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IMPA anaborapi APRILE 06 26-04-2006 13:21 Pagina 6<br />
Attualità N U M E R O 3<br />
individuale, salvo per motivazioni<br />
sanitarie certificate dal<br />
veterinario e che le superfici stabilite<br />
per la stabulazione in<br />
gruppo sono in funzione del<br />
peso degli animali: inferiore a<br />
150 kg: 1,5 metri quadrati; tra<br />
150 e 220 kg: 1,7 metri quadrati;<br />
superiore a 220 kg: 1,8 metri<br />
quadrati.<br />
Nel caso di vitelli di meno di<br />
due mesi di età in box singoli,<br />
questi devono avere pareti traforate<br />
in modo da consentire<br />
un contatto visivo e tattile tra i<br />
vitelli.<br />
I vitelli non devono essere legati,<br />
ad eccezione di quelli stabulati<br />
in gruppo che possono essere<br />
legati al massimo un’ora al<br />
giorno al momento dell’alimentazione,<br />
gli animali devono<br />
essere alimentati almeno due<br />
volte al giorno e ciascun animale<br />
deve poter avere accesso all’alimento<br />
contemporaneamente<br />
agli altri animali del gruppo.<br />
La legge dispone che gli alimenti<br />
devono avere un tenore<br />
di ferro sufficiente alle esigenze<br />
fisiologiche del vitello (tasso di<br />
emoglobina di almeno 4,5 millimoli/litro),<br />
inoltre a partire<br />
dalla seconda settimana di età<br />
deve essere somministrata una<br />
dose giornaliera di alimenti<br />
fibrosi e ogni vitello deve poter<br />
disporre di acqua fresca in<br />
quantità sufficiente al fabbisogno,<br />
non deve essere messa la<br />
museruola e ogni vitello deve<br />
ricevere colostro prima possibile<br />
dopo la nascita e comunque<br />
entro le prime sei ore di vita. In<br />
conclusione si può dire che, la<br />
maggior parte delle norme previste<br />
ha sicuramente un significato<br />
sia per quanto concerne lo<br />
stato di salute degli animali che<br />
per quanto riguarda le loro esigenze<br />
comportamentali, tuttavia<br />
il benessere animale non<br />
può avere una valenza assoluta,<br />
ma piuttosto relativa, infatti<br />
quelle che sono le condizioni<br />
ottimali di vita dell’animale<br />
devono comunque essere<br />
mediate in funzione delle esigenze<br />
tecniche dell’allevatore.<br />
Sarebbe necessario che i costi<br />
sostenuti dall’allevatore nell’adozione<br />
di norme più rigorose<br />
in materia di benessere fossero<br />
ricompensati dal mercato, perché<br />
questo avvenga, sarà indispensabile<br />
che la Comunità<br />
Europea verifichi, tramite i suoi<br />
organi ispettivi, che le stesse<br />
misure a tutela del benessere<br />
animale vengano adottate in<br />
tutti i Paesi, comunitari e terzi,<br />
in modo da evitare svantaggi<br />
concorrenziali negli scambi<br />
dovuti a diversi costi di produzione.<br />
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8<br />
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