Legge, Statuto e Regolamento Laziosanità - ASP
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<strong>Regolamento</strong> ______________________________________________________________________________________________<br />
3. Nell’ambito del Servizio possono essere individuate Unità Operative semplici, articolazioni del Servizio di<br />
riferimento, finalizzate all’espletamento di specifiche funzioni specialistiche.<br />
4. Il Responsabile del Servizio è un Dirigente con piena autonomia professionale nel campo specifico di<br />
competenza. Per gli aspetti organizzativi e gestionali l’autonomia è esercitata nell’ambito delle direttive stabilite<br />
dal Direttore Generale e/o dal Direttore di Area di Attività e/o dal Dirigente di Servizio di livello dipartimentale di<br />
riferimento.<br />
ART. 12<br />
Unità Operative semplici<br />
1. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascun Servizio possono essere individuate Unità Operative semplici,<br />
articolazioni del Servizio di riferimento, finalizzate all’espletamento di funzioni specialistiche.<br />
2. Il Responsabile di Unità Operativa semplice è un Dirigente con piena autonomia professionale nel campo<br />
specifico di competenza. Per gli aspetti organizzativi e gestionali l’autonomia è esercitata nell’ambito delle<br />
direttive stabilite dal Dirigente responsabile del Servizio;<br />
3. I responsabili di Unità Operativa semplice gestiscono le eventuali risorse assegnate dal Dirigente del Servizio e<br />
rispondono direttamente allo stesso.<br />
ART. 13<br />
Uffici<br />
1. Al fine di adempiere a funzioni specifiche possono essere istituiti appositi Uffici all'interno delle Aree di Attività o<br />
dei Servizi di livello dipartimentale.<br />
2. Il Responsabile di Ufficio è un dipendente di categoria D con posizione organizzativa o un collaboratore con<br />
piena autonomia professionale nel campo specifico di competenza. Per gli aspetti organizzativi e gestionali<br />
l’autonomia è esercitata nell’ambito delle direttive stabilite all'interno delle Aree di Attività o dei Servizi di livello<br />
dipartimentale di riferimento.<br />
TITOLO III<br />
DOTAZIONE ORGANICA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE<br />
ART. 14<br />
Dotazione organica<br />
1. La dotazione organica generale di Laziosanità-<strong>ASP</strong> consiste nell'elenco di posti di ruolo previsti, classificati in<br />
base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore.<br />
2. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dal Consiglio d’Amministrazione, su proposta del<br />
Direttore Generale.<br />
3. I posti previsti nella dotazione organica sono ricoperti con personale assunto a tempo indeterminato o<br />
determinato e garantiscono l’espletamento delle attività ordinarie di cui alla legge istitutiva di Laziosanità-<strong>ASP</strong> e<br />
s.m.i. o da specifici provvedimenti regionali; per le altre esigenze lavorative si farà fronte con incarichi a tempo<br />
determinato e/o a progetto, in aggiunta e fuori della dotazione organica, nei limiti previsti dalla normativa<br />
vigente e compatibilmente con i vincoli di bilancio.<br />
ART. 15<br />
Profili professionali<br />
1. I profili professionali identificano specifiche aree di conoscenze e competenze teorico-pratiche, necessarie per<br />
svolgere determinati compiti. I profili e i loro requisiti di accesso sono definiti per coprire complessivamente il<br />
fabbisogno di risorse umane dell'ente combinando la necessaria specializzazione con la risposta all'esigenza di<br />
flessibilità.<br />
2. La definizione dei profili professionali è definita dalla Direzione Generale su proposta del Servizio Supporto<br />
Decisionale e Gestione Risorse Umane.<br />
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