12.07.2015 Views

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIdel 25% (C.U. 18). Le medesime disposizionisi applicano anche qualoral’attestazione di rischio risulti scadutada oltre un anno, salvo il caso in cui ilcontraente dichiari per iscritto, ai sensie per gli effetti degli artt. 1892 e 1893del codice civile, di non aver circolatonel periodo di tempo successivo allascadenza del precedente contratto.5. Qualora il proprietario del veicolo, siapersona diversa dal contraente riportatosull’attestazione di rischio, e vogliausufruire dell’attestato stesso, dovràfornire oltre all’attestazione di rischioanche copia del libretto da cui si evincache risultava essere proprietario delveicolo già dalla data di effetto dell'ultimaannualità assicurativa precedente.Qualora nel corso dell'ultima annualitàassicurativa precedente, siano stateeffettuate variazioni del veicolo assicurato,il proprietario dovrà integrare ladocumentazione di cui sopra con unadichiarazione che attesti che il contrattoindicato sull'attestato di rischio è statosostituito per cambio del veicolo eche il veicolo precedente era di Suaproprietà. In difetto, relativamente allaclasse C.U., verrà assegnata la classeC.U. 14.6. Tuttavia, qualora il proprietario delveicolo sia un familiare convivente o ilpassaggio di proprietà sia avvenuto dauna pluralità di soggetti ad uno solo diessi, il proprietario potrà usufruire dellaclasse di merito indicata sull’attestatodi rischio presentando rispettivamentela seguente documentazione: autocertificazioneche attesti il regime dicomunione dei beni o dichiarazione dirinuncia dell’attestazione di rischio e delrelativo bonus/malus maturato da partedei comproprietari cedenti. In difetto,relativamente alla classe C.U., verràassegnata la classe C.U. 14.7. Nel caso in cui il contratto stipulato conla Società si riferisca a veicolo precedentementeassicurato con contrattodi durata inferiore all’anno, la maggiorazionesi applica se quest’ultimocontratto risulta essere stato in corsocon il computo della predetta maggiorazione.Il contraente deve esibireil precedente contratto temporaneo;in mancanza, il contratto è stipulato aipremi di tariffa con la maggiorazionedel 25% (C.U. 18). Le medesime disposizionisi applicano anche qualorail contratto temporaneo precedenterisulti scaduto da oltre un anno, salvoil caso in cui il contraente dichiari periscritto, ai sensi e per gli effetti degliartt. 1892 e 1893 del codice civile,di non aver circolato nel periodo ditempo successivo alla scadenza delprecedente contratto.8. Qualora il cliente presenti un attestatodi rischio relativo ad un veicolo venduto,posto in conto vendita, demolito, esportatodefinitivamente all’estero o colpitoda furto totale in data successiva ouguale alla scadenza annuale riportatasull’attestato stesso, e voglia usufruiredella classe di merito C.U. per altroveicolo di Sua proprietà, si applicanoi disposti di cui ai punti 2 e 4.c) veicolo assicurato con impresa postain liquidazione coatta amministrativaNel caso in cui il contratto precedente siastato stipulato per durata non inferiore adun anno presso un’impresa alla quale siastata vietata l’assunzione di nuovi affari oche sia stata posta in liquidazione coattaamministrativa, per l’applicazione o menodei criteri di maggiorazione del premio, ilcontraente/proprietario, o il proprietariose persona diversa dal contraente, deveprovare di aver fatto richiesta dell’attestazioneall’Impresa o al commissarioliquidatore e dichiarare, ai sensi e pergli effetti degli artt. 1892 e 1893 codicecivile, gli elementi che sarebbero statiindicati nell’attestazione ove fosse statarilasciata.d) Revisione della maggiorazioneLa maggiorazione del 25% (C.U. 18)è soggetta a revisione sulla base dellerisultanze della carta di circolazione odell’attestazione che siano state rispettivamenteesibite o consegnate in datasuccessiva a quella della stipulazione delcontratto, purchè ciò avvenga non oltretre mesi da quest’ultima data. L’eventualedifferenza di premio risultante acredito del contraente sarà rimborsatadalla Società entro la data di scadenzadel contratto.e) Rinnovo del contrattoPer le annualità successive a quella dellastipulazione, qualora nel periodo diosservazione, quale definito dall’art. 18delle <strong>Condizioni</strong> Generali di Assicurazione,vengano pagati sinistri con responsabilitàprincipale o con responsabilità- 17/44 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!