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Condizioni di assicurazione formula extra (pdf - 374 Kb) - Cattolica

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<strong>Cattolica</strong>&GlobaleFabbricati Formula ExtraCONDIZIONI SEMPRE OPERANTIArt. 27 - Buona fedeA parziale deroga dell'art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, si conviene che le inesatte oincomplete <strong>di</strong>chiarazioni rese dall'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancatacomunicazione <strong>di</strong> mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno decadenza del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> indennizzo orisarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristicheessenziali e durevoli del rischio e l'assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.La Società ha peraltro il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> percepire la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> premio corrispondente al maggior rischio, adecorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.Art. 28 - Anticipo degli indennizziL'Assicurato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento <strong>di</strong> un acconto pari al 50%dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a con<strong>di</strong>zione che non sianosorte contestazioni sull'indennizzo del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importonon inferiore a € 25.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data <strong>di</strong> denunciadel sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.Poiché l'<strong>assicurazione</strong> è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto <strong>di</strong> cui sopraverrà comunque effettuata a "valore reale" (ve<strong>di</strong> art. 35 – Valore del fabbricato assicurato edeterminazione del danno)Art. 29 – Rinuncia alla rivalsaLa Società rinuncia, salvo il caso <strong>di</strong> dolo, al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> surroga derivante dall'art. 1916 del co<strong>di</strong>ce civile verso ilresponsabile del danno, purché l'assicurato non eserciti egli stesso azione <strong>di</strong> regresso verso il responsabilemedesimo.11 / 34

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