Legge, Statuto e Regolamento Laziosanità - ASP
Legge, Statuto e Regolamento Laziosanità - ASP
Legge, Statuto e Regolamento Laziosanità - ASP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
__________________________________________________________________________________________________ <strong>Statuto</strong><br />
5. Il Direttore Generale espleta la propria attività funzionale mediante:<br />
a. decisioni, inerenti la gestione di Laziosanità, per gli atti di natura provvedimentale destinati a produrre<br />
o a negare modificazioni di situazioni giuridiche. Dette decisioni possono avere rilevanza interna od<br />
esterna di Laziosanità. Alla forma della decisione è, altresì, rimessa la manifestazione di volontà di<br />
accedere ad atti negoziali o paritetici, nonché l’approvazione di lex specialis di procedimento;<br />
b. direttive, per gli atti aventi contenuto generale, organizzativo, o procedurale, o portanti disposizioni<br />
comportamentali, siano essi rivolti ai dirigenti o al personale per il funzionamento di Laziosanità,<br />
nonché, limitatamente alle funzioni di cui agli artt. 3 bis e 5 della L.R. 16/99, alle aziende sanitarie, agli<br />
altri enti od organismi nei confronti dei quali l’<strong>ASP</strong> svolge funzioni strumentali, ed ai soggetti che a<br />
qualunque titolo entrino in relazione con il servizio sanitario regionale in sede di servizio pubblico, per<br />
quanto di competenza dell’<strong>ASP</strong> ai sensi degli art.3 bis e 5 della L.R. 16/99;<br />
c. ordinanze, per gli atti aventi carattere contingibile ed urgente, limitatamente alle funzioni di cui agli artt.<br />
3 bis e 5 della L.R. 16/99;<br />
d. ordini, a rilevanza interna, per gli atti portanti contenuto immediato e tassativo a soggetti sottoposti;<br />
e. proposte, per gli atti che il Direttore Generale deve presentare all’adozione del Consiglio di<br />
Amministrazione o comunque all’approvazione della Regione, o sottoporre alla attenzione della<br />
amministrazione regionale per la adozione di atti di competenza di quest’ultima;<br />
f. relazioni, per l’illustrazione dell’attività di Laziosanità nel perseguimento degli obiettivi definiti nei<br />
programmi pluriennali ed annuali di attività;<br />
g. richieste, da sottoporsi alla Giunta Regionale per la migliore realizzazione degli obiettivi e dei<br />
programmi.<br />
6. In relazione ed in armonia con il precedente art. 6 ed al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione ed al<br />
suo Presidente di esprimere gli indirizzi generali senza soluzione di continuità, il Direttore Generale informerà il<br />
Presidente e quindi il Consiglio di Amministrazione, delle decisioni, direttive ed ordinanze in occasione della<br />
riunione del Consiglio stesso successiva all’adozione dei predetti provvedimenti.<br />
7. Ai sensi dell’art. 10, comma 5, della L.R. 16/99 dell’ente, il Direttore Generale propone al Consiglio di<br />
Amministrazione il programma pluriennale di attività, il bilancio annuale di previsione, il conto consuntivo, il<br />
programma annuale di attività, per l’approvazione; nomina i dirigenti di Laziosanità ed assegna agli stessi gli<br />
obiettivi previsti dal programma annuale di attività e le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, e ne<br />
verifica la realizzazione; attribuisce o delega ai dirigenti di Laziosanità l’adozione di tutti gli altri atti necessari<br />
per l’attuazione del programma annuale di attività e per la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile di<br />
Laziosanità, salvo quelli che ritenga di riservarsi.<br />
8. Il Direttore Generale si può avvalere, per l’elaborazione e l’attuazione del programma pluriennale di attività, del<br />
Comitato Scientifico di cui all’art.11 della legge 16/99.<br />
9. In caso di assenza temporanea il Direttore Generale di Laziosanità può, sentito il Presidente, delegare propri<br />
poteri, di cui alla <strong>Legge</strong> istitutiva, allo <strong>Statuto</strong> ed al <strong>Regolamento</strong>, ad uno dei Direttori di Area di attività in<br />
servizio presso Laziosanità-<strong>ASP</strong>.<br />
ART. 9<br />
Compenso degli organi dell’<strong>ASP</strong><br />
Agli organi di Laziosanità, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori, spettano, rispettivamente, compensi di<br />
cui agli artt. 8 e 12 della legge regionale 16/99. Al Direttore Generale spetta il compenso di cui all’art. 10 della legge<br />
regionale 16/99, nei limiti previsti dall’art. 39 comma 2 della L.R. 16/2005 e s.m.i.<br />
21