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Revisione sistematica sulle protesi d'anca: affidabilità ... - SNLG-ISS

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PNLG – <strong>Revisione</strong> <strong>sistematica</strong> <strong>sulle</strong> <strong>protesi</strong> d’anca: affidabilità dell’impianto<br />

Appendice 3<br />

Norme vigenti per l’immissione<br />

in commercio in Italia dei dispositivi medici<br />

La Direttiva 93/42/CEE ha obbligato tutti gli Stati membri ad adottare le disposizioni<br />

necessarie affinché i dispositivi medici da immettere sul mercato soddisfino i pertinenti<br />

requisiti essenziali prescritti nell’allegato I della stessa Direttiva [1] e del quale riportiamo<br />

i primi tre articoli.<br />

1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione<br />

non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute<br />

degli utilizzatori ed eventualmente di terzi quando siano utilizzati alle condizioni e per<br />

i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello accettabile,<br />

tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello<br />

di protezione della salute e della sicurezza.<br />

2. Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei dispositivi<br />

devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello stato di<br />

progresso tecnologico generalmente riconosciuto.<br />

Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi,<br />

nell’ordine indicato:<br />

• eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza nella<br />

progettazione e nella costruzione del dispositivo);<br />

• se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che<br />

non possono essere eliminati eventualmente mediante segnali di allarme;<br />

• informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a un qualsiasi difetto delle misure<br />

di protezione adottate.<br />

3. I dispositivi devono fornire le prestazioni loro assegnate dal fabbricante ed essere progettati,<br />

fabbricati e condizionati in modo tale da poter espletare una o più delle funzioni<br />

di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), quali specificate dal fabbricante.<br />

La direttiva 93/42/CEE è stata recepita in Italia con il D.L. 46/97 «Attuazione della<br />

direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici». [2] Dal 14 giugno 1998 dunque<br />

anche in Italia tutti i dispositivi medici di nuova fabbricazione possono essere messi<br />

in commercio e in servizio unicamente se non compromettono la sicurezza e la salute<br />

dei pazienti e quindi rispondono a quanto indicato nella direttiva 93/42/CEE. Per<br />

semplicità diremo che a questo scopo è stato istituito il marchio CE e identificati uno o<br />

più organismi di certificazione notificati presso la Commissione della Unione Europea<br />

Appendice 3. Norme vigenti per l’immissione in commercio in Italia dei dispositivi medici 33

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