10.07.2015 Views

Condizioni di assicurazione formula extra (pdf - 374 Kb) - Cattolica

Condizioni di assicurazione formula extra (pdf - 374 Kb) - Cattolica

Condizioni di assicurazione formula extra (pdf - 374 Kb) - Cattolica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Cattolica</strong>&GlobaleFabbricati Formula Extra5. L'eventuale nomina <strong>di</strong> Consulenti Tecnici <strong>di</strong> Parte e <strong>di</strong> Periti viene concordata con Arag.6. La Società o Arag non è responsabile dell'operato <strong>di</strong> Legali, Consulenti Tecnici e Periti.7. In caso <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi o <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e laSocietà o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re le vie giu<strong>di</strong>ziarie, ad un arbitro chedecide secondo equità, designato <strong>di</strong> comune accordo dalle parti o, in mancanza <strong>di</strong> accordo, dal Presidente delTribunale competente a norma del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Civile.Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.La Società avverte l'Assicurato del suo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> tale procedura.Art. 61 - Recupero <strong>di</strong> somme1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunquecorrisposte dalla controparte a titolo <strong>di</strong> capitale ed interessi.2. Spettano, invece, ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le speseliquidate in sede giu<strong>di</strong>ziaria o concordate transattivamente e/o stragiu<strong>di</strong>zialmente.Art. 62 - Estensione territoriale1. Nell'ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto al risarcimento <strong>di</strong> danni <strong>extra</strong>contrattuali da fatti illeciti <strong>di</strong> terzi nonché <strong>di</strong>proce<strong>di</strong>mento penale l'<strong>assicurazione</strong> vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati<strong>extra</strong>europei posti nel Bacino del Mare Me<strong>di</strong>terraneo, sempreché il Foro competente, ove procedere, sitrovi in questi territori.2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattatinella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica <strong>di</strong> San MarinoArt. 63 AssicuratiLe garanzie previste all'Art. 55 delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> <strong>di</strong> Assicurazione vengono prestate a tutela dei <strong>di</strong>ritti delContraente. Vengono altresì Assicurati, se espressamente in<strong>di</strong>cati, anche l'amministratore e i condomini.Nel caso <strong>di</strong> controversie fra Assicurati le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.Art. 64 Prestazioni garantiteLe garanzie valgono per:1. la <strong>di</strong>fesa in proce<strong>di</strong>menti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi <strong>di</strong> applicazionedella pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione <strong>di</strong>querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della<strong>formula</strong>zione ufficiale della notizia <strong>di</strong> reato.La garanzia viene prestata all'amministratore ed ai condòmini per le responsabilità connesse allesingole unità immobiliari a<strong>di</strong>bite ad uso abitativo o ad altro uso;2. l'esercizio <strong>di</strong> pretese al risarcimento <strong>di</strong> danni a cose subiti per fatti illeciti <strong>di</strong> terzi, compresa lacostituzione <strong>di</strong> parte civile nel proce<strong>di</strong>mento penale a carico <strong>di</strong> terzi.La garanzia viene estesa all'amministratore ed ai condòmini per i casi che riguardano le rispettive unitàimmobiliari a<strong>di</strong>bite ad uso abitativo o ad altro uso;3. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o <strong>di</strong> controparte, relative alCondominio in<strong>di</strong>cato in polizza, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00(duecentocinquanta) ed inferiore a € 52.000,00 (cinquantaduemila);4. le controversie in<strong>di</strong>viduali relative a rapporti <strong>di</strong> lavoro tra il Contraente ed i propri <strong>di</strong>pendenti addetti allacusto<strong>di</strong>a, manutenzione e/o gestione del Condominio;5. le controversie nascenti da violazioni, da parte <strong>di</strong> condòmini o conduttori, delle <strong>di</strong>sposizioni delregolamento condominiale o norme <strong>di</strong> legge;6. le controversie relative a <strong>di</strong>ritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condòmini.7. le controversie relative a contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti <strong>di</strong> cui al D.Lgs. n.81/2008 in materia <strong>di</strong> tutela della salute e della sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro. La garanzia valeper il Contraente qualora rivesta la qualifica <strong>di</strong> Committente dei lavori e per i suoi addetti inqualità <strong>di</strong> : Responsabile dei lavori, Coor<strong>di</strong>natore per la progettazione, Coor<strong>di</strong>natore perl'esecuzione dei lavori, Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Me<strong>di</strong>co Competente,ResponsabilideiServizi<strong>di</strong>Prevenzione,LavoratoriDipendenti.Le garanzie valgono per:a) sostenere la <strong>di</strong>fesa nei proce<strong>di</strong>menti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;25 / 34

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!