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Condizioni contrattuali - Cattolica

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NOIAUTOFatta con cura, in esclusiva per noi.Edizione 07/12Il presente allegato è parte integrante della polizzaMRA-MOD. AUTO 1 / SOCICICLOMOTORI/MOTOCICLI


INDICE CONDIZIONI DI POLIZZA MOTOVEICOLIGLOSSARIO pag. 2CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONECONDIZIONI GENERALI pag. 6SEZIONE R.C. AUTOCONDIZIONI GENERALI pag. 10CONDIZIONI SPECIALI pag. 16SEZIONE ASSISTENZAASSISTENZA BASECONDIZIONI GENERALI pag. 25ASSISTENZA PLUSCONDIZIONI GENERALI pag. 33SEZIONE PROTEZIONE LEGALECONDIZIONI GENERALI pag. 37- 1/44 -


AUTO RISCHI DIVERSI INCENDIO E ALTRE GARANZIEGLOSSARIO R.C. AUTOAggravamento del rischio:variazione delle caratteristiche iniziali delrischio che aumentano la probabilità delverificarsi del dannoArea aeroportuale:area riservata al traffico e alla sosta diaeromobili sia civili che militariAssicurato:la persona fisica o giuridica il cui interesseè protetto dall’assicurazione.Limitatamente alla sezione Assistenza Base:il conducente del veicolo e le personeautorizzate all’uso dello stesso, nonché,per le prestazioni previste agli articoli15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, le personetrasportate a bordo del veicolo stesso.Limitatamente alla sezione AssistenzaPlus: la persona fisica che sottoscriveil contratto in qualità di contraente o ilconducente del veicolo nel caso in cui ilcontraente sia una persona giuridica; ilconiuge, gli ascendenti e discendenti diprimo grado delle persone specificate inprecedenza a condizione che convivanocon le suddette e siano a suo carico,anche se dovessero viaggiare separatamentee in qualsiasi altro mezzo ditrasporto; le persone trasportate a bordodel veicolo assicurato con la Società nelcaso in cui siano coinvolti in un incidentedovuto alla sua circolazione.Limitatamente alla sezione protezionelegale: la persona fisica o giuridica il cuiinteresse è protetto dall’assicurazione:il proprietario, il locatario, il conducenteautorizzato ed i trasportati del veicoloindicato in polizza.Assicurazione:il contratto di assicurazioneAttestazione dello stato di rischio:documento che la Società è tenuta arilasciare al contraente e nel quale sonoindicate le caratteristiche del rischioassicuratoCarta verde:certificato internazionale di assicurazioneche attesta l’estensione dell’efficaciadell’assicurazione obbligatoria R.C.Autoai danni provocati dalla circolazione delveicolo assicurato in alcuni paesi esteri,la cui sigla sia indicata (e non sbarrata)sulla stessa carta verdeCentrale Operativa:La struttura di Mapfre Warranty - StradaTrossi, 66 - 13871 Verrone (Biella),costituita da: medici, tecnici, operatori,che è in funzione 24 ore su 24, tutti igiorni dell’anno, che in virtù di specificaconvenzione sottoscritta con la Societàprovvede, per incarico di quest’ultima,al contatto telefonico con l’assicurato edorganizza ed eroga, con costi a caricodella Società le prestazioni di assistenzapreviste in polizza (definizione relativaalla sezione Assistenza)Classe interna:classe di merito assegnata al contratto inbase a specifiche regole previste dalle<strong>Condizioni</strong> Speciali e che si differenziadalla classe di merito di conversioneuniversaleClassi di merito di conversione universale(C.U.):classe di merito assegnata obbligatoriamenteal contratto in base alle regolepreviste dal regolamento ISVAP n. 4 del 9agosto 2006 e dalle successive modificheed integrazioniCircolazione:il movimento, la fermata e la sosta delveicolo su area pubblica o su area aquesta equiparata- 2/44 -


AUTO RISCHI DIVERSI INCENDIO E ALTRE GARANZIEGLOSSARIO R.C. AUTOContraente:il soggetto che stipula il contratto di assicurazionee che paga il premioConducente:colui che è preposto alla guida del veicolodurante le fasi della circolazioneContratto:il documento che prova il contratto diassicurazioneEbbrezza:superamento della soglia alcolemicamassima consentita dalle disposizioniin vigore, dovuto all’assunzione di bevandealcolicheFamiliare convivente:la persona fisica convivente nel medesimonucleo familiare del proprietarioFatto accidentale:l’evento conseguente ad un fatto inaspettato,non previsto e non prevedibile,semprechè tale fatto non dipenda dalmancato rispetto di norme, leggi e regolamenti(definizione relativa alla sezioneProtezione Legale)Franchigia:importo fisso prestabilito, espresso in cifrao in percentuale, che rimane comunque acarico dell’assicurato per ogni sinistroFurto:è il reato, previsto dall’art. 624 del CodicePenale, perpetrato da chiunquesi impossessi della cosa mobile altrui,sottraendola a chi la detiene, al fine ditrarne profitto per sé o per altri (definizionerelativa alla sezione Assistenza)Guasto:danno subito dal veicolo per usura, difetto,rottura, mancato funzionamento diparti tale da renderne impossibile l’utilizzo(definizione relativa alla sezioneAssistenza)Incendio:è la combustione, con fiamma, di benimateriali al di fuori di appropriato focolare,che può autoestendersi e propagarsi(definizione relativa alla sezioneAssistenza)Incidente:l’evento dovuto a caso fortuito, imperizia,negligenza, inosservanza di norme o regolamenti,connesso con la circolazionestradale che provochi danni al veicolo talida renderne impossibile l’utilizzoIndennizzo:la somma dovuta dalla Società in caso disinistro liquidabile a termini di polizzaInfortunio:l’evento dovuto a causa fortuita, violentaed esterna che produca lesioni corporaliobiettivamente constatabiliInvalidità permanente:la perdita definitiva, totale o parziale,della capacità dell’assicurato a svolgereun qualsiasi lavoro, indipendentementedalla sua professioneLegge:il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 –Codice delle assicurazioni privateLocatario:la persona fisica o giuridica che utilizzaun veicolo affidatogli in base ad uncontratto di locazione finanziaria, le cuigeneralità siano indicate sulla carta dicircolazioneMassimale:l’importo fino a concorrenza del quale laSocietà presta l’assicurazione- 3/44 -


GLOSSARIO R.C. AUTONucleo famigliare:il nucleo dedotto dallo stato di famigliaPolizza:il documento che prova il contratto diassicurazioneP.R.A.:Pubblico Registro AutomobilisticoPremio:la somma di denaro dovuta dal Contraentealla Società, comprensiva di imposteed eventuali oneri di Legge, qualecorrispettivo dell’obbligazione assuntadalla SocietàProprietario:l’intestatario del veicolo al P.R.A. o coluiche possa legittimamente dimostrare latitolarità del diritto di proprietàRapina:è il reato, previsto dall’art. 628 del codicepenale, perpetrato da chiunque si impossessidella cosa mobile altrui, attraversoviolenza o minaccia, sottraendola a chi ladetiene al fine di trarne profitto per sè oper altri (definizione relativa alla sezioneAssistenza)R.C.A.:Responsabilità Civile AutoRegolamento:il regolamento di esecuzione della predettalegge e successive modificazioniResponsabilità principale:responsabilità prevalente o superiore attribuitaad uno dei conducenti dei veicolicoinvolti nel sinistroResponsabilità concorsuale:responsabilità attribuita in pari misura acarico dei conducenti dei veicoli coinvoltinel sinistroRicovero:la permanenza in un istituto di cura checomporti il pernottamentoRisarcimento diretto:procedura, applicabile secondo le modalitàpreviste dalla Legge, in base allaquale il danneggiato, non responsabiletotalmente o parzialmente, si rivolgeall’impresa per ottenere il risarcimentodei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e regolamenton. 254/06).Sinistro:verificarsi dell’evento dannoso per il qualeè prestata la garanzia.Limitatamente alla sezione Assistenza:il singolo fatto o avvenimento che rendaimpossibile l’utilizzo del veicolo assicuratodipendente da guasto, incidente,incendio, furto, anche parziale o tentato,rapina anche tentata e che determina larichiesta di assistenzaSocietà:<strong>Cattolica</strong> Assicurazioni Soc. Coop.Società Gestionaria:ARAG Assicurazioni Rischi Automobilisticie Generali S.p.A. (definizione relativa allasezione Protezione Legale)Sostanze Stupefacenti o Psicotrope:sostanze che, per le loro proprietà chimiche,sono in grado alterare lo stato dicoscienza.Terzi:coloro che risultano essere tali ai sensidell’art. 129 della Legge e delle successivemodificazioni ed integrazioniTariffa:i prezzi stabiliti dalla Società in vigore almomento della stipulazione, del rinnovoo delle modifiche del contratto- 4/44 -


GLOSSARIO R.C. AUTOUnico sinistro:il fatto dannoso e/o la controversia checoinvolge più assicurati ed in relazione aiquali la garanzia prestata viene ripartitatra tutti i soggetti assicurati coinvolti intale fatto o controversia, a prescinderedal loro numero e dal danno da ciascunodi essi subito(definizione relativa allasezione Protezione Legale)Veicolo:ciclomotore uso privato, motociclo, motocarrozzetta,motoveicolo per trasporto promiscuo,quadriciclo leggero, quadriciclotrasporto persone adibiti ad uso privato,noleggio libero, noleggio con conducente,scuola guida, uso pubblico.Limitatamente alla sezione Assistenza:motociclo di oltre 50 cc. Immatricolatoin Italia- 5/44 -


AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO ASSICURAZIONEE ALTRE GARANZIECONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONEArticolo 1Estensione territorialeL’assicurazione vale per il territorio dellaRepubblica Italiana, della Città del Vaticano,della Repubblica di San Marino, Principatodi Monaco e per Croazia, Islanda,Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorranonché per tutti gli stati dell’Unione Europea.L’assicurazione può essere estesa, surichiesta dell’assicurato, per il territorio deiPaesi indicati nel certificato internazionaledi assicurazione (carta verde).La garanzia è operante secondo le condizionied entro i limiti delle singole legislazioninazionali concernenti l’assicurazioneobbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiorigaranzie previste dalla polizza.Articolo 2Dichiarazioni e comunicazionidel ContraenteIn presenza di dichiarazioni inesatte oreticenti del contraente rese al momentodella stipulazione del contratto, relative acircostanze che influiscono sulla valutazionedel rischio, o di mancata comunicazionedi ogni variazione delle circostanzestesse che comportino aggravamentodel rischio, il pagamento del danno nonè dovuto o è dovuto in misura ridotta inproporzione della differenza tra il premioconvenuto e quello che sarebbe statoaltrimenti determinato.Nel caso in cui sia applicabile l’art. 144della Legge, la Società eserciterà dirittodi rivalsa per le somme che abbia dovutopagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilitàdi eccezioni previste dalla citatanorma.Articolo 2 bisDichiarazioni sullo status di SocioIl presente contratto è stipulato a condizionidi maggior favore rispetto a quellenormalmente praticate.Poiché tali agevolazioni sono connesse allaqualità di Socio, nel caso in cui durante lavigenza del contratto tale qualità venissemeno, il Socio acconsente espressamentea che la Società <strong>Cattolica</strong> di Assicurazionecoop. a r.l. provveda a riconteggiare ilpremio applicando le normali condizionidi tariffa a far data dalla prima scadenzaannuale successiva.Nel caso in cui le nuove condizioni dipremio non venissero accettate, è datafacoltà alle Parti di recedere dal contrattoalle scadenze suddette, con un preavvisominimo di trenta giorni.Il Socio si impegna ad informare tempestivamenteil Servizio Soci pressola Direzione Generale della Società el’Agenzia presso la quale ha sottoscrittola polizza del venir meno della propriaqualità di Socio.Articolo 3Pagamento del premioLa prima rata di premio deve esserepagata alla consegna della polizza; lerate successive devono essere pagatealle previste scadenze, contro rilasciodi quietanze emesse dalla Direzionedella Società che devono indicare ladata del pagamento e recare la firmadella persona autorizzata a riscuotereil premio.Il pagamento deve essere eseguito pressol’agenzia cui è assegnato il contratto,la quale è autorizzata a rilasciare il certificatoed il contrassegno o quietanzaprevisti dalle disposizioni in vigore erelativa carta verde (se prevista).Il pagamento del premio può essereeseguito con una delle seguenti modalità:• assegno bancario, postale o circolare,non trasferibile, intestato all’agente in- 6/44 -


AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO ASSICURAZIONEE ALTRE GARANZIEqualità di agente della Società;• ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamentobancario o postale che abbianocome beneficiario la Società o l’agentein qualità di agente della Società;• contante, nei limiti previsti dalle vigentidisposizioni di legge.Articolo 4Adeguamento del premiodi polizzaLa Società ha la possibilità di modificarele condizioni di premio al momento delrinnovo del contratto.Le indicazioni circa il nuovo ammontaredel premio vengono fornite pressol’Agenzia alla quale è assegnato il contratto,almeno trenta giorni prima dellascadenza del contratto stesso.Il contraente, dopo aver preso visionedelle nuove condizioni di premio, puòaccettarle ed in tal caso il contratto sirinnova.Il contraente può altresì rifiutare le nuovecondizioni di premio comunicando lapropria intenzione alla Società entro lascadenza annuale del contratto.In tal caso il contratto si intende risoltoal momento della scadenza delcontratto.Tuttavia viene data facoltà al contraentedi comunicare la non accettazione delnuovo premio anche nei quindici giornisuccessivi alla scadenza. In tal caso ilcontratto si risolverà dalle ore 24 delgiorno in cui viene comunicata taledecisione.Nel caso in cui il contraente non prendacontatto con l’Agenzia e non comunichila propria volontà di accettazione o dirifiuto delle nuove condizioni di premio,il contratto si intende disdettato dal quindicesimogiorno successivo alla data discadenza del contratto non producendopertanto più alcun effetto.In ogni caso il ritiro del certificato e delcontrassegno con conseguente pagamentodel premio implica accettazionedelle nuove condizioni di premio.Articolo 5Modifica delle condizionidi polizzaQualora la Società intenda rinnovare ilcontratto con condizioni di polizza diverseda quelle precedentemente convenute,deve darne comunicazione al contraentetrenta giorni prima della scadenza delcontratto stesso.Nel caso in cui il contraente comunichidi non accettare le nuove condizioni dipolizza entro la scadenza annuale o, almassimo, entro i quindici giorni successivi,il contratto si intende risolto di diritto:– alla sua naturale scadenzaoppure– con effetto dalle ore 24 del giorno incui viene comunicata la non accettazionequalora ciò avvenga entroi quindici giorni immediatamentesuccessivi alla scadenza.Articolo 6Rinnovo del contrattoSalvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5, inmancanza di disdetta data da una delleparti con lettera raccomandata o a mezzotelefax, almeno quindici giorni prima delladata di scadenza indicata nella polizza, ilcontratto, se di durata non inferiore all’anno,è rinnovato per una durata pari ad unanno, e così successivamente.Qualora il contratto sia emesso in sostituzionedi altro di durata annuale e per lasua residua durata, esso non si consideradi durata inferiore all’anno e pertanto allasua scadenza si applica il disposto delcomma precedente.Articolo 7Trasferimento di proprietàdel veicoloIl contraente è tenuto a comunicare allaSocietà l’eventuale trasferimento di proprietàdel veicolo. In tal caso il contrattodi assicurazione viene ceduto all’acquirentedel veicolo, previa restituzione allaSocietà del certificato di assicurazione,del contrassegno e della Carta Verde(se rilasciata) da parte del contraente.La Società prenderà atto della cessionemediante emissione di apposita appendicerilasciando i nuovi documenti.- 7/44 -


AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO ASSICURAZIONEE ALTRE GARANZIENon sono ammesse sospensioni o variazionidi rischio successivamente allacessione del contratto.Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.Il contratto ceduto si estingue alla suanaturale scadenza. Per l’assicurazionedello stesso veicolo il cessionario dovràstipulare un nuovo contratto. Per tal motivo,la Società non rilascerà l’attestazione dellostato del rischio.Il contraente che trasferisce la proprietà delveicolo ha tuttavia facoltà di optare ancheper una delle seguenti soluzioni:a) sostituzione con altro veicoloIl contraente può chiedere, previa restituzionedel certificato, contrassegno e dellacarta verde (se rilasciata) relativi al veicoloalienato o consegnato in conto vendita,che la polizza stipulata per tale veicolosia resa valida per un altro veicolo di suaproprietà o di proprietà di un familiareconvivente.Qualora il veicolo sostituito comportiuna variazione di premio, si procede alconguaglio del premio dell’annualità incorso sulla base della Tariffa in vigoresul contratto oggetto di variazione.b) risoluzione del contrattoIl contraente può chiedere la risoluzionedel contratto con la restituzione della partedi premio corrisposta e non usufruita, inragione di 1/360 del premio annuo nettoper giorno di garanzia residua dal momentodella:- restituzione del certificato, contrassegnoe della Carta Verde (se rilasciata);- consegna della fotocopia della carta dicircolazione e del certificato di proprietàcon avvenuta trascrizione del passaggiodi proprietà.Nel caso di veicolo dato in conto vendita,qualora la vendita abbia seguito e siadocumentata, la restituzione della partedi premio corrisposta e non usufruita,determinata come sopra, avrà luogo dalladata di messa in conto vendita purchè inpari data siano stati restituiti il certificato,il contrassegno e l’eventuale Carta verde(se rilasciata).In assenza della documentazione giustificativadi cui sopra, il contratto si risolvesenza restituzione di premio dal giornoin cui vengono restituiti il certificato diassicurazione, il contrassegno e la CartaVerde (se rilasciata).Articolo 8Sostituzione del certificatoe del contrassegnoQualora si debba procedere alla sostituzionedel certificato o del contrassegno, laSocietà vi provvederà previa restituzionedi quelli da sostituire e previo eventualeconguaglio di premio.Per il rilascio di duplicati si osserva quantodisposto dal Regolamento.Articolo 9Risoluzione del contrattoper il furto del veicoloIn caso di furto totale del veicolo il contrattonon ha effetto dal giorno successivo alladenuncia presentata all’autorità di pubblicasicurezza. Il proprietario può optare per:a) risolvere il contratto dal giorno successivoalla denuncia presentata all’autoritàdi pubblica sicurezza.In tal caso il contratto si risolve conla restituzione della parte di premiodi responsabilità civile corrispostae non usufruita, in ragione di 1/360del premio annuo netto per giorno digaranzia residua previa consegna dicopia della citata denuncia.Qualora il furto avvenga nei quindicigiorni successivi alla data di scadenzadel certificato di assicurazione, il Contraentesarà tenuto a corrispondere larelativa rata di premio con diritto allarestituzione della parte di premio comedisposto al comma precedente.Qualora il contratto sia stipulato conclausola bonus/malus, il proprietariopuò beneficiare per altro veicolo di suaproprietà o di proprietà di un familiareconvivente, della classe di meritomaturata purchè quest’ultimo vengaassicurato presso la Società entro 5anni dalla data del furto.b) Sostituire il contratto con altro veicolo- 8/44 -


AUTO CONDIZIONI RISCHI DIVERSI GENERALI INCENDIO ASSICURAZIONEE ALTRE GARANZIEdi proprietà o di proprietà di un familiareconvivente (art. 7 delle <strong>Condizioni</strong>Generali di assicurazione e punto h)della condizione speciale O – P “Bonus/Malus ciclomotori/motocicli”)Per i punti a) e b) il contraente è tenuto afornire copia della carta di circolazione edel certificato di proprietà del nuovo veicoloe, in ogni caso, copia della denuncia difurto presentata all’Autorità Giudiziaria odi Polizia.Qualora il veicolo venga successivamenteritrovato e il contraente/proprietario, il proprietariose persona diversa dal contraente,o un familiare convivente si sia già avvalso diuna delle facoltà previste dal primo comma,ed in relazione alla facoltà di cui alla letteraa) abbia pertanto già usufruito della classedi merito per altro veicolo o relativamentealla lettera c) abbia già provveduto allariattivazione con altro veicolo, dovrà esserestipulato un nuovo contratto da assegnarealla classe di merito 06 (C.U. 14).Qualora il contraente/proprietario, o il proprietariose persona diversa dal contraente,non si sia avvalso di una della facoltà previstedal primo comma e il veicolo rubatovenga successivamente ritrovato, il contrattoverrà assegnato alla classe di merito maturata,o alla classe 10 (C.U. 18), a secondache venga riassicurato presso la Societàrispettivamente entro 5 anni, o oltre, dalladata del furto. In caso di rinvenimento delveicolo il contraente è tenuto a fornire copiadel verbale di ritrovamento del veicolorubato redatto dalla Pubblica Autorità.La mancata consegna dei documenti previsticomporta l’assegnazione alla classedi merito 10 (C.U. 18).Articolo 10Altre assicurazioniL’assicurato deve comunicare per iscrittoa Società l’esistenza o la successiva stipulazionedi altre assicurazioni per lo stessorischio; in caso di sinistro, l’assicuratodeve darne avviso a tutti gli assicuratori,indicando a ciascuno il nome degli altri(art. 1910 C.C.).Articolo 11Competenza territorialePer le controversie riguardanti l'esecuzionedel presente contratto se il Contraente:- è Persona Fisica è competente l’autoritàgiudiziaria del luogo di residenza o ildomicilio elettivo del contraente;- è Persona Giuridica è competente l’autoritàgiudiziaria di Verona (ovvero oveha sede Società).Articolo 12Imposte e tasseLe imposte, le tasse e tutti gli altri oneristabiliti per legge, presenti e futuri, relativial premio, al contratto e agli atti da essodipendenti, sono a carico del contraenteanche se il pagamento ne sia stato anticipatodalla Società.- 9/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEArticolo 13Oggetto del contrattoR.C. AUTOCONDIZIONI GENERALI- 10/44 -La Società assicura, in conformità allenorme della Legge e del Regolamento,i rischi della responsabilità civile peri quali è obbligatoria l’assicurazione,impegnandosi a corrispondere entroi limiti convenuti, le somme che, percapitale, interesse e spese siano dovutea titolo di risarcimento di danniinvolontariamente cagionati a terzidalla circolazione del veicolo descrittonel contratto.La Società inoltre assicura, sulla basedelle <strong>Condizioni</strong> Speciali e della relativapremessa, i rischi non compresinell’assicurazione obbligatoria descrittiin tali condizioni in quanto sianoespressamente richiamate. In questocaso, i massimali indicati in polizzasono destinati anzitutto ai risarcimentidovuti in dipendenza dell’assicurazioneobbligatoria e, per la parte non assorbitadai medesimi, ai risarcimenti dovutisulla base delle <strong>Condizioni</strong> Speciali.Non sono assicurati i rischi della responsabilitàper i danni causati dallapartecipazione del veicolo a gare ocompetizioni sportive, alle relative proveufficiali e alle verifiche preliminari efinali previste nel regolamento particolaredi gara. Non sono altresì assicuratii rischi della responsabilità per i danniavvenuti all'interno di circuiti.Relativamente ai rimorchi, la garanziavale esclusivamente per i danni aterzi derivanti dal rimorchio in sostase staccato dalla motrice, per i danniderivanti da manovre a mano, nonché,sempre se il rimorchio è staccato dallamotrice, per quelli derivanti da viziocculti di costruzione o da difetti dimanutenzione.Restano comunque esclusi i danni allepersone occupanti il rimorchio.La Società assicura anche la responsabilitàper i danni causati dalla circolazionedei veicoli in aree private(escluse le aree aeroportuali).Articolo 14Limitazione e rinunceal diritto di rivalsaCon riferimento alla formula “tipo guida”,la Società eserciterà il proprio diritto dirivalsa, fino a concorrenza dell’importodi Euro 5.000,00, nel caso in cui, al momentodel sinistro, alla guida del veicoloindicato in polizza si trovi:• una persona avente età inferiore a 26anni compiuti, se la formula tipo guidaè “esperta”;• una persona diversa dal proprietariodel veicolo, se la formula tipo guidaè “esclusiva”.Tuttavia, la rivalsa non sarà esercitatanel caso in cui l’utilizzo del veicolo indicatoin polizza al momento del sinistrosia dovuto a stato di necessità (comedefinito dall’art. 54 del Codice Penale),nel caso in cui il veicolo sia guidato daltitolare di un’officina di autoriparazioneo da un suo dipendente preposto allariparazione del veicolo stesso o nelcaso in cui l’assicurato abbia perso ladisponibilità del veicolo a seguito di fattodoloso di terzi..Articolo 15Esclusioni e rivalsaL’assicurazione non è operante:– se il conducente non è abilitato (adesempio: per non aver conseguito lapatente o non aver acquisito le necessariecertificazioni di abilitazionee/o di idoneità o perchè la patentegli è stata sospesa, revocata o èscaduta di validità) a norma delledisposizioni in vigore;– nel caso di veicoli adibiti a scuolaguida, durante la guida dell’allievo,se al suo fianco non vi è una personaabilitata a svolgere le funzionidi istruttore ai sensi della leggevigente;– nel caso di veicoli con targa in


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEprova, se la circolazione avvienesenza l’osservanza delle disposizionivigenti che ne disciplinanol’utilizzo;– nel caso di veicolo dato a noleggiocon conducente, se il noleggio siaeffettuato senza la prescritta licenzaod il veicolo non sia guidato dal proprietarioo dal suo dipendente;– nel caso di veicolo sottoposto a“fermo amministrativo”;– nel caso di assicurazione della responsabilitàper i danni subiti daiterzi trasportati, se il trasporto nonè effettuato in conformità alle disposizionivigenti od alle indicazionidella carta di circolazione;– nel caso di veicolo su cingoli o ruotenon gommate, per i danni causatialla pavimentazione stradale.Nei precedenti casi ed in tutti gli altriin cui sia applicabile l’art. 144 dellaLegge, la Società eserciterà diritto dirivalsa per le somme che abbia dovutopagare al terzo in conseguenzadell’inopponibilità di eccezioni previstadalla citata norma.La Società tuttavia rinuncia ad avvalersidel diritto di rivalsa per i sinistri cagionatida conducente con patente idoneama scaduta da un periodo di temponon superiore a 12 mesi, semprechè lapatente venga rinnovata entro 45 giornidalla data di accadimento del sinistro,o successivamente se il mancato rinnovoentro tale termine sia causatoesclusivamente e direttamente dallelesioni fisiche subite dal conducentein occasione del sinistro stesso.La Compagnia non sarà tenuta a prestarecopertura, o risarcire sinistri oa fornire qualsiasi altro tipo di prestazionein base alla presente polizzaqualora tale copertura, risarcimentoo prestazione possano esporre la suaresponsabilità nei confronti di qualsivogliaforma di divieto, sanzione orestrizione derivanti da risoluzioni delleNazioni unite o da disposizioni di tipoeconomico o commerciale dettate daleggi o regolamenti di altri ordinamentigiuridici ai quali la Compagnia debbacomunque attenersi.Articolo 16Qualifica di terzi - Soggetti esclusiL’assicurazione non comprende idanni a cose e a persona subiti dalconducente del veicolo responsabiledel sinistro.L’assicurazione non comprende idanni alle cose subiti dai seguentisoggetti:a. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario,acquirente con patto di riservatodominio ed il locatario in casodi veicolo concesso in leasing;b. il coniuge non legalmente separato,il convivente more uxorio, gliascendenti e i discendenti legittimi,naturali o adottivi del conducenteo dei soggetti di cui al punto a),nonché gli affiliati e gli altri parentie affini fino al terzo grado di tutti ipredetti soggetti, quando convivanocon questi o siano a loro carico inquanto essi provvedono abitualmenteal loro mantenimento;c. ove l’Assicurato sia una Società, isoci a responsabilità illimitata e lepersone che si trovano con questiin uno dei rapporti indicati alpunto b).Articolo 17Diritto di rivalsa nel casodi inidoneità alla guidaL’assicurazione non è operante se ilconducente guida in stato di ebbrezzao sotto l’influenza di sostanze stupefacentio psicotrope, in violazione delledisposizioni del codice della strada(art. 186 e 187 codice stradale).Qualora in virtù dell’art. 144 dellaLegge la Società non possa opporreal danneggiato alcuna eccezione derivantedal contratto né clausole cheprevedano un contributo dell’assicuratoal risarcimento del danno, essapotrà esercitare il diritto di rivalsa perle somme che abbia dovuto pagare aldanneggiato stesso.La Società, tuttavia, limitatamente allaguida sotto l’influenza di sostanzestupefacenti o psicotrope e qualora sitratti di ciclomotore, limita il propriodiritto di rivalsa, indipendentementedall’ammontare del danno, all’importodi 50.000 Euro.- 11/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEInoltre la Società nel caso di veicologuidato da persona in stato di ebbrezzalimita il proprio diritto di rivalsa all’importodi Euro 2500 indipendentementedall’ammontare del danno.Articolo 18Limitazioni al diritto di rivalsaper guida in stato di ebbrezzaQualora in Polizza sia espressamenterichiamato il presente articolo la Società,nel caso di veicolo guidato da persona instato di ebbrezza limita, solamente per ilprimo sinistro, il proprio diritto di rivalsaall’importo di 500 Euro indipendentementedall’ammontare del danno.Articolo 19Parametri di tariffazioneLa valutazione del rischio e la determinazionedel premio sono effettuate sullabase dei criteri contenuti nella Tariffapredisposta e resa disponibile presso lasede dell’agenzia ove è stato stipulatoil contratto.Inoltre, viene tenuto conto della sceltaoperata dal contraente tra una delleformule di personalizzazione sotto riportate:- GUIDA LIBERA, alla guida del veicoloè abilitato un qualsiasi conducente. Ilproprietario del veicolo deve essereuna persona fisica.;- GUIDA ESPERTA, alla guida del veicolosono abilitati i seguenti conducenti:il proprietario del veicolo identificatoin polizza o un qualsiasi conducentepurchè, tali soggetti (persone fisiche)abbiano un’età uguale o maggiore di26 anni;- GUIDA ECLUSIVA alla guida delveicolo è abilitato un solo conducente,identificato nella figura del proprietario(persona fisica);- AZIENDA, alla guida del veicolo èabilitato un qualsiasi conducente. Ilproprietario del veicolo deve essereuna persona giuridica.;- SENZA PERSONALIZZAZIONE.E’ inoltre applicata, a posteriori, la formulatariffaria “Bonus/Malus” previstae disciplinata dalle lettere O, e P, delle<strong>Condizioni</strong> Speciali di polizza.Articolo 20Periodi di osservazionedella sinistrositàPer l’applicazione delle regole evolutivesono da considerare i seguenti periodidi effettiva copertura:• primo periodo: inizia dal giornodella decorrenza dell’assicurazionee termina sessanta giorni prima dellascadenza del periodo di assicurazionecorrispondente alla prima annualitàintera di premio;•periodi successivi: hanno duratadi dodici mesi e decorrono dalla scadenzadel periodo precedente.Articolo 21Modalità per la denunciadel sinistroLa denuncia del sinistro deve essereredatta sul modulo approvatodall’ISVAP ai sensi dell’art. 143 dellaLegge (constatazione amichevole diincidente – denuncia di sinistri) e devecontenere l’indicazione di tutti i datirelativi alla polizza ed al sinistro, cosìcome richiesto nel modulo stesso.In caso di mancata o ritardata presentazionedella denuncia di sinistro, chedeve essere inviata alla Società entrotre giorni da quello in cui il sinistro siè verificato o dal momento in cui l’assicuratone abbia avuto la possibilità,trova applicazione l’art. 1915 del codicecivile e conseguentemente la Societàha diritto di rivalersi integralmente oparzialmente in ragione del pregiudiziosofferto per le somme che abbia dovutopagare al terzo in ottemperanza all’art.144 della LeggeL’assicurato deve far seguire alla denuncianel più breve tempo possibilei documenti e gli atti giudiziari relativial sinistro.Ad ogni denuncia di sinistro l’assicuratopuò chiedere il rilascio di unnuovo modulo di denuncia di sinistrorivolgendosi alla propria Agenzia.Incidenti stradali con controparti estereLa richiesta di risarcimento per dannidalla circolazione stradale provocatida veicoli stazionanti abitualmente e- 12/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEassicurati in un altro Stato membro eaccaduti in uno degli Stati aderenti alsistema della carta verde, può essereinoltrata dall’assicurato oltre che alresponsabile del sinistro anche all’impresadi assicurazione con la quale èassicurato il veicolo che ha causatoil sinistro ovvero anche al suo mandatariodesignato nel territorio dellaRepubblica.Articolo 22Indennizzo direttoModalità per la denuncia del sinistroQualora siano applicabili i disposti dicui all’articolo 149 della Legge e ai sensidel D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimentodei danni subiti, l’assicurato/danneggiato che si ritiene in tutto o inparte non responsabile del sinistro, deveinviare la richiesta di risarcimento allaSocietà a mezzo:- lettera raccomandata con avviso di ricevimento,inoltrata alla Società sita in LungadigeCangrande, 16 – 37126 Verona;- telegramma, inoltrato alla Società sita inLungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona– ufficio Sinistri- telefax, inviato al n. 045.68.33.535- e-mail inviata all’indirizzo richiestadannicard.cattolica@dica.it.Articolo 23Gestione delle vertenzeLa Società assume, fino a quando neha interesse, la gestione stragiudizialee giudiziale delle vertenze in nomedell’assicurato nella sede in cui sidiscute del risarcimento del danno,designando, ove occorra, legali e/otecnici.Ha altresì facoltà di provvedere per ladifesa dell’assicurato in sede penale,sino all’atto dell’avvenuta soddisfazionedei danneggiati.La Società non riconosce le spesesostenute dall’assicurato per legali otecnici che non siano da essa designatie non risponde di multe od ammendené delle spese di giustizia penali.L’assicurato è tenuto a comparirepersonalmente in giudizio allorché laprocedura lo richieda.La Società ha diritto di rifiutare o ridurreil pagamento del danno ovverodi rivalersi per le somme che abbiadovuto pagare al terzo in conseguenzadell’applicazione dell’art. 144 dellaLegge.Articolo 24Distruzione, demolizioneod esportazione del veicoloNel caso di cessazione di rischio acausa di distruzione o demolizione odesportazione definitiva del veicolo assicurato,il contraente è tenuto a darnecomunicazione alla Società fornendoattestato certificante la restituzionedella carta di circolazione e della targadi immatricolazione (o del certificatodi presa in carico del veicolo da partedei centri autorizzati). Il contraente intali circostanze ha la facoltà di optareper una delle seguenti soluzioni:a) sostituzione con altro veicoloil Contraente può chiedere previa restituzionedel certificato, contrassegnoe della Carta Verde (se rilasciata) delveicolo distrutto, demolito o esportato,che la polizza stipulata per tale veicolosia resa valida per un altro veicolodi sua proprietà o di proprietà di unfamiliare convivente.Qualora ciò comporti una variazione dipremio in ragione di una modifica delrischio si procede ad un conguagliodel premio dell’annualità in corso sullabase della tariffa in vigore sul contrattooggetto di variazione.b) risoluzione del contrattoil contraente può optare per la risoluzionedel contratto.In tal caso il contratto si risolve conla restituzione della parte di premiocorrisposta e non usufruita, in ragionedi 1/360 del premio annuo netto pergiorno di garanzia residua dal momentodella restituzione di:- certificato e contrassegno e dellaCarta Verde (se rilasciata),- consegna della copia dell’attestatocertificante la restituzione dellacarta di circolazione e della targadel veicolo (o certificato di presa- 13/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEin carico del veicolo da parte deicentri autorizzati).Per i contratti di durata inferiore all’annola Società non procede alla restituzionedella maggiorazione di premio richiestaal momento della stipulazione delcontratto.Articolo 25Attestazione dello stato di rischioLa Società invia l’attestazione dello statodi rischio, salvo quanto previsto dal successivoart. 27, all’indirizzo del contraenteindicato in polizza, almeno 30 giorni primadella scadenza annuale del contratto.L’attestazione contiene:– la denominazione della Società;– il nome, o denominazione, o ragionesociale del contraente;– il numero del contratto di assicurazione;– la forma di tariffa in base alla qualeè stato stipulato il contratto;– la data di scadenza del periodo diassicurazione per il quale l’attestazioneviene rilasciata;– il numero dei sinistri verificatisi negliultimi cinque anni;– il dettaglio dei sinistri che hanno contribuitoall’applicazione del malus.Relativamente ai sinistri con responsabilitàconcorsuale verranno inoltreindicati: l’anno di accadimento, lapercentuale di responsabilità e l’indicazionese ha contribuito o menoalla variazione della classe di meritoin malus.– i dati della targa di riconoscimento o,quando questa non sia prescritta, idati di identificazione del telaio e delmotore del veicolo per la cui circolazioneil contratto è stato stipulato;– la firma dell’assicuratore.L’attestazione, nel caso in cui il contrattostesso sia stato stipulato sulla base diquanto disposto nella Condizione SpecialeO e P contiene altresì:– la classe di merito di provenienza edi assegnazione del contratto perl’annualità successiva,– la classe di merito di ConversioneUniversale (denominata in seguitoC.U.) di assegnazione del contrattoper l’annualità successiva. La classeC.U. verrà inoltre indicata anche inpresenza della condizione specialeG secondo le norme ivi contenute.L’attestazione è rilasciata anche nel casodi tacito rinnovo del contratto.Qualora il periodo di osservazione risulticoncluso e si sia verificata una delleseguenti circostanze:- furto del veicolo,- esportazione definitiva all’estero,- vendita con esercizio della facoltà dirisoluzione del contratto,- consegna in conto vendita,- demolizione,- cessazione definitiva della circolazione,la Società invierà l’attestato di rischioall’indirizzo indicato in polizza e relativoal contraente.Nel caso di contratto stipulato con ripartizionedel rischio tra più imprese,l’attestazione deve essere rilasciata dalladelegataria.Il contraente deve consegnare all’assicuratorel’attestazione sullo stato dirischio all’atto della stipulazione delcontratto.Articolo 26Duplicato attestazionedello stato di rischioLa Società rilascia un duplicato dell’attestazionedi rischio, su richiesta delcontraente ed entro 15 giorni dalla richiestastessa:- in caso di deterioramento, smarrimentoo mancato pervenimento;- in adempimento all’articolo 1, comma 1del provvedimento ISVAP n. 2590 dell’8febbraio 2008. In tal caso l’attestazionedello stato di rischio si riferisce all’ultimaannualità assicurativa effettivamenteconclusa.Analoghe disposizioni si applicano neiconfronti del proprietario se persona diversadal Contraente, dell’usufruttuario,dell’acquirente con patto di riservatodominio o del locatario in caso di locazionefinanziaria. Nel caso di veicolo inleasing o dato a noleggio a lungo termine- 14/44 -


AUTO RISCHI R.C. AUTO DIVERSI CONDIZIONI INCENDIO GENERALIE ALTRE GARANZIEe purchè la durata di tali contratti non siainferiore a 12 mesi, l’attestato di rischiopuò essere rilasciato all’effettivo utilizzatoredel veicolo, purchè abbia provvedutoal riscatto del veicolo acquisendone laproprietà.L’attestato di rischio potrà essere rilasciatocontestualmente al riscatto e intal caso sarà relativo all’ultima annualitàeffettivamente conclusa.Il duplicato può essere rilasciato anchead un'altra persona purchè munita didelega scritta espressamente rilasciataglidall’avente diritto nonché di copia diun valido documento di riconoscimentodell’avente diritto.Articolo 27Casi di non rilascio dell’attestazionedello stato di rischioLa Società non rilascia l’attestazionenel caso di:– contratti che abbiano avuto una duratainferiore ad un anno;– contratti che abbiano avuto efficaciainferiore ad un anno per il mancatopagamento di una rata di premio;– contratti annullati o risolti anticipatamenterispetto alla scadenza annuale,salvo il caso in cui il periodo di osservazionerisulti concluso;– cessione del contratto per alienazionedel veicolo assicurato.- 15/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIR.C. AUTOCONDIZIONI SPECIALI(Valide solo se espressamente richiamate)PremessaL’assicurazione dei rischi di natura facoltativaindicati nelle sottoestese <strong>Condizioni</strong>Speciali è regolata dalle <strong>Condizioni</strong>Generali di Assicurazione, nonché, oveapplicabili, per quanto da queste nonprevisto, dalle norme disciplinanti le singolegaranzie.CONDIZIONE SPECIALE - B -Motocicli e quadricicli trasportopersoneadibiti a scuola guidaL’assicurazione copre anche la responsabilitàdell’istruttore.Sono considerati terzi l’allievo conducentequando è alla guida, salvo durantel’effettuazione dell’esame, e l’istruttoresoltanto durante l’esame dell’allievoconducente.CONDIZIONE SPECIALE - C -Danni a cose di terzi trasportati sumotocarrozzette date a noleggio conconducente o ad uso pubblicoLa Società assicura la responsabilità delcontraente, del proprietario (se personadiversa) e del conducente del veicoloper i danni involontariamente cagionatidalla circolazione del veicolo stessoagli indumenti ed oggetti di comune usopersonale che, per la loro naturale destinazione,siano portati con sé dai terzitrasportati, esclusi comunque denaro,preziosi, titoli nonché bauli, valigie, collie loro contenuto.Sono parimenti esclusi i danni derivantida incendio, da furto o da smarrimento.CONDIZIONE - G -“Pejus”PremessaLa presente assicurazione è stipulata nellaforma con maggiorazione del premio persinistrosità o “pejus”.a) Stipulazione di un nuovo contratto1. All’atto della stipulazione del contrattonel caso di:a) veicolo immatricolato al PubblicoRegistro Automobilistico per la primavolta;b) veicolo assicurato per la prima voltadopo una voltura al Pubblico RegistroAutomobilistico;il contraente è tenuto a fornire copiadella carta di circolazione e del relativofoglio complementare o il certificato diproprietà, e, ove previsto, l’appendicedi cessione del contratto.2. Relativamente ai punti a. e b. per i ciclomotori,il contraente è tenuto a fornirecopia del certificato di circolazione seil ciclomotore è munito di targa, copiadella fattura d’acquisto, ovvero copiadella dichiarazione sostitutiva dell’attodi notorietà qualora il ciclomotore nonsia munito di targa.3. In presenza di detta documentazioneil contratto è assegnato alla classeCU 14. In difetto il premio dovuto saràaumentato del 25% e verrà assegnatala classe CU 18.b) Veicolo assicurato con altra Impresa1. Nel caso in cui il contratto stipulatocon la Società si riferisca a veicologià assicurato presso altra impresa,al contratto stesso si applicherannole maggiorazioni di cui alla lettera e),qualora dall’attestazione di cui all’art.134 della Legge, rilasciata dal precedenteassicuratore, esse risultinodovute.2. Relativamente alla classe C.U. sulcontratto verrà indicata quella riportatasull’attestato di rischio o in difettoverrà assegnata sulla base di quantoprevisto alla sezione b) punto 2 dellacondizione speciale O-P “bonus/malus”ciclomotori/motocicli.3. Nel caso in cui il contratto si riferiscaa veicolo già assicurato con forma“Franchigia”, il contratto è stipulatosenza alcuna maggiorazione.4. Qualora l’attestazione sia scaduta dapiù di 5 anni o in mancanza di consegnadell’attestazione, il contratto verràstipulato ai premi di tariffa maggiorati- 16/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIdel 25% (C.U. 18). Le medesime disposizionisi applicano anche qualoral’attestazione di rischio risulti scadutada oltre un anno, salvo il caso in cui ilcontraente dichiari per iscritto, ai sensie per gli effetti degli artt. 1892 e 1893del codice civile, di non aver circolatonel periodo di tempo successivo allascadenza del precedente contratto.5. Qualora il proprietario del veicolo, siapersona diversa dal contraente riportatosull’attestazione di rischio, e vogliausufruire dell’attestato stesso, dovràfornire oltre all’attestazione di rischioanche copia del libretto da cui si evincache risultava essere proprietario delveicolo già dalla data di effetto dell'ultimaannualità assicurativa precedente.Qualora nel corso dell'ultima annualitàassicurativa precedente, siano stateeffettuate variazioni del veicolo assicurato,il proprietario dovrà integrare ladocumentazione di cui sopra con unadichiarazione che attesti che il contrattoindicato sull'attestato di rischio è statosostituito per cambio del veicolo eche il veicolo precedente era di Suaproprietà. In difetto, relativamente allaclasse C.U., verrà assegnata la classeC.U. 14.6. Tuttavia, qualora il proprietario delveicolo sia un familiare convivente o ilpassaggio di proprietà sia avvenuto dauna pluralità di soggetti ad uno solo diessi, il proprietario potrà usufruire dellaclasse di merito indicata sull’attestatodi rischio presentando rispettivamentela seguente documentazione: autocertificazioneche attesti il regime dicomunione dei beni o dichiarazione dirinuncia dell’attestazione di rischio e delrelativo bonus/malus maturato da partedei comproprietari cedenti. In difetto,relativamente alla classe C.U., verràassegnata la classe C.U. 14.7. Nel caso in cui il contratto stipulato conla Società si riferisca a veicolo precedentementeassicurato con contrattodi durata inferiore all’anno, la maggiorazionesi applica se quest’ultimocontratto risulta essere stato in corsocon il computo della predetta maggiorazione.Il contraente deve esibireil precedente contratto temporaneo;in mancanza, il contratto è stipulato aipremi di tariffa con la maggiorazionedel 25% (C.U. 18). Le medesime disposizionisi applicano anche qualorail contratto temporaneo precedenterisulti scaduto da oltre un anno, salvoil caso in cui il contraente dichiari periscritto, ai sensi e per gli effetti degliartt. 1892 e 1893 del codice civile,di non aver circolato nel periodo ditempo successivo alla scadenza delprecedente contratto.8. Qualora il cliente presenti un attestatodi rischio relativo ad un veicolo venduto,posto in conto vendita, demolito, esportatodefinitivamente all’estero o colpitoda furto totale in data successiva ouguale alla scadenza annuale riportatasull’attestato stesso, e voglia usufruiredella classe di merito C.U. per altroveicolo di Sua proprietà, si applicanoi disposti di cui ai punti 2 e 4.c) veicolo assicurato con impresa postain liquidazione coatta amministrativaNel caso in cui il contratto precedente siastato stipulato per durata non inferiore adun anno presso un’impresa alla quale siastata vietata l’assunzione di nuovi affari oche sia stata posta in liquidazione coattaamministrativa, per l’applicazione o menodei criteri di maggiorazione del premio, ilcontraente/proprietario, o il proprietariose persona diversa dal contraente, deveprovare di aver fatto richiesta dell’attestazioneall’Impresa o al commissarioliquidatore e dichiarare, ai sensi e pergli effetti degli artt. 1892 e 1893 codicecivile, gli elementi che sarebbero statiindicati nell’attestazione ove fosse statarilasciata.d) Revisione della maggiorazioneLa maggiorazione del 25% (C.U. 18)è soggetta a revisione sulla base dellerisultanze della carta di circolazione odell’attestazione che siano state rispettivamenteesibite o consegnate in datasuccessiva a quella della stipulazione delcontratto, purchè ciò avvenga non oltretre mesi da quest’ultima data. L’eventualedifferenza di premio risultante acredito del contraente sarà rimborsatadalla Società entro la data di scadenzadel contratto.e) Rinnovo del contrattoPer le annualità successive a quella dellastipulazione, qualora nel periodo diosservazione, quale definito dall’art. 18delle <strong>Condizioni</strong> Generali di Assicurazione,vengano pagati sinistri con responsabilitàprincipale o con responsabilità- 17/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIconcorsuale e in tal caso la percentualedi responsabilità cumulata ad altri sinistridella medesima natura, pagati nel corsodi detto periodo o nel quinquennio precedente,sia pari o superiore al 51%, ilpremio dovuto sarà aumentato:- del 5% in presenza di 1 sinistro- del 15% in presenza di 2 sinistri- del 25% in presenza di 3 o più sinistri.f) Passaggio senza seguito o riaperturadi un sinistro1. La Società, qualora un sinistro giàposto a riserva e che abbia concorsoalla determinazione del “Pejus” siasuccessivamente eliminato come senzaseguito ed il rapporto assicurativo a talemomento risulti ancora in essere conil contraente originario, provvederà alrimborso della maggiorazione all’attodel primo rinnovo successivo alla chiusuradell’esercizio in cui l’eliminazioneè stata effettuata.2. Qualora il rapporto assicurativo siacessato, la Società invierà all’indirizzoindicato in polizza e relativo al contraente,una specifica comunicazionecontenente:• l’attestazione dello stato di rischiodella quale dovrà tenersi conto nelcaso in cui sia stato stipulato altro contrattoper il veicolo al quale si riferiscel’attestazione stessa;• le eventuali indicazioni per ottenere ilrimborso del maggior premio pagato.3. Nel caso in cui un sinistro già eliminatocome senza seguito, venga riaperto,e allo stesso venga attribuita la responsabilitàprincipale o in caso diresponsabilità concorsuale il cumulocon altro sinistro della medesima naturadia origine ad una percentuale diresponsabilità pari o superiore al 51%,si procederà, all’atto del primo rinnovodi contratto successivo alla riaperturadel sinistro stesso, alla maggiorazioneprecedentemente non applicata.g) Sostituzione del contratto1. La sostituzione del contratto qualunquene sia il motivo, non interrompe il periododi osservazione in corso purchénon vi sia sostituzione della personadel proprietario assicurato o il nuovoproprietario sia un familiare convivente.Qualora il familiare convivente usufruiscadel diritto al mantenimento dellaclasse di merito, lo stesso dovrà produrrecopia dello stato di famiglia.2. La sostituzione del veicolo dà luogoa sostituzione del contratto solo in casodi alienazione, consegna in contovendita, furto, demolizione, distruzioneod esportazione del veicolo assicurato(circostanze che dovranno essere idoneamentedocumentate). In ogni altrocaso si procede alla stipulazione di unnuovo contratto.3. Qualora il contraente si sia avvalso dellafacoltà di cui al comma precedente e ilveicolo dato in conto vendita non vengasuccessivamente venduto, per riassicurarelo stesso dovrà essere stipulatoun nuovo contratto applicando la maggiorazionedel 25%, salvo il caso in cuisia applicabili le condizioni di maggiorfavore previste per gli assicurati dallaLegge n° 40 del 2 aprile 2007.h) Scadenza del contrattoAlla scadenza del contratto la Società,salvo che non ricorrano le condizioni dicui all’art. 24 delle <strong>Condizioni</strong> Generali,invierà al contraente un’attestazione dirischio secondo quanto disposto nell’art.23 delle <strong>Condizioni</strong> Generali.i) Veicolo assicurato all’estero1. Nel caso in cui il contratto si riferiscaa veicolo già assicurato all’estero, ilcontraente/proprietario, o il proprietariose persona diversa dal contraente, ètenuto a consegnare una dichiarazionedel precedente assicuratore estero cheattesti la situazione assicurativa delveicolo. Il contratto è stipulato senzamaggiorazioni di premio salvo chedalla dichiarazione del precedenteassicuratore risultino indicazioni sullabase delle quali possano essereapplicate le maggiorazioni previstedalla lettera e).2. La dichiarazione si considera a tuttigli effetti attestazione dello stato dirischio.3. In tal caso al nuovo contratto deveessere allegato:- la dichiarazione rilasciata dal precedenteassicuratore estero;- libretto riportante la re immatricolazionedel mezzo in Italia, da cui si desumainequivocabilmente che si tratta dellostesso veicolo a cui fa riferimento ladichiarazione di cui al punto che precede.4. In mancanza della consegna di talidocumenti il premio dovuto sarà maggioratodel 25%.- 18/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIl) Tabella di conversione da classe C.U.a Pejus1. L’assegnazione alla classe di meritoC.U. avviene sulla base di quantoprevisto alla sezione b) punto 2 dellacondizione speciale O-P “bonus/malus”ciclomotori/motocicli.2. Qualora il contraente presenti un’attestazionedi rischio con indicata la classeC.U. di assegnazione, l’assegnazione al“pejus” di pertinenza avverrà come databella seguente, considerando i sinistriche abbiano dato origine al malus nelperiodo di osservazione pregresso.Classe C.U.di assegnazioneDa classe 1a classe 180 Sinistrinell’ultimoP.O.Tariffa fissa(Pejus)1 Sinistrinell’ultimoP.O.Pejus+5%2 Sinistrinell’ultimoP.O.Pejus+15%3. La classe di merito C.U., per le annualitàsuccessive a quella della stipulazionedel contratto, verrà determinata sullabase della “Tabella delle regole evolutivedella classe C.U.” riportata a punto f)della condizione speciale O – P “BonusMalus” ciclomotori/motocicli.CONDIZIONE - H -Non tacita proroga3 o piùSinistrinell’ultimoPejus+25%A deroga del disposto dell’art. 6 delle<strong>Condizioni</strong> Generali di Assicurazione,resta di comune accordo convenuto fra leParti contraenti che il presente contratto siintende estinto alla sua naturale scadenzasenza obbligo di disdetta.CONDIZIONE SPECIALE – O – P«Bonus/Malus»Ciclomotori/MotocicliPremessaLa presente assicurazione è stipulatanella forma «Bonus/Malus», che prevederiduzioni o maggiorazioni di premio,rispettivamente in assenza od in presenzadi sinistri nei periodi di osservazionequali definiti dall’art. 18 delle <strong>Condizioni</strong>Generali di Assicurazione e che si articolain 15 classi di merito interne (dalla1E alla 10) corrispondenti ciascuna alivelli di premio decrescenti o crescenti,determinati secondo la “Tabella dei livellidi premio” che segue:ClassidimeritoCoefficienti dideterminazionedel premio1E 0,77611D 0,79201C 0,80821B 0,82471A12345678910 0,84150,85870,88530,91270,94090,97001,10001,20001,30001,50002,0000Evoluzionein BonusDa - A1D a 1E1C a 1D1B a 1C1A a 1B1 a 1A2 a 13 a 24 a 35 a 46 a 57 a 68 a 79 a 810 a 9-Impatto %Bonus- 2,01%- 2,00%- 2,00%- 2,00%- 2,00%- 3,00%- 3,00%- 3,00%- 3,00%- 11,82%- 8,33%- 7,69%- 13,33%- 25,00%-a) Stipulazione di un nuovo contratto1. All’atto della stipulazione, il contrattoè assegnato alla classe interno 06(C.U. 14) se:a. veicolo immatricolato al pubblicoregistro automobilistico per la primavolta; oppure,b. veicolo assicurato per la prima voltadopo una voltura al pubblico registroautomobilistico/ dopo un passaggiodi proprietà per i ciclomotori.c. veicolo già assicurato, posto in contovendita, per il quale l’incarico di venditanon sia andato a buon fine, semprechèdalla data della sostituzione sia trascorsoalmeno un mese e non oltre un anno. Incaso contrario il contratto è assegnatoalla classe interna 10 (C.U. 14).2. Il contraente è tenuto a fornire la copiadella carta di circolazione e del certificatodi proprietà e, ove previsto, l’appendicedi cessione del contratto.3. Qualora la data di immatricolazione o divoltura al P.R.A. risulti di tre o più mesiantecedente all’effetto del contratto, ilcliente è tenuto a fornire dichiarazionedi non aver circolato nel periodo tra ladata di immatricolazione e la data dieffetto del contratto.4. Relativamente ai punti a. e b. per i ciclomotori,il contraente è tenuto a fornirecopia del certificato di circolazione seil ciclomotore è munito di targa, copiadella fattura d’acquisto, ovvero copiadella dichiarazione sostitutiva dell’attodi notorietà qualora il ciclomotore nonsia munito di targa.5. Relativamente al punto c. il contraenteè tenuto a fornire copia del documentoattestante l’incarico in conto vendita e- 19/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIcopia del documento di restituzionedel veicolo per mancato buon fine delcitato incarico.6. Qualora non vengano presentati i documentidi cui ai commi precedenti,il contratto è assegnato alla classeinterna 10 (C.U. 18) .7. In deroga a quanto sopra sono fattesalve, in quanto applicabili, le condizionidi maggior favore previste pergli assicurati dalla Legge n° 40 del 2aprile 2007.b) Veicolo già assicurato1. Nel caso in cui il contratto stipulatocon la Società si riferisca a veicologià assicurato presso altra Impresacon la Forma tariffaria Bonus/Malus,l’assegnazione della classe di meritoavverrà utilizzando l’attestazionedi rischio rilasciata ai sensi dell’art.134 della Legge o la dichiarazione dirisoluzione del rapporto per i contratticonclusi a distanza. Pertanto, perl’assegnazione alla classe di meritoBonus/Malus interna si procede comesegue:a. se il contratto si riferisce a veicolo giàassicurato con la Società, il contrattoè assegnato alla classe di merito dipertinenza sulla base della tabella dicui al punto f);b. se il contratto si riferisce a veicolo assicuratopresso altra Impresa, anche conforma tariffaria “franchigia”, il contrattoè assegnato all’atto della stipulazionealla classe di merito interna, determinatasecondo la Tabella sotto riportatae tenendo conto del numero dei sinistririportati nella tabella della sinistrositàpregressa e che risultano pagati, pagaticon responsabilità principale o pagaticon responsabilità concorsuale.Classe C.U. diassegnazione1234567891011121314151617180sinistri1E1E1E1E1D1C1B1A123456789101sinistri333345678910101010101010102 o piùsinistri101010101010101010101010101010101010ì2. Qualora sull’attestato di rischio nonsia riportata la classe di merito C.U.,per la determinazione della stessa sidovranno seguire le seguenti regole:a. determinazione della classe di meritosulla base della sinistrosità pregressae come da prospetto sotto riportatoAnni senza sinistri543210Classe di merito91011121314b. in presenza di sinistri pagati e/opagati con responsabilità principale,riportati nella tabella della sinistrositàpregressa si applica la classe di meritodeterminata sulla base della tabella dicui al punto a. per il n. di anni indennida sinistri. Alla classe così determinatasi applica una maggiorazione di 2 classiper ogni sinistro pagato provocato nell’ultimoquinquennio (compresa l’annualitàin corso). Nel caso in cui la tabella dellasinistrosità pregressa riportasse delleannualità con l’indicazione NA (non assicurato)o ND (non disponibile), le stessenon potranno essere considerate utili aifini della determinazione della classe dimerito C.U..3. Qualora il contraente presenti un attestatodi rischio relativo ad un veicolovenduto, posto in conto vendita, colpitoda furto totale, demolito o esportatodefinitivamente all’estero in data successivao uguale al periodo di osservazioneriportato sull’attestato stesso,e voglia usufruire della classe di meritoper altro veicolo di sua proprietà, o diproprietà di un familiare convivente,dovrà fornire oltre all’attestazione dirischio in originale anche i seguentidocumenti:- copia di un documento da cui si evincal’avvenuta vendita, messa in contovendita, denuncia di furto, demolizioneo esportazione definitiva all’esterodel veicolo riportato sull’attestato dirischio;- copia del libretto di circolazione delveicolo da assicurare. Relativamenteai ciclomotori, il contraente è tenuto afornire copia del certificato di circo-- 20/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIlazione se il ciclomotore è munito ditarga, copia della fattura d’acquisto,ovvero copia della dichiarazione sostitutivadell’atto di notorietà qualora ilciclomotore non sia munito di targa.4. Nel caso in cui il contratto si riferisca aveicolo già assicurato per durata inferioreall’anno, il contraente deve esibireil precedente contratto temporaneo, eil contratto è assegnato:- alla classe di merito C.U. indicata sulprecedente contratto temporaneo;- alla classe di merito interna sulla basedi quanto previsto al punto 1b.Qualora sul contratto temporaneo precedentenon sia indicata la classe CU,la stessa dovrà essere determinatacome indicato al punto 2; relativamentealla classe interna sarà attribuita laclasse 6.5. In mancanza della consegna dell’attestazionee/o della relativa documentazioneintegrativa o del contrattotemporaneo precedente, o qualoral’attestazione o il contratto temporaneoprecedente siano scaduti da oltre 5anni, il contratto è assegnato alla classe10 (C.U. 18). Le medesime disposizionisi applicano anche qualora l’attestazionedi rischio o il contratto temporaneorisultino scaduti da oltre un anno, salvoil caso in cui il contraente dichiari periscritto, ai sensi e per gli effetti degliartt. 1892 e 1893 del codice civile,di non aver circolato nel periodo ditempo successivo alla scadenza delprecedente contratto.6. Qualora il proprietario del veicolo, siapersona diversa dal contraente riportatosull’attestazione di rischio, e vogliausufruire della classe di merito indicatasull’attestato stesso, dovrà fornire oltreall’attestazione di rischio anche copiadel libretto da cui si evinca che risultavaessere proprietario del veicolo già dalladata di effetto dell’ultima annualità assicurativaprecedente. In caso contrarioil contratto verrà assegnato alla classe6 (C.U. 14).Qualora nel corso dell’ultima annualitàassicurativa precedente, siano stateeffettuate variazioni del veicolo assicurato,il proprietario dovrà integrare ladocumentazione di cui sopra con unadichiarazione che attesti che il contrattoindicato sull’attestato di rischio è statoemesso in sostituzione per cambio delveicolo e che il veicolo precedente eradi Sua proprietà. In difetto, il contrattoverrà assegnato alla classe di merito6 (C.U. 14).7. Qualora il proprietario del veicolo siaun familiare convivente, o il passaggiodi proprietà sia avvenuto da unapluralità di soggetti ad uno solo diessi, il proprietario potrà usufruire dellaclasse di merito indicata sull’attestatodi rischio presentando, rispettivamentela seguente documentazione:autocertificazione che attesti il regimedi comunione dei beni o lo stato diconvivenza, dichiarazione di rinunciadell’attestazione di rischio e del relativobonus/malus maturato da parte deicomproprietari cedenti.8. Si precisa che qualora l’attestato dirischio venga rilasciato per un veicolosul quale sia stato esercitato il diritto alriscatto seguito leasing o noleggio alungo termine, il recupero della classedi merito a favore dell’effettivo utilizzatoredel veicolo stesso potrà essereeffettuato qualora venga presentatala seguente documentazione:- attestato di rischio relativo all’ultimaannualità effettivamente conclusa;- copia del libretto di circolazione conavvenuta trascrizione del passaggio diproprietà all’effettivo utilizzatore.Nel caso in cui l’effettivo utilizzatore siapersona diversa dal contraente indicatosull’attestato di rischio oltre alla documentazionedi cui sopra, il contraentedel precedente contratto assicurativo,dovrà fornire adeguata dichiarazione diutilizzo in via continuativa del veicolo,da parte dell’effettivo utilizzatore.Qualora contestualmente all’eserciziodi riscatto, l’effettivo utilizzatore vogliaassicurare un nuovo veicolo di suaproprietà in luogo del veicolo indicatosull’attestato di rischio e oggetto di riscatto,il recupero della classe di meritoè ammesso qualora la documentazionedi cui sopra sia integrata del libretto dicircolazione del nuovo veicolo.9. Sinistrosità Pregressa - E’ prevista l’applicazionedei coefficienti, indicati nellatabella di seguito riportata a secondadella presenza o meno di sinistri, nella- 21/44 -


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALItabella della sinistrosità pregressa.Tipologie di rischio Livello di premioA) tabella della sinistrositàpregressa completamente0,855valorizzata e nessun sinistroe classe CU


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIClassi di meritodi provenienzaClasse di collocazione in baseai sinistri “osservati”per Motoveicoli0sinistri1sinistri2 o piùsinistri1E1E21D1C1B1A123456789101E1D1C1B3456789991010101010101010101010101010101010101010• Tabella delle regole evolutive classeC.U.Classi di meritodi provenienza123456789101112131415161718Classe di collocazione C.U. in baseai sinistri “osservati”0 1 2 3 4 o piùsinistri sinistri sinistri sinistri sinistri112345678910111213141516173456789101112131415161718181867891011121314151617181818181818910111213141516171818181818181818181213141516171818181818181818181818182. Sinistrosità Pregressa - E’ prevista l’applicazionedei coefficienti, indicati nellatabella di seguito riportata a seconda dellapresenza o meno di sinistri, nella tabelladella sinistrosità pregressa.Tipologie di rischio Livello di premioA) tabella della sinistrositàpregressa completamente0,855valorizzata e nessun sinistroe classe CU


R.C. AUTO CONDIZIONI SPECIALIper tutti o per parte dei sinistri avvenutinel periodo di osservazione precedentealla scadenza annuale stessa.Qualora il sinistro sia stato definitoin base alla convenzione indennizzodiretto, attiva per i sinistri avvenutidopo il 01 febbraio 2007 il contraentedovrà rimborsare il sinistro, ai sensi delDPR n. 254 del 18.7.06, direttamentealla CONSAP – Concessionaria ServiziAssicurativi Pubblici S.P.A., in qualitàdi gestore della Stanza di Compensazione,sita in via YSER, 14 - 00198ROMA.5. In entrambi i casi la Società rilascerà alcontraente/proprietario, o al proprietariose persona diversa dal contraente, unanuova attestazione del rischio, ai sensidell’art. 23 delle <strong>Condizioni</strong> Generali,previa restituzione di quella rilasciataprecedentemente.h) Sostituzione del contratto1. In caso di sostituzione del contratto èmantenuta ferma la scadenza annualedel contratto sostituito.2. La sostituzione del veicolo dà luogoa sostituzione del contratto solo in casodi alienazione, consegna in contovendita, furto, demolizione, distruzioneod esportazione del veicolo assicurato(circostanze che dovranno essere idoneamentedocumentate). In ogni altrocaso si procede alla stipulazione di unnuovo contratto.3. Qualora il contraente si sia avvalsodella facoltà di cui al punto precedentee il veicolo dato in conto vendita nonvenga successivamente venduto, perriassicurare lo stesso dovranno essereapplicati i disposti di cui al punto a),lettera c.4. E’ possibile mantenere la classe dimerito interna/C.U. in tutti i casi in cuila sostituzione:- non dà luogo a variazione del proprietarioo il nuovo proprietario è unfamiliare convivente con il proprietarioindicato sul contratto sostituito;- dà luogo a variazione del proprietarioin conseguenza del passaggio diproprietà: da una pluralità di soggettiad uno solo di essi, o a favore dell’utilizzatorenel caso di leasing o noleggioa lungo termine.In tutti gli altri casi si applicano le disposizionidi cui all’art. 7.5. In tutti i casi in cui è possibile mantenerela classe di merito C.U. al contrattodovrà essere allegata idonea documentazione.Pertanto:- qualora il familiare convivente usufruiscadel diritto al mantenimento dellaclasse di merito, lo stesso dovrà produrrecopia dello stato di famiglia (oeventuale autocertificazione);- qualora il passaggio di proprietà avvengada una pluralità di soggetti aduno solo di essi dovrà essere allegatadichiarazione di rinuncia al bonus/malusmaturato sottoscritta dai comproprietariuscenti;- qualora si tratti di passaggio a favoredell’utilizzatore dovrà essere allegatacopia del libretto del veicolo assicuratoe/o da assicurare.i) Scadenza del contrattoAlla scadenza del contratto la Società,salvo che non ricorrano le condizioni dicui all’art. 24 delle <strong>Condizioni</strong> Generali,invierà al contraente un’attestazione dirischio secondo quanto disposto nell’art.23 delle <strong>Condizioni</strong> Generali.- 24/44 -


SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALIArticolo 1Oggetto del contrattoAvvalendosi di una specifica convenzionestipulata tra la Società e Mapfre Warrantysono garantite all’assicurato le prestazionidei Servizi di Assistenza sottoindicate qualorasi verifichi un sinistro. In caso di sinistrol’assicurato deve rivolgersi direttamente allaCentrale operativa che provvede all’erogazionedelle prestazioni.EstensioneLe prestazioni sono erogate anche nel casoin cui il veicolo utilizzato dall’assicurato ecolpito da un sinistro non sia di proprietàdell’assicurato stesso ma di una societàdi noleggio. In tal caso la prestazione diassistenza (fatto salvo il soccorso stradale)sarà fornita previo inoltro della lettera dinoleggio rilasciata al momento del ritiro delveicolo o della copia del contratto di noleggiodal quale si evinca che l’assicurato è unodei conducenti autorizzati alla conduzionedel veicolo. L'estensione per auto e noleggioè operante per viaggi al di fuoridel comune di residenza dell'assicuratoe purchè la permanenza al di fuori delcomune di residenza non sia superiorea 60 giorni.Articolo 2Soccorso stradale2.a TrainoQualora, in conseguenza di sinistro, il veicoloabbia subito danni tali da renderneimpossibile l'utilizzo in condizioni normali,la Centrale Operativa procurerà direttamenteall'Assicurato il mezzo di soccorsoper trainare il veicolo stesso al più vicinopunto di assistenza della casa costruttriceo, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico,all'officina più vicina, tenendola Società a proprio carico il relativo costo- comprese le spese per l'eventualeripristino del manto stradale - fino ad unmassimo di 350 Euro per sinistro. Sono acarico dell'Assicurato le spese per il trainoqualora il veicolo abbia subito il sinistrodurante la circolazione al di fuori dellarete stradale pubblica o di aree ad esseequiparate (percorsi fuoristrada). Sonoaltresì escluse le spese relative all'interventodi mezzi eccezionali, anche seindispensabili per il recupero del veicolo.L’operatività della presente garanzia vieneestesa anche ai casi di immobilizzo del veicoloassicurato dovuto a danni ai pneumatici,SEZIONE ASSISTENZA BASECONDIZIONI GENERALI- 25/44 -nel caso in cui non sia possibile effettuare lasostituzione o la riparazione sul posto comeda successivo articolo 2.b. Tale estensioneè operante esclusivamente se il sinistrosi verifica sulla rete autostradale.Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmenteomologato, nonché il conducentecon capacità di prensione o deambulazioneridotte in tutto o in parte in via permanente,può chiedere l’intervento di soccorsostradale anche in caso di foratura dipneumatico del veicolo o di necessitàdi montaggio delle catene da neve.2.b Depannage(prestazione operante solo in Italia)Qualora a seguito di guasto, il veicolo risultidanneggiato in modo tale da non essere incondizioni di spostarsi autonomamente,la Centrale Operativa, valutata l'entità, iltipo di guasto e la possibilità di effettuare lariparazione sul posto, verificherà la disponibilitàdi una Officina Mobile nel territoriodove si è verificato il sinistro ed invierà lastessa per la riparazione.Restano a carico dell'Assicurato il costodei pezzi di ricambio eventualmenteutilizzati per l'intervento d'urgenza edogni altra spesa di riparazione, compresala manodopera, effettuata dal mezzo disoccorso.Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmenteomologato, nonché il conducentecon capacità di prensione o deambulazioneridotta in tutto o in parte in via permanente,può chiedere l'intervento di depannageanche in caso di foratura di pneumaticodel veicolo o di necessità di montaggiodelle catene da neve.Solo ed esclusivamente in caso di foraturadi pneumatico o montaggio di catene ilcosto della manodopera resta a caricodella Compagnia.In tutti i casi, qualora durante l'interventol'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilitàa riparare il veicolo sul posto, l'OfficinaMobile stessa procederà al traino del veicolonel rispetto della procedura previstadalla precedente prestazione 2.a. la Societàterrà a proprio carico il costo relativoall'intervento fino ad un massimo di 300Euro per sinistro.La presente garanzia opera anche in casodi immobilizzo del veicolo assicurato dovutoa danni a pneumatici, purchè il sinistro siverifichi sulla rete autostradale. L’officinamobile effettuerà la sostituzione del pneumaticodanneggiato sul posto, utilizzando


SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALIil pneumatico in dotazione al veicolo; inassenza del kit di riparazione in dotazione dalveicolo, la Centrale Operativa organizzeràinvece il traino del veicolo fino al gommistapiù vicino al luogo del sinistroArticolo 3Autodemolizione(Prestazione operante in Italia e all'estero)Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, inottemperanza alle disposizioni di legge vigenti,(DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e NuovoCodice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art.46) debba procedere alla cancellazione alP.R.A. ed alla successiva demolizione delveicolo, la Centrale Operativa, su richiestadell'Assicurato, organizzerà il recuperodel veicolo, mediante carroatrezzi e la suademolizione.L’ Assicurato ha diritto a richiedere lademolizione del veicolo entro e non oltre6 mesi dal giorno del sinistro, producendoalla Centrale Operativa la documentazionecompleta attestante l’entità del sinistro eda condizione che il valore commercialedel veicolo dopo il sinistro risulti inferioreai costi di riparazione (“perdita totale”del veicolo).Qualora il recupero richieda l'intervento dimezzi eccezionali, il relativo costo rimanea carico dell'Assicurato che dovrà provvederedirettamente al pagamento.L'Assicurato deve produrre, al momentodella consegna del veicolo, la seguentedocumentazione:• libretto di circolazione (originale);• foglio complementare / certificato diproprietà (originale);• targhe autoveicolo;(in caso di assenza di uno o più deisuddetti documenti l'Assicurato deveprodurre l'originale della denunciasostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciatidalle Autorità competenti ecopia dell'estratto cronologico rilasciatodal PRA)• codice fiscale (fotocopia);• documento di riconoscimento validodell'intestatario al PRA (fotocopiacarta d'identità o equivalente);• documento di riconoscimento validodell'incaricato alla consegna delveicolo, qualora questi sia diversodall'intestatario al PRA (fotocopia).La mancata produzione di ognuno deidocumenti di cui sopra o di altri necessariper la demolizione del veicolo,comporta la decadenza del diritto allaprestazione.La Centrale Operativa organizza il recuperoper la demolizione del veicolo entro15 giorni dalla data in cui l'Assicurato hareso disponibili i sopra citati documenti:al momento della richiesta della prestazionel'assicurato è comunque tenuto acomunicare alla Centrale Operativa glieventuali oneri in scadenza quali, adesempio, tassa di proprietà, bollo auto,assicurazioni al fine di poter procedereall'espletamento delle pratiche in tempoutile. Il demolitore convenzionato prenderàin carico il veicolo, rilasciando al momentodel recupero apposita dichiarazione di presain carico del veicolo e "copia produttore" anorma di legge; successivamente invierà aldomicilio dell'Assicurato la documentazionerelativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A.tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.L'Assicurato prende atto che il veicolosarà demolito in conformità alle disposizionivigenti che regolano lo smaltimento dei veicoliconsiderati a tutti gli effetti "rifiuti solidia raccolta differenziata".La Società terrà a proprio carico le speserelative al recupero del veicolo con carroattrezzi,alla cancellazione delle targheal Pubblico Registro Automobilistico, allademolizione del veicolo medesimo, nonchèle spese relative al deposito del veicolo dalmomento in cui l'Assicurato rende disponibilii documenti sopra citati necessari allademolizione dello stesso. Altri eventualicosti di deposito rimangono a caricodell'assicurato che dovrà provvederedirettamente al pagamento.Articolo 4Recupero del veicolo fuoristradaQualora in caso di incidente il veicolo siauscito dalla sede stradale e risulti danneggiatoin modo tale da non potervi ritornareautonomamente, la Centrale Operativa procuradirettamente all'Assicurato il mezzo disoccorso per riportare il veicolo danneggiatonell'ambito della sede stradale tenendo laSocietà a proprio carico il relativo costofino ad un massimo di 200 Euro per sinistro.L'eventuale eccedenza rimane a caricodell'Assicurato alle tariffe ufficiali correntie la prestazione potrà essere fornita dallaCentrale Operativa esclusivamente a frontedi adeguate garanzie di pagamento.Sono a carico dell'Assicurato le speseper il recupero qualora il veicolo abbiasubito l'incidente durante la circolazioneal di fuori della sede stradale pubblicao di aree ad essa equiparate (percorsifuoristrada).- 26/44 -


SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALIArticolo 5Auto in sostituzione(Prestazione operante solo in Italia)Qualora in conseguenza di sinistro, il veicoloresti immobilizzato e ciò comporti untempo di riparazione superiore ad 8 ore dimanodopera come certificato dall’officinaincaricata della riparazione, la CentraleOperativa mette a disposizione dell'Assicurato,presso una stazione di noleggioconvenzionata, compatibilmente con ledisponibilità e con le specifiche modalitànormative applicate dalla stessa e duranteil normale orario di apertura, un'autovetturadi 1200 cc. di cilindrata per il periodonecessario alla riparazione (un giorno divettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)ed anche in caso di fermo tecnico per giornifestivi con un massimo di 7 giorni continuativie percorrenza illimitata.La Società terrà a proprio carico le relativespese. Restano a carico dell'Assicuratole spese per carburante o pedaggi autostradalie quelle per le assicurazioninon obbligatorie per legge con le relativefranchigie nonché ogni eventuale eccedenzadi spesa per il prolungamento delcontratto di noleggio. Tali spese potrannoessere oggetto di deposito fissato dalla societàdi autonoleggio; detto deposito dovràessere versato direttamente dall'Assicurato.Nel caso in cui i danni al veicolo non neimpediscano l'utilizzo, la prestazione saràfornita solo se l'Assicurato, previo benestaredella Centrale Operativa, avrà concordatocon l'officina i termini di riparazione.Il Conducente di veicolo multiadattato eregolarmente omologato, nonché il Conducentecon capacità di prensione o deambulazioneridotte in tutto o in parte in viapermanente, può richiedere che le prestazionisopraindicate siano sostituite dallacorresponsione di una somma massima di200 Euro, previa presentazione di regolaredocumentazione delle spese sostenute perl'utilizzo di mezzi pubblici.La prestazione non è operante per:- immobilizzo del veicolo dovuto alleesecuzioni dei tagliandi periodiciprevisti dalla casa costruttrice;- operazioni di ordinaria manutenzione,i cui tempi di riparazione nonsono comunque cumulabili con quellirelativi al danno da riparare;- immobilizzo di roulotte e rimorchi ingenere;- demolizione del veicolo.Articolo 6Richiesta documenti in caso di furtototale del veicoloQualora, a seguito di furto totale del veicolo,l'Assicurato desideri avvalersi della Centra-le Operativa per la richiesta dei seguentidocumenti:- certificato cronologico,- certificato di proprietà con annotazionedi perdita di possesso,potrà contattare la Centrale Operativa stessacomunicando la targa del veicolo edinviando l'originale della denuncia rilasciatadall'Autorità competente.In seguito la Centrale Operativa tramite ipropri incaricati, provvederà a richiedereagli uffici preposti i citati documenti ed unavolta ottenuti li invierà all'Assicurato.La Centrale Operativa potrà richiedereall'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirlaintegralmente ogni ulteriore documentazioneritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.La Società terrà direttamente aproprio carico i relativi costi.Articolo 7Informazioni e consigli telefoniciDal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alleore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanalivengono fornite informazioni su:• Viabilità e percorribilità autostrade estrade principali extraurbane;• <strong>Condizioni</strong> meteorologiche;• Informazioni turistiche.Articolo 8Informazioni medico-sanitarieDal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alleore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanalivengono fornite informazioni su:• cliniche private, ospedali, centri di prontosoccorso;• medici specialisti, centri sanitari nazionalie internazionali;• centri sanitari adeguati ed attrezzati perla cura di proprie affezioni.Articolo 9Trasferimento in centromedico attrezzatoQualora l’assicurato a seguito di infortuniocausato da incidente stradale sia affettoda una patologia che, per caratteristicheobiettive, non risulti curabile nell’ambitodell’organizzazione ospedaliera del posto,la Centrale Operativa, previa analisi delquadro clinico dell’assicurato e sentito ilmedico curante, provvederà ad organizzareil trasporto dell’assicurato con il mezzopiù idoneo alle sue condizioni tra quelli diseguito elencati:• aereo sanitario;• aereo di linea, classe economica, even-- 27/44 -


SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALItualmente barellato;• treno, prima classe e, occorrendo, ilvagone letto;• autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.Il trasporto è interamente organizzato dallaCentrale Operativa. La Società terrà a propriocarico i relativi costi, inclusa l’assistenzamedica od infermieristica durante il viaggio,se necessaria. La Centrale Operativa utilizzeràl’aereo sanitario solo nel caso in cui ilsinistro avvenga in Paesi Europei.La garanzia è operante quando il sinistrosi verifica ad oltre 50 km. dal comune diresidenza dell’assicurato.Articolo 10Rientro dal centro medicoattrezzatoQuando l’assicurato, in conseguenza dellaprestazione di cui all’articolo precedente,viene dimesso dal centro medico dopo ladegenza, la Centrale Operativa provvederàal suo rientro con il mezzo che i medici dellastessa ritengono più idoneo alle condizionidel paziente tra quelli di seguito elencati:• aereo di linea, classe economica, eventualmentebarellato;• treno, prima classe e, occorrendo, ilvagone letto;• autoambulanza, senza limiti di percorso.Il trasporto è interamente organizzato dallaCentrale Operativa ed effettuato a spesedella Società, inclusa l’assistenza medicaed infermieristica durante il viaggio, ovenecessaria. L’assicurato deve comunicarealla Centrale Operativa l’ospedale pressocui è ricoverato, unitamente al nome erecapito telefonico del medico che l’hain cura affinché la Centrale Operativapossa stabilire i necessari contatti. Lagaranzia è operante quando il sinistrosi verifica ad oltre 50 km. dal comune diresidenza dell’assicurato.Articolo 11Spese d'albergoQualora in conseguenza di sinistro, il veicoloresti immobilizzato e ciò esiga unasosta forzata degli Assicurati per almenouna notte, la Centrale Operativa provvedea ricercare un albergo, tenendo la Societàdirettamente a proprio carico le spese dipernottamento e prima colazione, fino adun massimo di 300 Euro complessivamente,per tutte le persone coinvolte nel medesimoevento (conducente e trasportati).La garanzia è operante quando il sinistrosi verifica ad oltre 50 km. dal comune diresidenza dell’assicurato.Articolo 12Invio pezzi di ricambioQualora in conseguenza di sinistro i pezzidi ricambio indispensabili al funzionamentodel veicolo ed occorrenti alla sua riparazionenon possano essere reperiti sul posto,la Centrale Operativa provvede ad inviarlicon il mezzo più rapido, tenuto conto dellenorme locali che regolano il trasporto dellemerci in genere e dei pezzi di ricambio diveicoli in particolare, sempre che sianoreperibili presso i concessionari ufficiali inItalia. Al rientro dal viaggio l’assicuratodovrà rimborsare soltanto il costo deipezzi e le spese doganali, mentre le spesedi ricerca e di spedizione resteranno acarico della Società.La garanzia è operante quando il sinistrosi verifica ad oltre 50 km. dal comune diresidenza dell’assicurato.Articolo 13Rientro dei passeggeriIn caso di guasto, incidente, incendio, furtotentato o parziale, rapina tentata che immobilizziil veicolo per oltre 36 ore se in Italia o5 giorni se all'estero, oppure in caso di furtoo rapina del veicolo medesimo, la CentraleOperativa mette in condizione gli Assicuratidi rientrare al luogo di residenza in Italia,mettendo a loro disposizione:- un biglietto aereo di classe economicao ferroviario di prima classe,oppure- un veicolo a noleggio (nel rispetto dellecondizioni richieste dal noleggiatore).Il Conducente di veicolo multiadattato eregolarmente omologato, nonché il conducentecon capacità di prensione o deambulazioneridotte in tutto o in parte in viapermanente, può richiedere alla CentraleOperativa anche il trasferimento, a mezzotaxi o altro, dal luogo di immobilizzo delveicolo, anche qualora il sinistro si verifichientro 50 km dal comune di residenza, finoalla propria residenza o fino alla stazioneauto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per ilviaggio di rientro al domicilio, fermo restandoil massimale sottoindicato. La Società terràa proprio carico le relative spese fino ad- 28/44 -


SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALIun massimo 300 Euro complessivamenteper tutte le persone a bordo del veicolo. Alrientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsareil costo sostenuto dalla Societàal netto del massimale previsto.La garanzia è operante quando il sinistrosi verifica ad oltre 50 km. Dal comune diresidenza dell’assicurato.Articolo 14Invio di un autistaQualora a seguito di incidente l’assicuratosubisca lesioni tali da rendergli impossibilela guida del veicolo, oppure all’estero alconducente venga rubata, ritirata o abbiasmarrito la patente di guida, e in entrambii casi nessuno degli eventuali altri passeggeritrasportati sia in grado di guidare perragioni obiettive, la Centrale Operativamette a disposizione un autista per il trasferimentodel veicolo stesso al domiciliodell’assicurato. Restano in ogni caso acarico dell’assicurato le spese relativeal carburante e ad eventuali pedaggiautostradali.La garanzia è operante quando il sinistrosi verifica ad oltre 50 km. dal comune diresidenza dell’assicurato.Articolo 15Viaggio per il recupero del veicoloQualora il veicolo, in conseguenza di incendio,guasto, incidente, furto tentato orapina parziale, rapina tentata, sia rimastoimmobilizzato in Italia per oltre 36 ore oall’estero per 5 giorni, oppure in caso di furtoo rapina sia stato ritrovato nel medesimoPaese dove è stato perpetrato il furto o larapina stessi, e comunque in tutti i casi incui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente,la Centrale Operativa mettea disposizione dell’assicurato un bigliettoaereo (classe economica) o ferroviario(prima classe) di sola andata per consentireil recupero del veicolo riparato.La garanzia è operante quando il sinistrosi verifica ad oltre 50 km. dal comune diresidenza dell’assicurato.Articolo 16Anticipo spese di prima necessitàQualora l'Assicurato debba sostenere dellespese impreviste e non gli sia possibileprovvedere direttamente e immediatamente,la Centrale Operativa provvederà al pagamentosul posto, per suo conto, di fatturefino ad un importo massimo di 1.500 Euro.La prestazione viene fornita a condizioneche l'Assicurato sia in grado di fornireadeguate garanzie per la restituzionedella somma anticipata. La prestazionenon è operante se il trasferimento di valutaall'estero comporta la violazione delle disposizioniin materia vigenti in Italia o nel Paesein cui si trova l'Assicurato. L'Assicuratodeve comunicare la causa della richiesta,l'ammontare della cifra necessaria, il suorecapito e le indicazioni delle referenzeche consentano di verificare i terminidella garanzia di restituzione dell'importoanticipato. L'Assicurato deve provvederea rimborsare la somma anticipata entroun mese dalla data dell'anticipo stesso.Trascorso tale termine dovrà restituireoltre alla somma anticipata l'ammontaredegli interessi al tasso legale corrente.La garanzia è operante quando il sinistrosi verifica ad oltre 50 km. dal comune diresidenza dell’assicurato.Articolo 17Rimpatrio del veicolo amezzo pianaleQualora in conseguenza di incendio, guasto,incidente, furto tentato o parziale, rapinatentata, il veicolo resti immobilizzato e ciòcomporti un tempo di riparazione superiorea 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto orapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimopaese ove è stato perpetrato il furto o la rapinastessa in condizioni tali da non poter essereguidato, la Centrale Operativa, dopo averpreso contatto con l’officina incaricata dellariparazione, organizza il trasporto del veicolodal luogo di giacenza al luogo preventivamenteconcordato con l’Assicurato.Le spese relative al trasporto stesso nonchéquelle della giacenza all’estero dalla datadi comunicazione dell’evento alla CentraleOperativa sono a carico della Società. Lespese relative ai diritti doganali, ai costidi riparazione o di sostituzione di partidi ricambio e di accessori sono a caricodell’assicurato.Qualora il valore commerciale del veicolodopo il sinistro risulti inferiore all’ammontaredelle spese previste per il suo trasporto inItalia, la Centrale Operativa provvede alsuo rimpatrio fino alla concorrenza di unimporto massimo corrispondente al valorecommerciale del relitto dopo il sinistro.L’eventuale eccedenza rimane a caricodell’assicurato.Nel caso in cui ci fosse un’eccedenza acarico dell’Assicurato, la prestazione è- 29/44 -


SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALIoperante previa accettazione da partedella Centrale Operativa delle garanzie direstituzione dell’importo in eccedenza.La garanzia è operante solo per sinistriaccaduti all’estero (al di fuori del territoriodell’Italia, della Repubblica di San Marinoe della Città del Vaticano).Articolo 18Rimpatrio sanitarioQualora a seguito di infortunio causato daincidente stradale in cui sia rimasto coinvoltoil veicolo, le condizioni dell'Assicurato,accertate tramite contatti diretti e/o con altrimezzi di telecomunicazione tra i medici dellaCentrale Operativa ed il medico curante sulposto, rendanonecessario il suo trasporto in ospedaleattrezzato in Italia o alla sua residenza inItalia, la Centrale Operativa provvederàad effettuare il trasporto con il mezzo piùidoneo alle condizioni del paziente tra quellidi seguito elencati:- aereo sanitario;- aereo di linea classe economica eventualmentebarellato;- treno prima classe e, occorrendo, ilvagone letto;- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).Il trasporto è interamente organizzato dallaCentrale Operativa ed effettuato a spesedella Società, inclusa l'assistenza medicaod infermieristica durante il viaggio, ovenecessaria.La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitariosolo nel caso in cui il sinistro avvengain Paesi europei.Qualora la Società abbia provveduto alrientro dell'Assicurato a proprie spese, hail diritto di richiedere a quest'ultimo, se nefosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario,ecc. non utilizzato.Non danno luogo alla prestazione le infermitào lesioni che possono esserecurate sul posto o che non impedisconoall'Assicurato di proseguire il viaggio.La garanzia è operante per sinistri accadutiall’estero (al di fuori del territoriodell’Italia, della Repubblica di San Marinoe della Città del Vaticano).Articolo 19Rimpatrio salmaQualora a seguito di incidente, l'Assicuratosia deceduto, la Centrale Operativa organizzaed effettua il trasporto della salmafino al luogo di sepoltura in Italia, tenendola Società a proprio carico le relative spesefino ad un massimo di 4.000 Euro per sinistroancorché siano coinvolti più Assicurati. Setale prestazione comportasse un esborsomaggiore di tale importo, la prestazionediventerà operante dal momento nel qualein Italia la Centrale Operativa avrà ricevutoadeguate garanzie per la restituzionedell'importo in eccedenza.Sono escluse le spese relative alla cerimoniafunebre e l'eventuale recuperodella salma.La garanzia è operante solo per sinistriaccaduti all’estero (al di fuori del territoriodell’Italia, della Repubblica di San Marinoe della Città del Vaticano).Articolo 20Viaggio di un familiareQualora a seguito di infortunio causato daincidente stradale l'Assicurato necessiti diun ricovero in istituto di cura per un periodosuperiore a 10 giorni, la Centrale Operativametterà a disposizione di un componentedella famiglia residente in Italia un bigliettoaereo (classe economica) o ferroviario (primaclasse) di andata e ritorno per consentirglidi raggiungere l'assicurato ricoverato.La garanzia è operante solo per sinistriaccaduti all’estero (al di fuori del territoriodell’Italia, della Repubblica di San Marinoe della Città del Vaticano).Articolo 21Anticipo spese legaliIn caso di fermo giudiziario, di arresto o minacciadi arresto in conseguenza di incidentestradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo,la Centrale Operativa qualora l'Assicurato nonvi possa provvedere direttamente, anticipaper suo conto a titolo di prestito l'onorario diun legale fino ad un massimo di 1.000 Europer sinistro.La prestazione viene fornita a condizioneche l'Assicurato sia in grado di fornireadeguate garanzie per la restituzionedella somma anticipata.La prestazione non è operante se il trasferimentodi valuta all'estero comportala violazione delle disposizioni in materiavigenti in Italia o nel Paese in cui si troval'Assicurato.L'Assicurato deve comunicare la causadella richiesta, l'ammontare della cifranecessaria, il suo recapito e le indicazionidelle referenze che consentanodi verificare i termini della garanzia direstituzione dell'importo anticipato.L'Assicurato deve provvedere a rimborsarela somma anticipata entro un mese dalladata dell'anticipo stesso. Trascorso taletermine dovrà restituire oltre alla sommaanticipata l'ammontare degli interessi altasso legale corrente.La garanzia è operante solo per sinistriaccaduti all’estero (al di fuori del territoriodell’Italia, della Repubblica di San Marinoe della Città del Vaticano).Articolo 22Interprete a disposizioneSe, in caso di fermo, di arresto o di minacciadi arresto in conseguenza di incidente stra-- 30/44 -


SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALIdale nel quale sia stato coinvolto il veicolo,l'Assicurato necessiti di un interprete, laCentrale Operativa vi provvede tenendo laSocietà a proprio carico le relative spese,fino ad un massimo di 1.000 Euro.La garanzia è operante solo per sinistriaccaduti all’estero (al di fuori del territoriodell’Italia, della Repubblica di San Marinoe della Città del Vaticano).Articolo 23Anticipo delle cauzioni penale e civileIn caso di fermo giudiziario, di arresto ominaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenzadi incidente stradale nel qualesia stato coinvolto il veicolo, la CentraleOperativa qualora l'Assicurato non vi possaprovvedere direttamente, anticipa per suoconto a titolo di prestito l'importo massimoper sinistro di 6.000 Euro.La prestazione viene fornita a condizioneche l'Assicurato sia in grado di fornireadeguate garanzie per la restituzionedella somma anticipata.La prestazione non è operante se il trasferimentodi valuta all'estero comportala violazione delle disposizioni in materiavigenti in Italia o nel Paese in cui si troval'Assicurato.L'Assicurato deve comunicare la causadella richiesta, l'ammontare della cifranecessaria, il suo recapito e le indicazionidelle referenze che consentanodi verificare i termini della garanzia direstituzione dell'importo anticipato.L'Assicurato deve provvedere a rimborsarela somma anticipata entro un mesedalla data dell'anticipo stesso.Trascorso tale termine dovrà restituireoltre alla somma anticipata l'ammontaredegli interessi al tasso legale corrente.La garanzia è operante solo per sinistriaccaduti all’estero (al di fuori del territoriodell’Italia, della Repubblica di San Marinoe della Città del Vaticano).Articolo 24EsclusioniFerme restando le specifiche esclusioniriportate nelle singole prestazioni, valgonoinoltre le seguenti esclusioni generali.Le prestazioni non sono dovute per sinistriprovocati o dipendenti da:- gare automobilistiche e motociclistichee relative prove ed allenamenti;- stato di guerra, rivoluzione, sommosseo movimenti popolari, saccheggi, attidi terrorismo o vandalismo, scioperi,terremoti, fenomeni atmosferici aventicaratteristiche di calamità naturale e dientità tale da rendere impossibile allaCentrale Operativa di effettuare le prestazione,fenomeni di trasmutazione delnucleo dell'atomo, radiazioni provocatedall'accelerazione artificiale di particelleatomiche;- dolo dell'Assicurato;- suicidio o tentato suicidio;- abuso di alcolici o psicofarmaci nonchéuso non terapeutico di stupefacenti eallucinogeni.Le prestazioni non sono altresì fornite inquei Paesi che si trovassero in stato dibelligeranza dichiarata o di fatto.Qualora l'Assicurato non usufruisca diuna o più prestazioni, la Compagnia nonè tenuta a fornire indennizzi o prestazionialternative di alcun genere a titolo dicompensazione.La Centrale Operativa non assume responsabilitàper danni causati dall'interventodelle Autorità del Paese nel qualeè prestata l'assistenza o conseguentiad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.Ogni diritto nei confronti della Compagniasi prescrive entro il termine di due annidalla data del sinistro che ha dato origineal diritto alla prestazione in conformitàcon quanto previsto all'art. 2952 c.c.Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagniadecade qualora l'Assicurato nonabbia preso contatto con la CentraleOperativa al verificarsi del sinistro.L'Assicurato libera dal segreto professionale,relativamente ai sinistri formantioggetto di questa Assicurazione, i mediciche lo hanno visitato o curato dopo oanche prima del sinistro, nei confrontidella Centrale Operativa e/o dei magistratieventualmente investiti dell'esame delsinistro stesso. Tutte le eccedenze aimassimali previsti nelle singole prestazionicosì come tutti gli anticipi di denaroprevisti nelle prestazioni di cui ai punti16, 21 e 23 verranno concessi compatibilmentecon le disposizioni, in materiadi trasferimento di valuta, vigenti in Italiae nel paese dove momentaneamente sitrova l'Assicurato e a condizione chel'Assicurato, anche tramite persona dalui indicata, possa fornire alla CentraleOperativa adeguate garanzie per larestituzione di ogni somma anticipata.L'Assicurato deve provvedere al rimborsodella somma anticipata entro 30 giornidalla data dell'anticipo stesso. Trascorsotale termine dovrà restituire, oltre allasomma anticipata, anche l'ammontaredegli interessi al tasso legale corrente. Aparziale deroga di quanto previsto all'art.1910 del C.C., all'Assicurato che godessedi prestazioni analoghe alle presenti,anche a titolo di mero risarcimento, inforza dei contratti sottoscritti con altraimpresa di assicurazione, è fatto obbligodi dare comunque avviso del sinistro adogni impresa assicuratrice e specificatamentealla Società nel termine di tregiorni a pena di decadenza.Nel caso in cui attivasse altra impresa,le presenti prestazioni saranno operan-- 31/44 -


SEZIONE ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALIti, nei limiti ed alle condizioni previste,esclusivamente quale rimborso all'Assicuratodegli eventuali maggiori costi luiaddebitati dalla Compagnia assicuratriceche ha erogato la prestazione.Articolo 25Disciplina delle prestazioniIn caso di sinistro, per poter usufruire delleprestazioni assistenza l’Assicurato dovràcontattare preventivamente la Centrale Operativache interverrà direttamente o ne dovràautorizzare esplicitamente l’effettuazione. Larichiesta di rimborso, semprechè autorizzatedalla Centrale Operativa, dovrà esserecorredata dai documenti giustificativi conil dettaglio delle spese sostenuti da partedell’assicurato.Tutte le prestazioni non possono esserefornite più di tre volte per tipo per ogni annualitàassicurativa. Le prestazioni all’esterosaranno erogate solo entro i primi 60 giornidi permanenza continuativa all’estero.Salvo casi di comprovata e oggettiva forzamaggiore, il diritto alle assistenza fornitedalle Società decade qualora l’assicuratonon abbia preso contatto con la CentraleOperativa al verificarsi del sinistro ed abbiaprovveduto in autonomia ad attivare prestazionidi Assistenza senza previa autorizzazioneda parte della Centrale Operativa.Le spese sostenute e non preventivamenteISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZADovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonarealla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:800-05.70.83Oppure al numero di Biella: 0039.015-25.59.583autorizzate dalla Centrale Operativa nonsaranno rimborsate.Articolo 26Obblighi a carico dell’assicuratoL’assicurato è tenuto a fornire (anchemediante il proprio medico curante) allaCentrale Operativa tutte le informazioni necessarieper l’erogazione delle prestazionidi assistenza, pena la perdita al diritto alleprestazioni stesse. La Centrale Operativapotrà richiedere all’assicurato, e lo stessoè tenuto a fornirla integralmente, ogni ulterioredocumentazione ritenuta necessariaalla conclusione dell’assistenza.Salvo quanto espressamente indicato, ognidocumento deve sempre essere fornito inORIGINALE (non fotocopie).Articolo 27Estensione territorialeL’assicurazione vale per il territorio dellaRepubblica Italiana, della Città del Vaticano,della Repubblica di San Marino, Principatodi Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia,Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonchéper tutti gli stati dell’Unione Europea e tuttiquelli indicati nella Carta Verde, le cui siglenon siano barrate.Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma aMapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)In ogni caso dovrà comunicare con precisione:1. - il tipo di assistenza di cui necessita;2. - nome e cognome;3. - numero di polizza preceduto dalla sigla SOCB;4. - indirizzo del luogo in cui si trova;5. - il recapito telefonico dove la Centrale Operativaprovvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.- 32/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI ASSISTENZA DIVERSI INCENDIO PLUS CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALISEZIONE ASSISTENZA PLUSCONDIZIONI GENERALIArticolo 28Ambito territorialeLe prestazioni che seguono si intendonooperanti in tutto il mondo e a condizioneche l’assicurato si trovi in viaggio all’esterocon o senza veicolo assicurato con laSocietà e che la permanenza fuori dallasua residenza abituale in Italia non siasuperiore a 60 giorni.Articolo 29Trasporto e rimpatrio sanitarioQualora a seguito di malattia o infortuniosopraggiunti durante il viaggio, le condizionidi uno degli assicurati, accertatemediante contatti diretti tra i medici dellacentrale operativa e il medico curante sulposto, rendono necessario il suo trasportoin ospedale attrezzato in Italia o alla suaresidenza in Italia, la Centrale Operativaprovvederà ad effettuare il trasporto conil mezzo più idoneo alle condizioni delpaziente e scelto tra uno dei seguenti:- Aereo sanitario, limitatamente al trasferimentoin paesi Europei;- Aereo di linea, in classe economica edeventualmente in barella;- Treno, in prima classe ed eventualmentein vagone letto;- Autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.L’assicurato è comunque tenuto a fornirealla Centrale Operativa la più ampiacollaborazione ai fini del reperimento edella trasmissione di tutta l’informazionemedica necessaria a delinearne il quadroclinico.Il trasporto è interamente organizzatodalla Centrale Operativa. Le relative speserestano a carico della Società, inclusa l’assistenzamedica o infermieristica duranteil viaggio ove necessaria. Se l’assicurato èrientrato a spese della Società la CentraleOperativa ha diritto di richiedergli, se nefosse in possesso, il biglietto aereo oferroviario non utilizzati.Non danno luogo alla prestazione leinfermità o lesioni che, a giudizio deimedici curanti, possono essere curatesul posto o che non impedisconoall’assicurato di proseguire il viaggioe le malattie infettive nel caso in cui iltrasporto implichi violazione d normenazionali o internazionali.La prestazione inoltre non è dovuto nelcaso in cui l’assicurato lasci la strutturasanitaria senza l’autorizzazione deimedici, anche per decisione dei suoifamiliari (dimissioni volontarie).Articolo 30Rientro degli altri assicuratiNel caso in cui per infortunio o malattiadi uno degli assicurati, sopraggiuntidurante il viaggio, le persone in viaggiocon l’assicurato si trovino impossibilitate,per ragioni obbiettive, a rientrare con ilmezzo inizialmente previsto, la CentraleOperativa metterà a loro disposizioneun biglietto aereo (classe economica) oferroviario (prima classe) per rientrare allapropria residenza in Italia.Se la persona in viaggio con l’assicuratoè un minore di 15 anni la Centrale Operativafornirà ad un familiare del minoreun biglietto aereo (in classe economica)o ferroviario (in prima classe) di andatae ritorno per permettere di raggiungerloe ricondurlo al proprio domicilio.Articolo 31Trasferimento e soggiornodi un familiareQualora a seguito di malattia o infortunio,- 33/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI ASSISTENZA DIVERSI INCENDIO PLUS CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIsopraggiunti durante il viaggio, l’assicuratonecessiti di un ricovero in strutturasanitaria per un periodo superiore a 5(cinque) giorni, la Centrale Operativa:- metterà a disposizione di un familiareresidente in Italia un biglietto aereo(in classe economica) o ferroviario (inprima classe) di andata e ritorno perconsentirgli di raggiungere l’assicuratoricoverato. La Società terrà a propriocarico il relativo costo;- provvederà inoltre a ricercare e prenotareun albergo per il familiare. La Societàterrà a proprio carico le spese di pernottamentoe prima colazione fino adun massimo di 60,00 € al giorno e di600,00 € per sinistro.Articolo 32Rientro anticipatoper decesso di un familiareQualora a seguito del decesso in Italia diun familiare di primo grado, l’assicurato inviaggio debba rientrare alla propria residenzain Italia prima della data di rientroprogrammata e con un mezzo diverso daquello previsto, la Centrale Operativa provvederàa fornirgli un biglietto ferroviario(in prima classe) o un biglietto aereo (inclasse economica) affinché possa raggiungereil luogo in Italia dove il familiareè deceduto o viene sepolto.Articolo 33Spese medicheIn caso di malattia o infortunio dell’assicurato,sopraggiunti durante il viaggio,la Società terrà a proprio carico le speserelative a ricovero, interventi chirurgici,onorari medici e prodotti farmaceuticiprescritti dal medico che lo assiste sulposto, fino ad un massimo di € 3.000,00per assicurato.L’equipe medica della Centrale Operativamanterrà i contatti necessari con il centromedico che assiste l’assicurato perverificare che riceva l’assistenza sanitariaadeguata. L’assicurato è comunquetenuto a fornire alla Centrale Operativala più ampia collaborazione al fine delreperimento e della trasmissione di tuttal’informazione medica necessaria a delinearneil quadro clinico.Articolo 34Prolungamento del soggiornoQualora a seguito di malattia o infortunio,sopraggiunti durante il viaggio, l’assicuratonon sia obbiettivamente in grado diintraprendere il viaggio per il rientro allapropria residenza in Italia alla data di rientroprogrammata, la Centrale Operativaorganizzerà il prolungamento del soggiornoin albergo tenendo la Società a propriocarico le spese di pernottamento e primacolazione fino ad un massimo di 60,00 €al giorno per assicurato e di 600,00 €per sinistro.Articolo 35Invio di medicinali urgentiQualora a seguito di malattia o infortunio,sopraggiunti durante il viaggio, l’assicuratonecessiti urgentemente, secondoparere del medico curante, di specialimedicinali che sono commercializzati inItalia ma irreperibili sul posto, la CentraleOperativa provvederà ad inviarli con ilmezzo più rapido (tenuto conto dellenorme locali che regolano il trasporto deimedicinali), fermo restando che il costodei medicinali resta totalmente a caricodell’assicurato.Articolo 36Trasmissione di messaggi urgentiQualora a seguito di malattia o infortuniosopraggiunti durante il viaggio l’assicuratosia impossibilitato a comunicare con qualsiasipersona in Italia, la Centrale Operativasu richiesta dell’assicurato provvede atrasmettere i messaggi urgenti alle personeindicate dall’assicurato stesso.- 34/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI ASSISTENZA DIVERSI INCENDIO PLUS CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIArticolo 37Rientro urgente per sinistronella residenza abitualeQualora durante il viaggio l’assicuratodebba rientrare immediatamente conun mezzo diverso da quello previsto acausa di furto, tentato furto, atti vandalici,incendio, fulmine, esplosione, scoppioavvenuto nella sua residenza abituale inItalia, e tali eventi la rendessero inabitabileo con grave rischio che si producanomaggiori danni che giustifichino in modoimprescindibile ed immediata la suapresenza e la necessità del viaggio, laCentrale Operativa fornirà all’assicuratoun biglietto aereo (in classe economica) oferroviario (in prima classe) di sola andatatenendo la Società a proprio carico lerelative spese.Articolo 38Localizzazione e spedizionedi bagagli smarritiQualora durante il viaggio l’assicuratosmarrisca i propri bagagli od effetti personalio gli stessi gli siano stati sottratti,la Centrale Operativa fornirà all’assicuratotutto il supporto necessario per la correttacompilazione della denuncia di furto osmarrimento e parteciperà attivamente alleoperazioni dirette alla loro localizzazioneinformando costantemente l’assicuratocirca lo stato delle ricerche.Qualora il bagaglio o gli effetti personalivenissero recuperati, la Centrale Operativaprovvederà alla spedizione degli stessifino al luogo di destinazione previstonella tabella di viaggio dell’assicuratooppure, su indicazione dell’assicuratostesso, presso la sua residenza abitualein Italia.Articolo 39Disciplina delle prestazioniIn caso di sinistro, per potere usufruiredelle prestazioni assistenza l’Assicuratodovrà contattare preventivamentela Centrale Operativa che interverràdirettamente o ne dovrà autorizzare esplicitamentel'effettuazione.La richiesta di rimborso, sempreché autorizzatedalla Centrale Operativa dovràessere corredata dai documenti giustificativicon il dettaglio delle spese sostenutida parte dell’Assicurato.Tutte le prestazioni non possono esserefornite più di tre volte per tipo per ogniannualità assicurativa.Le prestazioni all’estero saranno erogatesolo entro i primi 60 giorni di permanenzacontinuativa all’estero.Salvo casi di comprovata e oggettivaforza maggiore, il diritto alle assistenzefornite dalla Società decade qualoral’assicurato non abbia preso contattocon la Centrale Operativa al verificarsidel sinistro ed abbia provveduto inautonomia ad attivare prestazioni diAssistenza senza previa autorizzazioneda parte della Centrale Operativa. Lespese sostenute e non preventivamenteautorizzate dalla Centrale Operativanon saranno rimborsate.Articolo 40Esclusioni(integrano le esclusioni contenutenell’assistenza base)Le prestazioni non sono dovute per:- spese di assistenza sanitaria prestatein Italia;- malattie o lesioni derivate da sofferenzecroniche e/o preesistenti all’inizio delviaggio;- malattie o stati patologici provocatidalla ingestione volontaria di alcol,droghe, sostanze tossiche, narcoticio medicinali acquistati senza ricettamedica;- protesi, occhiali e spese di assistenzadovute a gravidanza, parto o qualsiasitipo di malattia mentale;- 35/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI ASSISTENZA DIVERSI INCENDIO PLUS CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALI- assistenze derivate da pratiche sportivedi natura competitiva;- assistenze agli occupanti del veicoloassicurato, se trasportati gratuitamentemediante “autostop”.Articolo 41Obblighi a carico dell’assicuratoL’assicurato è tenuto a fornire (anchemediante il proprio medico curante) allaCentrale Operativa tutte le informazioninecessarie per l’erogazione delle prestazionidi assistenza, pena la perditaal diritto alle prestazioni stesse.La Centrale Operativa potrà richiedereall’assicurato, e lo stesso è tenuto afornirla integralmente, ogni ulterioredocumentazione ritenuta necessariaalla conclusione dell’assistenza.Salvo quanto espressamente indicato,ogni documento deve sempreessere fornito in ORIGINALE (non fotocopie).ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZADovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’assicurato potrà telefonarealla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde dall'Italia:800-05.70.83Oppure al numero di Biella: 0039.015-25.59.583Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma aMapfre Warranty - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)In ogni caso dovrà comunicare con precisione:1. - il tipo di assistenza di cui necessita;2. - nome e cognome;3. - numero di polizza preceduto dalla sigla SOCP;4. - indirizzo del luogo in cui si trova;5. - il recapito telefonico dove la Centrale Operativaprovvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.- 36/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIPremessaLa gestione dei sinistri Protezione Legale èstata affidata dalla Società ad ARAG - Assicurazioni- S.p.A. Sede e Dir. Generale:Viale delle Nazioni n. 9, 37135 - Verona,in seguito denominata ARAG, alla qualel’Assicurato può rivolgersi direttamente.Principali riferimenti:- telefono centralino:045.8290411,- fax per invio nuove denunce disinistro 045.8290557,- fax per invio successiva documentazionerelativa alla gestionedel sinistro 045.8290449.Articolo 1Oggetto del contrattoAvvalendosi della Società Gestionaria perla gestione e la liquidazione dei sinistri,la Società assume a proprio carico, finoai massimali di:- 8.500,00 per i casi indicati allalettera a) dell’articolo 2 della presentesezione;- 11.000,00 per i casi indicati allalettera b) dell’articolo 2 della presentesezione;- 15.000,00 per i casi indicati allalettera c) dell’articolo 2 della presentesezione;- 8.000,00 per i casi indicati allalettera d) ed e) dell’articolo 2 dellapresente sezione;per sinistro senza limite annuo, l’oneredelle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali,conseguenti ai casi indicatiall’art. 2:a) le spese per l’intervento di un legaleche assista l’assicurato;b) le eventuali spese del legale di controparte,in caso di transazione autorizzatadalla Società Gestionaria,o di quelle di soccombenza in casodi condanna dell’assicurato;c) le spese per l’intervento del ConsulenteTecnico d’Ufficio, del ConsulenteTecnico di Parte e di Periti in genere.d) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002n. 28) se non ripetuto dalla contropartein caso di soccombenza di quest’ultima.Le spese di cui ai punti a), b), c) e d) sonocoperte sia nel caso in cui la controversiasi svolga in sede civile, sia qualora essaSEZIONE PROTEZIONE LEGALECONDIZIONI GENERALI- 37/44 -si svolga in sede penale, fermo restandoquanto stabilito dall’art. 3, lett. c).L’assicurato è comunque tenuto a regolarizzarea proprie spese, secondo lenorme fiscali relative agli adempimentiper bolli e registri, i documenti necessariper la gestione del caso assicurativoe ad assumere a proprio carico ognialtro onere fiscale.Nel caso di patrocinio di più legali, la garanziaviene prestata unicamente a coperturadelle spese per il legale territorialmentecompetente ai sensi dell’art. 5.Articolo 2Casi garantitiLa garanzia viene prestata in una delleseguenti forme indicate espressamentenella scheda di polizza.PROTEZIONE LEGALE PER LA CIR-COLAZIONEA) Protezione legale formula promozioneLe garanzie vengono prestate agli Assicuratiper i casi assicurativi connessialla circolazione del veicolo indicatoin polizza.Vengono altresì garantiti l’assicurato-contraente,come persona fisica, il coniuge,il convivente more uxorio risultante dalcertificato anagrafico di residenza, i figliminori e i figli maggiori conviventi risultantidal certificato anagrafico di residenza,quando siano rimasti coinvolti in incidentistradali come:• pedoni;• ciclisti;• conducenti di veicoli non soggettiall’assicurazione obbligatoria;• passeggeri di veicoli adibiti ad usopubblico o privato.Le garanzie valgono per:a) recupero danni a persone o cose subitiper fatti illeciti di terzi per i casi in cuiopera la procedura di risarcimento dicui all’art. 148 del D.Lgs 209/2005.La copertura opera quindi per i sinistriche non vengono gestiti conla procedura di risarcimento direttodisciplinata dall’art 149 e segg. delD.Lgs 209/2005. La prestazione dicui al presente punto opera anche, aparziale deroga dell’esclusione di cuiall’art 3 – Esclusioni, lett. e) quandoil veicolo, al momento del sinistro, èguidato da persona che si trovi in


SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIstato di ebbrezza;b) recupero danni a persone o cosesubiti dal terzo trasportato per i casiin cui opera la procedura di cui all’art.141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per idanni subiti dal terzo trasportato la cuirichiesta di risarcimento deve esserepromossa nei confronti dell’Impresa diassicurazione del veicolo sul quale eraa bordo al momento del sinistro;c) la difesa in procedimenti penali perdelitti colposi e per contravvenzioniconnessi ad incidente stradale. Lagaranzia è operante anche primadella formulazione ufficiale della notiziadi reato.Nel caso di controversie tra assicuraticon la stessa polizza la garanzia vieneprestata unicamente a favore dell’assicurato-contraente.B) Protezione legale standardLe garanzie vengono prestate agli Assicuratiper i casi assicurativi connessialla circolazione del veicolo indicato inpolizza.Vengono altresì garantiti l’assicurato-contraente,come persona fisica, il coniuge,il convivente more uxorio risultante dalcertificato anagrafico di residenza, i figliminori e i figli maggiori conviventi risultantidal certificato anagrafico di residenza,quando siano rimasti coinvolti in incidentistradali come:• pedoni;• ciclisti;• conducenti di veicoli non soggettiall’assicurazione obbligatoria;• passeggeri di veicoli adibiti ad usopubblico o privato.Le garanzie valgono per:a) il recupero dei danni a persone ocose subiti per fatti illeciti di terzi neicasi in cui opera la procedura di risarcimentodi cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.b) il recupero dei danni a persone o acose subiti per fatti illeciti di terzi neicasi in cui opera la procedura di risarcimentodiretto disciplinata dall’art.149 e segg. del D. Lgs 209/2005esclusivamente dopo l’offerta o lanegazione di offerta di risarcimentocomunicata dalla Società ai sensidell’art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;c) recupero danni a persone o cosesubiti dal terzo trasportato per i casiin cui opera la procedura di cui all’art.141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per idanni subiti dal terzo trasportato la cuirichiesta di risarcimento deve esserepromossa nei confronti dell’Impresa diassicurazione del veicolo sul quale eraa bordo al momento del sinistro;d) la difesa in procedimenti penali perdelitti colposi e per contravvenzioniconnessi ad incidente stradale. Lagaranzia è operante anche prima dellaformulazione ufficiale della notizia direato;e) proporre opposizione, in ogni ordinee grado, avverso la sanzione amministrativaaccessoria di ritiro, sospensione,revoca della patente diguida, irrogata in seguito ad incidentestradale. La Società Gestionaria provvederà,su richiesta dell’assicurato,alla redazione e presentazione delricorso purché l’assicurato facciapervenire alla Società Gestionariail provvedimento in originale entro5 giorni dalla data di notifica dellostesso. La presente prestazione operain deroga all’art 3 “Esclusioni”punto i);f) l’assistenza nei procedimenti di dissequestrodel veicolo indicato in polizza,sequestrato in seguito ad incidentestradale.g) controversie <strong>contrattuali</strong> ovvero nascentida pretese inadempienze<strong>contrattuali</strong>, proprie o di controparte,derivanti da contratti riguardantiil veicolo assicurato. La prestazioneopera esclusivamente per i casi assicurativiche hanno un valore in litesuperiore a € 2.500,00. In caso disostituzione del veicolo sono garantitele controversie relative all’acquistodi un nuovo veicolo in sostituzionedi quello assicurato e alla venditadel veicolo stesso avvenute entro unmese prima e fino ad un mese dopodalla data di sostituzione in polizzadel veicolo.Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operanoanche, a parziale deroga dell’esclusionedi cui all’art. 3 – Esclusioni, lett. e)quando il veicolo, al momento del sinistro,è guidato da persona che si trovi in statodi ebbrezza.Nel caso di controversie tra assicuraticon la stessa polizza la garanzia vieneprestata unicamente a favore dell’assicurato-contraente.C) Protezione legale plusLe garanzie vengono prestate agli Assicuratiper i casi assicurativi connessialla circolazione del veicolo indicatoin polizza.Vengono altresì garantiti l’assicurato-con-- 38/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALItraente, come persona fisica, il coniuge,il convivente more uxorio risultante dalcertificato anagrafico di residenza, i figliminori e i figli maggiori conviventi risultantidal certificato anagrafico di residenza,quando siano rimasti coinvolti in incidentistradali come:• pedoni;• ciclisti;• conducenti di veicoli non soggettiall’assicurazione obbligatoria;• passeggeri di veicoli adibiti ad usopubblico o privato.Le garanzie valgono per:a) il recupero dei danni a persone ocose subiti per fatti illeciti di terzi neicasi in cui opera la procedura di risarcimentodi cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005.b) il recupero danni a perone o a cosesubiti per fatti illeciti di terzi nei casi incui opera la procedura di risarcimentodiretto disciplinata dall’art. 149 e segg.del D. Lgs 209/2005 esclusivamentedopo l’offerta o la negazione di offertadi risarcimento comunicata dalla Societàai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.254/2006;c) recupero danni a persone o cosesubiti dal terzo trasportato per i casiin cui opera la procedura di cui all’art.141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per idanni subiti dal terzo trasportato la cuirichiesta di risarcimento deve esserepromossa nei confronti dell’Impresa diassicurazione del veicolo sul quale eraa bordo al momento del sinistro;d) la difesa in procedimenti penali perdelitti colposi e per contravvenzioniconnessi ad incidente stradale. Lagaranzia è operante anche prima dellaformulazione ufficiale della notizia direato;e) proporre opposizione, in ogni ordinee grado, avverso la sanzione amministrativaaccessoria di ritiro, sospensione,revoca della patente di guidairrogate in seguito ad incidente stradalee connesse allo stesso.Proporreil ricorso al Prefetto o l’opposizioneavanti il Giudice Ordinario di primoGrado avverso le altre sanzioni amministrativepecuniarie purché comminatein conseguenza di un incidentestradale.La Società provvederà, surichiesta dell'Assicurato, alla redazionee presentazione dell’opposizionee/o del ricorso.L'Assicurato deve far pervenire allaDirezione Generale il provvedimentoin originale entro 5 giorni dalla datadi notifica dello stesso La presenteprestazione opera in deroga all’art 3“Esclusioni” punto i);f) l’assistenza nei procedimenti di dissequestrodel veicolo indicato in polizza,sequestrato in seguito ad incidentestradale;g) sostenere controversie nascenti dapretese inadempienze <strong>contrattuali</strong>,proprie o di controparte, derivanti dacontratti riguardanti il veicolo assicurato,sempreché il valore in lite sia superiorea € 100,00. La presente garanzia,in deroga all’Art. 10, - Estensione Territoriale,viene estesa ai casi assicurativiche insorgono e devono essere trattatinegli altri Paesi dell’Unione Europea,nel Principato di Monaco, in Svizzerae nel Liechtenstein. In caso di sostituzionedel veicolo sono garantite lecontroversie relative all’acquisto di unnuovo veicolo in sostituzione di quelloassicurato e alla vendita del veicolostesso avvenute entro un mese primae fino ad un mese dopo dalla data disostituzione in polizza del veicolo.h) l'anticipo da parte della Società, finoad un importo massimo equivalentein valuta locale al valore del massimale,della cauzione penale in casodi arresto, minaccia di arresto o dialtra misura restrittiva della libertàpersonale disposta per responsabilitàpenale connessa ad incidente stradaleverificatosi all'estero. L'anticipoviene concesso previa esibizionedi adeguate garanzie della restituzionedella somma anticipata,da rimborsarsi alla Società entroun mese dalla data di erogazione;i) l'assistenza di un interprete in sededi interrogatorio, in caso di arresto,detenzione e/o altra misura restrittivadella libertà personale disposta perresponsabilità penale connessa ad incidentestradale verificatosi all'estero;j) gli arbitrati per la decisione di controversie.Sono assicurate anche le spesedegli arbitri comunque sopportatedall'Assicurato.k) Errata variazione dei punti. Presentarericorso amministrativo o giurisdizionalealle competenti autorità avversole comunicazioni dell'Anagrafe Nazionaledegli abilitati alla guida chedeterminano l'illegittima variazione delpunteggio sulla patente dell'Assicurato.La presente prestazione operain deroga all’art. 3 “Esclusioni” puntoi).Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano- 39/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIanche, a parziale deroga dell’esclusionedi cui all’art. 3 – Esclusioni, lett. e) quandoil veicolo, al momento del sinistro, èguidato da persona che si trovi in statodi ebbrezza.Nel caso di controversie tra assicuraticon la stessa polizza la garanziaviene prestata unicamente a favoredell’assicurato-contraente.PROTEZIONE LEGALE PER LA PA-TENTED) Patente protetta standardLe garanzie sono operanti:a) nei confronti della persona indicata inpolizza, purchè guidi un veicolo peril quale la persona stessa è abilitata(formula personal)oppureb) nei confronti della persona che guidiil veicolo assicurato in polizza per laR.C. Auto per la guida del quale lapersona stessa è abilitata (formulatarga)Le garanzie valgono per:a) Difesa Penale. Sostenere la difesa inprocedimenti penali per delitti colposie per contravvenzioni connessi adincidente stradale.b) Violazioni al Codice della Strada.Proporre opposizione o ricorso avversole violazioni al Codice dellaStrada comportanti la decurtazionedi un punteggio superiore a cinquepunti. La presente prestazione operasolo se sussistono fondate ragioni indiritto;c) Sanzioni Amministrative Accessorie.Proporre opposizione o ricorsoavverso accertamenti e provvedimentiche dispongono le sanzioniamministrative accessorie di ritiro,sospensione, revoca del documentodi guida derivanti da violazioni dinorme di comportamento del Codicedella Strada;d) Indennità Autoscuola. La Società rimborseràentro il limite di Euro 500,00 ilcosto sostenuto per il pagamento diun corso valido al recupero dei puntidecurtati all’Assicurato/Conducentequale conseguenza di una violazionedel Codice della Strada avvenuta incostanza di polizza, previa esibizionedella documentazione comprovantela frequenza al corso ed il pagamentodello stesso;e) Indennità Zero Punti. La Società garantiràentro il limite di Euro 1.000,00il costo sostenuto per il pagamentodella revisione e per il riottenimentodel documento di guida qualora l’Assicurato/Conducente,in costanza dipolizza, commetta infrazioni al Codicedella Strada che azzerino il punteggio.La presente prestazione opera acondizione che l’Assicurato/Conducenteabbia avuto almeno 10punti effettivi in costanza di polizza.E’ onere dell’Assicurato forniredocumentazione comprovante lasussistenza di quest’ultima condizionee la ricevuta dell’avvenutopagamento dell’esame;f) Errata variazione dei punti. Presentarericorso amministrativo o giurisdizionalealle competenti autoritàavverso le comunicazioni dell'AnagrafeNazionale degli abilitati allaguida che determinano l'illegittimavariazione del punteggio sulla patentedell'Assicurato.Le prestazioni precedenti operano inderoga all’art. 3 “Esclusioni” punto i).E) Patente protetta con garanzia aggiuntiva1La seguente garanzia opera in estensioneall’art. 2 punto D) “Patente Protettastandard”.Le sotto elencate prestazioni di garanziavalgono a favore del Contraente/Aziendaindicato in polizza contro il pregiudizioeconomico derivante da provvedimentidi ritiro, sospensione o interdizione allaguida avvenuti in Europa o in Turchiasubiti dai propri dipendenti iscritti nellibro matricola e/o agenti di commercioin regola con la vigente normativa, perviolazioni commesse durante il periododi efficacia della polizza. Qualora il Contraentesia una Spa, Srl, Sas o Snc (nonè concedibile a “Enti Pubblici”, “Consorzi”,“Cooperative” e/o altro), le garanzieoperano anche nel caso di provvedimentiadottati nei confronti di soci ed amministratoriche prestano attività continuativaall'interno della stessa. Nel caso in cuiil ritiro, la sospensione della patente diguida o l’interdizione alla guida in Europao in Turchia avvengano a seguito dellaviolazione delle norme previste ai sottoindicati articoli del Codice della Stradao, per l’Europa o Turchia per la violazionedi fattispecie analoghe a quelle di taliarticoli, sono garantite:opposizione o ricorso avverso il provvedimentodi ritiro, sospensione della patentedi guida o avverso il provvedimento di interdizionealla guida in Europa o in Turchia;- 40/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIil pagamento al Contraente/Azienda delladiaria convenuta in polizza per le violazionidel Codice della Strada di cui:Art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità;Art. 143 comma 12 Posizione dei veicolisulla carreggiata;Art. 145 comma 11 Precedenza;Art. 146 comma 3 bis Violazione dellasegnaletica stradale;Art. 147 comma 6 Comportamento aipassaggi a livello;Art. 148 comma 16 Sorpasso;Art. 149 comma 5 Distanza di sicurezzatra veicoli;Art. 150 comma 5 Incrocio tra veicolinei passaggi ingombranti o su strade dimontagna;Art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinturedi sicurezza e sistemi di ritenuta;Art. 176 comma 22 Comportamenti durantela circolazione sulle autostrade estrade extraurbane principali;Art. 186 comma 2 Guida sotto l’influenza dell’alcool(in deroga all’art. 3 - Esclusioni - lettera e).Nel caso di interdizione alla guida comminatada un’Autorità di un paese europeo(Italia esclusa) o della Turchia perla violazione di fattispecie analoghe aquelle di cui agli articoli sopra indicati, ladiaria viene corrisposta al 50% rispettoa quella convenuta in polizza. In casodi azzeramento di punti la diaria vienecorrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazionigarantite in polizza, e non per l’eventualepiù lungo periodo di inabilitazione allaguida.In deroga all'art. 4 – Decorrenza dellaGaranzia - nel caso in cui la sanzione amministrativaaccessoria della sospensionedella patente sia prevista al verificarsi dipiù infrazioni, quando una di queste siastata commessa antecedentemente alladata di efficacia della polizza e/o alla guidadi veicoli diversi da quello identificatoin polizza, la diaria viene corrisposta al50%. Le altre prestazioni valgono peri casi assicurativi derivati da violazionicommesse durante il periodo di efficaciadel contratto.Quando la medesima prestazione è previstapiù volte all’interno della polizza siconsidera in copertura solo nella formulazionepiù favorevole all’Assicurato.Le prestazioni precedenti operano in derogaall’art. 3 “Esclusioni” punto i).Articolo 3EsclusioniLe garanzie non sono valide:a) per il pagamento di multe, ammende,pene pecuniarie e sanzioni ingenere;b) per fatti dolosi delle persone assicurate,del conducente o del contraente;c) per qualsiasi spesa derivante dallacostituzione di parte civile quandol'Assicurato viene perseguito insede penale;d) se il conducente non è abilitatoalla guida del veicolo utilizzato, seil veicolo è usato in difformità daimmatricolazione o, per una destinazioneo un uso diversi da quelliindicati sulla carta di circolazione,oppure non è coperto da regolareassicurazione obbligatoria RCA,salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altruidipendenze in qualità di autista edalla guida del veicolo in tale veste,dimostri di non essere responsabiledell'omissione degli obblighidi cui D.lgs 209/2005 e successivemodifiche;e) nei casi di violazione dell’art. 186(Guida sotto l'influenza dell'alcool),dell’art. 187 (Guida in stato dialterazione psico-fisica per uso disostanze stupefacenti) e dell’art.189, comma 1 (Comportamento incaso di incidente) del Codice dellaStrada;f) per fatti derivanti da partecipazionea gare o competizioni sportive erelative prove, salvo che si trattidi gare di pura regolarità indettedall'ACI;g) se il provvedimento di ritiro, sospensioneo revoca della patentedi guida viene emesso per motividiversi da quelli previsti dall'art. 2punto D) “Patente Protetta standard”ed E) “Patente Protetta plus” dellepresenti <strong>Condizioni</strong> Particolari diPolizza;h) se il provvedimento di ritiro, sospensioneo revoca viene adottato per laperdita dei requisiti fisici e psichici,dei requisiti morali, ovvero per nonessersi l'Assicurato sottoposto adaccertamenti sanitari o esami diidoneità in sede di revisione;i) in materia fiscale ed amministrativa;j) per fatti conseguenti a tumulti popolari(assimilabili a sommossepopolari), eventi bellici, atti di terrorismo,danneggiamento volontario,terremoto, sciopero e serrate,nonché da detenzione od impiego- 41/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIdi sostanze radioattive;k) per controversie con la Società.Articolo 4Decorrenza della garanziaAi fini della presente polizza, per insorgenzadel caso assicurativo si intende :• per l’esercizio di pretese al risarcimentodi danni extra<strong>contrattuali</strong> - ilmomento del verificarsi del primoevento che ha originato il diritto alrisarcimento;• per tutte le restanti ipotesi - il momentoin cui l'Assicurato, la controparte o unterzo abbia o avrebbe cominciato aviolare norme di legge o di contratto.In presenza di più violazioni della stessanatura, per il momento di insorgenza delcaso assicurativo si fa riferimento alladata della prima violazione.La garanzia assicurativa viene prestata peri casi assicurativi che siano insorti:• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenzadella polizza, in caso di controversie<strong>contrattuali</strong>;• per tutte le altre ipotesi: durante ilperiodo di validità della polizza.La garanzia si estende ai casi assicurativiche siano insorti durante il periodo divalidità del contratto e che siano statidenunciati alla Società, nei modi e neitermini dell’ Art. 5, entro 12 (dodici) mesidalla cessazione del contratto stesso.La garanzia non ha luogo nei casi insorgentida contratti che nel momentodella stipulazione dell'assicurazionefossero stati già disdetti da uno deicontraenti o la cui rescissione, risoluzioneo modificazione fosse già statachiesta da uno dei contraenti.Si considerano a tutti gli effetti comeunico caso assicurativo:• vertenze promosse da o contro piùpersone ed aventi per oggetto domandeidentiche o connesse;• indagini o rinvii a giudizio a carico diuna o più persone assicurate e dovutial medesimo evento o fatto.In tali ipotesi, la garanzia viene prestataa favore di tutti gli assicurati coinvolti,ma il relativo massimale resta unico eviene ripartito tra loro, a prescindere dalnumero e dagli oneri da ciascuno di essisopportati.Articolo 5Denuncia del caso assicurativo elibera scelta del LegaleL’assicurato deve immediatamente denunciarealla Società Gestionaria o allaSocietà il verificarsi di ogni sinistro nonappena questo si verifichi e/o egli neabbia avuto conoscenza. In ogni casodeve fare pervenire immediatamente allaSocietà Gestionaria notizia di ogni attoa lui notificato.L’assicurato deve inoltre contestualmenteindicare alla Società Gestionaria il nomedi un legale di sua fiducia che risieda nelluogo ove ha sede l’Ufficio Giudiziariocompetente per la controversia.Nel caso in cui l’assicurato non forniscatale indicazione, la Società Gestionaria,tramite lettera raccomandata A.R.: rinnovaall’assicurato l’invito ad esercitarela facoltà di scelta del legale. Qualoratuttavia l’assicurato non comunichi allaSocietà Gestionaria il nome del legaleda lui prescelto nel termine di quindicigiorni dal ricevimento della suddettaraccomandata, la Società Gestionariaprovvederà direttamente alla nomina dellegale, a cui dovrà essere conferito mandato.L’assicurato ha comunque il dirittodi scegliere un proprio legale qualora visia conflitto di interessi con la Società ocon la Società Gestionaria.Art. 6Denuncia e gestione del casoassicurativo relativo alla DiariaL'Assicurato deve dare notizia del provvedimentoinibitorio a mezzo letteraraccomandata indirizzata alla Società,nel termine massimo di 7 giorni dalladata di notifica dello stesso, allegandonerelativa copia.L'Assicurato deve dare avviso immediatoalla Società dell'avvenuta restituzionedella patente allegando la relativadocumentazione.L'indennizzo viene corrisposto al terminedel periodo di interdizione ed al più tardientro 15 giorni dalla presentazione dicopia del verbale di restituzione del documentodi guida. L’Assicurato ha facoltàdi chiedere che l'indennità maturata asuo favore gli sia corrisposta alla fine diciascun mese solare. Nel caso di revocadella patente, il pagamento dell'interoammontare della diaria per il periodoconvenuto, avviene con rateizzazionemensile. In caso di morte dell'Assicuratodurante il periodo di inabilitazione alla- 42/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIguida la Società corrisponde agli aventidiritto le indennità maturate fino al giornodel decesso.Il presente articolo opera a parzialederoga degli art. 5 -Denuncia del casoAssicurativo e libera scelta del Legale- e8-Gestione del caso assicurativo-.Articolo 7Fornitura dei mezzi di prova edei documenti occorrenti alla prestazionedella garanzia AssicurativaSe l’assicurato richiede la coperturaassicurativa deve:• informare immediatamente la SocietàGestionaria in modo completo everitiero di tutti i particolari del casoassicurativo nonché indicare i mezzidi prova e documenti e, su richiesta,metterli a disposizione;• conferire delega al legale incaricatodella tutela dei suoi interessi nonchéinformarlo in modo completo e veritierosu tutti i fatti, indicare i mezzi diprova di cui venga a conoscenza efornire ogni possibile informazioneimpegnandosi inoltre nella raccoltae preparazione dei documenti necessari.Articolo 8Gestione del caso assicurativoRicevuta la denuncia, la Società Gestionariasi adopera per realizzare un bonariocomponimento della controversia.Ove ciò non avvenga, la pratica vienetrasmessa e seguita dal legale nominatosecondo quanto stabilito dall’art. 5, semprechéle pretese dell’assicurato risultinofondate e sostenibili, sulla base di unapreliminare valutazione scritta dello stessoLegale e in ogni caso quando sia necessariala difesa in sede penale.La garanzia assicurativa viene prestataanche per ogni grado superiore di procedimentosia civile che penale soltantose l’impugnazione risulta fondata e sostenibile,sulla base di una preliminarevalutazione scritta del Legale nominato.L’assicurato non può addivenire direttamentecon la controparte ad alcunatransazione della vertenza sia in sedestragiudiziaria che giudiziaria senzapreventiva autorizzazione della SocietàGestionaria. L’eventuale nomina di unConsulente Tecnico di Parte o di un Peritoin genere, viene concordata con la SocietàGestionaria.Le operazioni di esecuzione forzata nonvengono ulteriormente garantite nel caso didue esiti negativi. La Società Gestionaria,così come la Società, non sono responsabilidell’operato di Legali, Consulenti Tecnicie Periti in genere.In caso di conflitto di interessi o di disaccordoin merito alla gestione dei casiassicurativi tra l’assicurato e la Societàe/o la Società Gestionaria, la decisionepuò venire demandata, fermo il dirittodell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie,ad un arbitro designato di comune accordodalle parti o, in mancanza di accordo, dalPresidente del Tribunale del luogo dove hasede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.Ciascuna delle parti contribuisce alla metàdelle spese arbitrali, quale che sia l’esitodell’arbitrato.La Società Gestionaria avverte l’assicuratodel suo diritto di avvalersi di tale procedura.Articolo 9Recupero di sommeI risarcimenti ottenuti e le somme comunquecorrisposte dalla controparte a titolo dicapitale ed interessi, spettano integralmenteall’assicurato. Gli onorari, le competenzee le spese liquidate in sede giudiziaria oconcordate transattivamente vanno invecea favore della Società Gestionaria che leha sostenute o anticipate.Articolo 10Estensione territorialeLe prestazioni garantite al precedente art.2 punto A) Protezione Legale formula promozione,B) Protezione Legale standard,C) Protezione Legale Plus sono estese aicasi assicurativi avvenuti in:o Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo:per la difesa penale ed il risarcimento danniextracontrattuale;o Italia, San Marino e Città del Vaticano:intutte le restanti ipotesi.Le prestazioni garantite al precedente art.2 punto D) “Patente Protetta standard” edE) “Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1”sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:o Italia, San Marino e Città del Vaticano:per i punti d) Indennità Autoscuola, e)Indennità Zero punti, f) Errata Variazionedei punti;o Europa: per violazioni analoghe a quelledi cui al punto b) - Violazioni al Codice dellaStrada, punto c) – Sanzioni amministrativeaccessorie ;o Europa e Turchia: Lettera E) art 2 – in- 43/44 -


SEZIONE AUTO RISCHI PROTEZIONE DIVERSI LEGALE INCENDIO CONDIZIONI E ALTRE GARANZIE GENERALIrelazione alla Diaria.Per infrazioni commesse in un paese diversoda Italia, San Marino e Città del Vaticanola diaria sarà corrisposta al 50% rispettoa quella indicata in polizza.L’Europa comprende i seguenti Paesi:Albania, Andorra, Armenia, Austria,Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano,Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra,Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia,Liechtenstein, Lituania, Lussenburgo, Macedonia,Moldavia, Montenegro, Norvegia,Olanda, Polonia, Portogallo, Principato diMonaco, Repubblica Ceca, Repubblica diSan Marino, Romania, Russia Europea,Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna,Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina,Ungheria.- 44/44 -


SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA – Sede legale: LungadigeCangrande, 16 – 37126 Verona (Italia) – Tel. 045 8 391 111 – Fax 045 8 391 112 – C.F./P.I. enumero di iscriz. al registro delle imprese di Verona 00320160237 – R.E.A. della C.C.I.A.A.di Verona n. 9962 – Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378 – Alboimprese presso ISVAP n. 1.00012 – Capogruppo del gruppo <strong>Cattolica</strong> Assicurazioni, iscrittoall’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni anorma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923 - www.cattolica.itM.R.A. - MOD. NOIAUTO RC2 - CICLOMOTORI/MOTOCICLI - ED. 07/12 - 5.000 - TIP. CAMUNA S.P.A. - BRENO/BRESCIA

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