ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX
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Titolo 2 Obblighi di liquidità<br />
Capo 1 Obblighi di quotazione<br />
Articolo 2.1 Inapplicabilità degli obblighi di quotazione<br />
1. Il market maker non è tenuto al rispetto degli obblighi di liquidità in acquisto o in vendita di uno<br />
strumento finanziario, previsti dall’articolo 4.19, comma 1 del Regolamento (obblighi di quotazione),<br />
qualora:<br />
a) lo strumento sia sospeso dalle contrattazioni;<br />
b) l’Unità di Supervisione abbia adottato uno degli interventi di cui all’articolo 6.12 comma 1, 6.21<br />
comma 1 lettera e), 6.23 comma 1 lettere e), f) del Regolamento;<br />
c) disfunzioni tecniche rilevanti delle strutture del mercato non consentano l’attività di market<br />
making sullo strumento.<br />
2. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione<br />
immessa dal market maker sul book di uno strumento al di sotto della quantità minima stabilita per il<br />
rispetto degli obblighi di quotazione, il market maker non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti<br />
fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione<br />
del contratto.<br />
3. L’Unità di Supervisione informa il pubblico qualora, ai sensi del comma 1, gli obblighi di quotazione<br />
non si applichino e non sia stata data pubblicità all’atto che ha reso inapplicabili tali obblighi.<br />
Articolo 2.2 Esenzione su richiesta dagli obblighi di quotazione<br />
1. I market maker possono richiedere l’esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione con le<br />
modalità previste al comma 3, qualora:<br />
a) cause adeguatamente documentate impediscano il regolare svolgimento dell’attività di market<br />
making (fast market).<br />
2. Il market maker può richiedere l’esonero dall’obbligo di esposizione di proposte di negoziazione in<br />
vendita qualora sia esaurita la disponibilità dello strumento finanziario per il quale garantisce liquidità,<br />
oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l’attività di market making risulti<br />
eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio.<br />
3. L’Unità di Supervisione valuta la richiesta del market maker e dispone, nel caso, la sospensione<br />
temporanea dagli obblighi dandone comunicazione al pubblico.<br />
4. La richiesta di esenzione deve pervenire immediatamente all’Unità di Supervisione mediante<br />
comunicazione telefonica al numero 02/30301429.<br />
5. <strong>TLX</strong> informa il pubblico in relazione ai titoli sui quali viene concessa l’esenzione dagli obblighj di<br />
quotazione, ai sensi del comma 2, mediante inserimento degli stessi in apposito elenco pubblicato sul<br />
sito www.eurotlx.com<br />
Istruzioni al Regolamento del mercato <strong>TLX</strong> - 23.04.2008 Pag. 8/142