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gazzetta ufficiale della repubblica italiana - Il Sole 24 ORE

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27-3-2013<br />

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 73<br />

nella direttiva, e dunque compatibili con la stessa, non<br />

sussistendo pertanto le ragioni per una disapplicazione da<br />

parte dell’Autorità, la quale non potrebbe derogare alle<br />

sovrane scelte del legislatore.<br />

2. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN FORMA<br />

AGGREGATA SUL SITO DELL’AUTORITÀ<br />

(ART. 1)<br />

Posizioni principali dei soggetti intervenuti<br />

Alcuni soggetti hanno suggerito la pubblicazione dei<br />

dati nella forma più dettagliata possibile pur nel rispetto<br />

<strong>della</strong> normativa a tutela <strong>della</strong> riservatezza. È stata quindi<br />

chiesta la disaggregazione dei dati in modo da distinguere<br />

fra i diversi soggetti obbligati, i singoli fornitori di servizi<br />

di media (lineari o non lineari), il genere e il sottogenere<br />

di programma e la tipologia di investimento. In<br />

tale ottica suggeriscono altresì, in quanto determinante ai<br />

fini del raggiungimento <strong>della</strong> soglia, la pubblicazione sia<br />

dell’impegno finanziario affrontato dall’emittente nell’investimento,<br />

sia il relativo consumo tramite messa in onda.<br />

Altri soggetti escludono la necessità <strong>della</strong> pubblicazione<br />

dei dati economici, proponendo la sola indicazione di<br />

quelli relativi al totale del mercato su base annuale, senza<br />

alcun elemento che possa consentire di ridurre specifiche<br />

informazioni a singoli soggetti.<br />

Altri soggetti suggeriscono di pubblicare i dati sul sito<br />

non solo in forma aggregata, ma anche in forma anonima,<br />

sicché non siano riconducibili al singolo fornitore di servizi<br />

di media audiovisivi al quale si riferiscono.<br />

Ad avviso di un soggetto sarebbe opportuno inserire un<br />

riferimento espresso alla tutela dei dati personali secondo<br />

quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.<br />

Nell’ambito <strong>della</strong> consultazione è stata espressa dalla<br />

generalità dei partecipanti una posizione favorevole rispetto<br />

all’approccio seguito dall’Autorità nella relazione<br />

annuale 2012 sull’attività svolta e sui programmi di lavoro<br />

nella parte in cui i dati relativi alle verifiche svolte sono<br />

stati riportati in forma percentuale. Altrettanto favorevolmente<br />

è stata accolta la previsione di riunioni periodiche<br />

con gli operatori del settore per l’illustrazione dei dati,<br />

come peraltro auspicato anche dalla Commissione europea<br />

in vista <strong>della</strong> presentazione <strong>della</strong> reportistica prevista<br />

dalla Direttiva.<br />

Osservazioni dell’Autorità<br />

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 44, comma<br />

8, del Testo unico, con riguardo alle informazioni e ai<br />

dati ricevuti, l’Autorità ha ritenuto opportuno accogliere<br />

l’esigenza di riservatezza richiamando espressamente il<br />

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il «Codice<br />

in materia di protezione dei dati personali».<br />

In tale quadro, ferma restando la pubblicazione dei dati<br />

in forma aggregata nella relazione annuale, guarda con<br />

favore ad una rilevazione sistematica dei dati di mercato<br />

anche non direttamente connessi agli obblighi di programmazione<br />

e investimento, al fine di avviare un confronto<br />

periodico con i soggetti interessati.<br />

3. CONTENUTO E FORMA DEI MODELLI PER LA<br />

RACCOLTA DEI DATI DI PROGRAMMAZIONE E<br />

INVESTIMENTO (ART. 2)<br />

Posizioni principali dei soggetti intervenuti<br />

Con riferimento alla formulazione dell’art. 2, un soggetto<br />

intervenuto ha evidenziato come per i soggetti controllati,<br />

controllanti o collegati vadano considerati non<br />

già i ricavi, ma solo i dati relativi agli investimenti.<br />

Inoltre, hanno costituito oggetto di alcune richieste di<br />

modifica da parte dei soggetti intervenuti nella consultazione<br />

anche il contenuto dei modelli allegati allo schema<br />

di regolamento.<br />

Con riferimento al «Modello Q Parte 2», un soggetto,<br />

solleva il problema dei dati relativi ai ricavi da vendita<br />

di offerte a carattere non sportivo. Propone di richiedere<br />

espressamente nel Modello l’indicazione disaggregata di<br />

tali ricavi e suggerisce, per gli operatori che offrono i contenuti<br />

sportivi in specifici pacchetti, l’obbligo di fornire<br />

all’Autorità la metodologia di calcolo.<br />

Sempre con riferimento al medesimo modello, uno<br />

dei soggetti chiede di specificare che è mera facoltà del<br />

soggetto indicare anche i dati di investimento effettuati<br />

da società controllanti, controllate o soggette a controllo<br />

comune, limitatamente alla quota destinata al mercato<br />

italiano.<br />

È stata avanzata da alcuni soggetti la proposta di eliminare<br />

il «Modello Q Parte 3» inerente l’indicazione del<br />

produttore indipendente, ritenendola una richiesta non<br />

solo non prevista da alcuna disposizione normativa, ma<br />

anche molto gravosa per i fornitori di servizi di media che<br />

acquistano i diritti di sfruttamento sulle opere audiovisive.<br />

Osservazioni dell’Autorità<br />

Appare meritevole di accoglimento l’emendamento<br />

proposto da parte di un soggetto intervenuto inerente l’inserimento<br />

dell’espressa previsione tra le informazioni richieste<br />

nei modelli «(…) degli introiti conseguiti da pubblicità,<br />

da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti<br />

e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze<br />

pubbliche e da offerte televisive a pagamento di<br />

carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale,<br />

inclusi i palinsesti diffusi o distributive attraverso<br />

piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi». Tale<br />

previsione risulta utile al fine di specificare il computo<br />

degli investimenti effettuati da società controllate e collegate<br />

e le attività effettivamente qualificabili come investimenti<br />

in produzione indipendente. Con riferimento<br />

alla proposta di limitare il riferimento ai soli investimenti<br />

per quanto riguarda i soggetti controllanti, controllati o<br />

collegati, si reputa che la sostituzione <strong>della</strong> lett. b) del<br />

comma 2 con il richiamo espresso del testo di legge possa<br />

ritenersi assorbente anche a tali fini.<br />

Quanto al modello dei produttori indipendenti (modello<br />

PI) , si condivide la proposta di eliminazione ritenendola<br />

una richiesta non solo non prevista da alcuna disposizione<br />

normativa, ma anche molto gravosa per i fornitori<br />

di servizi di media che acquistano i diritti di sfruttamento<br />

sulle opere audiovisive.<br />

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