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ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX

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Titolo 2 Obblighi di liquidità<br />

Capo 1 Obblighi di quotazione<br />

Articolo 2.1 Inapplicabilità degli obblighi di quotazione<br />

1. Il market maker non è tenuto al rispetto degli obblighi di liquidità in acquisto o in vendita di uno<br />

strumento finanziario, previsti dall’articolo 4.19, comma 1 del Regolamento (obblighi di quotazione),<br />

qualora:<br />

a) lo strumento sia sospeso dalle contrattazioni;<br />

b) l’Unità di Supervisione abbia adottato uno degli interventi di cui all’articolo 6.12 comma 1, 6.21<br />

comma 1 lettera e), 6.23 comma 1 lettere e), f) del Regolamento;<br />

c) disfunzioni tecniche rilevanti delle strutture del mercato non consentano l’attività di market<br />

making sullo strumento.<br />

2. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione<br />

immessa dal market maker sul book di uno strumento al di sotto della quantità minima stabilita per il<br />

rispetto degli obblighi di quotazione, il market maker non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti<br />

fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione<br />

del contratto.<br />

3. L’Unità di Supervisione informa il pubblico qualora, ai sensi del comma 1, gli obblighi di quotazione<br />

non si applichino e non sia stata data pubblicità all’atto che ha reso inapplicabili tali obblighi.<br />

Articolo 2.2 Esenzione su richiesta dagli obblighi di quotazione<br />

1. I market maker possono richiedere l’esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione con le<br />

modalità previste al comma 3, qualora:<br />

a) cause adeguatamente documentate impediscano il regolare svolgimento dell’attività di market<br />

making (fast market).<br />

2. Il market maker può richiedere l’esonero dall’obbligo di esposizione di proposte di negoziazione in<br />

vendita qualora sia esaurita la disponibilità dello strumento finanziario per il quale garantisce liquidità,<br />

oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l’attività di market making risulti<br />

eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio.<br />

3. L’Unità di Supervisione valuta la richiesta del market maker e dispone, nel caso, la sospensione<br />

temporanea dagli obblighi dandone comunicazione al pubblico.<br />

4. La richiesta di esenzione deve pervenire immediatamente all’Unità di Supervisione mediante<br />

comunicazione telefonica al numero 02/30301429.<br />

5. <strong>TLX</strong> informa il pubblico in relazione ai titoli sui quali viene concessa l’esenzione dagli obblighj di<br />

quotazione, ai sensi del comma 2, mediante inserimento degli stessi in apposito elenco pubblicato sul<br />

sito www.eurotlx.com<br />

Istruzioni al Regolamento del mercato <strong>TLX</strong> - 23.04.2008 Pag. 8/142

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