12.07.2015 Views

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

Condizioni contrattuali - Cattolica

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIguida la Società corrisponde agli aventidiritto le indennità maturate fino al giornodel decesso.Il presente articolo opera a parzialederoga degli art. 5 -Denuncia del casoAssicurativo e libera scelta del Legale- e8-Gestione del caso assicurativo-.Articolo 7Fornitura dei mezzi di prova edei documenti occorrenti alla prestazionedella garanzia AssicurativaSe l’assicurato richiede la coperturaassicurativa deve:• informare immediatamente la SocietàGestionaria in modo completo everitiero di tutti i particolari del casoassicurativo nonché indicare i mezzidi prova e documenti e, su richiesta,metterli a disposizione;• conferire delega al legale incaricatodella tutela dei suoi interessi nonchéinformarlo in modo completo e veritierosu tutti i fatti, indicare i mezzi diprova di cui venga a conoscenza efornire ogni possibile informazioneimpegnandosi inoltre nella raccoltae preparazione dei documenti necessari.Articolo 8Gestione del caso assicurativoRicevuta la denuncia, la Società Gestionariasi adopera per realizzare un bonariocomponimento della controversia.Ove ciò non avvenga, la pratica vienetrasmessa e seguita dal legale nominatosecondo quanto stabilito dall’art. 5, semprechéle pretese dell’assicurato risultinofondate e sostenibili, sulla base di unapreliminare valutazione scritta dello stessoLegale e in ogni caso quando sia necessariala difesa in sede penale.La garanzia assicurativa viene prestataanche per ogni grado superiore di procedimentosia civile che penale soltantose l’impugnazione risulta fondata e sostenibile,sulla base di una preliminarevalutazione scritta del Legale nominato.L’assicurato non può addivenire direttamentecon la controparte ad alcunatransazione della vertenza sia in sedestragiudiziaria che giudiziaria senzapreventiva autorizzazione della SocietàGestionaria. L’eventuale nomina di unConsulente Tecnico di Parte o di un Peritoin genere, viene concordata con la SocietàGestionaria.Le operazioni di esecuzione forzata nonvengono ulteriormente garantite nel caso didue esiti negativi. La Società Gestionaria,così come la Società, non sono responsabilidell’operato di Legali, Consulenti Tecnicie Periti in genere.In caso di conflitto di interessi o di disaccordoin merito alla gestione dei casiassicurativi tra l’assicurato e la Societàe/o la Società Gestionaria, la decisionepuò venire demandata, fermo il dirittodell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie,ad un arbitro designato di comune accordodalle parti o, in mancanza di accordo, dalPresidente del Tribunale del luogo dove hasede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.Ciascuna delle parti contribuisce alla metàdelle spese arbitrali, quale che sia l’esitodell’arbitrato.La Società Gestionaria avverte l’assicuratodel suo diritto di avvalersi di tale procedura.Articolo 9Recupero di sommeI risarcimenti ottenuti e le somme comunquecorrisposte dalla controparte a titolo dicapitale ed interessi, spettano integralmenteall’assicurato. Gli onorari, le competenzee le spese liquidate in sede giudiziaria oconcordate transattivamente vanno invecea favore della Società Gestionaria che leha sostenute o anticipate.Articolo 10Estensione territorialeLe prestazioni garantite al precedente art.2 punto A) Protezione Legale formula promozione,B) Protezione Legale standard,C) Protezione Legale Plus sono estese aicasi assicurativi avvenuti in:o Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo:per la difesa penale ed il risarcimento danniextracontrattuale;o Italia, San Marino e Città del Vaticano:intutte le restanti ipotesi.Le prestazioni garantite al precedente art.2 punto D) “Patente Protetta standard” edE) “Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1”sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:o Italia, San Marino e Città del Vaticano:per i punti d) Indennità Autoscuola, e)Indennità Zero punti, f) Errata Variazionedei punti;o Europa: per violazioni analoghe a quelledi cui al punto b) - Violazioni al Codice dellaStrada, punto c) – Sanzioni amministrativeaccessorie ;o Europa e Turchia: Lettera E) art 2 – in- 43/44 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!