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Condizioni di assicurazione formula extra (pdf - 374 Kb) - Cattolica

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<strong>Cattolica</strong>&GlobaleFabbricati Formula ExtraNORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNOArt. 31 – Obblighi dell'assicurato in caso <strong>di</strong> sinistroIn caso <strong>di</strong> sinistro l'Assicurato deve:• fare quanto possibile per arrestare o <strong>di</strong>minuire il danno. Sono a carico della Società le relativespese ai sensi dell'art. 1914 del co<strong>di</strong>ce civile.• darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giornida quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 co<strong>di</strong>ce civile.L'inadempimento <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> tali obblighi può comportare la per<strong>di</strong>ta totale o parziale del <strong>di</strong>rittoall'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del co<strong>di</strong>ce civile.L'assicurato deve altresì:• nei cinque giorni successivi, presentare all'Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria o <strong>di</strong> Polizia del luogocomunicazione scritta precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causapresunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>chiarazione deveessere trasmessa alla Società;• conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, perquesto, <strong>di</strong>ritto ad indennità alcuna;• pre<strong>di</strong>sporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valoredelle cose <strong>di</strong>strutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altrecose assicurate esistenti al momento del sinistro, con in<strong>di</strong>cazione del rispettivo valore,mettendo comunque a <strong>di</strong>sposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento chepossa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.Art. 32 – Esagerazione dolosa del dannoL'assicurato od il contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno e <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong>strutte coseche non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate ed adopera agiustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residuidel sinistro o facilita il progresso <strong>di</strong> questo, determina la per<strong>di</strong>ta al <strong>di</strong>ritto all'indennizzo.La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e del Contraente.Art. 33- Procedura per la valutazione del dannoL'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:<strong>di</strong>rettamente dalla Società, o persona dalla stessa incaricata, con il Contraente o persona da luidesignata;oppure, a richiesta <strong>di</strong> una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraentecon apposito atto unico . I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi <strong>di</strong>saccordo fra loro ed ancheprima su richiesta <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo e le decisioni sui punticontroversi sono prese a maggioranza.Ciascun Perito ha facoltà <strong>di</strong> farsi assistere e coa<strong>di</strong>uvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelleoperazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina delterzo, tali nomine, anche su istanza <strong>di</strong> una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cuigiuris<strong>di</strong>zione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.Art. 34 – Mandato dei peritiI Periti devono:a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle <strong>di</strong>chiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se almomento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero statecomunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi <strong>di</strong> cui all'art. 31"Obblighi dell'assicurato in caso <strong>di</strong> sinistro";c) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri<strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> cui all'art. 35 "Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno";d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese <strong>di</strong> salvataggio, <strong>di</strong> demolizione e13 / 34

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