<strong>Cattolica</strong>&GlobaleFabbricati Formula Extrasgombero. Nel caso <strong>di</strong> procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 33, i risultati delleoperazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da re<strong>di</strong>gersiin doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, lequali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso <strong>di</strong> dolo, errore, violenza o <strong>di</strong> violazione deipatti contrattuali, impregiu<strong>di</strong>cata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzo deidanni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta <strong>di</strong> sottoscriverla. Tale rifiuto deve essereattestato dagli altri Periti nel verbale definitivo <strong>di</strong> perizia. I Periti sono <strong>di</strong>spensati dall'osservanza <strong>di</strong> ogniformalità giu<strong>di</strong>ziaria.Art.35 – Valore del fabbricato assicurato e determinazione del dannoPremesso:• che per "valore a nuovo" del fabbricato si intende la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione anuovo <strong>di</strong> tutto il fabbricato medesimo, escludendo solo il valore dell'area;• che il "valore reale" del fabbricato al momento del sinistro si determina applicando alla stima <strong>di</strong> cui alprecedente punto un deprezzamento stabilito in relazione al grado <strong>di</strong> vetustà, allo stato <strong>di</strong>conservazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;l'ammontare del danno si determina stimando i costi necessari per ricostruire a nuovo le parti <strong>di</strong>strutte e perriparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. L'assicurato acquisisce il<strong>di</strong>ritto all'intero indennizzo solo nel caso in cui la somma assicurata alla partita fabbricato, al momento delsinistro, sia pari al valore <strong>di</strong> ricostruzione a nuovo e solo a ricostruzione o riparazione avvenuti, comunque, nonoltre 18 mesi dalla data del sinistro. Se ciò non avviene, decorso tale termine, la Società limita l'indennizzoapplicando il deprezzamento così come stabilito al secondo punto del presente articolo.Resta convenuto che in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al doppio del "valore reale"che il fabbricato aveva al momento del sinistro.Per i danni alle lastre <strong>di</strong> cristallo/vetro, si stima la spesa necessaria, al momento del sinistro, per l'integralesostituzione, compresa la spesa <strong>di</strong> installazione, deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo della lastradanneggiata, il valore dei residui.Le spese <strong>di</strong> demolizione e sgombero dei residui del sinistro e quelle sostenute per il trasloco ed alloggioprovvisorio conseguenti ad inagibilità del fabbricato assicurato devono essere tenute separate dalle stime <strong>di</strong> cuisopra.Art. 36 – Assicurazione parzialeLa somma assicurata, <strong>di</strong>chiarata dal Contraente, deve corrispondere al Valore a nuovo del Fabbricatocome previsto dall'art. 35 "Valore del fabbricato assicurato e determinazione del danno".Se al momento del sinistro il Valore a nuovo del fabbricato risulta superiore alla somma assicurata,l'indennizzo dovuto dalla Società viene proporzionalmente ridotto come previsto dall'art. 1907 delco<strong>di</strong>ce civile.Tuttavia:• se il Valore a nuovo del fabbricato risulta superiore <strong>di</strong> non oltre il 15% alla somma assicurata,l'indennizzo viene pagato integralmente;• se il Valore a nuovo del fabbricato risulta superiore <strong>di</strong> oltre il 15% alla somma assicuratal'indennizzo viene corrisposto nella proporzione esistente tra la somma assicurata maggioratadel 15% ed il Valore a nuovo del fabbricato.Art. 37 - Limite massimo dell'indennizzoL'Assicurato acquista il <strong>di</strong>ritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se fornisce adeguata garanzia dellariparazione o ricostruzione del fabbricato. Se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore delfabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito all'art. 35 "Valore del fabbricatoassicurato e determinazione del danno".Salvo il caso previsto all'art. 1914 co<strong>di</strong>ce civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagaresomma maggiore <strong>di</strong> quella assicurata.14 / 34
<strong>Cattolica</strong>&GlobaleFabbricati Formula ExtraArt. 38 – Franchigie, scoperti e limiti <strong>di</strong> indennizzoGARANZIA FRANCHIGIA – SCOPERTO LIMITE INDENIZZOArt. 14 Fenomeni atmosfericiin genereArt 14 Fenomeni atmosfericiad istallazione esterneArt. 14 Gran<strong>di</strong>ne su lastre inamianto o fibrocemento emanufatti in materia plasticaArt. 15 Sovraccarico <strong>di</strong> neveScoperto 10% del dannocol minimo <strong>di</strong> 500 euroScoperto 10% del dannocol minimo <strong>di</strong> 500 euroScoperto 10% del dannocon il minimo <strong>di</strong> 500 euroNei limiti della somma assicuratafabbricato30.000 euro per sinistro e per annoassicurativo10.000 euro per sinistro e per annoassicurativoScoperto 10% del danno 50% della somma assicurata fabbricatocon il minimo <strong>di</strong> 500 euroArt. 16 Atti vandalici e dolosi Franchigia 200 euro Nei limiti della somma assicuratafabbricatoArt. 17 Atti <strong>di</strong> terrorismo Franchigia 200 euro 50% della somma assicurata fabbricatoArt. 18 Danni elettrici edelettroniciFranchigia 200 euro 5.000 euro per sinistro e per annoassicurativoArt. 19 Danni da acqua Franchigia 200 euro Sino alla somma assicurata per ilFabbricatoArt. 20 Ricerca e riparazionedel guastoFranchigia 200 euro 5.000 euro per sinistro, col limite <strong>di</strong>10.000 euro per anno assicurativoArt. 21 Gelo Franchigia 200 euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativoArt.22 Rigurgito fognature Franchigia 200 euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativoArt.23-Occlusione condutture Franchigia 200 euro 5.000 per sinistro e per anno assicurativoArt.24 Danni a terzi daspargimento d'acquaScoperto 10% danno colminimo <strong>di</strong> 200 euro1/3 del massimale Responsabilità Civile,col massimo <strong>di</strong> 500.000 euroArt. 25 Cristalli 100 euro Nei limiti della somma assicurata dellapartita CristalliArt.26 punto 1) Spese <strong>di</strong>demolizione e sgomberoNessuna10% dell'indennizzo liquidabile, colmassimo <strong>di</strong> 100.000 euroArt. 26 punto 2) Per<strong>di</strong>ta delcanone <strong>di</strong> locazioneNessuna5% del valore <strong>di</strong> ogni singola unitàimmobiliare, col massimo <strong>di</strong> 50.000 euroArt.26 punto 3)Spese <strong>di</strong> riprogettazioneNessuna5% dell'indennizzo liquidabile, colmassimo <strong>di</strong> 10.000 euroArt. 26 punto 4) : Costi eoneri da Enti e AutoritàpubblicheNessuna5% dell'indennizzo liquidabile, colmassimo <strong>di</strong> 10.000 euroArt.26 punto 5) Inagibilitàdel fabbricato200 euro 5% dell'indennizzo liquidabile, colmassimo <strong>di</strong> 5.000 euroArt.26 punto 7) rimpiazzo 200 euro 2.000 euro per sinistro ed annodel combustibileArt 26 punto 8) Spese peronorari dei peritiNessuna10% dell'indennizzo liquidabile, colmassimo <strong>di</strong> 10.000 euroArt.28 Anticipo indennizzi Nessuna 50% dell'importo minimo liquidabile,purché lo stesso sia <strong>di</strong> almeno 25.000euroArt. 39 - Pagamento dell'indennizzoVerificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamentodell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolaritàdell'interesse assicurato. Se è stato aperto un proce<strong>di</strong>mento penale sulla causa del sinistro, ilpagamento sarà effettuato qualora dal proce<strong>di</strong>mento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casiprevisti dall'art. 30 Esclusioni - lettera d.15 / 34