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gazzetta ufficiale della repubblica italiana - Il Sole 24 ORE

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27-3-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 73<br />

Art. 2.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

Roma, 5 marzo 2013<br />

13A02662<br />

DECRETO 5 marzo 2013 .<br />

<strong>Il</strong> dirigente: DI NAPOLI<br />

Revoca del decreto n. 2/CC/2013 del 30 gennaio 2013, di<br />

scioglimento <strong>della</strong> «Nuova Pompei Società cooperativa», in<br />

Rionero in Vulture.<br />

IL DIRIGENTE<br />

DELLA DIREZIONE GENERALE<br />

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI<br />

Visto l’art. 223 -septiesdecies disp. att. al codice civile,<br />

così come modificato dall’art. 10, comma 13, <strong>della</strong> legge<br />

n. 99/2009;<br />

Visto il parere <strong>della</strong> Commissione Centrale per le Cooperative<br />

del 15 maggio 2003;<br />

Visto il decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica n. 197<br />

del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione<br />

del Ministero dello sviluppo economico;<br />

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata<br />

l’attribuzione delle competenze degli uffici di<br />

livello dirigenziale non generale;<br />

Visto il decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio<br />

2013 ( Gazzetta Ufficiale n. 44 del 21 febbraio 2013)<br />

con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza<br />

nomina di commissario liquidatore <strong>della</strong> società cooperativa<br />

«Nuova Pompei Società Cooperativa»;<br />

Tenuto conto che con istanza datata 19 fbbraio 2013<br />

pervenuta al protocollo n. 34304 del 27 febbraio 2013 il<br />

legale rappresentante <strong>della</strong> società ha chiesto la revoca<br />

del provvedimento in quanto la cooperativa è attiva, compie<br />

atti di gestione ed è in condizione di raggiungere gli<br />

scopi per cui è stata costituita;<br />

Considerato che, seppur tardivamente, la società ha<br />

provveduto all’adempimento del deposito dei bilanci di<br />

esercizio relativi agli anni 2002-2011;<br />

Ritenuto pertanto di poter accogliere l’istanza e conseguentemente<br />

provvedere alla revoca del decreto dirigenziale<br />

di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento<br />

senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa,<br />

divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra<br />

esposto;<br />

Ritenuto che risulta dimostrato l’interesse pubblico<br />

concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in<br />

esame;<br />

Decreta:<br />

Art. 1.<br />

<strong>Il</strong> decreto dirigenziale n. 2/CC/2013 del 30 gennaio<br />

2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte<br />

in cui dispone lo scioglimento <strong>della</strong> società cooperativa<br />

«Nuova Pompei Società Cooperativa», con sede in Rionero<br />

in Vulture (Potenza), codice fiscale n. 00848740767,<br />

per le motivazioni indicate in premessa.<br />

Art. 2.<br />

<strong>Il</strong> presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

<strong>della</strong> Repubblica <strong>italiana</strong>.<br />

13A02663<br />

Roma, 5 marzo 2013<br />

<strong>Il</strong> dirigente: DI NAPOLI<br />

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO<br />

DEI MINISTRI<br />

D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE<br />

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA<br />

PROTEZIONE CIVILE 18 marzo 2013 .<br />

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il<br />

subentro del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche<br />

per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna nelle iniziative<br />

finalizzate al superamento <strong>della</strong> situazione di criticità in atto<br />

nel porto canale di Pescara. (Ordinanza n. 65).<br />

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO<br />

DELLA PROTEZIONE CIVILE<br />

Visto l’art. 5 <strong>della</strong> legge <strong>24</strong> febbraio 1992, n. 225;<br />

Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,<br />

n. 112;<br />

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,<br />

n. 401;<br />

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012,<br />

n. 100;<br />

Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo<br />

del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito<br />

che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni<br />

commissariali ancora operanti ai sensi <strong>della</strong> legge<br />

<strong>24</strong> febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l’art. 5, commi<br />

4 -ter e 4 -quater <strong>della</strong> medesima legge n. 225/1992;<br />

Visto l’art. 10 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri n. 3932 del 7 aprile 2011 e successive<br />

modifiche ed integrazioni, che, nell’ambito delle iniziative<br />

necessarie per il definitivo superamento <strong>della</strong> situazione<br />

di emergenza socio-economica ambientale determinatasi<br />

nell’asta fluviale del bacino del fiume Aterno,<br />

dispone in ordine alla caratterizzazione dell’intera area<br />

<strong>della</strong> darsena portuale e del porto canale di Pescara ed al<br />

successivo completamento del dragaggio dei medesimi;<br />

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 settembre<br />

2012, recante la revoca dello stato di emergenza<br />

in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale<br />

determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume<br />

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