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Condizioni di assicurazione formula extra (pdf - 374 Kb) - Cattolica

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<strong>Cattolica</strong>&GlobaleFabbricati Formula ExtraNorme che regolano l'<strong>assicurazione</strong> Tutela legalePREMESSALa gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:ARAG Assicurazioni S.p.A con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona VR,in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi <strong>di</strong>rettamente.Principali riferimenti:Telefono centralino: 045.8290411,fax per invio nuove denunce <strong>di</strong> sinistro: 045.8290557,mail per invio nuove denunce <strong>di</strong> sinistro: denunce@arag.it,fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.Art. 55 Oggetto dell'Assicurazione1. La Società, alle con<strong>di</strong>zioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto nel frontespizio<strong>di</strong> polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrentiall'Assicurato per la <strong>di</strong>fesa dei suoi interessi in sede <strong>extra</strong>giu<strong>di</strong>ziale e giu<strong>di</strong>ziale, nei casi in<strong>di</strong>cati in polizza.2. Tali oneri sono:• le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto <strong>di</strong> quanto previstodal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed illegale che stabiliscono compensi professionali;• le eventuali spese del legale <strong>di</strong> controparte, nel caso <strong>di</strong> soccombenza per condanna dell'Assicurato, o <strong>di</strong>transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 60 comma 4;• le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico <strong>di</strong> Parte e <strong>di</strong> Periti, purchéscelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 60 comma 5;• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Penale);• le spese <strong>di</strong> giustizia;• Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso <strong>di</strong> soccombenza <strong>di</strong>quest'ultima.• le spese per la registrazione degli atti giu<strong>di</strong>ziari;• le spese per indagini per la ricerca <strong>di</strong> prove a <strong>di</strong>fesa;• le spese sostenute dal contraente/assicurato per la costituzione <strong>di</strong> parte civile, nell'ambito del proce<strong>di</strong>mentopenale a carico della controparte;• le spese <strong>di</strong> domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione <strong>di</strong> onorari e le indennità <strong>di</strong> trasferta.3. E' garantito l'intervento <strong>di</strong> un unico legale per ogni grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, territorialmente competente aisensi dell'Art. 58 comma 3.Art. 56 - Delimitazioni dell'oggetto dell'<strong>assicurazione</strong>1. L'Assicurato è tenuto a:• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giu<strong>di</strong>ziari enon, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo,• ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla finedella causa.2. La Società non si assume il pagamento <strong>di</strong> :• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei proce<strong>di</strong>menti penali (Art. 541Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Procedura Penale).3. Le operazioni <strong>di</strong> esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso <strong>di</strong> 2 (due) esitinegativi.Art. 57 - Insorgenza del caso assicurativo1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:• per l'esercizio <strong>di</strong> pretese al risarcimento <strong>di</strong> danni <strong>extra</strong>contrattuali - il momento del verificarsi del primo eventoche ha originato il <strong>di</strong>ritto al risarcimento;23 / 34

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