loro<br />

sistemazione a carico dell’Amministrazione comunale, oppure concordandola a carico dei<br />

soggetti attuatori a scomputo degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria.<br />

13. Gli oneri introitati in forma monetaria ai sensi del presente punto sono finalizzati alla<br />

manutenzione delle dotazioni preesistenti e alla realizzazione <strong>di</strong> nuove dotazioni da parte<br />

del <strong>Comune</strong> secondo la programmazione prevista dal POC.<br />

61


Art. 4.4 Criteri e <strong>di</strong>mensionamento del PSC riguardo alle previsioni <strong>di</strong> sviluppo<br />

delle attività produttive secondarie e terziarie specializzate e relative dotazioni<br />

1. Il PSC definisce i criteri <strong>di</strong> localizzazione e <strong>di</strong>mensionamento delle previsioni per nuovi<br />

inse<strong>di</strong>amenti specializzati per attività produttive secondarie e terziarie sulla base <strong>di</strong> una<br />

programmazione dell’offerta definita in forma associata fra i Comuni <strong>di</strong> Baricella, Budrio,<br />

Granarolo, Malalbergo, <strong>Minerbio</strong> e Molinella e dell’Accordo territoriale in materia sottoscritto<br />

con la Provincia <strong>di</strong> Bologna, tenendo conto delle <strong>di</strong>sposizioni del PTCP:<br />

2. In base a tale programmazione sovracomunale è in<strong>di</strong>viduato in comune <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> :<br />

a) un “Ambito specializzato per attività produttive <strong>di</strong> rilievo sovracomunale” <strong>di</strong> cui<br />

promuovere prioritariamente lo sviluppo e in cui concentrare gli investimenti per la<br />

qualificazione come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA),;<br />

b) un “Ambito specializzato per attività produttive <strong>di</strong> rilievo comunale”, da consolidare<br />

nella sua <strong>di</strong>mensione attuale.<br />

3. Nel territorio comunale non si in<strong>di</strong>viduano ambiti idonei all’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> stabilimenti a<br />

rischio <strong>di</strong> incidente rilevante (RIR).<br />

4. Il <strong>di</strong>mensionamento degli ambiti specializzati per attività produttive nel PSC è il<br />

seguente:<br />

- ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> <strong>di</strong> rilievo<br />

sovracomunale (ASP_B) per una ST <strong>di</strong> .941.000 mq<br />

- ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> <strong>di</strong> rilievo<br />

comunale (ASP_C) per una ST <strong>di</strong> 51.000 mq<br />

- nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ASP_BN) <strong>di</strong> rilievo sovracomunale<br />

per una ST massima potenziale <strong>di</strong> 150.000 Mq circa.<br />

5. :Oltre che negli ambiti specializzati, una quota <strong>di</strong> nuove superfici per attività commerciali<br />

<strong>di</strong> vicinato e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o piccola <strong>di</strong>mensione e per attività artigianali compatibili, <strong>di</strong> servizio e<br />

terziarie potrà essere realizzata in forma <strong>di</strong>stribuita negli ambiti da riqualificare e nel tessuto<br />

residenziale degli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani.<br />

6. Attrezzature e spazi collettivi riferiti agli inse<strong>di</strong>amenti produttivi. Per quanto<br />

riguarda gli inse<strong>di</strong>amenti produttivi secondari negli ambiti specializzati per attività produttive<br />

la dotazione obiettivo <strong>di</strong> aree per attrezzature e spazi collettivi, è assunta pari al 15% della<br />

superficie territoriale interessata. Per quanto riguarda i nuovi inse<strong>di</strong>amenti commerciali,<br />

terziari e turistici la dotazione obiettivo è pari a 100 mq. ogni 100 mq. <strong>di</strong> nuova superficie<br />

che verrà e<strong>di</strong>ficata o ridestinata a tali usi.<br />

7. Poiché al momento dell’elaborazione del PSC risultano attuate, o in corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong><br />

sulla base <strong>di</strong> convenzioni urbanistiche approvate, aree per attrezzature e spazi collettivi<br />

ricomprese negli ambiti specializzati per attività produttive per circa 80.000 mq, questa<br />

dotazione rappresenta circa l 8% della ST degli ambiti specializzati per attività produttive<br />

62


attuati o in corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>, il PSC assume l’obiettivo <strong>di</strong> incrementare tale dotazione per<br />

avvicinare l’obiettivo <strong>di</strong> cui al comma 5.<br />

8. Programmazione dello sviluppo delle dotazioni. Il POC, con riferimento all’arco<br />

temporale della propria vali<strong>di</strong>tà, formula una previsione <strong>di</strong> sviluppo delle dotazioni <strong>di</strong><br />

attrezzature e spazi collettivi riferiti alle attività produttive e definisce gli obiettivi <strong>di</strong> dotazioni<br />

da perseguire con riferimento ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> servizi.<br />

Nella definizione <strong>di</strong> tali dotazioni-obiettivo, il POC formula un’articolazione e <strong>di</strong>fferenziazione<br />

delle dotazioni obiettivo <strong>di</strong> cui al precedente punto 5, attenendosi in linea <strong>di</strong> massima ai<br />

seguenti in<strong>di</strong>rizzi orientativi, pur potendo <strong>di</strong>scostarsene motivatamente:<br />

- negli inse<strong>di</strong>amenti produttivi secondari: il 5% della superficie territoriale sistemato a<br />

parcheggi pubblici e il 10% della superficie territoriale sistemato a verde;<br />

- per le dotazioni riferite agli inse<strong>di</strong>amenti produttivi terziari: 40 mq. ogni 100 mq. <strong>di</strong><br />

superficie e<strong>di</strong>ficata per parcheggi pubblici e 60 mq. ogni 100 mq. sistemato a verde<br />

9. Concorso alla realizzazione delle dotazioni nel caso <strong>di</strong> nuovi ambiti specializzati<br />

per attività produttive. Per la realizzazione <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti produttivi secondari nei nuovi<br />

ambiti specializzati per attività produttive il RUE e il POC stabiliscono a carico dei soggetti<br />

attuatori la realizzazione e cessione <strong>di</strong> aree per attrezzature e spazi collettivi<br />

- nella misura minima del 15% della superficie territoriale interessata dall’intervento per<br />

gli inse<strong>di</strong>amenti produttivi secondari;<br />

- nella misura minima <strong>di</strong> 100 mq. ogni 100 mq. <strong>di</strong> SC e<strong>di</strong>ficata per gli inse<strong>di</strong>amenti<br />

produttivi terziari (commerciali, <strong>di</strong>rezionali, ricettivi o assimilabili),<br />

E’ compito del POC stabilire, anche <strong>di</strong>fferenziando per ciascun intervento:<br />

- la quantità minima <strong>di</strong> tali aree che dovrà essere sistemata a parcheggi;<br />

- le caratteristiche e funzioni della sistemazione a verde delle aree restanti a verde<br />

attrezzato fruibile oppure con alberature ad alto fusto in funzione della mitigazione<br />

dell’impatto paesaggistico, o ancora in funzione ecologica.<br />

Art. 4.5<br />

Dotazioni ecologico-ambientali<br />

1. Contribuiscono alle dotazioni ecologico-ambientali del territorio:<br />

- le fasce <strong>di</strong> tutela dei corsi d’acqua <strong>di</strong> cui all’art. 2.3;<br />

- le fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale <strong>di</strong> cui all’art. 2.4;<br />

- le zone <strong>di</strong> particolare interesse paesaggistico-ambientale <strong>di</strong> cui all’art. 2.6, con<br />

particolare riferimento a quelle lungo i corsi d’acqua;<br />

- le fasce <strong>di</strong> attenzione degli elettrodotti esistenti, i corridoi <strong>di</strong> fattibilità degli elettrodotti<br />

<strong>di</strong> progetto e le fasce <strong>di</strong> rispetto delle emittenti ra<strong>di</strong>o-televisive, ai fini del<br />

contenimento e riduzione dei bersagli esposti ad inquinamento elettromagnetico;<br />

63


- le fasce <strong>di</strong> rispetto dei depuratori e le fasce <strong>di</strong> rispetto dei cimiteri, in<strong>di</strong>viduate nella<br />

Tav. 2, ai fini della tutela delle con<strong>di</strong>zioni igienico-sanitarie della popolazione;<br />

- le fasce <strong>di</strong> rispetto stradale e ferroviario, ai fini della mitigazione dell’inquinamento<br />

acustico e atmosferico dalle sorgenti mobili verso gli e<strong>di</strong>fici;<br />

- le aree urbane a verde pubblico e a verde privato, ai fini del mantenimento <strong>di</strong><br />

standard <strong>di</strong> qualità ambientale degli inse<strong>di</strong>amenti urbani e del contenimento delle<br />

impermeabilizzazioni del suolo urbano;<br />

- le opere e le aree necessarie al rispetto delle prestazioni ambientali prescritte per i<br />

nuovi inse<strong>di</strong>amenti stabilite nel successivo art. 5.8.<br />

2. Per quanto riguarda gli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti per residenza e servizi e i nuovi<br />

ambiti specializzati per attività produttive, il PSC stabilisce standard minimi <strong>di</strong> permeabilità<br />

del suolo rispetto alla superficie territoriale da rispettare nei piani attuativi, ai fini dello<br />

sviluppo delle dotazioni ecologiche; tali standard sono definiti, rispettivamente, nei<br />

successivi articoli 5.5, e 5.7.<br />

PEREQUAZIONE URBANISTICA E MODALITÀ DI ATTUAZIONE<br />

Art. 4.6<br />

Perequazione urbanistica e <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori<br />

1. Il PSC, in applicazione dell’art. 7 della L.R. 20/2000, persegue la perequazione<br />

urbanistica, ossia l’equa <strong>di</strong>stribuzione, fra i proprietari degli immobili interessati dalle<br />

trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori, e<br />

degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle<br />

relative dotazioni territoriali.<br />

2. L’applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale,<br />

ma riguarda le aree nelle quali, ai sensi del PSC, sono possibili significative trasformazioni<br />

dello stato urbanistico, ivi comprese le eventuali aree, anche interne agli ambiti urbani<br />

consolidati o al centro storico, che si intende acquisire al patrimonio pubblico per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> attrezzature e spazi collettivi. Ai fini della perequazione urbanistica, il PSC<br />

attribuisce <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori uniformi a tutti gli immobili che si trovano nelle medesime<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto.<br />

3. I <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori esprimono la potenzialità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione riconosciuta alla proprietà <strong>di</strong><br />

una determinata area nel caso in cui tale area sia interessata dalla trasformazione urbana o<br />

sia ceduta al <strong>Comune</strong>; i <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori <strong>di</strong>ventano quin<strong>di</strong> effettivi solo nel momento in cui il<br />

POC definisca i termini e le modalità <strong>di</strong> una determinata operazione <strong>di</strong> trasformazione<br />

urbanistica che coinvolga detta area e sono attuabili esclusivamente nei termini, nei mo<strong>di</strong> e<br />

nella localizzazione stabiliti nel POC. A tal fine il POC può stabilire il trasferimento dei <strong>di</strong>ritti<br />

e<strong>di</strong>ficatori dall’area alla cui proprietà sono riconosciuti ad altra area nella quale è ammessa<br />

la loro trasformazione in effettiva e<strong>di</strong>ficazione.<br />

64


4. I <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori (DE) sono espressi in mq. <strong>di</strong> SC per ogni mq. <strong>di</strong> ST (superficie dell’area<br />

interessata).<br />

5. L’entità dei <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori è definita come segue in relazione alle seguenti casistiche <strong>di</strong><br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> fatto (collocazione nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, area e<strong>di</strong>ficata o<br />

non e<strong>di</strong>ficata) e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (presenza <strong>di</strong> vincoli all’utilizzazione derivanti da <strong>di</strong>sposizioni<br />

legislative o regolamentari o da piani sovraor<strong>di</strong>nati al PSC, preesistenza <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione<br />

<strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità ai sensi del PRG previgente):<br />

A) Nel territorio urbanizzato, come in<strong>di</strong>viduato nella Tav. 3,:<br />

- A1) nel caso <strong>di</strong> aree ine<strong>di</strong>ficate <strong>di</strong> modesta <strong>di</strong>mensione tali da essere considerate<br />

ricadenti negli ambiti urbani consolidati o nel centro storico, possono essere<br />

riconosciuti in sede <strong>di</strong> POC <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori (da trasferire altrove) esclusivamente nel<br />

casi in cui venga prevista la cessione <strong>di</strong> tali aree al patrimonio comunale per<br />

dotazioni territoriali : DE = da 0,15 a 0,22 mq./mq..<br />

- A2) nel caso <strong>di</strong> aree e<strong>di</strong>ficate o prevalentemente e<strong>di</strong>ficate ricadenti in ambiti da<br />

riqualificare, o comunque in cui venga programamta la generale sostituzione e<br />

trasformazione urbanistica degli inse<strong>di</strong>amenti esistenti (ristrutturazione urbanistica):<br />

DE = da 0,15 a 0,22 mq./mq.. In sede <strong>di</strong> POC, con riferimento a specifici comparti<br />

selezionati, è riconosciuta la possibilità <strong>di</strong> incrementare il DE fino a ulteriori 0,08<br />

mq/mq in relazione al riconoscimento <strong>di</strong> particolari oneri <strong>di</strong> bonifica del sito ovvero<br />

quando si intenda incentivare per ragioni <strong>di</strong> pubblico interesse la delocalizzazione<br />

delel attività in essere.<br />

- A3) nel caso <strong>di</strong> aree libere non urbanizzate <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni superiori al singolo lotto, tali<br />

da essere considerate ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani:: DE = da 0,14 a 0,18<br />

mq./mq..<br />

- A4) in tutti i casi suddetti, per le aree o porzioni interessate da vincoli sostanziali<br />

all’e<strong>di</strong>ficabilità derivanti da <strong>di</strong>sposizioni sovraor<strong>di</strong>nate al PSC <strong>di</strong> cui al successivo<br />

punto 7 : DE = da 0,04 a 0,06 mq./mq.;<br />

B) Nel territorio urbanizzabile, come in<strong>di</strong>viduato nella Tav. 3, negli ambiti per nuovi<br />

inse<strong>di</strong>amenti urbani:<br />

- B1) in generale: DE = da 0,07 a 0,12 mq./mq.; qualora l’area risultasse classificata<br />

come zona C ai sensi del previgente PRG e con un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità superiore: il<br />

DE è incrementabile fino a 0,15 mq/mq.<br />

- B2) per le aree o porzioni interessate da vincoli sostanziali all’e<strong>di</strong>ficabilità derivanti da<br />

<strong>di</strong>sposizioni sovraor<strong>di</strong>nate al PSC <strong>di</strong> cui al successivo punto 7 : DE = da 0,02 a 0,03<br />

mq./mq., incrementabile fino a 0,05 mq/mq. qualora l’area risultasse classificata<br />

come zona C ai sensi del previgente PRG<br />

C) Nel territorio urbanizzabile, come in<strong>di</strong>viduato nella Tav. 3, nei nuovi ambiti<br />

specializzati per attività produttive:<br />

65


- C1) in generale: DE = da 0,15 a 0,24 mq./mq.; qualora l’area risultasse classificata<br />

come zona D ai sensi del previgente PRG e con un in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità superiore: il DE è<br />

incrementabile fino a 0,30 mq/mq.<br />

- C2) per le aree o porzioni interessate da vincoli sostanziali all’e<strong>di</strong>ficabilità derivanti da<br />

<strong>di</strong>sposizioni sovraor<strong>di</strong>nate al PSC <strong>di</strong> cui al successivo punto 7 : DE = da 0,06 a 0,08<br />

mq./mq.;<br />

D) Nel territorio rurale periurbano marginale, come in<strong>di</strong>viduato nella Tav. 3, nel solo caso<br />

<strong>di</strong> aree che il <strong>Comune</strong> intenda acquisire gratuitamente per la collettività quali dotazioni<br />

ecologiche, in particolare per la realizzazione <strong>di</strong> fasce boscate al contorno degli<br />

inse<strong>di</strong>amenti urbani:<br />

- DE = da 0,01 a 0,05 mq./mq;<br />

6. Rispetto agli intervalli <strong>di</strong> valoriin<strong>di</strong>cati nel comma precedente, è demandata al POC la<br />

precisazione del valore del Diritto e<strong>di</strong>ficatorio, assumendo il valore massimo dell’intervallo<br />

come vincolante e quello minimo come orientativo, e fermo restando che in ciascun POC a<br />

tutte le aree che vengano inserite nella programmazione per essere interessate da<br />

trasformazioni, e che ricadano nella medesima casistica, deve essere attribuito lo stesso<br />

valore del Diritto e<strong>di</strong>ficatorio.<br />

7. Per “aree interessate da vincoli sostanziali all’e<strong>di</strong>ficabilità derivanti da <strong>di</strong>sposizioni<br />

sovraor<strong>di</strong>nate al PSC” si intendono le aree ricadenti:<br />

- nelle fasce <strong>di</strong> rispetto degli elettrodotti, <strong>di</strong> cui all’art. 3.7, punto 3;<br />

- nelle fasce <strong>di</strong> rispetto dei gasdotti, <strong>di</strong> cui all’art. 3.7, punto 4;<br />

- nelle fasce <strong>di</strong> rispetto dei depuratori, <strong>di</strong> cui all’art. 3.7, punto 5;<br />

- nelle fasce <strong>di</strong> rispetto cimiteriale, <strong>di</strong> cui all’art. 3.7, punto 6;<br />

- nelle fasce <strong>di</strong> tutela fluviale <strong>di</strong> cui all’art. 2.2;<br />

- nelle fasce <strong>di</strong> pertinenza fluviale <strong>di</strong> cui all’art. 2.3;<br />

- nelle zone <strong>di</strong> particolare interesse paesaggistico-ambientale <strong>di</strong> cui all’art. 2.6;<br />

- nelle zone <strong>di</strong> tutela naturalistica <strong>di</strong> cui all’art. 2.5;<br />

- nel sistema delle aree forestali <strong>di</strong> cui all’art. 2.7;<br />

- nelle aree <strong>di</strong> interesse archeologico <strong>di</strong> cui all’art. 2.11 comma 2 lettere a), b) e c).<br />

8. L’entità dei <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori come definita al punto 5 lettere A) e B), si riferisce ad<br />

un’utilizzazione degli stessi per destinazioni d’uso residenziali, ovvero per attività<br />

commerciali, <strong>di</strong> servizio e terziarie compatibili con la residenza. Nel caso in cui dei <strong>di</strong>ritti<br />

e<strong>di</strong>ficatori derivanti da casistiche <strong>di</strong> cui alle lettere A) o B) vengano trasferiti in ambito<br />

specializzato per attività produttive (per realizzare destinazioni d’uso previste in detti ambiti)<br />

l’entità dei <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori trasferiti è aumentata moltiplicandola per 2.<br />

66


9. Qualora negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti che vengano ricompresi in un comparto <strong>di</strong><br />

<strong>attuazione</strong>, siano legittimamente presenti e<strong>di</strong>fici, il PUA, anche in applicazione <strong>di</strong> eventuali<br />

specifiche <strong>di</strong>sposizioni del POC, può prevederne:<br />

a) la conservazione e recupero per destinazioni d’uso private compatibili con le<br />

<strong>di</strong>sposizioni relative all'ambito in cui ricadono;<br />

b) la demolizione, con adeguato recupero dell’area del se<strong>di</strong>me;<br />

c) la cessione al <strong>Comune</strong>, nello stato in cui gli e<strong>di</strong>fici si trovano, insieme alle aree su cui<br />

sorgono, ai fini del loro riutilizzo per finalità <strong>di</strong> pubblica utilità; questa terza possibilità<br />

è subor<strong>di</strong>nata a specifica in<strong>di</strong>cazione in tal senso contenuta nel POC, ovvero<br />

all’accettazione del <strong>Comune</strong>, da manifestarsi in sede <strong>di</strong> approvazione del PUA.<br />

Nel caso <strong>di</strong> cui alla lettera a) la superficie fon<strong>di</strong>aria assegnata dal PUA a tali e<strong>di</strong>fici non<br />

genera <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori. Nei casi <strong>di</strong> cui alle lettere b) e c), ai <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori riconosciuti alla<br />

proprietà del suolo nei termini <strong>di</strong> cui al punto 5 precedente si sommano ulteriori <strong>di</strong>ritti<br />

e<strong>di</strong>ficatori proporzionati alla SC degli e<strong>di</strong>fici demoliti o ceduti al <strong>Comune</strong>, nei termini<br />

seguenti:<br />

- nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ad uso abitativo, in con<strong>di</strong>zioni abitabili: 100% della SC dell’e<strong>di</strong>ficio<br />

realizzata attraverso regolare titolo abilitativo, e 70% della SC legittimata attraverso<br />

sanatoria ai sensi <strong>di</strong> legge;<br />

- nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ad uso abitativo, in con<strong>di</strong>zioni non abitabili: 50% della SC<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio;<br />

- nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ad uso <strong>di</strong>verso da quello abitativo, in con<strong>di</strong>zioni usabili: 60% della<br />

SC dell’e<strong>di</strong>ficio realizzata attraverso regolare titolo abilitativo, e 40% della SC<br />

legittimata attraverso sanatoria ai sensi <strong>di</strong> legge;<br />

- nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ad uso <strong>di</strong>verso da quello abitativo, in con<strong>di</strong>zioni non usabili: 30%<br />

della Sue dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

La sussistenza <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni effettive <strong>di</strong> abitabilità o usabilità viene stabilita al momento<br />

dell’inserimento dell’immobile nel POC.<br />

10. In tutti e tre i casi <strong>di</strong> cui al punto precedente, la SC legittimamente in essere che venga<br />

conservata, ovvero la SC derivante dai <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori riconosciuti alla proprietà degli e<strong>di</strong>fici<br />

che vengano demoliti o ceduti al <strong>Comune</strong>, in quanto preesistente, non va computata nel<br />

<strong>di</strong>mensionamento massimo previsto dal PSC nel precedente art. 4.2 e dal POC per lo<br />

specifico comparto <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>.<br />

11. I <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori non esauriscono il <strong>di</strong>mensionamento massimo aggiuntivo stabilita dal<br />

PSC all’art. 4.2 con riguardo alle previsioni <strong>di</strong> sviluppo urbano. Nel <strong>di</strong>mensionamento del<br />

Piano complessiva è compresa una quota <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità riservata all’Amministrazione<br />

Comunale per per pubbliche finalità, e in particolare per la realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia<br />

residenziale sociale, da localizzarsi negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti o negli ambiti da<br />

riqualificare, in aggiunta ai <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori riconosciuti alle proprietà dei suoli.<br />

67


Art. 4.7<br />

Modalità <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> del PSC<br />

1. Gli interventi <strong>di</strong> trasformazione, <strong>di</strong> tutela, <strong>di</strong> valorizzazione, <strong>di</strong> organizzazione ed<br />

infrastrutturazione del territorio in coerenza con gli obiettivi del PSC da realizzarsi nell’arco<br />

temporale <strong>di</strong> un quinquennio sono in<strong>di</strong>viduati dal Piano Operativo Comunale (POC) e sono<br />

da questo <strong>di</strong>sciplinati nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> tipo generale del RUE, in quanto<br />

applicabili.<br />

2. Il POC è pre<strong>di</strong>sposto in conformità al PSC e non ne può mo<strong>di</strong>ficare i contenuti. Il POC<br />

<strong>di</strong>sciplina inoltre le modalità attuative degli interventi programmati, prevedendo l’obbligo <strong>di</strong><br />

preventiva approvazione <strong>di</strong> un Piano Urbanistico Attuativo, pubblico o privato, ovvero, nel<br />

caso siano stati sufficientemente precisati nel POC stesso gli interventi da effettuare,<br />

procedure <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> <strong>di</strong>retta, attraverso il rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire subor<strong>di</strong>nato<br />

all’approvazione <strong>di</strong> un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale<br />

d’obbligo.<br />

3. L’<strong>attuazione</strong> degli interventi e<strong>di</strong>lizi or<strong>di</strong>nari non programmati dal POC avviene nel<br />

rispetto delle norme del RUE. In particolare il RUE <strong>di</strong>sciplina gli interventi e<strong>di</strong>lizi nel centro<br />

storico, negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti specializzati per attività produttive già<br />

attuati, nel territorio rurale. Il RUE inoltre <strong>di</strong>sciplina gli interventi or<strong>di</strong>nari ammissibili in via<br />

transitoria sugli e<strong>di</strong>fici ricadenti negli ambiti da riqualificare, negli ambiti per nuovi<br />

inse<strong>di</strong>amenti urbani, nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive <strong>di</strong> cui non sia<br />

programmata l’<strong>attuazione</strong> nel POC, ovvero in attesa dell’<strong>attuazione</strong> delle trasformazioni<br />

previste dal POC. Gli interventi <strong>di</strong>sciplinati dal RUE si attuano per procedura <strong>di</strong>retta, senza<br />

obbligo <strong>di</strong> preventiva approvazione <strong>di</strong> un PUA; il RUE può in<strong>di</strong>viduare casi specifici o<br />

determinate tipologie <strong>di</strong> intervento per i quali il permesso <strong>di</strong> costruire è con<strong>di</strong>zionato<br />

all’approvazione <strong>di</strong> un progetto unitario accompagnato da convenzione o atto unilaterale<br />

d’obbligo.<br />

4. Il RUE <strong>di</strong>sciplina le procedure <strong>di</strong> presentazione e rilascio dei titoli abilitativi e <strong>di</strong><br />

presentazione, esame e approvazione dei piani urbanistici attuativi e dei progetti unitari<br />

accompagnati da convenzione o atto unilaterale d’obbligo.<br />

5. Il POC:<br />

a) in<strong>di</strong>vidua le aree ricadenti negli ambiti da riqualificare e negli ambiti urbanizzabili (<strong>di</strong><br />

cui agli artt. 5.3, 5.5 e 5.7) da interessare con interventi <strong>di</strong> trasformazione urbanistica;<br />

b) in<strong>di</strong>vidua le aree che l’Amministrazione comunale intende acquisire per finalità<br />

pubbliche attraverso il meccanismo della perequazione urbanistica, anche<br />

eventualmente ricadenti negli ambiti consolidati o nel centro storico;<br />

c) definisce il perimetro e l’estensione <strong>di</strong> ciascun comparto <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>, anche a forma<br />

<strong>di</strong> ‘arcipelago’, da attuare con un unico PUA, ovvero definisce le regole e le<br />

con<strong>di</strong>zioni per la costituzione <strong>di</strong> comparti ad arcipelago, anche comprendenti aree <strong>di</strong><br />

cui alla lettera b) se opportuno;<br />

68


d) per ciascun comparto stabilisce le linee-guida dell’assetto urbanistico da realizzare,<br />

la capacità inse<strong>di</strong>ativa da realizzare, le destinazioni d’uso previste, anche in forma <strong>di</strong><br />

quote percentuali massime e minime per ciascuna destinazione d’uso o gruppo <strong>di</strong><br />

destinazioni d’uso, l’estensione massima della superficie fon<strong>di</strong>aria pertinenziale<br />

all’e<strong>di</strong>ficazione e il correlato obbligo <strong>di</strong> cessione al <strong>Comune</strong> delle restanti aree;<br />

e) per ciascun comparto, descrive le principali caratteristiche fisico-morfologiche, sociali<br />

ed economiche degli interventi da realizzare e in<strong>di</strong>vidua graficamente lo schema <strong>di</strong><br />

massima della viabilità, le porzioni ove concentrare la nuova e<strong>di</strong>ficazione, le aree da<br />

sistemare e cedere al <strong>Comune</strong> come attrezzature e spazi collettivi, la specifica<br />

funzione a cui tali aree vanno destinate, le dotazioni ecologiche e ambientali da<br />

realizzare, nonché, eventualmente, l’in<strong>di</strong>viduazione degli e<strong>di</strong>fici preesistenti da<br />

conservare o da demolire;<br />

f) definisce il livello <strong>di</strong> cogenza delle in<strong>di</strong>viduazioni grafiche <strong>di</strong> cui alla lettera<br />

precedente ovvero i limiti <strong>di</strong> ammissibilità <strong>di</strong> eventuali scostamenti in sede <strong>di</strong> PUA;<br />

g) definisce le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> infrastrutturazione e <strong>di</strong> sostenibilità ambientale a cui<br />

l’<strong>attuazione</strong> degli interventi è subor<strong>di</strong>nata e le opere <strong>di</strong> infrastrutturazione, o <strong>di</strong><br />

mitigazione o compensazione degli effetti, da realizzarsi a carico, in tutto o in parte,<br />

dei soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della L.R. 20/2000;<br />

6. Nella definizione della capacità inse<strong>di</strong>ativa da realizzare in ciascun comparto, il POC<br />

tiene conto:<br />

- dei <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori spettanti alla proprietà del suolo <strong>di</strong> tutte le aree facenti parte del<br />

comparto, <strong>di</strong> cui definisce l’entità entro i limiti <strong>di</strong> cui al precedente art. 4.6;<br />

- degli eventuali ulteriori <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori spettanti alla proprietà <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti<br />

compresi nel comparto, ai sensi dell’art. 4.6 punto 9;<br />

- della quota aggiuntiva <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori nella <strong>di</strong>sponibilità dell’Amministrazione<br />

comunale da collocare nel comparto per realizzare e<strong>di</strong>lizia residenziale sociale o altre<br />

pubbliche finalità.<br />

7. In sede <strong>di</strong> POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi<br />

comprendenti sia aree ricadenti in ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti sia aree ricadenti in ambiti<br />

urbani consolidati <strong>di</strong>verse da quelle <strong>di</strong> cui alla lettera b) del punto 4, purché si tratti <strong>di</strong> aree<br />

contigue e funzionalmente correlate. In tali casi, fermi restando i <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori spettanti<br />

alle prime e la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione ammissibile ai sensi del RUE nelle seconde, tali<br />

quantità possono essere <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>stribuite nel comparto.<br />

8. Per selezionare, tra tutte quelle in<strong>di</strong>viduate dal PSC, le aree nelle quali realizzare<br />

nell'arco temporale <strong>di</strong> cinque anni, interventi <strong>di</strong> nuova urbanizzazione e <strong>di</strong> sostituzione o <strong>di</strong><br />

riqualificazione e per formare i comparti da attuarsi con un unico PUA, il <strong>Comune</strong> può<br />

attivare procedure concorsuali <strong>di</strong> evidenza pubblica, per valutare le proposte <strong>di</strong> intervento<br />

che risultino più idonee a sod<strong>di</strong>sfare gli obiettivi e le prestazioni definite dal PSC. Al<br />

concorso possono prendere parte, formulando proposte o esprimendo <strong>di</strong>sponibilità ed<br />

impegni, i proprietari degli immobili interessabili da trasformazioni urbanistiche ai sensi del<br />

69


PSC, nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla<br />

conclusione delle procedure concorsuali il <strong>Comune</strong> può stipulare, ai sensi dell'art. 18 della<br />

L.R. 20/2000, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.<br />

9. Sulla base o meno delle procedure concorsuali <strong>di</strong> cui al comma precedente, la selezione<br />

degli interventi da inserire nel POC avviene sulla base della valutazione della loro maggiore<br />

o minore rispondenza agli obiettivi del PSC e della valutazione dell’interesse pubblico<br />

correlato ad esse, definito attraverso atti negoziali.<br />

10. Il POC contiene inoltre un piano delle opere, degli interventi e dei servizi pubblici, per un<br />

orizzonte temporale quinquennale. A tal fine contiene:<br />

- l’in<strong>di</strong>cazione degli obiettivi e delle prestazioni da raggiungere in materia <strong>di</strong> offerta <strong>di</strong><br />

servizi pubblici e <strong>di</strong> pubblica utilità;<br />

- l’in<strong>di</strong>cazione dei progetti <strong>di</strong> tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale;<br />

- l’in<strong>di</strong>cazione delle opere pubbliche da realizzarsi, quale strumento <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo e<br />

coor<strong>di</strong>namento per il Programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri<br />

strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali o regionali;<br />

- ove siano già <strong>di</strong>sponibili i progetti definitivi delle opere pubbliche, l’in<strong>di</strong>viduazione<br />

delle eventuali aree interessate da vincoli espropriativi e l’elenco delle rispettive<br />

proprietà (L.R. 37/2002);<br />

- l’in<strong>di</strong>cazione degli interventi o azioni da realizzare in materia <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> servizi<br />

pubblici, anche in correlazione e coor<strong>di</strong>namento con i programmi e gli investimenti<br />

delle aziende erogatrici <strong>di</strong> pubblici servizi;<br />

- la stima degli oneri derivanti all’Amministrazione Comunale dalle opere e interventi <strong>di</strong><br />

cui sopra, al netto degli oneri che potranno essere messi a carico <strong>di</strong> soggetti privati<br />

ovvero <strong>di</strong> altri Enti o società pubbliche, e la stima delle risorse finanziarie e delle fonti<br />

finanziarie con cui farvi fronte.<br />

11. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti:<br />

- dei progetti <strong>di</strong> valorizzazione commerciale <strong>di</strong> aree urbane, <strong>di</strong> cui all’art. 8 della L.R. 5<br />

luglio 1999, n. 14;<br />

- dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, <strong>di</strong> cui alla L. 19 ottobre 1998, n. 366.<br />

70


TITOLO V – ASSETTO STUTTURALE DI PROGETTO: DISPOSIZIONI<br />

RIGUARDANTI I DIVERSI AMBITI DEL TERRITORIO<br />

TERRITORIO URBANIZZATO<br />

Art. 5.1<br />

Centri storici (ACS)<br />

1. Definizione. Costituiscono i centri storici, i tessuti urbani <strong>di</strong> antica formazione che hanno<br />

mantenuto la riconoscibilità della loro struttura inse<strong>di</strong>ativa e della stratificazione dei processi<br />

della loro formazione. Essi sono costituiti da patrimonio e<strong>di</strong>lizio, rete viaria, spazi ine<strong>di</strong>ficati<br />

e altri manufatti storici.<br />

2. Determinazioni del PSC. Nel comune <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> si considerano “centri storici”:<br />

- l’insieme costituito dalla Rocca Isolani e relative pertinenze, dal borgo me<strong>di</strong>oevale <strong>di</strong><br />

fronte alla Rocca, anticamente perimetrato da cinta <strong>di</strong>fensiva, e dal borgo<br />

ottocentesco/novecentesco <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong> sorto in forma lineare lungo l’antica via <strong>di</strong><br />

S.Donato;<br />

- il nucleo <strong>di</strong> più vecchio impianto dell’abitato <strong>di</strong> Cà de Fabbri, intorno alla chiesa e<br />

lungo i due lati della strada statale;<br />

- il castello <strong>di</strong> S.Martino in Soverzano o ‘dei Manzoli’ e relative pertinenze.<br />

3. Il PSC in<strong>di</strong>vidua come segue i principali fattori <strong>di</strong> criticità:<br />

- centro storico <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong>: traffico <strong>di</strong> attraversamento lungo la SP 5, situazioni <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne e<strong>di</strong>lizio nelle porzioni retrostanti la cortina e<strong>di</strong>lizia sulla Via ………...<br />

- centro storico <strong>di</strong> Cà de Fabbri: traffico <strong>di</strong> attraversamento lungo la SS 64, stato <strong>di</strong><br />

conservazione e manutenzione degli e<strong>di</strong>fici a tratti scadente.<br />

Gli obiettivi generali e specifici da perseguire sono quelli descritti nella Relazione illustrativa<br />

del PSC.<br />

3. Nei centri storici:<br />

a) è vietato mo<strong>di</strong>ficare i caratteri che connotano la trama viaria ed e<strong>di</strong>lizia, nonché i<br />

manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale;<br />

b) sono escluse rilevanti mo<strong>di</strong>ficazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare <strong>di</strong><br />

quelle residenziali, artigianali e <strong>di</strong> commercio <strong>di</strong> vicinato;<br />

c) non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese<br />

e<strong>di</strong>ficabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi<br />

nonché quelli <strong>di</strong> pertinenza dei complessi inse<strong>di</strong>ativi storici.<br />

71


4. Il PSC in<strong>di</strong>vidua all’interno del centro storico le unità e<strong>di</strong>lizie <strong>di</strong> interesse storicoarchitettonico<br />

e la relativa categoria <strong>di</strong> tutela, ai sensi del precedente art. 2.13. Il RUE<br />

specifica la <strong>di</strong>sciplina particolareggiata degli interventi ammissibili in ciascuna delle altre<br />

unità <strong>di</strong> intervento precisando le categorie <strong>di</strong> tutela da applicarsi alle singole unità e<strong>di</strong>lizie.<br />

5. Il POC in<strong>di</strong>vidua gli interventi da attuarsi per il miglioramento della vivibilità e qualità<br />

ambientale del centro storico, per la riqualificazione e integrazione delle dotazioni, per lo<br />

sviluppo delle attività economiche e sociali, per la tutela e valorizzazione del tessuto storico.<br />

Il POC può inoltre in<strong>di</strong>viduare e <strong>di</strong>sciplinare le eventuali porzioni che siano da sottoporre a<br />

nuova strumentazione esecutiva. Può infine in<strong>di</strong>viduare eventuali aree da acquisire ad uso<br />

pubblico per attrezzature e spazi collettivi, anche attraverso il loro inserimento in comparti<br />

attuativi ad arcipelago, l’attribuzione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto e<strong>di</strong>ficatorio nei termini <strong>di</strong> cui al precedente<br />

art. 4.6 punto 5 lettera A), e il trasferimento <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto e<strong>di</strong>ficatorio in altra parte del<br />

comparto.<br />

Art. 5.2<br />

Territorio urbanizzato: ambiti urbani consolidati (AUC)<br />

1. Definizione. Per ambiti urbani consolidati si intendono le parti del territorio totalmente o<br />

parzialmente e<strong>di</strong>ficate con continuità, nei quali le funzioni prevalenti sono la residenza e i<br />

servizi urbani, che presentano un adeguato livello <strong>di</strong> qualità urbana e ambientale tale da<br />

non richiedere interventi rilevanti <strong>di</strong> riqualificazione. Gli ambiti urbani consolidati<br />

comprendono in larga prevalenza aree già e<strong>di</strong>ficate, la relativa trama viaria, le dotazioni <strong>di</strong><br />

aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, singoli lotti liberi; comprendono inoltre le<br />

aree in corso <strong>di</strong> completamento sulla base <strong>di</strong> piani urbanistici attuativi approvati e vigenti,<br />

per nuovi inse<strong>di</strong>amenti con funzioni prevalentemente residenziali e <strong>di</strong> servizio, nonché le<br />

aree in corso <strong>di</strong> recupero e riqualificazione sulla base <strong>di</strong> piani <strong>di</strong> recupero approvati e<br />

vigenti.<br />

2. Determinazioni del PSC. All’interno <strong>di</strong> questi ambiti sono in<strong>di</strong>viduati nella Tav. 3:<br />

1) ambiti consolidati <strong>di</strong> buona qualità inse<strong>di</strong>ativa: porzioni caratterizzate, <strong>di</strong> norma,<br />

da una buona dotazione <strong>di</strong> parcheggi e verde <strong>di</strong> vicinato e da omogeneità <strong>di</strong> impianto<br />

urbanistico; comprendono in particolare gli inse<strong>di</strong>amenti frutto <strong>di</strong> piani attuativi unitari;<br />

2) ambiti consolidati con parziali limiti <strong>di</strong> funzionalità urbanistica: porzioni che, pur<br />

dotate <strong>di</strong> un adeguato livello <strong>di</strong> qualità urbana, presentano alcune carenze strutturali<br />

<strong>di</strong> funzionalità o <strong>di</strong> dotazioni;<br />

3) ambiti consolidati <strong>di</strong> centralità urbana: i principali assi o no<strong>di</strong> urbani ove sono<br />

maggiormente presenti le funzioni complementari alla residenza e l’animazione<br />

urbana quali: attività commerciali, pubblici esercizi, attività terziarie e <strong>di</strong> servizio;<br />

4) ambiti consolidati delle frange urbane e dei nuclei frazionali minori.<br />

3. Obiettivi da perseguire. Si rinvia alla Relazione del PSC per la descrizione delle<br />

caratteristiche degli ambiti consolidati, delle loro criticità specifiche e potenzialità <strong>di</strong><br />

miglioramento. Il tessuto urbano <strong>di</strong> questi ambiti può richiedere interventi <strong>di</strong> manutenzione e<br />

72


adeguamento delle urbanizzazioni, completamento, ammodernamento o sostituzione <strong>di</strong><br />

singole unità e<strong>di</strong>lizie, miglioramento della qualità degli spazi pubblici, adeguamento della<br />

dotazione <strong>di</strong> aree per spazi collettivi, in particolare per parcheggi, ma senza significative<br />

mo<strong>di</strong>fiche della trama urbana e senza sostanziali incrementi della densità e<strong>di</strong>lizia me<strong>di</strong>a.<br />

Nel territorio urbano consolidato il RUE e il POC devono perseguire i seguenti obiettivi:<br />

- il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi e, ove occorra,<br />

l’incremento delle dotazioni territoriali;<br />

- il miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salubrità dell'ambiente urbano;<br />

- un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa, che deve restare<br />

complessivamente dominante, e le attività economiche e sociali con essa compatibili;<br />

- il consolidamento e rafforzamento delle funzioni <strong>di</strong> servizio e commerciali in<br />

particolare negli assi urbani <strong>di</strong> cui al precedente punto 2 lettera c);<br />

- la qualificazione funzionale ed e<strong>di</strong>lizia, attraverso interventi <strong>di</strong> recupero,<br />

ampliamento, completamento e sostituzione, evitando in linea <strong>di</strong> massima rilevanti<br />

incrementi del carico urbanistico in relazione ai livelli <strong>di</strong> capacità consolidati delle reti<br />

infrastrutturali e dei servizi;<br />

- la valorizzazione dei percorsi <strong>di</strong> connessione e delle relazioni <strong>di</strong> intervisibilità fra<br />

l’area urbana e le principali risorse ambientali al suo contorno;<br />

- la razionalizzazione della mobilità veicolare attraverso l’allontanamento dei flussi <strong>di</strong><br />

attraversamento, la gerarchizzazione funzionale della rete stradale, gli interventi<br />

rivolti alla sicurezza degli utenti più deboli, la tendenziale riduzione della mobilità a<br />

motore nelle aree centrali e negli assi commerciali;<br />

- l’incremento delle dotazioni <strong>di</strong> parcheggi, pubblici e privati, e del verde <strong>di</strong> vicinato<br />

nelle eventuali situazioni puntuali <strong>di</strong> carenza;<br />

- gli interventi rivolti a favorire il trasporto pubblico e la mobilità pedonale e in bicicletta,<br />

con particolare riferimento ai percorsi che connettono fra loro le scuole, le aree <strong>di</strong><br />

concentrazione dei servizi pubblici e privati, le fermate del trasporto pubblico.<br />

4. Capacità inse<strong>di</strong>ativa. Negli ambiti urbani consolidati può realizzarsi una modesta<br />

capacità inse<strong>di</strong>ativa aggiuntiva esclusivamente derivante dal completamento dell’<strong>attuazione</strong><br />

<strong>di</strong> PUA approvati e in corso <strong>di</strong> avanzata realizzazione ovvero da interventi in singoli lotti non<br />

attuati <strong>di</strong> piccola <strong>di</strong>mensione o da interventi <strong>di</strong> ampliamento o sostituzione, <strong>di</strong> entità non<br />

quantificabile e comunque trascurabile, o ancora per realizzazione <strong>di</strong> attrezzature collettive.<br />

In termini <strong>di</strong> stima si valuta la possibilità <strong>di</strong> un incremento <strong>di</strong> carico urbanistico <strong>di</strong> circa 120<br />

alloggi.<br />

5. Direttive al RUE: parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali. Il RUE definisce un’articolazione<br />

dell’ambito in sottoambiti, sulla base delle in<strong>di</strong>viduazioni <strong>di</strong> cui al precedente punto 2, ma<br />

anche, ove occorra, delle <strong>di</strong>fferenti con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>, <strong>di</strong>fferenti densità e<strong>di</strong>lizie me<strong>di</strong>e<br />

o <strong>di</strong>versi mix <strong>di</strong> funzioni inse<strong>di</strong>ate e inse<strong>di</strong>abili, e <strong>di</strong>stingue inoltre il sistema delle aree<br />

pubbliche destinate a se<strong>di</strong> viarie, a parcheggi, ad attrezzature e spazi collettivi.<br />

73


6. Il RUE <strong>di</strong>sciplina gli interventi e<strong>di</strong>lizi ammissibili, <strong>di</strong> recupero, <strong>di</strong> cambio d’uso, <strong>di</strong><br />

sostituzione e<strong>di</strong>lizia, nonché eventualmente <strong>di</strong> ampliamento o nuova costruzione ove<br />

opportuno, anche <strong>di</strong>fferenziando i parametri ambientali ed e<strong>di</strong>lizi nei <strong>di</strong>versi sub-ambiti, e in<br />

particolare in<strong>di</strong>vidua quelle zone, fra le quali in linea <strong>di</strong> massima quelle <strong>di</strong> cui al precedente<br />

punto 2 lettere a) e b), nelle quali non ammettere gli interventi <strong>di</strong> ampliamento o nuova<br />

costruzione. In ogni caso il RUE non può prevedere, negli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione o<br />

<strong>di</strong> ampliamento, parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali superiori ai seguenti:<br />

UF max = 0,55 mq./mq. o UF preesistente quando sia superiore;<br />

H max = 11 m. o H preesistente quando sia superiore.<br />

7. Per le aree urbanizzate o in corso <strong>di</strong> urbanizzazione sulla base <strong>di</strong> PUA approvati prima<br />

dell’entrata in vigore del PSC, il RUE definisce gli interventi ammissibili dopo la scadenza<br />

delle convenzioni, prevedendo <strong>di</strong> norma interventi conservativi senza incremento delle<br />

quantità e<strong>di</strong>lizie originariamente previste nel PUA, e comunque entro i limiti dei parametri <strong>di</strong><br />

cui sopra. Per le aree interessate da piani <strong>di</strong> recupero approvati prima dell’entrata in vigore<br />

del PSC, il RUE può <strong>di</strong>sporre la conferma delle prescrizioni contenute nei piani stessi anche<br />

dopo la loro formale scadenza ovvero definire <strong>di</strong>verse e specifiche <strong>di</strong>sposizioni nel rispetto<br />

del presente articolo.<br />

8. Per le aree pubbliche già destinate a spazi e attrezzature collettive in essere e per<br />

quelle destinate a far parte del demanio pubblico in forza <strong>di</strong> convenzioni o atti d’obbligo, il<br />

RUE definisce i parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali per la realizzazione <strong>di</strong> attrezzature e spazi<br />

collettivi entro i seguenti limiti:<br />

UF max = 0,60 mq./mq. o UF preesistente quando sia superiore;<br />

H max = 15 m. o H preesistente quando sia superiore;<br />

SP min = 20% della SF.<br />

9. Destinazioni d’uso. Negli ambiti urbani consolidati le funzioni caratterizzanti sono la<br />

residenza e le attività <strong>di</strong> servizio urbano. In generale e salvo con<strong>di</strong>zioni particolari, si<br />

considerano compatibili con la residenza il commercio <strong>di</strong> vicinato, i pubblici esercizi, le<br />

attività commerciali <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o-piccola <strong>di</strong>mensione, le attività ricettive, le attività terziarie, le<br />

attività sociali e culturali, le attrezzature e spazi collettivi, le attività artigianali dei servizi.<br />

Altre funzioni come l’artigianato produttivo, le attività terziarie a forte concorso <strong>di</strong> pubblico, ,<br />

le attività ricreative, sportive e <strong>di</strong> spettacolo sono da considerare compatibili nella misura in<br />

cui rientrino in criteri <strong>di</strong> compatibilità con la funzione residenziale che dovranno essere<br />

precisati nel RUE in relazione ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> impatto quali rumore prodotto, traffico<br />

generato, presenza <strong>di</strong> fattori <strong>di</strong> inquinamento o <strong>di</strong> rischio ambientale.<br />

10. Il RUE stabilisce le destinazioni d’uso compatibili e le relative con<strong>di</strong>zioni e limiti <strong>di</strong><br />

compatibilità, anche <strong>di</strong>fferenziandole per sub-ambiti, tenendo conto delle in<strong>di</strong>viduazioni <strong>di</strong><br />

cui al precedente punto 2; il RUE può stabilire inoltre quali destinazioni d’uso siano<br />

considerate ammissibili solo laddove siano già legittimamente in essere alla data <strong>di</strong><br />

adozione del PSC.<br />

74


11. Direttive al POC. Il POC può in<strong>di</strong>viduare e <strong>di</strong>sciplinare, <strong>di</strong> norma comunque entro i<br />

parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali <strong>di</strong> cui al punto 6:<br />

- particolari interventi che per ragioni <strong>di</strong> pubblica utilità potranno derogare dai<br />

parametri e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> cui al precedente punto 6;<br />

- altri particolari interventi che sia opportuno attuare tramite un PUA o assoggettare a<br />

specifica convenzione;<br />

- gli interventi <strong>di</strong> realizzazione o miglioramento <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> urbanizzazione o <strong>di</strong> altre<br />

dotazioni infrastrutturali, <strong>di</strong> attrezzature e spazi collettivi, <strong>di</strong> servizi pubblici o <strong>di</strong> uso<br />

pubblico e <strong>di</strong> arredo urbano;<br />

- eventuali aree da acquisire ad uso pubblico per attrezzature e spazi collettivi, anche<br />

attraverso il loro inserimento in comparti attuativi ad arcipelago, l’attribuzione <strong>di</strong> un<br />

<strong>di</strong>ritto e<strong>di</strong>ficatorio nei termini <strong>di</strong> cui al precedente art. 4.6 punto 5 lettera A1), e il<br />

trasferimento <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto e<strong>di</strong>ficatorio in altra parte del comparto.<br />

12. In sede <strong>di</strong> POC, in casi particolari, possono essere previsti comparti attuativi<br />

comprendenti sia aree ricadenti in ambiti urbani consolidati sia aree ricadenti in ambiti per<br />

nuovi inse<strong>di</strong>amenti, purché si tratti <strong>di</strong> aree contigue e funzionalmente correlate; in tali casi,<br />

ferme restando la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione ammissibile ai sensi del RUE nelle prime e i <strong>di</strong>ritti<br />

e<strong>di</strong>ficatori spettanti alle seconde, tali quantità possono essere <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>stribuite nel<br />

comparto anche in deroga ai parametri <strong>di</strong> cui al precedente punto 6.<br />

Art. 5.3<br />

Territorio urbanizzato : ambiti da riqualificare (AR)<br />

1. Definizione. Per ambiti urbani da riqualificare si intendono le parti del territorio<br />

urbanizzato che necessitano <strong>di</strong> politiche <strong>di</strong> riorganizzazione territoriale, che favoriscano il<br />

miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più<br />

equilibrata <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> servizi, <strong>di</strong> dotazioni territoriali o <strong>di</strong> infrastrutture per la mobilità<br />

ovvero che necessitano <strong>di</strong> politiche integrate volte ad eliminare le eventuali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

abbandono e <strong>di</strong> degrado e<strong>di</strong>lizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.<br />

2. Determinazioni del PSC. Il PSC in<strong>di</strong>vidua:<br />

- un ambito da riqualificare AR_A, nella zona nord del capoluogo, comprendente una<br />

frangia e<strong>di</strong>lizia prevalentemente residenziale che presenta con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne<br />

e<strong>di</strong>lizio e interferenze negative con la Via Savena Superiore (SP5) su cui si affaccia.<br />

- un ambito da riqualificare AR_B, nel capoluogo, comprendente la sede del Consorzio<br />

Agrario, per il quale si prospetta la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione per contribuire al<br />

miglioramento della qualità urbana delle aree circostanti e la trasformazione in un<br />

nuovo inse<strong>di</strong>amento per residenze, attività commerciali ed altre attività<br />

complementari alla residenza;<br />

3. Direttive al POC. Il POC programma gli interventi <strong>di</strong> trasformazione urbanistica, da<br />

attuarsi attraverso PUA, in linea <strong>di</strong> massima previa la sottoscrizione <strong>di</strong> un accordo ai sensi<br />

75


dell’art. 18, della L.R. 20/2000. Il POC stabilisce l’assetto fisico-morfologico <strong>di</strong> massima del<br />

suolo e dell’e<strong>di</strong>ficazione e gli interventi attuabili, nel rispetto delle in<strong>di</strong>cazioni e limitazioni<br />

contenute nella scheda <strong>di</strong> VALSAT.<br />

4. Direttive al RUE. Il RUE <strong>di</strong>sciplina gli interventi e<strong>di</strong>lizi ammissibili in assenza <strong>di</strong><br />

specifiche previsioni del POC; in particolare, fino al momento della <strong>di</strong>smissione delle attività<br />

produttive in essere, il RUE consente gli interventi necessari alla loro permanenza e al<br />

sod<strong>di</strong>sfacimento delle esigenze produttive.<br />

5. Obiettivi, in<strong>di</strong>rizzi e prescrizioni e capacità inse<strong>di</strong>ativa.<br />

AR_A:<br />

Si rinvia alla Relazione del PSC per la descrizione delle caratteristiche degli ambiti e delle<br />

loro potenzialità e opportunità <strong>di</strong> trasformazione.<br />

Gli interventi vanno orientati al recupero/ sostituzione degli e<strong>di</strong>fici, al rior<strong>di</strong>no morfologico,<br />

all’adeguamento funzionale, al miglioramento dei percorsi pedonali. Le funzioni verso cui<br />

orientare la riqualificazione sono quelle della residenza, del commercio <strong>di</strong> vicinato e me<strong>di</strong>opiccole<br />

strutture) e delle altre funzioni terziarie compatibili.<br />

AR_B:<br />

Si rinvia alla Relazione del PSC per la descrizione delle caratteristiche degli ambiti e delle<br />

loro potenzialità e opportunità <strong>di</strong> trasformazione.<br />

Le funzioni verso cui orientare la trasformazione dell’area sono quelle dei servizi pubblici,<br />

della residenza, del commercio (<strong>di</strong> vicinato e me<strong>di</strong>e strutture) e delle altre funzioni terziarie<br />

compatibili; va prevista la realizzazione <strong>di</strong> un percorso ciclopedonale <strong>di</strong> connessione fra la<br />

Via Savena Superiore e le attrezzature sportive e scolastiche.<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima<br />

Per l’insieme dei due ambiti si stabilisce un tetto massimo <strong>di</strong> incremento della capacità<br />

inse<strong>di</strong>ativa pari a 12.000 mq. <strong>di</strong> SC, <strong>di</strong> cui un massimo dell’80% per l’uso residenziale.<br />

Art. 5.4<br />

Ambiti specializzati per attività produttive (ASP)<br />

1. Definizione. Gli ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio<br />

caratterizzate dalla concentrazione <strong>di</strong> attività economiche, commerciali e produttive,<br />

totalmente o prevalentemente e<strong>di</strong>ficate o in corso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione sulla base <strong>di</strong> PUA<br />

approvati. Il PSC in<strong>di</strong>vidua nella Tav. 3:<br />

- ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> <strong>di</strong> rilievo<br />

sovracomunale (ASP_B);<br />

- ambiti specializzati per attività produttive attuati o in corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> <strong>di</strong> rilievo<br />

comunale (ASP_C);<br />

2. Capacità inse<strong>di</strong>ativa . In questi ambiti la capacità inse<strong>di</strong>ativa è pari a quella esistente,<br />

incrementabile essenzialmente col completamento dell’<strong>attuazione</strong> dei piani attuativi<br />

76


approvati e in corso <strong>di</strong> realizzazione ed eventuali interventi <strong>di</strong> sostituzione o integrazione<br />

e<strong>di</strong>lizia.<br />

3. Obiettivi da perseguire. Si rinvia alla Relazione del PSC e al Quadro conoscitivo per la<br />

descrizione delle caratteristiche degli ambiti produttivi e delle loro criticità specifiche e<br />

potenzialità <strong>di</strong> miglioramento. Negli ambiti specializzati per attività produttive il RUE e il POC<br />

devono perseguire i seguenti obiettivi:<br />

- la valorizzazione del capitale fisso e delle potenzialità <strong>di</strong> sviluppo dell’apparato<br />

produttivo locale;<br />

- la mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici degli inse<strong>di</strong>amenti produttivi;<br />

- la minimizzazione dei rischi antropici, al fine <strong>di</strong> prevenire gli incidenti rilevanti<br />

connessi a sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per<br />

l'ambiente e in relazione alla necessità <strong>di</strong> mantenere opportune <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> sicurezza<br />

tra inse<strong>di</strong>amenti produttivi e centri abitati e risorse ambientali;<br />

- il completamento delle urbanizzazioni e delle dotazioni infrastrutturali e lo sviluppo <strong>di</strong><br />

attività <strong>di</strong> servizio alle imprese.<br />

4. Destinazioni d’uso. Negli ambiti specializzati per attività produttive le funzioni<br />

ammesse sono specificate dal RUE fra quelle produttive manifatturiere, <strong>di</strong> servizio e<br />

terziarie, comunque nel rispetto delle seguenti specificazioni:<br />

- l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti non alimentari, è ammissibile<br />

entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal P.O.I.C. per le aggregazione<br />

commerciali <strong>di</strong> rilevanza comunale ( ossia max 5.000 mq <strong>di</strong> SV. per ciascun ambito)<br />

- l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o-piccole strutture alimentari è ammissibile esclusivamente in<br />

unità immobiliari specificamente in<strong>di</strong>viduate nel RUE negli ambiti ASP_C;<br />

- il commercio <strong>di</strong> vicinato non è ammesso, salvo eventuali attività preesistenti;<br />

- è ammesso il commercio all’ingrosso;<br />

- è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> un centro servizi per le imprese e i loro addetti, che<br />

potrà comprendere anche una struttura ricettiva;<br />

- la residenza può essere ammessa dal RUE solo in quanto pertinenziale ad attività<br />

produttive e nella misura strettamente necessaria a tale funzione pertinenziale; è<br />

ammessa inoltre nelle unità e<strong>di</strong>lizie già destinate legittimamente a residenza<br />

all’entrata in vigore delle presenti norme;<br />

- non è ammesso l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> stabilimenti a rischio <strong>di</strong> incidete rilevante (RIR),<br />

- non sono ammesse le attività logistiche <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a e grande <strong>di</strong>mensione come definite<br />

nelle Linee Guida in materia approvate con delibera della Giunta Provinciale n. 65 del<br />

19/09/2006 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni;<br />

- sono ammesse le stazioni ecologiche e le attività <strong>di</strong> raccolta, recupero, riciclo e<br />

messa in riserva <strong>di</strong> rifiuti speciali;<br />

77


- sono ammessi gli impianti <strong>di</strong> produzione energetica da fonti rinnovabili.<br />

5. Modalità attuative. Negli ambiti interessati da inse<strong>di</strong>amenti produttivi in essere o in<br />

corso <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>, gli interventi e<strong>di</strong>lizi or<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> manutenzione, ampliamento,<br />

completamento, sostituzione sono <strong>di</strong>sciplinati dal RUE e avvengono <strong>di</strong> norma per intervento<br />

<strong>di</strong>retto; è tuttavia possibile prevedere e <strong>di</strong>sciplinare nel POC specifici interventi <strong>di</strong><br />

trasformazione <strong>di</strong> particolare rilevanza.<br />

6. Parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali. Fatte salve le aree in corso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione sulla base<br />

<strong>di</strong> PUA approvati, per le quali si applicano fino alla scadenza delle relative convenzioni i<br />

parametri definiti dal rispettivo PUA, il RUE stabilisce i parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali per gli<br />

inse<strong>di</strong>amenti produttivi, anche <strong>di</strong>stinguendo le zone a <strong>di</strong>versa densità me<strong>di</strong>a; nel caso <strong>di</strong><br />

interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, sostituzione o ampliamento i parametri stabiliti dal RUE<br />

devono comunque rispettare i seguenti:<br />

- Q max = 50% della SF;<br />

- UF max = 0,5 mq./mq.;<br />

- SP min = 10% della SF.<br />

7. Nelle aree destinate ad attrezzature e spazi collettivi e nelle aree costituenti dotazioni<br />

ecologiche, il RUE <strong>di</strong>sciplina gli interventi <strong>di</strong> sistemazione a verde, a parcheggi o per servizi;<br />

salvo che per le aree a parcheggio, per le altre il RUE stabilisce parametri e<strong>di</strong>lizi ed<br />

ambientali nel rispetto dei seguenti parametri me<strong>di</strong>:<br />

- UF max = 0,3 mq./mq.;<br />

- SP min = 50% della SF.<br />

8. Nelle unità e<strong>di</strong>lizie a tipologia residenziale e nei complessi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ex-rurali che risultino<br />

inglobate negli ambiti specializzati per attività produttive, il RUE può prevedere interventi <strong>di</strong><br />

cambiamento d’uso e sostituzione e<strong>di</strong>lizia nella <strong>di</strong>rezione dell’omogeneizzazione con le<br />

destinazioni d’uso dell’ambito; può inoltre consentire la permanenza e consolidamento <strong>di</strong><br />

tali presenze purché non si incrementino le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conflittualità con il contesto<br />

produttivo.<br />

9. Non potranno essere realizzate riconversioni <strong>di</strong> stabilimenti esistenti non RIR in<br />

stabilimenti RIR che siano <strong>di</strong>rettamente confinanti con ambiti urbani consolidati o ambiti per<br />

nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani.<br />

10. Negli ambiti produttivi non rientranti nelle esclusioni <strong>di</strong> cui al comma precedente, qualora<br />

un inse<strong>di</strong>amento già realizzato, per effetto <strong>di</strong> variazioni intervenute nella normativa vigente,<br />

ovvero in relazione a mutazioni dei processi produttivi, rientri nelle tipologie in<strong>di</strong>cate al Dlgs<br />

334/99 e s.m,, come pure nel caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fiche comportanti aggravio <strong>di</strong> rischio per gli<br />

stabilimenti RIR in essere, questi dovranno assicurare, anche attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione<br />

<strong>di</strong> misure ed opere <strong>di</strong> mitigazione, che le aree <strong>di</strong> danno risultino interne al perimetro dello<br />

stabilimento o in aree esterne limitrofe costituenti unica proprietà con l’area dello<br />

stabilimento RIR, fatto salva la possibilita’ <strong>di</strong> interferire con ambiti per attività produttive<br />

78


prevalentemente secondarie e o ambiti rurali. Qualora non siano rispettate le con<strong>di</strong>zioni<br />

poste si dovrà operare la delocalizzazione dell’attività in un ambito idoneo.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al presente comma sono da considerarsi interventi <strong>di</strong> trasformazione <strong>di</strong><br />

particolare rilevanza ai fini della sicurezza ed incolumità della popolazione e della<br />

protezione dell’ambiente, pertanto relativamente agli obblighi <strong>di</strong> cui all’art 14 Dlgs 334/99 e<br />

s.m. e dell’art. A-3 bis della L.R. 20/00, sono, <strong>di</strong>sciplinati dal POC ovvero con specifica<br />

variante al POC.<br />

TERRITORIO URBANIZZABILE<br />

Art. 5.5<br />

Ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani (ANS)<br />

1. Definizione. Gli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani sono costituiti dalle parti del<br />

territorio che potenzialmente potrebbero essere interessati da previsioni <strong>di</strong> trasformazione<br />

urbanistica in termini <strong>di</strong> nuova urbanizzazione, ai fini dell’espansione del tessuto urbano e<br />

dell’incremento delle relative dotazioni territoriali.<br />

2. Determinazioni del PSC. Il PSC in<strong>di</strong>vidua nella Tav. 3 ambiti potenzialmente utilizzabili<br />

per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani per una superficie territoriale complessiva pari a circa<br />

740.000 mq.<br />

Negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani il PSC in<strong>di</strong>vidua due tipologie <strong>di</strong> aree:<br />

a) ambiti non urbanizzati (ANS_C) utilizzabili per la realizzazione <strong>di</strong> nuovi inse<strong>di</strong>amenti<br />

per la residenza e i servizi, nonché per le relative dotazioni territoriali e attrezzature e<br />

spazi collettivi;<br />

c) un ambiti non urbanizzato (ANS_D) utilizzabile esclusivamente per opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione, infrastrutture, attrezzature e spazi collettivi, e come dotazioni<br />

ecologiche e ambientali: In quanto soggetto a vincoli sostanziali all’e<strong>di</strong>ficazione per<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative o regolamentari sovraor<strong>di</strong>nate al PSC <strong>di</strong> cui all’art 4.6 punto 7,<br />

esso potrà essere utilizzabile entro i limiti derivanti dal rispetto dei vincoli stessi.;<br />

3. Obiettivi generali. Negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti il POC deve perseguire i<br />

seguenti obiettivi:<br />

- lo sviluppo dei centri urbani secondo or<strong>di</strong>nate ad<strong>di</strong>zioni dotate <strong>di</strong> adeguate<br />

urbanizzazioni e servizi e alta qualità ambientale, anche ai fini del miglioramento<br />

delle dotazioni e spazi collettivi dei limitrofi tessuti urbani consolidati, ove questi siano<br />

carenti;<br />

- la graduazione temporale dello sviluppo urbano in relazione al contemporaneo<br />

adeguamento della capacità delle reti <strong>di</strong> urbanizzazione generale;<br />

79


- un’equilibrata integrazione nei nuovi inse<strong>di</strong>amenti tra la funzione abitativa,<br />

complessivamente dominante, e le attività economiche, sociali, culturali e produttive<br />

con essa compatibili.<br />

4. Destinazioni d’uso. Gli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani ANS_C sono destinati<br />

prevalentemente alla funzione residenziale. Le altre funzioni ammissibili sono tutte quelle<br />

funzioni urbane pubbliche e private che sono complementari e compatibili con la funzione<br />

residenziale. Il POC definisce per ciascun comparto le funzioni ammissibili e la quota<br />

minima e massima <strong>di</strong> funzioni non residenziali da prevedere nel PUA, quest’ultima potrà<br />

essere stabilita entro il valore massimo del 30% della capacità e<strong>di</strong>ficatoria del comparto.<br />

Non sono ammissibili strutture commerciali me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> e gran<strong>di</strong>.<br />

5. Capacità inse<strong>di</strong>ativa. La capacità inse<strong>di</strong>ativa massima realizzabile negli ambiti per<br />

nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani è stabilita ai sensi dell’art. 4.2. Essa sarà costituita in parte da<br />

<strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori attribuiti alle proprietà delle aree ricadenti negli ambiti per nuovi<br />

inse<strong>di</strong>amenti urbani, ai sensi dell’art. 4.6, e in parte da <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori attribuiti alla<br />

<strong>di</strong>sponibilità dell’Amministrazione comunale per pubblica finalità, e in particolare per la<br />

realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale sociale, <strong>di</strong> cui all’art. 4.2 punto 5.<br />

6. La realizzazione della capacità inse<strong>di</strong>ativa massima <strong>di</strong> cui sopra non richiede<br />

l’utilizzazione e trasformazione urbanistica <strong>di</strong> tutte le aree ricomprese negli ambiti <strong>di</strong> cui al<br />

presente articolo, la cui utilizzazione urbana deve pertanto intendersi solo potenziale.<br />

7 Modalità <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>: <strong>di</strong>rettive al POC. Gli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti si attuano<br />

nei tempi, nei mo<strong>di</strong> ed alle con<strong>di</strong>zioni stabilite dal POC, il quale:<br />

- stabilisce quali parti degli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti sono da attuarsi nel periodo<br />

della sua vali<strong>di</strong>tà ed in<strong>di</strong>vidua i perimetri dei singoli comparti <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong>, anche ‘ad<br />

arcipelago’, che potranno anche comprendere porzioni <strong>di</strong> ambiti <strong>di</strong>versi, ai fini del<br />

trasferimento dei relativi <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>lficatori;<br />

- per ciascun comparto in<strong>di</strong>viduato, stabilisce la capacità e<strong>di</strong>ficatoria massima<br />

complessiva, specificando quella derivante da <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori attribuiti alle aree del<br />

comparto stesso, quella attuabile per trasferimento <strong>di</strong> ulteriori <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori privati<br />

da altre aree e quella riservata all’Amministrazione comunale per pubbliche finalità.<br />

In linea <strong>di</strong> massima e salvo eccezioni motivate, UT sarà non superiore a 0,35 mq/mq;<br />

- in<strong>di</strong>vidua le aree nelle quali concentrare l’effettiva e<strong>di</strong>ficazione, anche attraverso<br />

trasferimenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori da area ad area, e le aree da cedere per attrezzature<br />

e spazi collettivi;<br />

- stabilisce la quota massima <strong>di</strong> superficie che può essere destinata a pertinenza<br />

privata degli e<strong>di</strong>fici (superficie fon<strong>di</strong>aria), e la cessione gratuita al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> tutta la<br />

restante superficie del comparto; orientativamente l’UF (calcolato come me<strong>di</strong>a<br />

sull’insieme delle superfici fon<strong>di</strong>arie <strong>di</strong> ciascun PUA) sarà definito fra 0,4 e 0,6<br />

mq/mq e comunque mai inferiore a 0,35 mq./mq;<br />

- può in<strong>di</strong>viduare le opere <strong>di</strong> urbanizzazione generale o <strong>di</strong> mitigazione ambientale, o <strong>di</strong><br />

realizzazione <strong>di</strong> nuove connessioni ecologiche, che devono essere realizzate, in tutto<br />

80


o in parte, a carico dei soggetti attuatori, ovvero esplicita le prestazioni ambientali da<br />

assicurare, ai fini della sostenibilità dell’inse<strong>di</strong>amento;<br />

- può eventualmente stabilire la percentuale massima della capacità e<strong>di</strong>ficatoria del<br />

comparto che potrà essere effettivamente e<strong>di</strong>ficata nell’arco <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del POC<br />

stesso.<br />

8. Contenuti dei PUA. Ciascun comparto si attua attraverso l’approvazione <strong>di</strong> un PUA. Il<br />

PUA in<strong>di</strong>vidua:<br />

a) le superfici fon<strong>di</strong>arie nelle quali va realizzata la capacità e<strong>di</strong>ficatoria prevista dal POC<br />

derivante da <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori attribuiti alle proprietà del comparto;<br />

b) le superfici fon<strong>di</strong>arie, <strong>di</strong>stinte da quelle precedenti, destinate ad ospitare la capacità<br />

e<strong>di</strong>ficatoria prevista dal POC per successivi trasferimenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori ovvero<br />

attribuita all’Amministrazione comunale;<br />

c) le superfici destinate ad infrastrutture per l’urbanizzazione degli inse<strong>di</strong>amenti;<br />

d) le superfici destinate ad attrezzature e spazi collettivi, nel rispetto delle quantità<br />

minime <strong>di</strong> cui all’art. 4.3 punto 8 e seguenti, in proporzione alla capacità e<strong>di</strong>ficatoria<br />

complessiva prevista;<br />

e) le superfici destinate a dotazioni ecologiche ed ambientali ivi comprese quelle<br />

destinate a funzioni <strong>di</strong> connessione ecologica e <strong>di</strong> mitigazione paesaggistica.<br />

La convenzione che accompagna il PUA deve prevedere la cessione gratuita al <strong>Comune</strong><br />

delle aree <strong>di</strong> cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e).<br />

9. Parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali Con riferimento all’articolazione degli ambiti <strong>di</strong> cui al<br />

precedente punto 2, il PUA deve rispettare i seguenti parametri ambientali:<br />

a) negli ambiti ANS_C:<br />

- SP minima = 25% della ST;<br />

- H max = 4 piani fuori terra nel capoluogo, 3 piani fuori terra nelle altre località<br />

b) negli ambiti ANS_D: saranno realizzabili esclusivamente sistemazioni a verde, attrezzato<br />

o non attrezzato per la fruizione, attrezzature e spazi collettivi, parcheggi e altre opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria, altre dotazioni urbane o ecologiche, comunque entro i limiti<br />

consentiti dai tipi <strong>di</strong> vincolo a cui l’area è soggetta.<br />

c) nelle porzioni che il PUA destina alla realizzazione <strong>di</strong> attrezzature e spazi collettivi:<br />

- SP minima pari al 40% della SF complessiva a ciò destinata;<br />

- H max = 3 piani fuori terra;<br />

10. Compiti del RUE. Il RUE <strong>di</strong>sciplina esclusivamente gli interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong>retti attuabili<br />

sugli eventuali immobili preesistenti in attesa degli interventi <strong>di</strong> nuova urbanizzazione,<br />

nonché quelli attuabili successivamente al completamento dei PUA, dopo la scadenza della<br />

relativa convenzione.<br />

81


11. In<strong>di</strong>rizzi e prescrizioni particolari per ciascun ambito. Rimandando alla Relazione<br />

del PSC per quanto riguarda la descrizione delle caratteristiche <strong>di</strong> ciascun ambito e degli<br />

obiettivi da perseguire nel caso <strong>di</strong> sua eventuale utilizzazione, e alle schede <strong>di</strong> VALSAT per<br />

quanto riguarda le con<strong>di</strong>zioni e limiti, <strong>di</strong> seguito si specifica, per ciascun ambito in<strong>di</strong>viduato<br />

con numero progressivo, la capacità inse<strong>di</strong>ativa massima nonché: le eventuali prescrizioni<br />

specifiche a cui il POC e i PUA devono attenersi. La superficie territoriale è meramente<br />

in<strong>di</strong>cativa e non vincolante.<br />

ANS_C.1:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 33.000 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.2:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 44.000 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.3:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 46.000 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.4:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 2.700 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.5:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 4.000 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.6:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 8.800 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.7:<br />

Ambito destinabile ad attività sanitarie, <strong>di</strong> formazione e <strong>di</strong> ricerca, nonché ad attività <strong>di</strong><br />

servizio e <strong>di</strong> foresteria correlate. La residenza non è ammessa salvo che per le esigenze <strong>di</strong><br />

custo<strong>di</strong>a<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 6.600 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.8<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 7.000 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.9:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 1.000 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.10:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 5.000 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_C.11:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 2.600 mq <strong>di</strong> SC<br />

ANS_D:<br />

Capacità inse<strong>di</strong>ativa massima: 0 mq <strong>di</strong> SC<br />

82


Art. 5.6<br />

Modesti interventi e<strong>di</strong>lizi integrativi<br />

1. Determinazioni del PSC. Al <strong>di</strong> fuori degli ambiti <strong>di</strong> cui all’articolo precedente, in<strong>di</strong>viduati<br />

come potenzialmente utilizzabili per ospitare la parte sostanziale dello sviluppo urbano, il<br />

PSC si definisce una quota <strong>di</strong> capacità inse<strong>di</strong>ativa residenziale "<strong>di</strong>sponibile" per interventi<br />

minuti <strong>di</strong> ricucitura e <strong>di</strong> integrazione urbana, in particolare nelle località minori ove non siano<br />

stati in<strong>di</strong>viduati ambiti potenzialmente urbanizzabili, ma risulti congruo porsi nelle con<strong>di</strong>zioni<br />

<strong>di</strong> rispondere a specifiche e modeste esigenze locali <strong>di</strong> integrazione del patrimonio abitativo,<br />

non pre-in<strong>di</strong>viduabili in sede <strong>di</strong> PSC.<br />

2. La <strong>di</strong>sponibilità prevista nel presente articolo può essere utilizzata esclusivamente per<br />

realizzare singoli interventi <strong>di</strong> modesta entità, in linea <strong>di</strong> massima e<strong>di</strong>fici mono o bifamigliari,<br />

in aree interne agli ambiti urbani consolidati o strettamente contigue al loro perimetro<br />

esterno, in modo da richiedere opere modeste <strong>di</strong> integrazione delle urbanizzazioni. Gli<br />

e<strong>di</strong>fici dovranno avere un’altezza massima <strong>di</strong> m. 7,5.<br />

3. Nel quadro del <strong>di</strong>mensionamento complessivo dello sviluppo urbano definito all’art. 4.2,<br />

per questo tipo <strong>di</strong> interventi è stabilito un <strong>di</strong>mensionamento massimo <strong>di</strong> mq. 6.350,<br />

corrispondenti a circa 70 alloggi. La possibilità <strong>di</strong> attivare interventi <strong>di</strong> questo tipo; in deroga<br />

alle <strong>di</strong>sposizioni del RUE, è demandata al POC. In ciascuno dei POC quinquennali può<br />

essere posta in <strong>attuazione</strong> una quota <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità non superiore a mq. 2.500.<br />

4. Direttive al POC. In sede <strong>di</strong> formazione del POC, sulla base <strong>di</strong> una richiesta dei<br />

proprietari interessati e riferita ad uno specifico sito, il <strong>Comune</strong> procede ad una preventiva<br />

valutazione <strong>di</strong> compatibilità e selezione delle aree oggetto <strong>di</strong> richiesta dei privati rispetto a<br />

una serie <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> coerenza urbanistica, <strong>di</strong> idoneità idrogeologica, e <strong>di</strong> sostenibilità<br />

ambientale fra i quali, quanto meno, i seguenti, che rappresentano con<strong>di</strong>zioni inderogabili:<br />

- l’area non deve presentare controin<strong>di</strong>cazioni dal punto <strong>di</strong> vista dei rischi idrogeologici<br />

e sismici sulla base <strong>di</strong> specifica indagine geotecnica da presentarsi da parte dei<br />

richiedenti assieme alla domanda;<br />

- il lotto non deve essere interessato da alcuno dei vincoli <strong>di</strong> natura ambientale o<br />

storico-testimoniale <strong>di</strong> cui ai precedenti artt. 2.2, 2.3, 2.4; 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11,<br />

2.15, 2.16, 2.17;<br />

- sono rispettati i vincoli e le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> rispetto dalle infrastrutture lineari e dagli<br />

impianti cui all’art. 3.7;<br />

- l’intervento è allacciabile ad una rete fognaria recapitante ad un depuratore<br />

comunale.<br />

5. Per le domande rispondenti ai criteri suddetti e che rientrino nelle soglie quantitative <strong>di</strong><br />

cui al punto 3 e nelle eventuali soglie quantitative più ridotte definite dal <strong>Comune</strong> per<br />

ciascun POC, viene inserita nel POC una previsione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, definendone l’esatta<br />

localizzazione, la quantità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione, gli obblighi specifici dell’attuatore riguardo al<br />

completamento e o integrazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria, nella forma <strong>di</strong><br />

83


un’apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo da sottoscrivere prima<br />

dell’approvazione del POC.<br />

Art. 5.7<br />

Nuovi ambiti specializzati per attività produttive (ASP_BN)<br />

1. Definizione. I nuovi ambiti specializzati per attività produttive sono le parti del territorio<br />

destinate ad essere urbanizzate per l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> attività produttive, secondarie e<br />

terziarie.<br />

2. Determinazioni del PSC. Il PSC in<strong>di</strong>vidua nuovi ambiti potenzialmente urbanizzabili per<br />

attività produttive una parte dei quali rappresenta la conferma <strong>di</strong> previsioni urbanistiche del<br />

previgente PRG, per circa 14,4 ettari, e una parte rappresenta nuove potenzialità <strong>di</strong><br />

urbanizzazione, per circa 25 ettari. Per quanto riguarda gli ambiti che costituiscono nuove<br />

potenzialità (al netto quin<strong>di</strong> dei residui del PRG non attuati e confermati), l’<strong>attuazione</strong><br />

prevederà l’utilizzazione <strong>di</strong> un massimo <strong>di</strong> 150.000 mq <strong>di</strong> ST, secondo una programmazione<br />

temporale stabilita dal POC sulla base della concertazione con gli altri Comuni<br />

dell’Associazione Terre <strong>di</strong> Pianura.<br />

3. Obiettivi da perseguire. Nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive gli<br />

strumenti urbanistici perseguono l’obiettivo <strong>di</strong> un’offerta qualificata <strong>di</strong> opportunità <strong>di</strong> sviluppo<br />

delle attività economiche e nel contempo la mitigazione degli impatti ambientali e<br />

paesaggistici degli inse<strong>di</strong>amenti stessi.<br />

Si richiamano nel loro insieme i contenuti dell’Accordo territoriale per gli ambiti produttivi<br />

sovracomunali dell’Associazione <strong>di</strong> Comuni Terre <strong>di</strong> Pianura.<br />

Negli ambiti <strong>di</strong> nuovo inse<strong>di</strong>amento l’in<strong>di</strong>rizzo è quello <strong>di</strong> contribuire al progressivo<br />

raggiungimento dei requisiti e delle prestazioni <strong>di</strong> Area Produttiva Ecologicamente<br />

Attrezzata compatibilmente con l’adeguamento dell’intero ambito produttivo già inse<strong>di</strong>ato In<br />

particolare l’avvio dell’<strong>attuazione</strong> nell’ambito n.6 che costituisce la potenzialità più<br />

consistente <strong>di</strong> sviluppo dell’ambito specializzato produttivo <strong>di</strong> rilievo sovracomunale, dovrà<br />

avvenire sulla base <strong>di</strong> uno schema progettuale e organizzativo <strong>di</strong> massima della fascia a<br />

sud della Via Ronchi, comprensivo <strong>di</strong> un progetto preliminare della nuova viabilità <strong>di</strong><br />

collegamento fino alla S.P. 5 S.Donato e <strong>di</strong> interventi per la mitigazione <strong>di</strong> tale infrastruttura<br />

dal punto <strong>di</strong> vista paesaggistico e per la realizzazione <strong>di</strong> un correlato corridoio ecologico.<br />

Contestualmente al primo POC dovrà essere prodotto uno stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> fattibilità tecnicoeconomica<br />

per la eventuale produzione in loco <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili o assimilate,<br />

ovvero <strong>di</strong> co-generazione, attraverso impianti pertinenti alle singole attività ovvero a servizio<br />

dell’intero ambito produttivo sovracomunale.<br />

4. Destinazioni d’uso. Negli ambiti specializzati per attività produttive le funzioni<br />

ammesse sono specificate nel POC e nei PUA fra quelle produttive manifatturiere, <strong>di</strong><br />

servizio e terziarie, comunque nel rispetto delle seguenti specificazioni:<br />

- l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e strutture <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti non alimentari è ammissibile<br />

entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente per le aggregazione commerciali <strong>di</strong><br />

84


ilevanza comunale (ossia max 5.000 mq <strong>di</strong> SV. per ciascun ambito) e secondo le<br />

procedure e con<strong>di</strong>zioni previste dal P.O.I.C;<br />

- è ammesso il commercio all’ingrosso;<br />

- il commercio <strong>di</strong> vicinato non è ammesso;<br />

- è ammessa la realizzazione <strong>di</strong> un centro servizi per le imprese e i loro addetti, che<br />

potrà comprendere anche una struttura ricettiva;<br />

- la residenza può essere ammessa solo in quanto pertinenziale ad attività produttive e<br />

nella misura strettamente necessaria a tale funzione pertinenziale; è ammessa inoltre<br />

nelle unità e<strong>di</strong>lizie già destinate legittimamente a residenza all’entrata in vigore delle<br />

presenti norme;<br />

- non è ammesso l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> stabilimenti a rischio <strong>di</strong> incidete rilevante (RIR);<br />

- non sono ammesse le attività logistiche;<br />

- sono ammesse le stazioni ecologiche e le attività <strong>di</strong> raccolta, recupero, riciclo e<br />

messa in riserva <strong>di</strong> rifiuti speciali, fatte salve le eventuali opere <strong>di</strong> mitigazione che si<br />

rendano opportune;<br />

- sono ammessi gli impianti <strong>di</strong> produzione energetica da fonti rinnovabili.<br />

5. Modalità attuative e parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali. Nei nuovi ambiti specializzati per<br />

attività produttive l’<strong>attuazione</strong> avviene previa approvazione <strong>di</strong> un PUA esteso a ciascun<br />

comparto <strong>di</strong> <strong>attuazione</strong> in<strong>di</strong>viduato dal POC, nel rispetto dei seguenti parametri e<strong>di</strong>lizi ed<br />

ambientali:<br />

- UT max = 0,30 mq,/mq., elevabile fino a 0,35 solo nel caso <strong>di</strong> situazioni particolari<br />

ovvero destinazioni particolari riconosciute in sede <strong>di</strong> POC<br />

- SP min = 15% della ST.<br />

Per quanto riguarda in particolare l’ambito n. 3, qualora ne venga prevista <strong>attuazione</strong>, il<br />

POC dovrà richiamare e riproporre le specifiche prescrizioni attuative che erano dettate nel<br />

PRG pre-vigente, ovvero aggiornarle se del caso.<br />

6. In particolare i PUA dovranno prevedere la rete dei percorsi pedonali-ciclabili collegata<br />

ai tratti preesistenti che collegano con il. Capoluogo e Cà de Fabbri, nonché contenere gli<br />

approfon<strong>di</strong>menti progettuali riguardo alla definizione paesaggistica dei margini degli<br />

inse<strong>di</strong>amenti rispetto alla campagna e il contributo dei nuovi inse<strong>di</strong>amenti allo sviluppo della<br />

rete ecologica, secondo le in<strong>di</strong>cazioni approvate in sede <strong>di</strong> Accordo territoriale e riportate<br />

nelal Relazione illustrativa del PSC.<br />

7. Si rimanda alle schede <strong>di</strong> VALSAT per descrizione delle caratteristiche <strong>di</strong> ciascun<br />

ambito, delle con<strong>di</strong>zioni e limiti <strong>di</strong> sostenibilità per la sua eventuale utilizzazione e delle<br />

eventuali opere <strong>di</strong> mitigazione necessarie ,<br />

8. Per quanto riguarda gli interventi e<strong>di</strong>lizi Il RUE <strong>di</strong>sciplina esclusivamente quelli <strong>di</strong>retti<br />

attuabili sugli immobili preesistenti in attesa degli interventi <strong>di</strong> nuova urbanizzazione e quelli<br />

85


attuabili successivamente al completamento dei PUA e alla scadenza della relativa<br />

convenzione.<br />

9. Non potranno essere realizzate riconversioni <strong>di</strong> stabilimenti esistenti non RIR in<br />

stabilimenti RIR che siano <strong>di</strong>rettamente confinanti con ambiti urbani consolidati, ambiti <strong>di</strong><br />

riqualificazione o <strong>di</strong> integrazione del tessuto urbano, ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani.<br />

10. Negli ambiti produttivi non rientranti nelle esclusioni <strong>di</strong> cui al comma precedente, qualora<br />

un inse<strong>di</strong>amento già realizzato, per effetto <strong>di</strong> variazioni intervenute nella normativa vigente,<br />

ovvero in relazione a mutazioni dei processi produttivi, rientri nelle tipologie in<strong>di</strong>cate al Dlgs<br />

334/99 e s.m, questi dovranno assicurare, anche attraverso la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> misure ed<br />

opere <strong>di</strong> mitigazione, che le aree <strong>di</strong> danno risultino interne al perimetro dello stabilimento o<br />

in aree esterne limitrofe costituenti unica proprietà con l’area dello stabilimento RIR, fatto<br />

salva la possibilita’ <strong>di</strong> interferire con ambiti per attività produttive prevalentemente<br />

secondarie e o ambiti rurali. Qualora non siano rispettate le con<strong>di</strong>zioni poste si dovrà<br />

operare la delocalizzazione dell’attività in un ambito idoneo.<br />

Gli interventi <strong>di</strong> cui al presente comma sono da considerarsi interventi <strong>di</strong> trasformazione <strong>di</strong><br />

particolare rilevanza ai fini della sicurezza ed incolumità della popolazione e della<br />

protezione dell’ambiente, pertanto relativamente agli obblighi <strong>di</strong> cui all’art 14 Dlgs 334/99 e<br />

s.m. e dell’art. A-3 bis della L.R. 20/00, sono, <strong>di</strong>sciplinati dal POC ovvero con specifica<br />

variante al POC.<br />

11. Perequazione territoriale. In conformità all’Accordo territoriale sottoscritto con la<br />

Provincia in materia <strong>di</strong> nuovi ambiti produttivi, l’<strong>attuazione</strong> degli ambiti ASP_BN è soggetta<br />

all’applicazione della perequazione territoriale ai sensi dell’art. A-13 comma 10 della L.R.<br />

20/2000. A tal fine, in sede <strong>di</strong> POC esulla base <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> con gli altri Comuni sottoscrittoi<br />

dell’Accordo territoriale, sarà definita l’entità del contributo <strong>di</strong> sostenibilità da porre in carico<br />

ai soggetti attuatori ai fini del finanziamento <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> interesse generale correlate<br />

all’<strong>attuazione</strong> dell’Accordo.<br />

Art. 5.8<br />

Prestazioni ambientali dei nuovi inse<strong>di</strong>amenti<br />

1. Negli ambiti da urbanizzare per nuovi inse<strong>di</strong>amenti, <strong>di</strong> cui agli artt. 5.5 e 5.7, gli interventi<br />

devono assicurare le prestazioni <strong>di</strong> cui ai punti seguenti, finalizzate alla qualità ambientale<br />

degli inse<strong>di</strong>amenti.<br />

2. In sede <strong>di</strong> elaborazione del POC, nel programmare l’<strong>attuazione</strong> dei comparti <strong>di</strong> nuova<br />

urbanizzazione, deve essere preventivamente verificato che le con<strong>di</strong>zioni dettate nei punti<br />

seguenti possano essere rispettate, prevedendo, ove del caso, il coor<strong>di</strong>namento temporale<br />

fra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi<br />

da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi <strong>di</strong> pubblica utilità. in<br />

particolare in sede <strong>di</strong> POC vanno verificate le specifiche con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> rischio idraulico delle<br />

aree interessate da previsioni <strong>di</strong> nuove urbanizzazioni.<br />

86


Il PUA, o il progetto unitario convenzionato ove il POC consenta questa procedura, deve<br />

essere accompagnato dagli stu<strong>di</strong> ed analisi delle con<strong>di</strong>zioni ambientali e conseguenti<br />

proposte progettuali <strong>di</strong> cui ai punti che seguono. Le prestazioni <strong>di</strong> cui ai punti 3, 4, 5, 6, 9,<br />

10, 11 e 12 vanno applicate inoltre anche agli interventi <strong>di</strong> trasformazione urbana<br />

nell’ambito da riqualificare AR_B.<br />

3. Ciascun intervento deve garantire il rispetto delle soglie <strong>di</strong> rumore equivalenti stabilite<br />

dalla Zonizzazione Acustica e delle <strong>di</strong>sposizioni nazionali e regionali in materia, in quanto<br />

applicabili. Qualora i livello <strong>di</strong> rumore atteso nell’inse<strong>di</strong>amento non rispetti le soglie <strong>di</strong> cui<br />

sopra, il PUA, o il progetto, deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la<br />

morfologia urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la <strong>di</strong>sposizione dei corpi <strong>di</strong><br />

fabbrica, ecc.) tali da garantire nel nuovo inse<strong>di</strong>amento il rispetto delle soglie suddette. A<br />

questo fine deve essere prodotta un’indagine sul livello <strong>di</strong> rumore preesistente e atteso nella<br />

zona interessata e al contorno. Le opere necessarie per il rispetto delle soglie <strong>di</strong> clima<br />

acustico sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

primaria.<br />

La realizzazione <strong>di</strong> barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali è da<br />

considerare soluzione accettabile per ottenere il rispetto delle soglie <strong>di</strong> clima acustico<br />

prescritte, unicamente in mancanza <strong>di</strong> altre soluzioni progettuali fattibili nel caso <strong>di</strong><br />

risanamento <strong>di</strong> situazioni preesistenti, <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> trasformazione urbana o <strong>di</strong><br />

realizzazione <strong>di</strong> nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti, mentre<br />

non è da considerare soluzione qualitativamente accettabile nel caso <strong>di</strong> nuovi inse<strong>di</strong>amenti<br />

comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili.<br />

4. Ciascun intervento, in relazione agli impianti <strong>di</strong> illuminazione esterna, pubblici e privati,<br />

deve rispettare le <strong>di</strong>sposizioni finalizzate alla riduzione dell’inquinamento luminoso e dei<br />

consumi energetici da esso derivanti, in particolare in conformità alle norme e procedure <strong>di</strong><br />

cui alla L.R. 29-09-2003, n. 19, “<strong>Norme</strong> in materia <strong>di</strong> Riduzione dell’Inquinamento luminoso<br />

e <strong>di</strong> Risparmio Energetico” e della rispettiva Direttiva Regionale <strong>di</strong> cui all’atto G.R.<br />

2263/29/12/05.<br />

5. Ciascun intervento deve rispettare le con<strong>di</strong>zioni e limitazioni d’uso in<strong>di</strong>cate negli<br />

elaborati geologici e idrogeologici che compongono il PSC (<strong>di</strong> cui all’art. 1.3), che sono da<br />

considerarsi parte integrante delle presenti norme. Il POC, stabilisce l’assetto fisicomorfologico<br />

del suolo e dell’e<strong>di</strong>ficazione e gli interventi attuabili, nelle aree degli ambiti da<br />

urbanizzare per nuovi inse<strong>di</strong>amenti, oltre che in conformità alle considerazioni contenute<br />

nelle schede <strong>di</strong> ambito contenute nella VALSAT, anche me<strong>di</strong>ante adeguata analisi<br />

geologica finalizzata alla definizione del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fattibilità geotecnica delle previsioni<br />

urbanistiche, <strong>di</strong> cui al punto H, del D.M. 11/03/1988 e con i contenuti <strong>di</strong> cui alla circolare<br />

regionale 1288/83. Il PUA o il progetto <strong>di</strong> intervento devono essere accompagnati da<br />

modellazione geologica e modellazione geotecnica ai sensi <strong>di</strong> legge e delle <strong>di</strong>sposizioni del<br />

RUE.<br />

6. Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, deve essere prevista in ogni caso la<br />

separazione delle acque nere dalle acque bianche, anche se confluenti in via transitoria in<br />

reti miste. Al fine <strong>di</strong> non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema <strong>di</strong> smaltimento<br />

e <strong>di</strong> favorire il riuso <strong>di</strong> tale acqua, per gli ambiti <strong>di</strong> nuovo inse<strong>di</strong>amento e comunque per le<br />

87


aree non ancora urbanizzate, è prescritta la realizzazione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> raccolta delle acque<br />

<strong>di</strong> tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque<br />

nere e parte delle acque bianche (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da<br />

collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi <strong>di</strong> accumulo per le acque bianche; il sistema<br />

maggiore deve prevedere sistemi <strong>di</strong> raccolta e accumulo delle acque, piovane per un<br />

volume complessivo <strong>di</strong> almeno 500 m 3 per ettaro <strong>di</strong> superficie territoriale, ad esclusione<br />

delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Tali sistemi <strong>di</strong> raccolta, ad<br />

uso <strong>di</strong> una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da<br />

raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d’acqua o collettore <strong>di</strong><br />

bonifica ricevente in<strong>di</strong>viduato dall’Autorità idraulica competente. Le acque nere dovranno<br />

essere recapitate nella rete fognaria a mezzo <strong>di</strong> tubazione de<strong>di</strong>cata.<br />

7. Le caratteristiche funzionali dei sistemi <strong>di</strong> raccolta delle acque bianche sono stabilite,<br />

secondo il criterio dell’invarianza idraulica, dall’Autorità idraulica competente con la quale<br />

devono essere preventivamente concordati i criteri <strong>di</strong> gestione. Il <strong>Comune</strong>, d'intesa con<br />

l'Autorità idraulica competente, promuove la formazione <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> raccolta unitari a<br />

servizio <strong>di</strong> più ambiti o complessi inse<strong>di</strong>ativi; la loro localizzazione dovrà essere precisata in<br />

sede <strong>di</strong> pianificazione operativa; le aree necessarie possono essere in<strong>di</strong>viduate come<br />

dotazioni ecologiche. Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi alle interferenze fra nuove<br />

opere previste nel PSC e strutture <strong>di</strong> bonifica, siano esse <strong>di</strong> carattere tecnico che ecologicoambientale,<br />

in sede <strong>di</strong> pianificazione operativa saranno definite le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> reciproca<br />

compatibilità sulla base <strong>di</strong> un’analisi puntuale caso per caso tra i tecnici consorziali e i<br />

tecnici comunali.<br />

Gli scarichi provenienti dalle reti per le sole acque bianche sono ammessi nei corpi idrici<br />

superficiali una volta che venga effettuata l’eliminazione dei corpi grossolani e la<br />

separazione <strong>di</strong> oli e idrocarburi, nella misura massima perseguibile compatibilmente con lo<br />

stato della rete fognaria (esistente o <strong>di</strong> progetto) e le caratteristiche del corpo idrico<br />

ricettore.<br />

8. Ciascun nuovo inse<strong>di</strong>amento è attuabile a con<strong>di</strong>zione che sia garantito:<br />

- che il collettore fognario a cui il nuovo inse<strong>di</strong>amento si allaccia e l’impianto <strong>di</strong><br />

depurazione a cui il collettore recapita abbiano una capacità adeguata al carico<br />

preesistente, maggiorato <strong>di</strong> quello aggiuntivo derivante dal nuovo inse<strong>di</strong>amento<br />

ovvero che le opere <strong>di</strong> adeguamento della capacità dei collettori fognari e<br />

dell’impianto <strong>di</strong> depurazione siano previste nel POC e ne sia stato approvato e<br />

finanziato il progetto definitivo;<br />

- che il rilascio graduale delle acque dagli invasi <strong>di</strong> laminazione ai corsi d’acqua<br />

riceventi, finalizzato a compensare la <strong>di</strong>minuzione del tempo <strong>di</strong> corrivazione e<br />

l’incremento <strong>di</strong> apporto d’acqua, avvenga con modalità concordate con l’Autorità<br />

idraulica responsabile del corso d’acqua ricevente.<br />

- che l’officiosità dei corpi idrici recettori finali sia adeguata alla portata <strong>di</strong> piena delle<br />

acque meteoriche prevista tenendo conto dell’estensione delle impermeabilizzazioni<br />

esistenti e previste.<br />

88


9. Qualora l’<strong>attuazione</strong> <strong>di</strong> un comparto risulti con<strong>di</strong>zionata alla preventiva o contestuale<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> adeguamento <strong>di</strong> collettori o <strong>di</strong> scoli idraulici esterni al comparto<br />

ovvero <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> laminazione, si deve intendere:<br />

- che la firma della convenzione del PUA può avvenire quando tali opere <strong>di</strong><br />

adeguamento sono state appaltate, oppure nel caso che l’onere <strong>di</strong> tali opere sia<br />

assunto in carico dal soggetto attuatore del comparto stesso, sulla base della<br />

convenzione stessa;<br />

- che l’attestazione della conformità e<strong>di</strong>lizia degli e<strong>di</strong>fici realizzati, ai fini dell’agibilità,<br />

può avvenire quando tali opere sono state completate e collaudate.<br />

10. Per gli interventi <strong>di</strong> trasformazione urbana che interessino aree precedentemente<br />

occupate da inse<strong>di</strong>amenti produttivi ovvero depositi <strong>di</strong> materiali, in sede <strong>di</strong> pianificazione<br />

operativa deve essere accertata, attraverso un’idonea indagine ambientale ai sensi delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni vigenti, la caratterizzazione del livello <strong>di</strong> eventuale contaminazione del suolo,<br />

dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un’areale presumibilmente<br />

interessato dalle attività che vi si sono svolte. In sede <strong>di</strong> approvazione del PUA devono<br />

essere assicurate le necessarie garanzie per l’adeguato svolgimento delle operazioni <strong>di</strong><br />

bonifica.<br />

11. Negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione più rilevante e nell’ambito <strong>di</strong><br />

riqualificazione AR_B, i Piani Urbanistici Attuativi dovranno prevedere sistemi <strong>di</strong> stoccaggio<br />

dell’acqua meteorica proveniente dal <strong>di</strong>lavamento dei tetti e apposite reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione per<br />

l’irrigazione delle aree ver<strong>di</strong> e per operazioni <strong>di</strong> pulizia e lavaggi stradali e altri usi non<br />

potabili con fonti alternative a quella acquedottistica.<br />

12 Negli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti, la progettazione dei PUA deve tendere a recuperare<br />

il più possibile in forma ‘passiva’ l’energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i<br />

<strong>di</strong>versi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.) privilegiando<br />

prioritariamente l’attenta integrazione tra sito ed involucro e, in seconda fase, compiere le<br />

scelte <strong>di</strong> carattere tecnologico - impiantistico. A tale scopo nei nuovi inse<strong>di</strong>amenti, prima<br />

della fase <strong>di</strong> definizione della <strong>di</strong>sposizione delle strade e degli e<strong>di</strong>fici, va redatta una<br />

relazione descrittiva del sito contenente:<br />

- caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie <strong>di</strong> scorrimento dell'acqua,<br />

percorso del sole nelle <strong>di</strong>verse stagioni, ecc.; <strong>di</strong>rezione, intensità, stagionalità dei<br />

venti prevalenti;<br />

- contesto del sito: e<strong>di</strong>fici e strutture a<strong>di</strong>acenti, relazione dell'area con strade<br />

esistenti, altre caratteristiche rilevanti; ombre prodotte dalle strutture esistenti sul<br />

sito o a<strong>di</strong>acenti;<br />

- gli alberi sul sito o a<strong>di</strong>acenti (posizione, specie, <strong>di</strong>mensioni e con<strong>di</strong>zioni);<br />

Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da e<strong>di</strong>ficare e dei singoli<br />

e<strong>di</strong>fici dovrà tendere a:<br />

- garantire un accesso ottimale alla ra<strong>di</strong>azione solare per tutti gli e<strong>di</strong>fici, in modo che<br />

la massima quantità <strong>di</strong> luce naturale <strong>di</strong>sponibile anche nella stagione invernale;<br />

89


- consentire che le facciate ovest degli e<strong>di</strong>fici possano essere parzialmente<br />

schermate da altri e<strong>di</strong>fici o strutture a<strong>di</strong>acenti per limitare l'eccessivo apporto <strong>di</strong><br />

ra<strong>di</strong>azione termica estiva, se ciò lascia <strong>di</strong>sponibile sufficiente luce naturale;<br />

- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;<br />

- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie <strong>di</strong> ventilazione/ raffrescamento<br />

naturale degli e<strong>di</strong>fici e delle aree <strong>di</strong> soggiorno esterne (piazze, giar<strong>di</strong>ni...);<br />

- pre<strong>di</strong>sporre adeguate schermature <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed aree <strong>di</strong> soggiorno esterne dai venti<br />

prevalenti invernali.<br />

TERRITORIO RURALE<br />

Art. 5.9<br />

Obiettivi del PSC per il territorio rurale e sua articolazione<br />

1. Nel territorio rurale il PSC, il RUE e il POC perseguono i seguenti obiettivi:<br />

- la valorizzazione economica equilibrata delle risorse naturali rinnovabili; la tutela e<br />

promozione dell'efficienza delle imprese agricole nella <strong>di</strong>rezione della<br />

multifunzionalità e della sostenibilità;<br />

- la promozione <strong>di</strong> modelli colturali compatibili con la tutela delle risorse naturali; in<br />

particolare l’estensione delle superfici a coltura biologica o integrata ai fini del<br />

contenimento degli apporti chimici;<br />

- l’equilibrio idrogeologico, sia attraverso le attività agricole, sia attraverso gli interventi<br />

<strong>di</strong> manutenzione della regimazione idraulica e <strong>di</strong> ripristino delle aree degradate, in<br />

coerenza con gli strumenti <strong>di</strong> piano e regolamentari delle Autorità <strong>di</strong> Bacino<br />

competenti per territorio;<br />

- la tutela delle risorse naturali non rinnovabili, ivi comprese quelle che supportano il<br />

sistema produttivo agricolo; in particolare il contenimento della sottrazione all’uso<br />

agricolo <strong>di</strong> suoli coltivabili;<br />

- la salvaguar<strong>di</strong>a delle funzioni ecologiche dell’ambiente rurale, dell’efficienza della<br />

rete ecologica <strong>di</strong> cui all’art. 3.3 e in particolare la salvaguar<strong>di</strong>a e miglioramento della<br />

bio<strong>di</strong>versità;<br />

- la tutela e valorizzazione delle strutture e degli elementi che caratterizzano le <strong>di</strong>verse<br />

Unità <strong>di</strong> paesaggio, e del patrimonio e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> interesse storico, ambientale o<br />

testimoniale;<br />

- lo sviluppo della fruizione turistica e la promozione <strong>di</strong> attività ricreative e sportive<br />

all’aria aperta compatibili con la tutela paesaggistica secondo gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> cui all’art.<br />

3.2; la promozione della complementarità fra attività agricole e offerta <strong>di</strong> servizi<br />

ricreativi e turistici;<br />

90


- il riuso del patrimonio e<strong>di</strong>lizio <strong>di</strong> pregio storico-culturale e testimoniale non più<br />

utilizzato per l’agricoltura, per funzioni compatibili con le caratteristiche tipologiche<br />

degli immobili;<br />

- l’efficienza delle reti infrastrutturali e della sentieristica, anche ai fini della fruizione<br />

delle risorse naturali.<br />

2. Il PSC, in applicazione dell’art. A-16 comma 3 della L.R. 20/2000, articola il territorio<br />

rurale in tre tipi <strong>di</strong> ambiti:<br />

a) l’ambito agricolo ad alta vocazione produttiva <strong>di</strong> cui all’art. A-19. della L.R. 20/2000;<br />

b) l’ambito agricolo <strong>di</strong> rilievo paesaggistico <strong>di</strong> cui all’art. A-18. della L.R. 20/2000;.<br />

c) l’ambito agricolo periurbano.<br />

Quest’ultimo è a sua volta articolato in due sottotipi:<br />

c1) ambito periurbano <strong>di</strong> interesse storico-paesaggisitico, quale area <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />

relazioni paesaggistiche e percettive storicizzate fra la Rocca <strong>di</strong> <strong>Minerbio</strong>, il centro<br />

storico, il cimitero e un insieme <strong>di</strong> corti coloniche ;<br />

c2) ambito periurbano marginale, costituito da aree rurali intercluse fra l’abitato <strong>di</strong><br />

<strong>Minerbio</strong> e la zona industriale, quale area particolarmente idonea alla collocazione <strong>di</strong><br />

dotazioni ecologiche, come vasche <strong>di</strong> laminazione, aree boscate periurbane e simili,<br />

nonché <strong>di</strong> attrezzature sportive all’aperto.<br />

3. Il PSC in<strong>di</strong>vidua inoltre nel territorio rurale:<br />

a) gli impianti per l’estrazione, lo stoccaggio e la <strong>di</strong>stribuzione del gas;<br />

b) gli impianti produttivi secondari sorti in forma isolata nel territorio rurale, al <strong>di</strong> fuori<br />

degli ambiti specializzati per attività produttive;<br />

c) le aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche<br />

compatibili;<br />

d) i principali impianti ricadenti in territorio rurale costituenti dotazioni territoriali ed<br />

ecologiche ( ad es. cimiteri, depuratori, <strong>di</strong>scariche);<br />

e) le aree <strong>di</strong> valore naturale ed ambientale soggette a specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> tutela, <strong>di</strong><br />

cui al Titolo II.<br />

Art. 5.10 Direttive al RUE e al POC<br />

1. Il RUE, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Capo A-IV dell’Allegato alla L.R. 20/2000,<br />

integrate dalle seguenti <strong>di</strong>rettive, <strong>di</strong>sciplina gli interventi <strong>di</strong> recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio<br />

esistente e delle relative pertinenze, anche per le funzioni non connesse con l’agricoltura<br />

che si considerino compatibili con il contesto rurale, definendone le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />

compatibilità; <strong>di</strong>sciplina gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione per le esigenze delle aziende<br />

91


agricole, definendone i relativi parametri e<strong>di</strong>lizi ed ambientali, nonché gli interventi or<strong>di</strong>nari<br />

<strong>di</strong> realizzazione delle opere <strong>di</strong> infrastrutturazione e <strong>di</strong> mitigazione ambientale<br />

2. Salvo i casi espressamente citati nei punti seguenti del presente articolo, nel territorio<br />

rurale le nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti e la loro<br />

demolizione e ricostruzione, sono ammesse esclusivamente per le esigenze delle attività<br />

agricole e zootecniche e per le esigenze abitative degli Impren<strong>di</strong>tori Agricoli Professionali<br />

(IAP), come definiti all’art. 1.7. Il RUE dovrà comunque prevedere <strong>di</strong>sposizioni che limitino<br />

strettamente la realizzazione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici.<br />

3. Per quanto riguarda il recupero del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente, il RUE favorisce gli<br />

interventi <strong>di</strong> recupero e<strong>di</strong>lizio e <strong>di</strong> riuso, in particolare degli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> interesse storicoarchitettonico<br />

e <strong>di</strong> pregio storico testimoniale, <strong>di</strong> cui agli artt. 2.13 e 2.14, non solo per le<br />

esigenze delle attività agricole, degli impren<strong>di</strong>tori agricoli, dei servizi all’agricoltura e delle<br />

attività agrituristiche, ma anche per un largo ventaglio <strong>di</strong> altre destinazioni d’uso, fra le quali<br />

la residenza, le attività <strong>di</strong> servizio e terziarie, le attività culturali, ricreative, sociali,<br />

assistenziali, religiose, turistiche, ricettive, ricreative, purché compatibili con le<br />

caratteristiche tipologiche e costruttive degli e<strong>di</strong>fici. Nella definizione delle con<strong>di</strong>zioni e<br />

modalità per il riuso del patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente il RUE si attiene agli in<strong>di</strong>rizzi espressi<br />

nel cap. 3.3.6 della Relazione illustrativa del PSC riguardo al numero massimo <strong>di</strong> unità<br />

immobiliari ricavabili in ciascun e<strong>di</strong>ficio e alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sostenibilità delle nuove funzioni<br />

rispetto alle infrastrutture a rete.<br />

Inoltre, per limitare i problemi <strong>di</strong> convivenza con il preminente uso agricolo del territorio, gli<br />

e<strong>di</strong>fici esistenti che vengano riutilizzati per nuove funzioni non agricole devono essere dotati<br />

<strong>di</strong> un’adeguata area <strong>di</strong> pertinenza.<br />

4. Per gli e<strong>di</strong>fici preesistenti non soggetti a tutela, il RUE può consentire interventi <strong>di</strong><br />

recupero e riuso compatibili con le loro caratteristiche <strong>di</strong> sagoma e strutturali e purché non<br />

in contrasto con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche; in ogni caso è esclusa la<br />

trasformazione ad uso abitativo <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici con originaria destinazione <strong>di</strong>versa, mentre può<br />

essere consentita la trasformazione ad uso abitativo <strong>di</strong> porzioni non abitative <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici con<br />

originaria destinazione mista, ossia per abitazione e per servizi agricoli.<br />

4 bis. Con riferimento ad un gruppo <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rurali specificamente in<strong>di</strong>viduati con<br />

apposto perimetro posti lungo la Via Palio, in sede <strong>di</strong> POC possono essere definiti criteri e<br />

limitazioni al recupero anche parzialmente <strong>di</strong>fformi dalla <strong>di</strong>sposizioni generali del RUE,<br />

purchè sempre nel rispetto dei criteri generali esposti nella Relazione illustrativa del PSC,<br />

sulla base <strong>di</strong> un accordo e <strong>di</strong> specifiche clausole convenzionali che assicurino fra l’altro<br />

l’autosuffcienza energetica attraverso l’utilizzo <strong>di</strong> fonti energetiche rinnovabili locali.<br />

5. In connessione con il riuso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti e in relazione alle nuove destinazioni, il<br />

RUE può <strong>di</strong>sciplinare la realizzazione <strong>di</strong>:<br />

- opere <strong>di</strong> urbanizzazione;<br />

- attività <strong>di</strong> allevamento e custo<strong>di</strong>a <strong>di</strong> animali non ad uso alimentare;<br />

92


- attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione<br />

<strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o la realizzazione <strong>di</strong> ampie superfici pavimentate;<br />

- attrezzature sportive e ricreative private <strong>di</strong> piccola <strong>di</strong>mensione, <strong>di</strong> uso familiare o<br />

connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici, quali<br />

piscine, campi da bocce e simili;<br />

- tettoie, nonché altri manufatti non configurabili come e<strong>di</strong>fici, purché si tratti <strong>di</strong><br />

manufatti <strong>di</strong> modeste <strong>di</strong>mensioni e <strong>di</strong> basso impatto paesaggistico.<br />

6. Va escluso l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> nuove attività produttive secondarie, pur potendosi<br />

consentire il consolidamento <strong>di</strong> quelle già inse<strong>di</strong>ate. Per gli impianti produttivi <strong>di</strong> cui all’art.<br />

5.9 punto 3 lettera b) il RUE <strong>di</strong>sciplina gli interventi or<strong>di</strong>nari necessari alla manutenzione e<br />

all’ammodernamento delle attività inse<strong>di</strong>ate. Eventuali esigenze <strong>di</strong> ampliamento dell’attività<br />

possono essere <strong>di</strong>sciplinate in sede <strong>di</strong> POC, sulla base <strong>di</strong> preventive valutazioni sulla<br />

sostenibilità ambientale e in particolare sull’impatto paesaggistico, previa la sottoscrizione <strong>di</strong><br />

uno specifico accordo ex-art. 18 della L.R.20/2000 che preveda anche l’impegno alla<br />

demolizione e al ripristino dei luoghi nel caso <strong>di</strong> cessazione dell’attività. Nel caso <strong>di</strong><br />

cessazione e <strong>di</strong>smissione dell’attività vanno ricercate le con<strong>di</strong>zioni per la demolizione degli<br />

impianti, la bonifica e il ripristino ambientale del sito, ed eventualmente il suo recupero per<br />

attività turistiche, ricreative e <strong>di</strong> valorizzazione ambientale; a tal fine, in base ad un accordo<br />

con le proprietà, in sede <strong>di</strong> POC, possono essere riconosciute contropartite in termini <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritti e<strong>di</strong>ficatori proporzionate ai costi <strong>di</strong> demolizione e bonifica, da trasferire in ambiti per<br />

nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani.<br />

7. Per quanto riguarda le attività commerciali, va favorita la permanenza degli esercizi <strong>di</strong><br />

vicinato, anche nella forma <strong>di</strong> esercizi multi-servizio. E’ comunque ammessa e va favorita la<br />

ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta dei prodotti da parte delle aziende agricole.<br />

8. Riguardo agli impianti per l’estrazione, lo stoccaggio e la <strong>di</strong>stribuzione del gas, il RUE<br />

in<strong>di</strong>vidua le aree <strong>di</strong> rischio ai fini della protezione civile e <strong>di</strong>sciplina gli or<strong>di</strong>nari interventi<br />

e<strong>di</strong>lizi necessari alla continuità e all’ammodernamento delle attività in essere entro le aree<br />

ad essi pertinenti al momento dell’adozione del presente Piano. Eventuali esigenze <strong>di</strong><br />

interventi o nuovi impianti al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> tali aree pertinenziali possono essere <strong>di</strong>sciplinate in<br />

sede <strong>di</strong> POC, sulla base <strong>di</strong> preventive valutazioni sulla sostenibilità ambientale e in<br />

particolare sull’impatto paesaggistico, previa la sottoscrizione <strong>di</strong> uno specifico accordo exart.<br />

18 della L.R.20/2000 che preveda l’impianto <strong>di</strong> appropriate schermature arboree come<br />

forme <strong>di</strong> mitigazione dell’impatto paesaggistico, nonché l’impegno alla demolizione degli<br />

impianti e al ripristino dei luoghi nel caso <strong>di</strong> cessazione dell’attività.<br />

9. Nelle aree che siano o vengano specificamente destinate alla valorizzazione ambientale<br />

e ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili, in<strong>di</strong>viduate in sede <strong>di</strong> PSC o<br />

<strong>di</strong> POC, vanno consentiti gli interventi e<strong>di</strong>lizi per tali funzioni, <strong>di</strong> norma attraversi il recupero<br />

e riuso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici preesistenti ed escludendo la realizzazione <strong>di</strong> nuove ampie superfici<br />

pavimentate. Solo nel caso in cui gli e<strong>di</strong>fici esistenti non siano sufficienti ed idonei per le<br />

esigenze <strong>di</strong> tali attività, e fermo restando il rispetto <strong>di</strong> tutte le norme <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> cui al Titolo II<br />

ove applicabili, il POC può prevedere anche interventi <strong>di</strong> ampliamento, nel rispetto delle<br />

93


caratteristiche tipologiche e morfologiche tra<strong>di</strong>zionali e locali, e previa verifica delle<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sostenibilità rispetto alle infrastrutture per l’urbanizzazione e la mobilità, sulla<br />

base <strong>di</strong> un accordo ex-art. 18 della L.R.20/2000 che preveda anche l’impegno alla<br />

demolizione e al ripristino dei luoghi nel caso <strong>di</strong> cessazione dell’attività.<br />

10. Per gli e<strong>di</strong>fici aziendali funzionali alle attività agricole nonché alle attività aziendali <strong>di</strong><br />

trasformazione e commercializzazione dei prodotti, gli interventi vanno riferiti ad un‘unità <strong>di</strong><br />

intervento costituita dall’unità aziendale agricola. Il RUE definisce una soglia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità<br />

per ettaro, una soglia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficabilità complessiva per azienda e una <strong>di</strong>mensione aziendale<br />

minima nel rispetto delle quali gli interventi e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> potenziamento <strong>di</strong> centri aziendali<br />

preesistenti sono considerati ‘non significativi’ in relazione alle trasformazioni che<br />

comportano, e pertanto, ai sensi dell’art. 11.5 comma 2 del PTCP, si possono attuare con<br />

semplice titolo abilitativi <strong>di</strong>retto. La <strong>di</strong>mensione aziendale minima va stabilita sensibilmente<br />

più elevata per gli ambiti <strong>di</strong> rilievo paesaggistico e per quelli periurbani (non meno <strong>di</strong> 6<br />

ettari) rispetto agli ambiti ad alta vocazione produttiva <strong>di</strong> cui all’art. 5.9 punto 2 (non meno <strong>di</strong><br />

2 ettari). Interventi in aziende <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione inferiore a quelle stabilite, interventi che<br />

richiedano un’e<strong>di</strong>ficabilità superiore alle suddetta soglia, nonché interventi che comportino<br />

la realizzazione <strong>di</strong> nuovi centri aziendali in aziende che ne siano sprovviste possono essere<br />

consentiti sulla base della presentazione <strong>di</strong> una documentazione integrativa (Piano <strong>di</strong><br />

ammodernamento aziendale ai sensi del “Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale 2007-2013 della<br />

Regione Emilia-Romagna - Misura 121- Azione 1 – Ammodernamento imprese agricole”)<br />

atta a <strong>di</strong>mostrare la congruità della richiesta rispetto alla programmazione <strong>di</strong> settore, agli<br />

investimenti previsti e al red<strong>di</strong>to atteso, e attraverso sottoscrizione <strong>di</strong> una convenzione<br />

relativa agli impegni <strong>di</strong> investimento.<br />

11. Per gli e<strong>di</strong>fici abitativi per gli IAP e il loro nucleo famigliare, il RUE <strong>di</strong>sciplina gli<br />

interventi ammissibili, con semplice titolo abilitativo, nelle aziende già dotate <strong>di</strong> abitazioni.<br />

La possibilità <strong>di</strong> realizzare e<strong>di</strong>fici abitativi in aziende <strong>di</strong> nuova formazione o che comunque<br />

ne siano sprovviste potrà essere prevista solo negli ambiti ad alta vocazione produttiva ed è<br />

considerata intervento ‘significativo’ ai sensi dell’art. 11.5 comma 2 del PTCP, pertanto<br />

dovrà essere con<strong>di</strong>zionata ad una <strong>di</strong>mensione minima della superficie aziendale ed alla<br />

presentazione <strong>di</strong> una documentazione integrativa (Piano <strong>di</strong> ammodernamento aziendale ai<br />

sensi del “Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna - Misura<br />

121- Azione 1 – Ammodernamento imprese agricole”) atta a <strong>di</strong>mostrare la congruità della<br />

richiesta rispetto alla programmazione <strong>di</strong> settore, ai programmi <strong>di</strong> sviluppo dell’azienda e<br />

agli investimenti previsti, e attraverso sottoscrizione <strong>di</strong> una convenzione o atto d’obbligo<br />

relativa agli impegni <strong>di</strong> investimento.E’ comunque esclusa la realizzazione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici ad<br />

uso residenziale per lavoratori agricoli coa<strong>di</strong>uvanti.<br />

12. In riferimento alle aziende agricole, il RUE può <strong>di</strong>sciplinare inoltre la possibilità e le<br />

con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> ammissibilità della realizzazione <strong>di</strong> impianti aziendali, o interaziendali in forma<br />

associata, <strong>di</strong> produzione energetica da biomasse <strong>di</strong> origine agricola e <strong>di</strong> provenienza locale,<br />

stabilendo un limite <strong>di</strong> potenza comunque non superiore a 1 MW. Ciascuna realizzazione <strong>di</strong><br />

impianti <strong>di</strong> questo tipo va subor<strong>di</strong>nata alla stipula <strong>di</strong> una convenzione che ne <strong>di</strong>sciplini gli<br />

specifici aspetti <strong>di</strong> impatto ambientale e preveda l’obbligo <strong>di</strong> demolizione e bonifica del<br />

94


terreno in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione. La realizzazione <strong>di</strong> tali impianti è comunque esclusa negli<br />

ambiti agricoli periurbani.<br />

13. Con riferimento agli allevamenti zootecnici esistenti, il RUE <strong>di</strong>sciplina gli interventi <strong>di</strong><br />

manutenzione e ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici esistenti e gli interventi, anche <strong>di</strong> ampliamento<br />

degli e<strong>di</strong>fici, necessari per migliorare il benessere degli animali o per <strong>di</strong>minuire gli impatti<br />

ambientali dell’attività.<br />

14. Il POC, nel rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al Capo A-IV dell’Allegato alla L.R. 20/2000,<br />

in<strong>di</strong>vidua le opere <strong>di</strong> infrastrutturazione generale da realizzare nel territorio rurale e i relativi<br />

interventi connessi, in relazione a specifiche esigenze e in conformità ai programmi degli<br />

Enti <strong>di</strong> volta in volta competenti, agli eventuali Piani <strong>di</strong> settore e nel rispetto delle norme <strong>di</strong><br />

tutela ambientale sovraor<strong>di</strong>nate <strong>di</strong> cui al precedente Titolo II; in particolare <strong>di</strong>sciplina la<br />

realizzazione <strong>di</strong>:<br />

- infrastrutture lineari <strong>di</strong> rilievo comunale e altre dotazioni territoriali,<br />

- attrezzature e impianti pubblici per l’ambiente, la sicurezza e la protezione civile, altri<br />

servizi generali o <strong>di</strong> pubblica utilità;<br />

- impianti <strong>di</strong> produzione energetica <strong>di</strong> potenza superiore al limite stabilito nel RUE, <strong>di</strong><br />

cui al precedente punto 12 o alimentati con fonti rinnovabili <strong>di</strong>verse; ciascuna<br />

realizzazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> questo tipo va subor<strong>di</strong>nata alla stipula <strong>di</strong> una convenzione<br />

che ne <strong>di</strong>sciplini gli specifici aspetti <strong>di</strong> impatto ambientale e preveda l’obbligo <strong>di</strong><br />

demolizione e bonifica del terreno in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione. La realizzazione <strong>di</strong> tali<br />

impianti è comunque esclusa negli ambiti agricoli periurbani.<br />

- impianti <strong>di</strong> emittenza ra<strong>di</strong>o-televisiva,. nel rispetto del Piano provinciale <strong>di</strong> settore;<br />

- impianti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> carburanti e stazioni <strong>di</strong> servizio;<br />

- impianti <strong>di</strong> smaltimento e <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> rifiuti e nei limiti e alle con<strong>di</strong>zioni stabilite nel<br />

PPGR;<br />

- attività <strong>di</strong> gestione rifiuti non costituenti impianti <strong>di</strong> smaltimento e <strong>di</strong> recupero <strong>di</strong> rifiuti,<br />

quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;<br />

- campi attrezzati per la sosta dei noma<strong>di</strong>;<br />

15. Il POC può in<strong>di</strong>viduare porzioni del territorio rurale da sottoporre a specifici piani o<br />

progetti <strong>di</strong> tutela, recupero e valorizzazione <strong>di</strong> particolari elementi naturali e antropici, con<br />

particolare riferimento all’<strong>attuazione</strong> delle azioni previste all’art. 3.2 e 3.3. Negli ambiti<br />

agricoli periurbani, laddove siano presenti e<strong>di</strong>fici non tutelati e <strong>di</strong> particolare impatto sulla<br />

percezione del paesaggio, il POC può prevedere specifiche <strong>di</strong>sposizioni per la<br />

riqualificazione paesaggisitica, sia attraverso opere <strong>di</strong> mitigazione dell’impatto visivo sia<br />

attraverso incentivi alla loro demolizione.<br />

16. Il POC può inoltre prevedere e <strong>di</strong>sciplinare<br />

a) l’eventuale realizzazione <strong>di</strong> nuovi impianti <strong>di</strong> conservazione, lavorazione e<br />

trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, <strong>di</strong> tipo interaziendale o industriale, e<br />

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gli interventi <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> quelli esistenti. Tali interventi sono ammissibili solo a<br />

<strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> non meno <strong>di</strong> m.1000 dal territorio urbanizzato residenziale e dagli ambiti<br />

per potenziali nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani residenziali, in localizzazioni dotate <strong>di</strong> una<br />

efficiente rete viabilistica, idonea a sopportare i traffici connessi all’attività, con<br />

preferenza per localizzazioni contigue a stabilimenti produttivi preesistenti o ad ambiti<br />

specializzati per attività produttive. Tali interventi sono subor<strong>di</strong>nati alla verifica della<br />

loro compatibilità ambientale, <strong>di</strong>mostrata attraverso l’esito positivo <strong>di</strong> una delle<br />

procedure previste dalla LR 9/99 e s.m.e.i.; nel caso in cui l’intervento non sia<br />

previsto tra quelli ricompresi negli allegati A e B della LR citata, l’intervento si attua<br />

attraverso un Accordo <strong>di</strong> Programma, verificando in tale sede la “Sostenibilità e<br />

Compatibilità Ambientale e Territoriale” dell’intervento. Tali interventi sono, inoltre,<br />

subor<strong>di</strong>nati alla sottoscrizione <strong>di</strong> una convenzione che preveda l’obbligo <strong>di</strong><br />

demolizione e bonifica del sito in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione, ed escluda esplicitamente il<br />

futuro ricorso alle possibilità offerte dall’Art. A21, comma 2 lettera c della LR 20/2000.<br />

Tali nuovi impianti non sono ammessi negli ambiti rurali periurbani;<br />

b) l’eventuale realizzazione <strong>di</strong> nuovi allevamenti zootecnici, solo negli ambiti ad alta<br />

vocazione produttiva agricola e purché a non meno <strong>di</strong> 500 metri dal perimetro dei<br />

centri abitati e dagli ambiti per potenziali nuovi inse<strong>di</strong>amenti urbani. Tali interventi<br />

sono subor<strong>di</strong>nati alla sottoscrizione <strong>di</strong> una convenzione che preveda l’obbligo <strong>di</strong><br />

demolizione e bonifica del sito in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione, ed escluda esplicitamente il<br />

futuro ricorso alle possibilità offerte dall’Art. A21, comma 2 lettera c della LR 20/00.<br />

17. Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rurali che presentino tutte le seguenti caratteristiche:<br />

- siano e<strong>di</strong>fici a tipologia abitativa,<br />

- non siano soggetti a tutela ai sensi degli articoli 2.13 o 2.14,<br />

- ricadano all’interno <strong>di</strong> no<strong>di</strong> ecologici complessi o delle loro zone <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> cui<br />

all’art.3.3,<br />

sulla base <strong>di</strong> uno specifico accordo con al proprietà finalizzato a liberare da inopportune<br />

presenze residenziali in aree <strong>di</strong> cui si vuole favorire un’evoluzione in senso naturalistico, in<br />

sede <strong>di</strong> POC è possibile prevederne la demolizione e il trasferimento <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto e<strong>di</strong>ficatorio<br />

pari alla superficie demolita in uno degli ambiti per nuovi inse<strong>di</strong>amenti <strong>di</strong> cui il POC stesso<br />

programmi l’<strong>attuazione</strong>. Le quantità <strong>di</strong> SC relative a tali operazioni <strong>di</strong> trasferimento, devono<br />

essere ricomprese entro la capacità inse<strong>di</strong>ativa massima stabilita all’art. 5.5 per l’ambito in<br />

cui vanno a essere ricostruite, ma, riguardando immobili preesistenti <strong>di</strong> cui sarebbe<br />

comunque ammesso il recupero in sito ad uso residenziale, non incidono sul<br />

<strong>di</strong>mensionamento del PSC.<br />

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