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New Tabloid n°5 - Ordine dei Giornalisti

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L’angolo<br />

della legge<br />

la proposta <strong>dei</strong> cronisti presentata alla commissione giustizia del senato<br />

Diffamazione stampa<br />

La rettifica cancella il reato<br />

è determinante eliminare il carcere per gli illeciti commessi nell’attività giornalistica senza<br />

aumentare a 30mila euro la “riparazione pecuniaria”. La punibilità penale degli editori<br />

significa la fine del giornalismo. Il Comitato per i diritti umani dell’Onu: le sanzioni devono<br />

essere graduate per evitare bavagli alla libera stampa.<br />

di Alessandro Galimberti*<br />

Rivedere le leggi sulla diffamazione<br />

a mezzo stampa, ma nel contesto<br />

di un riassetto generale delle regole<br />

penali (e civilistiche) sullo svolgimento<br />

dell’attività giornalistica. No invece a<br />

una soluzione improvvisata che, in<br />

cambio della abrogazione immediata<br />

del carcere per le ipotesi più gravi,<br />

comporti un indiscriminato aumento<br />

delle pene pecuniarie, via maestra per<br />

l’approdo a una forma incontrollabile<br />

di auto-censura dentro le stesse mura<br />

aziendali.<br />

La proposta che l’Unci ha portato<br />

nell’audizione alla Commissione Giustizia<br />

del Senato del 9 ottobre scorso<br />

alla fine si è faticosamente fatta largo:<br />

i tre Ddl frettolosamente presentati<br />

in funzione (dichiarata dalla stessa<br />

Commissione) “salva-Sallusti” sono<br />

usciti dal binario deliberante, rimettendo<br />

così al dibattito parlamentare<br />

una materia spinosa, che si presta a<br />

facili travisamenti.<br />

Cancellare il carcere<br />

è una delle priorità<br />

Eliminare il carcere come pena per gli<br />

illeciti commessi nell’attività giornalistica<br />

è una priorità oltre che un dovere<br />

per il legislatore italiano, uno <strong>dei</strong> pochi<br />

a mantenere in vigore una norma<br />

chiaramente illiberale: da ultimo lo<br />

ha ricordato anche lo Human Rights<br />

Committee dell’Onu nella seduta di<br />

Ginevra del 29 luglio 2011, tassativo<br />

nell’escludere il reato di opinione (ma<br />

la diffamazione aggravata dall’attribuzione<br />

di un fatto determinato non è<br />

un reato di opinione: è parente stretto<br />

del reato di falso) e nell’asserire che<br />

l’apparato sanzionatorio deve comunque<br />

essere graduato per evitare<br />

un imbavagliamento “di fatto” della<br />

libera espressione.<br />

Quelle regole ereditate<br />

dal vecchio Codice Rocco<br />

Oggi invece la sommatoria di regole<br />

nate in tempi diversi, dal codice Rocco<br />

del 1930 alla legge sulla stampa<br />

del 1948 fino alla più recente giurisprudenza<br />

civilistica, stringe al collo<br />

dell’informazione e cioè <strong>dei</strong> giornalisti<br />

un cappio pericolosissimo, Sallusti a<br />

prescindere.<br />

La diffamazione a mezzo stampa è<br />

punita con quattro misure patrimoniali<br />

concorrenti. Il giudice penale, a<br />

parte il carcere “ultima ratio”, in caso<br />

di affermazione di responsabilità può<br />

(deve) infliggere una multa, stabilire<br />

una “equa riparazione” monetaria, disporre<br />

una provvisionale subito esecutiva,<br />

in attesa della liquidazione che<br />

può essere chiesta separatamente<br />

anche al giudice civile. Nel Ddl 3942<br />

frettolosamente depositato in Senato<br />

la merce di scambio per il carcere è<br />

l’innalzamento della multa e, contemporaneamente<br />

e soprattutto, la soglia<br />

minima di “riparazione pecuniaria” a<br />

30 mila euro, cui bisogna sempre<br />

aggiungere la liquidazione che può<br />

essere chiesta contemporaneamente<br />

al giudice civile. Una qualsiasi e<br />

anche modesta diffamazione, in questo<br />

contesto, vale non meno di 50/60<br />

mila euro. Troppi per non credere a<br />

una tentazione di bavaglio, ma anche<br />

eccessivi per non istigare desideri di<br />

speculazione alle vittime vere o presunte.<br />

Buonafede e malafede<br />

Ecco perchè, secondo l’Unci, la soluzione<br />

ai danni da diffamazione va<br />

cercata all’origine, usando appieno le<br />

regole già esistenti sulla rettifica con<br />

Una notizia falsa non è un’opinione<br />

In Italia non esiste il reato di opinione<br />

32 <strong>Tabloid</strong> 5 / 2012

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