gazzetta ufficiale della repubblica italiana - Il Sole 24 ORE
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27-3-2013<br />
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 73<br />
Art. 2.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
Roma, 5 marzo 2013<br />
13A02662<br />
DECRETO 5 marzo 2013 .<br />
<strong>Il</strong> dirigente: DI NAPOLI<br />
Revoca del decreto n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013, di<br />
scioglimento <strong>della</strong> «Nuova Pompei Società cooperativa», in<br />
Rionero in Vulture.<br />
IL DIRIGENTE<br />
DELLA DIREZIONE GENERALE<br />
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI<br />
Visto l’art. 223 -septiesdecies disp. att. al codice civile,<br />
così come modificato dall’art. 10, comma 13, <strong>della</strong> legge<br />
n. 99/2009;<br />
Visto il parere <strong>della</strong> Commissione Centrale per le Cooperative<br />
del 15 maggio 2003;<br />
Visto il decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica n. 197<br />
del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione<br />
del Ministero dello sviluppo economico;<br />
Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata<br />
l’attribuzione delle competenze degli uffici di<br />
livello dirigenziale non generale;<br />
Visto il decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio<br />
2013 ( Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2013)<br />
con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza<br />
nomina di commissario liquidatore <strong>della</strong> società cooperativa<br />
«Nuova Pompei Società Cooperativa»;<br />
Tenuto conto che con istanza datata 19 fbbraio 2013<br />
pervenuta al protocollo n. 34304 del 27 febbraio 2013 il<br />
legale rappresentante <strong>della</strong> società ha chiesto la revoca<br />
del provvedimento in quanto la cooperativa è attiva, compie<br />
atti di gestione ed è in condizione di raggiungere gli<br />
scopi per cui è stata costituita;<br />
Considerato che, seppur tardivamente, la società ha<br />
provveduto all’adempimento del deposito dei bilanci di<br />
esercizio relativi agli anni 2002-2011;<br />
Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e conseguentemente<br />
provvedere alla revoca del decreto dirigenziale<br />
di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento<br />
senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa,<br />
divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra<br />
esposto;<br />
Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico<br />
concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in<br />
esame;<br />
Decreta:<br />
Art. 1.<br />
<strong>Il</strong> decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio<br />
2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte<br />
in cui dispone lo scioglimento <strong>della</strong> società cooperativa<br />
«Nuova Pompei Società Cooperativa», con sede in Rionero<br />
in Vulture (Potenza), codice fiscale n. 00848740767,<br />
per le motivazioni indicate in premessa.<br />
Art. 2.<br />
<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />
<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />
13A02663<br />
Roma, 5 marzo 2013<br />
<strong>Il</strong> dirigente: DI NAPOLI<br />
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO<br />
DEI MINISTRI<br />
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE<br />
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA<br />
PROTEZIONE CIVILE 18 marzo 2013 .<br />
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il<br />
subentro del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche<br />
per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna nelle iniziative<br />
finalizzate al superamento <strong>della</strong> situazione di criticità in atto<br />
nel porto canale di Pescara. (Ordinanza n. 65).<br />
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO<br />
DELLA PROTEZIONE CIVILE<br />
Visto l’art. 5 <strong>della</strong> legge <strong>24</strong> febbraio 1992, n. 225;<br />
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,<br />
n. 112;<br />
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,<br />
n. 401;<br />
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012,<br />
n. 100;<br />
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo<br />
del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito<br />
che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni<br />
commissariali ancora operanti ai sensi <strong>della</strong> legge<br />
<strong>24</strong> febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l’art. 5, commi<br />
4 -ter e 4 -quater <strong>della</strong> medesima legge n. 225/1992;<br />
Visto l’art. 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio<br />
dei Ministri n. 3932 del 7 aprile 2011 e successive<br />
modifiche ed integrazioni, che, nell’ambito delle iniziative<br />
necessarie per il definitivo superamento <strong>della</strong> situazione<br />
di emergenza socio-economica ambientale determinatasi<br />
nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno,<br />
dispone in ordine alla caratterizzazione dell’intera area<br />
<strong>della</strong> darsena portuale e del porto canale di Pescara ed al<br />
successivo completamento del dragaggio dei medesimi;<br />
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 settembre<br />
2012, recante la revoca dello stato di emergenza<br />
in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale<br />
determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume<br />
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