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Il contratto di agenzia - Shop WKI

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58 Manuela Giobbinante nell’ambito della <strong>di</strong>stribuzione commerciale e che, attraverso la figuradell’agente 1 , consente la <strong>di</strong>ffusione nel mercato dei prodotti cui si rivolge l’attivitàproduttiva dell’impresa preponente.Si sviluppa nella pratica commerciale già dai primi anni dell’ottocento, conl’intensificarsi degli scambi internazionali, ma viene recepito e sistematicamente<strong>di</strong>sciplinatosolomoltotempopiùtar<strong>di</strong>.È, infatti, con il co<strong>di</strong>ce civiledel ’42 che il rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, agli artt. 1742-1753, trova la sua regolamentazionetipica 2 . Disciplina che rimane sostanzialmente invariata fino a quando,in ambito europeo e in particolare in seguito alla Direttiva n. 653 del18.12.1986 3 , l’<strong>agenzia</strong> <strong>di</strong>viene oggetto <strong>di</strong> un programma <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento delle<strong>di</strong>verse legislazioni nazionali degli Statimembriconcernentigliagenticommercialiin<strong>di</strong>pendenti.Nel nostro or<strong>di</strong>namento la Direttiva comunitaria è stata inizialmente attuatacon il d.lg. n. 303 del 10.12.1991 (Attuazione della <strong>di</strong>rettiva 86/653/CEE relativa alcoor<strong>di</strong>namento dei <strong>di</strong>ritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali in<strong>di</strong>pendenti)e, successivamente, al fine <strong>di</strong> evitare il proce<strong>di</strong>mento aperto dallaCommissione CE per incompleto recepimento 4 , con il d.lg. n. 65 del15.2.1999 5 (Adeguamento della <strong>di</strong>sciplina relativa agli agenti commerciali in<strong>di</strong>pen-1È proprio attraverso la definizione dellafigura dell’agente, dettata nel progetto preliminareal nuovo co<strong>di</strong>ce del commercio del1920, c.d. ‘‘Progetto Vivante’’ che si ha una primadefinizione giuri<strong>di</strong>ca del rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>.Nell’art. 22 l’agente viene definito comecolui che ‘‘è incaricato da una o più <strong>di</strong>tte italianeo straniere <strong>di</strong> promuovere i loro affari inuna determinata piazza o regione e <strong>di</strong> trasmetterele proposte per l’accettazione’’. Nel progettovi era anche l’obbligo per il proponente<strong>di</strong> non avvalersi <strong>di</strong> altri agenti nella stessapiazza o ramo e per l’agente <strong>di</strong> non trattarecon case concorrenti, mentre, nell’art. 29 delmedesimo Progetto veniva <strong>di</strong>sciplinata l’indennità<strong>di</strong> risoluzione del <strong>contratto</strong> in favoredell’agente. In proposito e più dettagliatamenteFORMIGGINI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, in Tratt.Vassalli, Torino, 1952. <strong>Il</strong> progetto Vivante vennepoi trasfuso nel progetto preliminare del co<strong>di</strong>ce<strong>di</strong> commercio del 1925, c.d. Progetto D’Amelio,dove la definizione <strong>di</strong> agente è più breve,ma per la prima volta appare il concetto <strong>di</strong> ‘‘zona’’,BORTOLOTTI eBONDANINI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong> commerciale, Padova, 2003, 2 ss. <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> trovava poi regolamentazioneautonoma nella contrattazione collettivadegli anni trenta con l’accordo economico collettivodel 25.5.1935, BALDI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>,Milano, 7 a ed., 2001, 10.2<strong>Il</strong> co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> commercio italiano del 1882,all’art. 3, n. 21, comprende solo la menzione<strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, senza alcun altro riferimento alla<strong>di</strong>sciplina del modello contrattuale. Tra gliatti del commercio, invece, venivano considerateanche ‘‘le imprese <strong>di</strong> commissioni, <strong>di</strong>agenzie e gli uffici <strong>di</strong> affari’’.3Direttiva 86/653/CEE del 18.12.1986,‘‘Direttiva del Consiglio relativa al coor<strong>di</strong>namentodei <strong>di</strong>ritti degli Stati membri concernenti gliagenti commerciali in<strong>di</strong>pendenti’’, pubblicatanella GCE del 31.12.1986, n. 382, ed entratain vigore il 23.12.1986.4La Commissione CE aveva deferito ilGoverno italiano davanti alla Corte del Lussemburgo,ai sensi dell’art. 169, 2 o co., Tratt.CE per incompleta ricezione della Direttivacomunitaria, BORTOLOTTI eBONDANINI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> commerciale, cit., 3.5In merito alle innovazioni introdotte dal


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 61interne solo nel caso in cui il conflitto attenga ai rapporti tra soggetto privato eStato 13 , mentre, laddove questo vada ad incidere <strong>di</strong>rettamente nei rapporti intercorrentitra agente e preponente 14 sarà la norma interna, interpretata perquanto possibile conformemente ai principi dettati dalla Direttiva 15 ,aconservarela propria efficacia 16 .1. 3. La contrattazione collettiva (AEC) ^ Gli accor<strong>di</strong> economici collettivi,nel nostro or<strong>di</strong>namento, hanno <strong>di</strong>sciplinato i rapporti tra agenti e preponentifin dagli anni trenta, ossia già prima che il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> venissesistematicamente regolamentato all’interno del co<strong>di</strong>ce del ’42. Peraltro, non sipuò certo escludere che il legislatore, nel dettare la <strong>di</strong>sciplina dell’<strong>agenzia</strong>, sisia ispirato proprio alla contrattazione collettiva che negli anni ha continuatoad evolversi ed arricchirsi, tanto da <strong>di</strong>sciplinare anche quegli aspetti del rapportocontrattuale quasi del tutto ignorati dal nostro or<strong>di</strong>namento 17 .La prima regolamentazione completa e organicadelrapporto<strong>di</strong><strong>agenzia</strong>siha proprio con l’Accordo economico collettivo del 30.6.1938 18 , al quale fece serapporti‘‘verticali‘‘ tra i privati e lo Stato enon in quelli ‘‘orizzontali‘‘ tra privati, deve<strong>di</strong>sapplicare la noma interna confliggentecon quella comunitaria.13Cass., 22.11.2000, n. 15101, RFI, 2000,836, secondo cui le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> una Direttivacomunitaria, lasciando agli organi nazionalila competenza sulle forme ed i mezziper conseguirlo, sono prive <strong>di</strong> efficacia normativanei rapporti tra privati, cioè prive <strong>di</strong>effetti c.d. orizzontali qualora manchi lostrumento <strong>di</strong> attuazione dello Stato potendo,in tal caso, essere invocate solo nei confrontidello Stato stesso.14La Direttiva 86/653/CEE riguarda quasiesclusivamente i rapporti orizzontali, percui le norme interne contrarie alla Direttivarimangono applicabili fino a quando lo Statomembro non provvede alla loro mo<strong>di</strong>fica ointegrazione; in tal senso BORTOLOTTI eMO-SCA, La nuova <strong>di</strong>sciplina dell’<strong>agenzia</strong> commerciale,Padova, 1999, 14; ROSIN, Contratto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>,inLefonti del <strong>di</strong>ritto italiano, Commentario,a cura <strong>di</strong> Basenghi, Milano, 2008, 6.15C. Giust. CE, 13.11.1990, C. 106.89, 1990,I, 4135.16Sulla parità <strong>di</strong> trattamento tra lavoratori<strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso, è stata rifiutata la <strong>di</strong>sapplicazionedella norma nazionale chevieta il lavoro notturno femminile nonostanteil contrasto con la Direttiva proprioin virtù del carattere orizzontale del rapportoin essere tra datore <strong>di</strong> lavoro e lavoratrice,C. Giust. CE, causa C-91792 del13.11.1990; Cass., 20.11.1997, n. 11571 FI,1998, I, 44.17L’inserimento dell’agente nel panoramagiuri<strong>di</strong>co italiano avvenne con gli accor<strong>di</strong>economici collettivi del 26.5.1935 edel 30.6.1938. Gli AEC corporativi rientravano,ai sensi dell’art. 5 delle Disposizionipreliminari al co<strong>di</strong>ce civile, tra le normecorporative e, in virtù dei principi stabilitidalla l. 3.7.1926, n. 563, che attribuiva alleassociazioni sindacali personalità giuri<strong>di</strong>ca<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico e forza obbligatoria agliaccor<strong>di</strong> collettivi da queste stipulati, assumevanocarattere <strong>di</strong> fonte normativa or<strong>di</strong>naria.Per una trattazione più dettagliatasull’evoluzione storica della contrattazionecollettiva, BORTOLOTTI e BONDANINI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> commerciale, cit., 9.18L’accordo del 1938 venne approvatocon il d.lg. 17.11.1938, n. 1784, e regolava i


62 Manuela Giobbiguito la contrattazione collettiva del 1956 sugli agenti delle imprese industrialie l’accordo collettivo del 1958 relativo agli agenti commerciali, entrambi aventiefficacia erga omnes 19 e, dunque, applicabili a ciascun rapporto, al <strong>di</strong> là dei vincoliscaturenti dall’appartenenza o meno alle associazioni stipulanti delle particontraenti 20 .La <strong>di</strong>sciplina applicabile al singolo rapporto veniva così determinata in baseal settore merceologico <strong>di</strong> riferimento dell’attività esercitata dagli agenti.Nel tempo si sono poi succeduti molti altri accor<strong>di</strong>, sia per il settore dell’industriache del commercio 21 .Particolare interesse ha assunto la questione sulla vincolatività delle <strong>di</strong>sposizionidettate da detti accor<strong>di</strong>, nei confronti delle parti contraenti, in assenza<strong>di</strong> un preciso riferimento all’applicabilità <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>sciplina, contenuta all’internodel <strong>contratto</strong>.In realtà, gli Accor<strong>di</strong> economici collettivi, quali fonti contrattuali, sono destinatia produrre effetti esclusivamente nei confronti delle parti iscritte alle associazionisindacali stipulanti o verso coloro che ne abbiano fatto espresso richiamonel <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 22 ocheneabbianorecepitoilcontenutonelcorsodel rapporto.rapporti tra gli agenti e i rappresentanti <strong>di</strong>commercio delle <strong>di</strong>tte industriali e commerciali.Le norme in esso contenute erano obbligatorieper tutti coloro che appartenevanoalle categorie professionali determinate inbase all’attività effettivamente esercitata e<strong>di</strong>n<strong>di</strong>pendentemente dall’iscrizione alle Associazionistipulanti. L’importanza che assunsetale Accordo è desumibile proprio dal lungoperiodo in cui rimase in vigore, BORTOLOT-TI eBONDANINI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> commerciale,cit., 10.19All’AEC del 20.6.1956 è stata attribuitaefficacia erga omnes per effetto del d.p.r.16.1.1961, n. 145 e all’AEC del 13.10.1958d.p.r. del 26.12.1960, n. 1842, entrambi inapplicazione della l. del. 14.7.1959, n. 741.20Le corporazioni fasciste furono soppressecon il d.lg. 23.11.1944, n. 369.21Attualmente vigenti sono l’AccordoEconomico Collettivo del 20.3.2002 per l’industria,l’AEC del 26.2.2002 per la <strong>di</strong>sciplinadel rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> e rappresentanzacommerciale del settore commercio e l’AECdel 12.6.2002 per il settore artigianato.22Cass., 14.12.1999, n. 368, MGC, 1999,83, dove si stabilisce che gli accor<strong>di</strong> economicicollettivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune, stipulatiper la <strong>di</strong>sciplina dei contratti <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>,hanno efficacia vincolante non solo pergli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti,ma anche per coloro che esplicitamenteo implicitamente vi prestino adesionesenza che l’impresa mandante possa eccepirela propria appartenenza ad un settoreproduttivo <strong>di</strong>verso da quello al quale il<strong>contratto</strong> si riferisce. In tal senso BORTOLOT-TI eBONDANINI, <strong>Il</strong> Contratto, cit.,14;BALDI, <strong>Il</strong><strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, cit.,26;secondoSARACI-NI eF.TOFFOLETTO, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, <strong>Il</strong>Co<strong>di</strong>ce civile, Commentario, <strong>di</strong>retto da Schlesingere Busnelli, Milano, 2002, 3 a ed., 95,invece, non sarebbe necessario che entrambii contraenti siano iscritti alle associazionisindacali, essendo sufficiente l’iscrizionedel solo preponente.


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 632. Gli elementi caratterizzanti il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>. Lanozione <strong>di</strong> agente2. 1. Elementi <strong>di</strong>stintivi dell’<strong>agenzia</strong>. L’art. 1742 c.c. ^ Con il<strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> una parte assume stabilmente l’incarico <strong>di</strong> promuovere,per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione <strong>di</strong> contratti in una zonadeterminata.Da una sommaria analisi del 1 o co. dell’art. 1742 c.c., sembra che il rapporto<strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> sia contrad<strong>di</strong>stinto dal semplice obbligo dell’agente <strong>di</strong> svolgere l’attività<strong>di</strong> promozione contrattuale. Di fatto, nella sua struttura tipica, il <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> non può non essere anche il risultato della combinazione <strong>di</strong> ulteriorielementi come la stabilità dell’incarico, l’onerosità e la determinatezzadell’ambito territoriale <strong>di</strong> operatività dell’agente. Tutti fattori che, unitamenteall’autonomia organizzativa dell’agente 23 , devono coesistere all’interno delrapporto <strong>agenzia</strong>le proprio ai fini dellasuastessaqualificazione 24 ,tantochela mancanza <strong>di</strong> uno <strong>di</strong> essi potrebbe far confluire tale fattispecie all’interno<strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa tipologia contrattuale 25 .Tale rilievo, tuttavia, non esclude che si sia in presenza <strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong> anche nel caso in cui l’agente risulti legato all’impresa preponente daun rapporto <strong>di</strong> collaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuata, ma svolga l’attività <strong>di</strong>promozione attraverso l’organizzazione dei propri mezzi sopportando il rischiodel risultato del suo lavoro. Ne consegue che la qualificazione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> talerapporto non può essere negata quando, nelle modalità <strong>di</strong> svolgimento dell’incarico,permane la prevalenza degli elementi ritenuti propri dell’<strong>agenzia</strong> 26 .23 GIORDANO, IANNELLI eSANTORO, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, la me<strong>di</strong>azione, 2 a ed., Torino,1993, 134, secondo cui l’attività <strong>di</strong> promozionecontrattuale rappresenta la base per l’identificazionedell’agente <strong>di</strong> commercio equin<strong>di</strong> del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>.24Cass., 18.1.1984, n. 429, MGC, 1984, I,140, secondo cui ‘‘l’elemento essenziale e caratterizzantedel rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> si sostanzianella realizzazione da parte dell’agente<strong>di</strong> una attività economica organizzata,rivolta ad un risultato <strong>di</strong> lavoro che questisvolge autonomamente nell’interesse e perconto del preponente cui compete il limitatopotere <strong>di</strong> impartire all’agente istruzioni generali<strong>di</strong> massima, oltre il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> pretendereogni informazione utile per la valutazionedella convenienza dei singoli affari, ed il cuirischio economico e giuri<strong>di</strong>co ricade sull’agentestesso. In tal senso si <strong>di</strong>fferenzia dalrapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato, del quale èelemento essenziale la prestazione <strong>di</strong> energielavorative con soggezione al potere <strong>di</strong>rettivodel datore <strong>di</strong> lavoro e nell’ambito <strong>di</strong> una organizzazione<strong>di</strong> cui il rischio ed il risultatofanno capo esclusivamente a quest’ultimo,con conseguente irrilevanza, ai fini della riconduzione<strong>di</strong> una determinata fattispecieall’uno o all’altro rapporto, <strong>di</strong> elementi marginalicome l’orario <strong>di</strong> lavoro e l’appartenenzadei mezzi <strong>di</strong> produzione all’una o all’altraparte contraente’’.25 BALDASSARI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong>, cit., 57.26Se nel <strong>contratto</strong> permane la prevalen-


64 Manuela GiobbiÈ in<strong>di</strong>spensabile, inoltre, che per l’attività svolta il preponente corrispondaall’agente una provvigione 27 . <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, infatti, è sempreoneroso per espressa previsione normativa. La stessa Direttiva comunitariaesclude che possa essere considerato agente commerciale colui che svolgeun’attività non retribuita, così come l’art. 1742, 1 o co., prevede che l’assunzionedell’incarico <strong>di</strong> promozione da parte dell’agente debba avvenire versoretribuzione.Dunque, è attraverso la valutazione della coesistenza <strong>di</strong> tali in<strong>di</strong>ci che è possibilegiungere alla corretta qualificazione<strong>di</strong>unrapporto<strong>di</strong><strong>agenzia</strong>.Inparticolare,l’agente deve sempre aver cura <strong>di</strong> realizzare con l’impresa preponenteuna non episo<strong>di</strong>ca collaborazione professionale autonoma, osservando le norme<strong>di</strong> correttezza e lealtà ed adempiere all’incarico affidatogli in conformitàdelle istruzioni ricevute, ma senza esseremaiassoggettatoalrispetto<strong>di</strong>orari<strong>di</strong> lavoro, al controllo ed al potere <strong>di</strong>rettivo dell’impresa preponente. E, in talsenso, il rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> si <strong>di</strong>fferenzia dal rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato,dove l’elemento essenziale è dato dalla prestazione <strong>di</strong> energie lavorative, incompleta soggezione al potere <strong>di</strong>rettivo del datore <strong>di</strong> lavoro, nell’ambito <strong>di</strong>una organizzazione in cui il rischio ed il risultato economico fanno capo esclusivamentea quest’ultimo.2. 2. La promozione degli affari ^ L’attività <strong>di</strong> promozione della conclusione<strong>di</strong> contratti rappresenta sicuramente il principale dovere dell’agente.Attraverso lo svolgimento <strong>di</strong> una attività economica organizzata ed autonozadegli elementi propri dell’<strong>agenzia</strong>, occorrecomunque sempre far capo in una visioneunitaria del rapporto, alla <strong>di</strong>sciplinadettata per tale <strong>contratto</strong>, non potendosi ricorreread una regolamentazione mista; intal senso anche Cass., 14.1.1974, n. 116,GI, 1974, I, 1920, dove si sostiene che leprestazioni meramente accessorie posteconvenzionalmente a carico dell’agente,non sono idonee a trasfigurare la causa tipicadel <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, in particolare,se nel rapporto che ne risulta, permanela prevalenza degli elementi propri del<strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, devono trovare applicazionele norme che regolano il negoziocosì in<strong>di</strong>viduato senza possibilità <strong>di</strong> ricorreread una <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sciplina mista, BAL-DASSARI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, Padova,2000, 10-12.27In proposito FERRARA JR. eCORSI, Gli impren<strong>di</strong>torie le società, Milano, 2001; Cass.,6792/1988, MGC, 1988, 12, afferma che ‘‘la <strong>di</strong>sciplinagiuri<strong>di</strong>ca del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> equella che regola l’esercizio della professione<strong>di</strong> agente e rappresentante <strong>di</strong> commercio possonotrovare applicazione solo quando risultiaccertato che in concreto l’attività svolta assumacarattere principale e prevalente rispettoalle altre prestazioni e sempre che ricorranogli altri elementi essenziali del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong>, come la stabilità dell’incarico, l’autonomiaorganizzativa ed operativa dell’agente,l’incidenza sul medesimo del rischio economicodell’attività svolta’’.


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 65ma 28 ,l’agenteètenuto a favorire o, comunque, rendere possibile il raggiungimento<strong>di</strong> un determinato risultato, ossia creare futuri contratti.La promozione, che costituisce l’oggetto tipico del rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, deveessere intesa come un’attività costante nel tempo, finalizzata a porre in esseregli atti necessari a prendere contatto con i terzi e indurli ad acquistare beni oservizi per conto della parte preponente. A tal fine, all’attività promozionale insé si affianca, solitamente, tutta una serie <strong>di</strong> ulteriori attività, anche non tipichedell’<strong>agenzia</strong>, ma ad essa collegate e necessarie a rendere possibile la conclusionedell’affare. Conclusione che, peraltro, interverrà tra il terzo e l’impresa preponenteed alla quale l’agente rimarrà comunque estraneo.Gliattichel’agentepuòcompiere possono avere vario contenuto, ma devonocomunque tendere ad un continuo e regolare contatto con il mercato ed essereprotesi a realizzare un’attività <strong>di</strong> convincimento e persuasione del clienteaffinché giunga ad acquistare il prodotto 29 .Pertanto, la prestazione dell’agente può trovare realizzazione attraversosemplici atti <strong>di</strong> propaganda o nella pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> contratti, nella ricezionee trasmissione delle proposte al preponente per la successiva accettazione, oppure,possono concretizzarsi nella mera ricerca del cliente, purché, tral’operapromozionale realizzata e la conclusione dei contratti sussista un nesso <strong>di</strong> causalità.Ci si riferisce a tutte quelle attività delle quali l’agente si serve per espletareefficacemente il proprio incarico e che, pur mantenendo la propria in<strong>di</strong>vidualità,rispetto a quelle c.d. necessarie, non vanno a snaturare la causa tipica dell’<strong>agenzia</strong>che rimane sempre e comunque quella definita dall’art. 1742 c.c. Infatti,l’invitatio ad offerendum, seppure sempre rispondente all’autonomia dell’agente,non è generica, in quanto ha sempre ad oggetto una proposta che èsolitamente definita, anche solo nei contorni, dallo stesso preponente 30 .28Cass., 21.4.2005, n. 8307, AgentiRappr,2005, 3, 48; Cass., 12.5.2004, n. 9060, MGC,2005, 1103; l’attività dell’agente deve necessariamenteessere connotata dall’autonomiae dall’in<strong>di</strong>pendenza, senza che vi sia assoggettamentoal potere <strong>di</strong>rettivo dell’impresapreponente. L’agente, per definizione dell’art.1, Direttiva 86/653/CEE, è un ‘‘interme<strong>di</strong>arioin<strong>di</strong>pendente’’ e il venire meno <strong>di</strong>tali requisiti potrebbe comportare la trasformazionedel rapporto <strong>agenzia</strong>le in altra tipologia<strong>di</strong> <strong>contratto</strong>.29Cass., 26.1.1991, n. 777, MGC, 1991, 129,secondo cui la promozione <strong>di</strong> affari non richiedenecessariamente la ricerca del clientepurché sia rilevabile un nesso causale tra l’opera<strong>di</strong> promozione svolta dall’agente neiconfronti del cliente e la conclusione dell’affarecui si riferisce la richiesta <strong>di</strong> provvigioni.30Cass., 1.4.2004, n. 6482, Contr, 2004, 905,con commento <strong>di</strong> AUTELIANO, 911-913. In applicazione<strong>di</strong> tali principi, la Suprema Corteha cassato la sentenza impugnata che avevaescluso la sussistenza <strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong> tra una società avente ad oggetto attività<strong>di</strong> servizio <strong>di</strong> autonoleggio su tutto il


66 Manuela GiobbiDi regola, dunque, l’agente promuove la compraven<strong>di</strong>ta dei beni nell’interessedel preponente, ma non ha anche il potere <strong>di</strong> spenderne il nome senon gli sia stato conferito un vero e proprio potere <strong>di</strong> rappresentanza. Così,il preponente è libero <strong>di</strong> accettare o rifiutare le proposte dei clienti che gli vengonoinviate dall’agente 31 ,matalelibertànon può spingersi fino al rifiuto sistematicoe ingiustificato <strong>di</strong> ogni proposta che gli è stata fatta pervenire. In talcaso potrebbe anche profilarsi una ipotesi <strong>di</strong> responsabilità del preponente e,quin<strong>di</strong>, il conseguente <strong>di</strong>ritto dell’agente a vedersi corrispondere le provvigionicome se gli stessi affari da egli promossi fossero stati conclusi 32 .Inoltre,ilrifiuto del preponente <strong>di</strong> dare corso alle proposte che gli vengono trasmesse,quando risulti pregiu<strong>di</strong>zievole e privo <strong>di</strong> uno specifico motivo, concede il <strong>di</strong>rittoall’agente <strong>di</strong> agire per ottenere il risarcimento dei danni e, laddove ne ricorranoi presupposti, <strong>di</strong> chiedere la risoluzione del <strong>contratto</strong> 33 .Nel caso in cui, invece, sia l’incarico per la promozione della conclusione <strong>di</strong>contratti a non essere stato <strong>di</strong>ligentemente svolto, l’agente potrebbe essere qualificatocome inadempiente 34 .L’incarico assunto impone all’agente <strong>di</strong> tenere il comportamento richiesto,territorio nazionale ed i soggetti da essa incaricatidella ven<strong>di</strong>ta del servizio stesso, attribuendorilievo a circostanze, quali la pre<strong>di</strong>sposizionedelle tariffe e la in<strong>di</strong>viduazionedei requisiti previsti agli utenti del servizioda parte della società <strong>di</strong> per sé non in<strong>di</strong>spensabiliper la configurazione <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong><strong>agenzia</strong>, ed escludendo, invece, senza logicae congrua motivazione, un collegamento <strong>di</strong>rettotra la conclusione dei contratti ed ilcomplesso dell’opera svolta dagli incaricati,omettendo altresì <strong>di</strong> considerare se questiavessero o meno svolto un’azione efficientenella promozione ed incremento <strong>di</strong> affaridella società.31 SARACINI, L’obbligo a contrarre del preponente,RIDL, 1984, I, 254.32In tal senso G. GHEZZI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong>, cit., 55; GIORDANO, IANNELLI eSANTO-RO, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong>, cit., 203.33Secondo la pronuncia del Trib. Milano,8.7.2006, AgentiRappr, 6, 35, nel rapporto <strong>di</strong><strong>agenzia</strong> il preponente non è obbligato a concluderee a dare esecuzione a tutti i contrattiproposti dall’agente perché ciò comporterebbeuna eccessiva ed inammissibile limitazionedell’iniziativa economica e della libertà<strong>di</strong> organizzare e gestire dell’impresa.34In tal senso BALDASSARI, I contratti <strong>di</strong><strong>di</strong>stribuzione, <strong>agenzia</strong>, me<strong>di</strong>azione, concessione<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, franchising, Padova, 1989, 3. SecondoSARACINI e BUSNELLI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong>. Artt. 1742-1753, inComm. Schlesinger,Milano,2002,48ss.,lapromozione<strong>di</strong>affari si sostanzia in una obbligazione <strong>di</strong>mezzi anche quando il <strong>contratto</strong> prevedeun livello <strong>di</strong> produzione minimo. L’agentenon è tenuto a far sì che l’attività producaeffetti utili per il preponente. L’obbligazionedell’agente si porrebbe sullo stesso piano<strong>di</strong> quella del lavoratore subor<strong>di</strong>nato cheè tenuto a svolgere l’attività richiestagli enonadassicurarealdatore<strong>di</strong>lavoroilraggiungimentodello scopo che si prefigge. Insenso contrario BALDI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> d’<strong>agenzia</strong>,5 a ed., Milano, 1992, 29, secondo cui il <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> comporta il sorgere <strong>di</strong>una obbligazione sia <strong>di</strong> mezzi che <strong>di</strong> risultato:<strong>di</strong> mezzi in quanto consiste nell’attivitàpromozionale e <strong>di</strong> risultato in quanto laprovvigione è commisurata al conseguimento<strong>di</strong> un determinato risultato.


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 67anche in riferimento alla natura degli affari oggetto del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> e<strong>di</strong> agire con <strong>di</strong>ligenza.In sostanza, l’agente non può gestire a suo piacere le proprie prestazioni soloperché la provvigione è proporzionale agli affari promossi, ma deve porre inessere un’attività quantitativamente e qualitativamente normale e utile, cercando<strong>di</strong> raggiungere almeno il livello minimo <strong>di</strong> produzione pattuito.L’inosservanza delle norme sulla <strong>di</strong>ligenza nello svolgimento della propriaattività da parte dell’agente, potrebbe anche essere invocata dal preponente comecausa <strong>di</strong> risoluzione del <strong>contratto</strong>, con il conseguente risarcimento dei danni35 . L’agente, tuttavia, non è tenutoapromuoverelaconclusione<strong>di</strong>ogniequalsiasi <strong>contratto</strong>, ma ha facoltà <strong>di</strong> scegliere le proposte che ritiene più convenientied opportune 36 .Ciòinduceariflettereselaprestazionedell’agentecostituiscauna obbligazione <strong>di</strong> mezzi o <strong>di</strong> risultato.Se, infatti, è vero che il risultato dell’attività promossa dall’agente assumeparticolare importanza relativamente al volume <strong>di</strong> affari eseguito, perché daesso <strong>di</strong>pende il conseguente calcolo del compenso che gli verrà erogato, èpur vero che il solo risultato economico non può costituire l’in<strong>di</strong>ce su cuivalutare l’adempimento o l’inadempimento dei doveri <strong>di</strong> correttezza, periziae <strong>di</strong>ligenza impiegati dallo stesso agente nell’attuazione del proprio lavoro37 .Orbene, il corretto adempimento del dovere dell’agente <strong>di</strong> promuovere laconclusione <strong>di</strong> contratti per conto del preponente dovrebbe essere valutatoconformemente ai criteri <strong>di</strong> cui all’art. 1176 c.c., sulla base del criterio della <strong>di</strong>ligenzarichiesto dalla natura stessa dell’attività per cui l’incarico è stato assunto,pertanto, è solo sotto tale profilo che potrebbe parlarsi, o meglio, sarebbepossibile stabilire, se l’attività svolta dall’agente abbia costituito una obbligazione<strong>di</strong> mezzi o <strong>di</strong> risultato 38 .2. 3. Segue: la stabilità dell’incarico ^ La stabilità dell’incarico rappresental’elemento ulteriore tipico ed essenziale del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> che35 ROSIN, Contratto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, in Le fonti del<strong>di</strong>ritto italiano, a cura <strong>di</strong> Basenghi, Milano,2008, 24; Cass., 27.8.1987, n. 7063, RDC,1990, II, 365; UDA, Buona fede oggettiva ed economiacontrattuale, RDC, 1990, 365.36 SARACINI eF.TOFFOLETTO, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong>, cit., 38.37In tal senso, GIOVATI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>,in <strong>Il</strong> <strong>di</strong>ritto della <strong>di</strong>stribuzione commerciale,a cura <strong>di</strong> Di Nella, Mezzasoma e V. Rizzo,Napoli, 2008, 463 ss.38 ROSIN, Contratto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, in Le fonti del<strong>di</strong>ritto italiano, cit., 25; Cass., 28.3.2000, n.3738, NGiL, 2000, 653.


68 Manuela Giobbioltre a qualificare la figura dell’agente 39 , lo contrad<strong>di</strong>stingue dagli altri rapportigiuri<strong>di</strong>ci che si presentano connotati da analoghe caratteristiche.L’affidamento dell’incarico deve avere una certa durata e generalmente presuppone,oltre alla professionalità dell’agente, anche una organizzazione idoneaall’attuazione del rapporto. Non si esclude, tuttavia, che il conferimento <strong>di</strong>un incarico possa validamente esprimersi in senso stabile anche nel breve periodo,come accade nel caso delle attività stagionali 40 .Comunque, l’attività dell’agente non è mai circoscritta alla realizzazione <strong>di</strong>un singolo affare, ma piuttosto si estende a tutti quegli affari che si ritengonoutili e convenienti per il preponente che, solo avvalendosi <strong>di</strong> una collaborazionepermanente e non occasionale, riesce a conseguire i risultati economici cuitende la sua attività <strong>di</strong> impresa 41 .La stabilità deve consistere ed essere riferita non all’attività necessaria alcompimento <strong>di</strong> un unico affare, ma a tutti gli affari necessari ed utili per la promozionedell’attività commerciale dell’impren<strong>di</strong>tore proponente. Sembra, pertanto,che il rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> debba ritenersi escluso quando sia stata svoltasolo una limitata attività <strong>di</strong> raccolta delle or<strong>di</strong>nazioni presso i clienti e senza ilvincolo della stabilità. Solo una collaborazione professionale, non episo<strong>di</strong>ca,può consentire all’agente <strong>di</strong> realizzare l’attività <strong>di</strong> promozione dei contratti osservandole istruzioni ricevute dal preponente con correttezza e lealtà 42 .Ma la stabilità non significa e non coincide sempre con la continuità 43 .Idueconcetti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, esprimono significatinettamente <strong>di</strong>fferenti. Mentre la stabilità consiste nella non provvisorietà dell’attivitàesercitata dall’agente, la continuità in<strong>di</strong>ca e contrad<strong>di</strong>stingue la ripetitivitàdelle prestazioni con esclusivo riferimento ad un determinato periodo<strong>di</strong> tempo o un determinato numero <strong>di</strong> affari.Spessolalungadurata<strong>di</strong>unaattivitàcommerciale non è sufficiente ad integrareil requisito della stabilità se tutti gli affari promossi nell’arco temporale39La stabilità dell’incarico viene previstasia nell’art. 1, Direttiva 86/653/CEE che nell’art.1742 c.c.40 FORMIGGINI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, Torino,1958, 5; BALDASSARI, cit., 137.41In tal senso Cass., 30.10.1982, n. 5736,MGC, 1982, 1969; BALDASSARI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong>, cit., 2003, 137.42Cass., 5.6.1998, n. 5569, MGC, 1998,1227; Cass., 9.12.2003, n. 18736, MGC, 2003,12, secondo cui la <strong>di</strong>fferenza della figura dell’agenteda quella <strong>di</strong> procacciatore <strong>di</strong> affariconsiste nel fatto che quest’ultimo raccogliele or<strong>di</strong>nazioni dei clienti e le trasmette alla<strong>di</strong>tta da cui ha ricevuto l’incarico senza ilvincolo della stabilità ed in via del tutto occasionale.43 GIORDANO, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, Bari,1959, 180; FORMIGGINI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong>, cit., 23; G.GHEZZI, Del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, in Comm.Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, 188;BALDASSARI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong>, cit., 2000, 23.


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 69previsto, anziché ricollegarsi ad un unico originario accordo, trovano il lorofondamento in accor<strong>di</strong> formatisi <strong>di</strong> volta in volta in virtù <strong>di</strong> ciascun affare concluso44 .In tal senso intesa, la stabilità <strong>di</strong>viene uno degli elementi decisivi per la <strong>di</strong>stinzionedel <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> da altre figure ritenute affini come il procacciamento<strong>di</strong> affari e la me<strong>di</strong>azione.<strong>Il</strong> rapporto <strong>di</strong> procacciamento <strong>di</strong> affari, infatti, si concreta nella più limitataattività <strong>di</strong> raccolta delle or<strong>di</strong>nazioni dei clienti e nella trasmissione <strong>di</strong> questeall’impresa da cui ha ricevuto l’incarico <strong>di</strong> procacciare tali commissioni, senzavincolo <strong>di</strong> stabilità ed in via del tutto episo<strong>di</strong>ca 45 . Quella del procacciatore èuna prestazione che proprio in quanto occasionale, <strong>di</strong>pende esclusivamentedalla sua stessa iniziativa.Al procacciamento <strong>di</strong> affari si applicano, comunque, in via analogica, le <strong>di</strong>sposizionirelative al <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, come nel caso delle provvigioni, chenon presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e nonanche quelle <strong>di</strong> legge quali, l’indennità <strong>di</strong> mancato preavviso o l’indennità<strong>di</strong> cessazione del rapporto 46 .Nella me<strong>di</strong>azione, invece, il me<strong>di</strong>atore <strong>di</strong> fatto è svincolato da un rapportostabile e svolge la sua attività in assenza <strong>di</strong> un qualsiasi rapporto <strong>di</strong> collaborazioneo <strong>di</strong>pendenza dall’altra parte.La figura dell’agente <strong>di</strong>fferisce anche da quella del mandatario, il quale silimita a compiere un singolo affare e per conto del mandante 47 .L’incarico <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> ha ad oggetto un numero indefinito <strong>di</strong> prestazioni dellastessa specie, in una determinata zona e l’agente non ha il potere <strong>di</strong> stipulare44Cass., 8.7.1977, n. 3043, MGC, 1997,1213.45Cass., 24.6.2005, n. 13629, MGC, 2005,1406,secondocuiilrapporto<strong>di</strong>procacciatore<strong>di</strong> affari si <strong>di</strong>fferenzia dal <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong> in quanto si concreta nella più limitataattività <strong>di</strong> chi, senza vincolo <strong>di</strong> stabilitàed in via del tutto episo<strong>di</strong>ca, raccogliele or<strong>di</strong>nazioni dei clienti trasmettendoleall’impren<strong>di</strong>tore da cui ha ricevuto l’incarico<strong>di</strong> procurare tali commissioni; alcontrario la prestazione dell’agente è stabile,avendo egli l’obbligo <strong>di</strong> svolgere l’attività<strong>di</strong> promozione dei contratti, la prestazionedel procacciatore è occasionale, nelsenso che <strong>di</strong>pende esclusivamente dallasua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto<strong>di</strong> procacciamento d’affari possonoapplicarsi in via analogica solo le <strong>di</strong>sposizionirelativeal<strong>contratto</strong><strong>di</strong><strong>agenzia</strong>(comele provvigioni) che non presuppongono uncarattere stabile e predeterminato del rapportoe non anche quelle – <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong><strong>contratto</strong> – che lo presuppongono (comenella specie l’indennità <strong>di</strong> mancato preavviso,l’indennità suppletiva <strong>di</strong> clientela el’indennità <strong>di</strong> cessazione del rapporto);Cass., 8.2.1999, n. 1078, MGC, 1999, 290.46Cass., 9.12.2003, n. 1836, GC, 2004, I,1264.47M. STOLFI, Della me<strong>di</strong>azione, in Comm.Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1967, 10; AZ-ZOLINA, La me<strong>di</strong>azione, in Tratt. Vassalli, Torino,1957, 188.


70 Manuela Giobbii contratti in rappresentanza <strong>di</strong> colui che gli ha affidato l’incarico salvo che, comeprevisto dall’art. 1752 c.c., gli sia stato attribuito 48 .2. 4. La zona determinata ^ L’attività <strong>di</strong> promozione, <strong>di</strong>spone il 1 o co.dell’art. 1742 c.c., deve essere svolta in una ‘‘zona determinata’’.L’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> una precisa area <strong>di</strong> operatività costituisce l’ulteriore elementoche caratterizza il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, seppure lo scopo pratico <strong>di</strong> taledelimitazione risiede nell’interesse delle parti <strong>di</strong> stabilire entro quali limiti l’agentedebba o possa svolgere la propria attività nel rispetto dell’interesse delpreponente 49 .Per ‘‘zona‘‘ deve intendersi non solo ed esclusivamente il luogo fisico, l’areageografica <strong>di</strong> attuazione della prestazione dell’agente, ma anche quella chepuò essere determinata con riferimento ad una particolare categoria <strong>di</strong> soggettioperanti in uno specifico settore del mercato 50 .Ciòè agevolmente desumibiledal <strong>di</strong>sposto dell’art. 1748, 2 o co., c.c., allorquando il legislatore equipara la zonaalla categoria o gruppo <strong>di</strong> clienti riservati all’agente ed evidenzia che, contale termine, non si intende e, soprattutto, non ci si riferisce al solo ambito spaziale,ma anche al contenuto del <strong>contratto</strong>. Dunque, si concede alle parti la possibilità<strong>di</strong> circoscrivere, legittimamente, l’operatività del <strong>contratto</strong> a determinatelinee <strong>di</strong> prodotto o a particolari categorie <strong>di</strong> clienti 51 .Anche l’orientamento della giurisprudenza successivo al recepimento dellaDirettiva comunitaria lascia intendere che la ‘‘zona determinata‘‘ non è soloquella che in<strong>di</strong>ca o specifica un preciso ambito territoriale, ma può anche essereintesa in senso più esteso e può giungere ad in<strong>di</strong>care categorie determinate<strong>di</strong> clientela o precise linee <strong>di</strong> prodotti.Per quella parte della dottrina che trova il proprio fondamento nel dettatostesso della Direttiva 86/653/CEE, la zona può anche risultare implicitamentedal contenuto del <strong>contratto</strong> e la sua mancata espressa previsione può anche farritenere che l’attività sia estesa a tutto il mondo. Una posizione, questa, che48Cass., 16.10.1998, n. 10265, MGC, 1998,2099.49<strong>Il</strong> concetto <strong>di</strong> zona ha costituito oggetto<strong>di</strong> ampio <strong>di</strong>battito in dottrina.50 SIROTTI GAUDENZI, I contratti commerciali.Produzione, trasferimento, circolazione, <strong>di</strong>stribuzionee promozione <strong>di</strong> beni e servizi, Forlì,2007, 202 s., <strong>di</strong>scute anche della possibilità<strong>di</strong> inserire nel <strong>contratto</strong>, quale zona per losvolgimento dell’attività <strong>di</strong> promozione, anchela rete Internet la quale non può esseredefinita propriamente un luogo fisico o geografico,ma più semplicemente un luogo emezzo <strong>di</strong> comunicazione.51Cass., 11.4.1990, n. 3056, MGI, 1990, 714,secondo cui vi è la possibilità che il <strong>contratto</strong>risulti limitato a determinate linee <strong>di</strong> prodotto.


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 71tende ad ampliare il concetto <strong>di</strong> zona e a far sì che non debba più essere consideratonella sua accezione tra<strong>di</strong>zionale.Al riguardo si è anche osservato che se la zona determinata dovesse essereconsiderata come elemento essenziale, dalla sua mancanza ne <strong>di</strong>scenderebbel’impossibilità <strong>di</strong> configurare il rapporto come <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 52 .Di fatto, molto si è <strong>di</strong>scusso in dottrina, in merito alla in<strong>di</strong>viduazione dellazona come elemento essenziale del rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 53 , in quanto, la sussistenzao meno <strong>di</strong> tale requisito va proprio ad incidere sulla stessa qualificazionedel rapporto, così <strong>di</strong>stinguendolo da ogni altra figura contrattuale dalle caratteristichesimilicomequella<strong>di</strong>me<strong>di</strong>azioneodelprocacciamento<strong>di</strong>affari54 .In realtà, affinché il dettato legislativo possa ritenersi rispettato, non è in<strong>di</strong>spensabileche la zona sia formalmente espressa, ma è sufficiente che possa essereagevolmente in<strong>di</strong>viduata, anche me<strong>di</strong>ante riferimento al luogo in cui leparti operano stabilmente al momento dell’instaurazione del rapporto, purchénon sia del tutto assente 55 .Dalmomentoincuilepartiraggiungono l’accordo sulla zona <strong>di</strong> operativitàe su quelli che sono gli altri elementi identificativi del <strong>contratto</strong>, nessuna mo<strong>di</strong>ficazionepuò più essere apportata se non in seguito a nuovi accor<strong>di</strong> tra i contraenti.Ogni mo<strong>di</strong>fica che incide sugli elementi che caratterizzano il <strong>contratto</strong> devecostituire oggetto <strong>di</strong> un preciso accordo delle parti e non mera conseguenza <strong>di</strong>una volontà unilaterale.In effetti, essendo il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> un rapporto <strong>di</strong> durata, è possibileper le parti prevedere la possibilità <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare il contenuto contrattuale alfine <strong>di</strong> adeguare il rapporto alle proprie esigenze. È necessario, però, cheilpo-52In tal senso Cass., 9.7.1974, n. 974, MGC,1974, 453, secondo cui il rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>sarebbe caratterizzato da due requisiti essenziali,la stabilità dell’incarico e la zona determinatain quanto l’ulteriore elemento dell’attivitàfinalizzata alla promozione della conclusionedel <strong>contratto</strong> è tipica anche <strong>di</strong> altrirapporti; Cass., 20.8.1991, n. 8958, GI, 1992,I, 1, 1096.53 ACHILLI, CARACCIOLO, CISTATO, FRISANI,A.I. NATALI, L.C.NATALI eP.J.NATALI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, in I contratti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione,Agenzia, Me<strong>di</strong>azione, Promozione fiananziaria,Concessione <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, franchising, a cura <strong>di</strong>Cassano, Milano, 2007, 161 ss., dove si sostieneanche che la mancata determinazione dellazona facilita la <strong>di</strong>stinzione tra il <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> e gli altri contratti; LUMINOSO,Mandato, commissione, spe<strong>di</strong>zione, in Tratt. Cicu-Messineo,Milano, 1984, 42.54Cass., 4.7.1968, n. 2251, MGC, 1968, I,1162, dove gli elementi <strong>di</strong>stintivi del <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> sono in<strong>di</strong>viduati nella stabilitàdel rapporto, nell’obbligo dell’agente <strong>di</strong> promuoverela conclusione dell’affare per contodel preponente, nel <strong>di</strong>ritto dell’agente ad uncorrispettivo e nella delimitazione della zona<strong>di</strong> operatività.55Cass., 18.3.1998, n. 2722, MGC, 1998,573 e IDoc, 1998, I, 119.


72 Manuela Giobbitere unilaterale <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica concesso alle parti, non escluda la forza vincolantedel <strong>contratto</strong> nei confronti degli stessi contraenti e che tale potere sia esercitatonell’osservanza dei principi <strong>di</strong> correttezza e buona fede 56 .Nel caso in cui il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> sia assoggettato alla <strong>di</strong>sciplina collettivadegli accor<strong>di</strong> economici (AEC) è possibile per il proponente procedere aduna mo<strong>di</strong>ficazione unilaterale dell’accordo, sia con riguardo al territorio e allaclientela, che ai prodotti ed alla provvigione, ma tali variazioni non devono incideresensibilmente sul contenuto economico del rapporto 57 . Comunque, pernon incorrere in invali<strong>di</strong>tà del <strong>contratto</strong> per indeterminatezza delle clausole,negli accor<strong>di</strong> collettivi <strong>di</strong> riferimento sono sempre in<strong>di</strong>cate le specifiche percentualientro cui tali variazioni unilaterali possano o meno essere ritenute valide.2. 5. La forma del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> ^ Anteriormente al recepimentodella Direttiva comunitaria, l’art. 1742 c.c. non conteneva nessuna <strong>di</strong>sposizionerelativa alla forma del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>. In virtù del principiogenerale della libertà <strong>di</strong> forma, pertanto, il <strong>contratto</strong> poteva essere stipulatonella forma ritenuta opportuna dalle parti 58 .L’unico riferimento alla forma scritta era contenuto nella contrattazione collettivadel settore commercio dove si prevedeva che, all’atto del conferimentodell’incarico all’agente o al rappresentante, dovevano essere precisati periscritto il nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattare, la misuradelle provvigioni e la durata del <strong>contratto</strong>,quandoquestanoneraprevistaatempo indeterminato 59 . Tale previsione non era orientata a rendere più com-56Cass., 2.5.2000, n. 5467, Contr, 2000, 793.57Gli AEC dell’industria, commercio, artigianatodel 2002, all’art. 2, prevedono chele variazioni <strong>di</strong> zona, dei prodotti e dei clientipossono essere realizzate, salvi i casi <strong>di</strong> lieveentità (intendendosi per lieve entità le riduzioniche incidono fino al cinque per centodel valore delle provvigioni <strong>di</strong> competenzadell’agente nell’anno precedente la variazione,ovvero, nei do<strong>di</strong>ci mesi antecedenti la variazione,qualora l’anno precedente non siastato lavorato per intero) possono essere realizzateprevia comunicazione scritta all’agenteo al rappresentante entro due mesi ovveroquattro mesi per gli agenti che operanoin forma monomandataria, salvo <strong>di</strong>verso accordotra le parti. (...) Qualora queste variazionisiano <strong>di</strong> entità tale da mo<strong>di</strong>ficare sensibilmenteil contenuto economico del rapporto(intendendosi per variazione sensibile leriduzioni superiori al venti per cento del valoredelle provvigioni <strong>di</strong> competenza dell’agentenell’anno civile precedente la variazione,ovvero nei do<strong>di</strong>ci mesi antecedenti la variazione,qualora l’anno precedente non siastato lavorato per intero), il preavviso scrittonon potrà essere inferiore a quello previstoper la risoluzione del rapporto (...).58 GIOVATI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>,inAA.VV.,<strong>Il</strong> <strong>di</strong>ritto della <strong>di</strong>stribuzione commerciale, Napoli,2008, 475.59Tale previsione era contenuta negli Ac-


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 73plessa la struttura stessa del <strong>contratto</strong> quanto, piuttosto, a dare certezza allavolontà degli stessi contraenti.La mo<strong>di</strong>fica dell’art. 1742 c.c., è intervenuta dapprima a seguito del d.lg.n. 303/1991, con l’introduzione del 2 o co. e, poi, con il d.lg. n. 65/1999 con ilquale la medesima <strong>di</strong>sposizione ha subito una nuova integrazione.Nell’attuale formulazione, il 2 o co. dell’art 1742 c.c., in conformità con l’art.13, 1 o co. della Direttiva 86/653/CEE, prevede che il <strong>contratto</strong> deve essereprovato per iscritto e che ciascuna parte ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere dall’altra un documento,dalla stessa sottoscritto, che riproduca il contenuto del rapporto edelle clausole aggiuntive. Tale <strong>di</strong>ritto, per espressa volontà legislativa, è irrinunciabile.La mo<strong>di</strong>fica apportata alla norma è <strong>di</strong> particolare importanza. Si afferma chela forma scritta è richiestaaisolifiniprobatorienoncostituiscecon<strong>di</strong>zioneperla vali<strong>di</strong>tà del <strong>contratto</strong>, anche se la parte ha sempre il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> chiedere all’altrocontraente un documento cartaceo che ne riproduca il contenuto.Parte della giurisprudenza, confermando la posizione antecedente la riformadell’art. 1742 c.c., ha interpretato il requisito formale come necessario adprobationem e, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong>retto a sostenere una esigenza <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne probatorioe, conseguentemente, non necessario per la vali<strong>di</strong>tà del <strong>contratto</strong> stesso 60 .Tale assunto è allora sintomatico del fatto che, è la prova dell’esistenza del<strong>contratto</strong> a dover avere la forma scritta e non il <strong>contratto</strong> stesso che, anche nelcaso in cui fosse stato stipulato verbalmente, sarebbe comunque valido ed efficace61 .cor<strong>di</strong> economici collettivi del 20.6.1956, art. 2,negli AEC del 24.6.1981 art. 2, in quelli del19.12.1979, art. 3, negli AEC del 24.6.1981,art. 2, previsione poi ripresa ed introdotta anchenegli AEC del 2002 settore commercio;Cass., 9.9.1988, n. 5133, MGC, 1988, 1237, secondocui affinché il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> possaritenersi concluso, ai sensi dell’art. 1327, 1 o co.,c.c., nel luogo e nel momento in cui ha avutoinizio l’esecuzione, in<strong>di</strong>pendentemente dallasuccessiva sottoscrizione del <strong>contratto</strong> medesimo,è necessario che il proponente abbia formulatouna richiesta in tal senso e che, al momentodell’esecuzione, il contenuto del <strong>contratto</strong>sia stato esattamente predeterminato;Cass., 20.8.2004, n. 16377, MGC, 2004, 2127;Cass., 6.5.1996, n. 4167, GI, 1997, I, 2, 319.60Cass., 6.5.1996, n. 4167, MGC, 1996, 668;Trib. Torino, 6.7.2001, GPiem, 2001, 423, secondocui il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, anche nell’ipotesiin cui il rapporto si sia svolto in epocaantecedente all’entrata in vigore dell’art.1742, 2 o co., c.c., nel testo introdotto dald.lg. 65/1999 richiede la forma scritta ad probationem.Ciòsignifica che la prova dell’esistenzadel <strong>contratto</strong> deve essere scritta, nonil <strong>contratto</strong> stesso che anche in caso <strong>di</strong> stipulazioneorale, resta pienamente valido edefficace. Conseguentemente la prova dell’esistenzadel <strong>contratto</strong> non potrà essere fornitaattraverso una prova testimoniale, ma undocumento scritto anche <strong>di</strong>verso dal <strong>contratto</strong>potrà raggiungere lo scopo; Cass.,21.11.1990, n. 11220, MGC, 1990, 1914.61 SARACINI eF.TOFFOLETTO, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong>, cit., 52.


74 Manuela Giobbi2. 6. La nozione <strong>di</strong> agente ^ Nel <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, l’agente ha unruolo centrale. La sua attività, delineata dallo stesso art. 1742 c.c., consistenel promuovere per conto del preponente eversoretribuzione, la conclusione<strong>di</strong> contratti in una zona determinata. Una attività che è libera da qualunquevincolo <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione, svolta in piena autonomia e che non consiste soloin una mera attività <strong>di</strong> propaganda da cui possa derivare un incremento delleven<strong>di</strong>te, ma anche in una attività <strong>di</strong> convincimento del cliente ad effettuare leor<strong>di</strong>nazioni dei beni proposti. Ed è proprio su tale risultato che viene attribuitoil compenso 62 .Nell’accordo economico collettivo del 20.3.2002 per l’industria, all’art. 1 l’agente<strong>di</strong> commercio viene definito come ‘‘quel soggetto incaricato stabilmenteda una o più <strong>di</strong>tte <strong>di</strong> promuovere la conclusione <strong>di</strong> contratti in una determinatazona‘‘ 63 .Pressochéidentica è lanozione<strong>di</strong>agentechevienepropostanell’accordocollettivo del settore commercio del 26.2.2002, ma l’applicabilità dellesuenormevieneestesaancheaicontratti <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> a tempo determinato, inquanto compatibili con la natura del rapporto, fatta eccezione per le normesul preavviso 64 .La contrattazione collettiva, <strong>di</strong>versamente dal co<strong>di</strong>ce, fornisce una definizione<strong>di</strong> tipo soggettivo e <strong>di</strong>stingue la figura dell’agente con poteri <strong>di</strong> rappresentanzada quella senza potere <strong>di</strong> rappresentanza. Ciò, in quanto il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>agenzia</strong>, prima della regolamentazione co<strong>di</strong>cistica, era strettamente collegatoe trovava maggiore spazio nell’ipotesi della ‘‘rappresentanza economica’’. Sitratta, però, <strong>di</strong> una <strong>di</strong>stinzione che non comporta conseguenze sul piano della<strong>di</strong>sciplina, tanto che, dal punto <strong>di</strong> vista contrattuale i due termini sono consideratied usati in<strong>di</strong>fferentemente l’uno dall’altro. In effetti, anche il soggetto62 ZAMBELLI eGRASSELLI, Nozione <strong>di</strong> agente,AgentiRappr, 2004, 3, 12.63All’art. 1, n. 4, si prevede che l’AEC del20.3.2002 per la Disciplina dei rapporti <strong>di</strong><strong>agenzia</strong> e rappresentanza nei settori industrialie della cooperazione è applicabile anchealle società aventi per oggetto esclusivoo prevalente l’esercizio delle attività in<strong>di</strong>catenei precedenti punti dell’art. 1, fatte salve leeccezioni e deroghe espressamente previstenell’accordo stesso, nonché acoloroche,inqualità <strong>di</strong> agenti o rappresentanti, hanno incarico<strong>di</strong> vendere esclusivamente a privaticonsumatori.64Stabilisce espressamente l’art. 1, n. 5,dell’AEC del 26.2.2002 per la <strong>di</strong>sciplina delrapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> e rappresentanza commercialedel settore commercio che ‘‘le normecontenute nel presente accordo si applicanoanche ai contratti a tempo determinato,in quanto compatibili con la natura del rapportocon esclusione, comunque, delle normerelative al preavviso’’. Prosegue poi alpunto n. 6 stabilendo che ‘‘nei contratti atempo determinato, <strong>di</strong> durata superiore asei mesi, la casa mandante comunicherà all’agenteo rappresentante, almeno sessantagiorni prima della scadenza del termine, l’eventuale<strong>di</strong>sponibilità al rinnovo o alla prorogadel mandato’’.


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 75cheformalmentenonhailpotere<strong>di</strong>concluderecontrattiinnomeepercontodel preponente, <strong>di</strong> fatto, nei confronti della clientela, lo ‘‘rappresenta’’ 65 .La Direttiva europea, nel definire l’agente, assume una posizione analoga aquella del nostro or<strong>di</strong>namento, ma adotta una terminologia <strong>di</strong>versa per in<strong>di</strong>carel’attività che egli è chiamato a svolgere. Viene usata la locuzione ‘‘trattare laven<strong>di</strong>ta o l’acquisto <strong>di</strong> merci’’ e non ‘‘promuovere la conclusione <strong>di</strong> contratti’’come previsto nell’art. 1742 c.c. 66 . Tale <strong>di</strong>fferenza terminologica, tuttavia, noncomporta alcuna limitazione dell’attività dell’agenteche,seprevistonel<strong>contratto</strong>,può essere svolta in<strong>di</strong>fferentemente sia con riferimento alla negoziazionedeiprodotticheancheallapromozione<strong>di</strong>servizi.2. 7. Segue: l’agente lavoratore autonomo o subor<strong>di</strong>nato ^L’attività dell’agente, su cui si incentra il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, deve essere sempreautonoma. Un aspetto questo, che seppure non viene espressamente menzionatonel 1 o co. dell’art. 1742 c.c., trova un preciso riferimento negli accor<strong>di</strong>economici collettivi, dove si stabilisce espressamente che l’agente o il rappresentanteesercita la sua attività in forma autonoma ed in<strong>di</strong>pendente.Ciò significa che all’agente non possono essere imposte dal preponente tuttequelle <strong>di</strong>rettive che si pongono in contrasto con la propria autonomia ed in<strong>di</strong>pendenza.Infatti, sono proprio le <strong>di</strong>sposizioni degli accor<strong>di</strong> economici collettividell’industria e del commercio a porre dei limiti al preponente nell’impartirele istruzioni all’agente, per lo svolgimento del suo lavoro 67 .Le norme collettive tendono, in sostanza, a contemperare da un lato, il<strong>di</strong>ritto del preponente nell’in<strong>di</strong>rizzare e gestire l’attività dell’agenteedall’altro,il <strong>di</strong>ritto dell’agente <strong>di</strong> vedere riconosciuta e rispettata la propriaautonomia organizzativa. Così, ilpreponentenonavràil potere <strong>di</strong> imporrei nominativi giornalieri dei clienti con cui trattare, non potrà programmare65L’AEC del 20.3.2002 all’art. 1 definisce ilrappresentante <strong>di</strong> commercio colui che è incaricatostabilmente da una o più <strong>di</strong>tte <strong>di</strong>concludere contratti in nome delle medesimein una determinata zona; BORTOLOTTI eBONDANINI, <strong>Il</strong> Contratto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> commerciale,cit., 44.66Nell’or<strong>di</strong>namento italiano, la nozione<strong>di</strong> agente comprende anche gli agenti <strong>di</strong> assicurazione,contrariamente alla Direttiva 86/653/CEE.67All’art. 1, 3 o co., degli AEC Industriae Commercio si prevede che ‘‘l’agente orappresentante esercita la sua attività informa autonoma ed in<strong>di</strong>pendente, nell’osservanzadelle istruzioni impartite dal preponenteai sensi dell’art. 1746 c.c. senza obblighi<strong>di</strong> orario <strong>di</strong> lavoro e <strong>di</strong> itinerari predeterminati.Le istruzioni <strong>di</strong> cui all’art.1746 c.c. devono tenere conto dell’autonomiaoperativa dell’agente rappresentante,il quale, è tenuto ad informare costantementel’impresa preponente sulla situazionedel mercato in cui opera’’.


76 Manuela Giobbigli itinerari da seguire, stabilire orari e decidere l’organizzazione interna dellavoro dell’agente 68 .Non possono neppure essere imposti all’agente ren<strong>di</strong>conti troppo dettagliatisullo svolgimento della propria attività.<strong>Il</strong> preponente non può pretendere dall’agente delle relazioni sul propriooperato con scadenza perio<strong>di</strong>ca al pari <strong>di</strong> un ren<strong>di</strong>conto giornaliero, ma puòesigere informazioni sulle con<strong>di</strong>zioni del mercato o sui risultati ottenuti.Al preponente compete il solo potere <strong>di</strong> impartire istruzioni <strong>di</strong> carattere genericoaffinché possa raggiungere con l’agente una collaborazione più efficienteestabile69 .Dall’appena rilevata considerazione ne consegue che, nel caso in cui l’incaricoassunto dall’agente per la promozione della conclusione <strong>di</strong> contratti, vengasvolto in assenza <strong>di</strong> autonomia organizzativa ed alle sole con<strong>di</strong>zioni lavorativedettate dall’impresa preponente, si è <strong>di</strong> fronte ad un rapporto che non puòessere qualificato come <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, ma che deve essere ricondotto aduna <strong>di</strong>versa fattispecie, quella del lavoro subor<strong>di</strong>nato.La <strong>di</strong>stinzione tra agente autonomo e lavoratore subor<strong>di</strong>nato risiede, in effetti,proprio nella <strong>di</strong>versità dell’organizzazione e delle modalità in cui l’attivitàè eseguita. Quella dell’agente deve risolversi con mezzi propri e con l’assunzionedel rischio del risultato del proprio lavoro, mentre, nel rapporto <strong>di</strong> lavorosubor<strong>di</strong>nato, la prestazione dell’attività lavorativa è sempre svolta alle <strong>di</strong>pendenzee sotto la <strong>di</strong>rezione dell’impren<strong>di</strong>tore e, sia l’organizzazione del lavoro,che l’assunzione del rischio, fanno capo esclusivamente al datore <strong>di</strong> lavoro70 .68 BORTOLOTTI eBONDANINI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong>, cit.,64.69Cass., 4.7.2005, n. 20361, AgentiRappr,2006, 1, 21; Cass., 23.1.1984, n. 573, MGC,1984, I, 194; Cass., 10.1.1984, n. 182, MGC,1984, I, 67; Cass., 14.7.1972, n. 2405, MGC,1972, 1353; secondo tali pronunce il <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> ed il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>natonon possono essere <strong>di</strong>stinti facendo riferimentosolo all’oggetto della prestazionelavorativa, ma deve aversi riguardo, comesostenuto da Cass., 3.10.2005, n. 19265, GDir,2005, 43, 77, e da Cass., 15.5.2002, n. 7087,NGiL, 2002, 616, all’elemento essenziale e caratterizzanteil rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, cioèquello che si sostanzia nella realizzazioneda parte dell’agente <strong>di</strong> una attività economicaorganizzata rivolta ad un risultato <strong>di</strong> lavoroche questi svolge autonomamente nell’interesseed eventualmente anche in nome delpreponente.70Cass., 1.9.2003, n. 12756, MGC, 2003, 9;Cass., 8.1.1993, n. 84, RGL, 1993, II, 552, secondocui il criterio <strong>di</strong>stintivo fondamentaletra il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> e quello <strong>di</strong> lavorosubor<strong>di</strong>nato va in<strong>di</strong>viduato nella circostanzache oggetto del primo è lo svolgimento a favore<strong>di</strong> una impresa <strong>di</strong> una attività economicaesercitata con organizzazione <strong>di</strong> mezzipropri dell’agente, che sopporta il rischiodel risultato del lavoro e che è legato da unsemplice rapporto <strong>di</strong> collaborazione versoil preponente, al quale deve fornire le informazioniutili al fine <strong>di</strong> valutare la convenien-


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 77Del tutto incompatibile con la figura dell’agente, è,poi,lapattuizione<strong>di</strong>unaretribuzione fissa 71 .Da quanto rilevato ed al fine <strong>di</strong> giungere alla <strong>di</strong>stinzione tra rapporto <strong>di</strong><strong>agenzia</strong> e subor<strong>di</strong>nazione, non si può prescindere dalla volontà dei contraentie sotto questo profilo va tenuto conto anche del nomen iuris utilizzato per qualificareil <strong>contratto</strong>, il quale, però, non ha mai un rilievo del tutto assorbente,poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione, della volontà delleparti e del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusionedel <strong>contratto</strong>.Spesso è proprio attraverso la valutazione <strong>di</strong> tali elementi estrinseci o fattualiche si giunge a risolvere il problema della qualificazione del <strong>contratto</strong> 72 .Ne consegue che la <strong>di</strong>sciplina giuri<strong>di</strong>ca del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> e quella cheregola l’esercizio della professione <strong>di</strong> agente possono trovare applicazione soloquando risulti accertato che, in concreto, l’attività sia stata svolta nelle modalitàanzidette ed abbia assunto carattere principale e prevalente, sempreché rizadegli affari, mentre, oggetto del lavoro subor<strong>di</strong>natoè, invece, la prestazione, in regime<strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione, <strong>di</strong> energie <strong>di</strong> lavoro la cuiorganizzazione il risultato e il rischio rientranoesclusivamente nella sfera economicagiuri<strong>di</strong>cadell’impren<strong>di</strong>tore.71Cass., 24.5.1986, n. 3507, FP, 1987, I, 218;<strong>Il</strong> rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> si <strong>di</strong>stingue dal lavorosubor<strong>di</strong>nato proprio perché l’attività dell’agenteviene esercitata in modo autonomo,senza soggezione al potere <strong>di</strong>rettivo del preponente,senza impegni giornalieri <strong>di</strong> orario,per l’assenza <strong>di</strong> autorizzazione alle ferie edalle assenze dal lavoro; Cass., 8.1.1993, n.84, RGL, 1993,II,552;Cass.,2.2.1988,n.984,MGC, 1988, 257; Cass., 26.11.1985, n. 5867,MGC, 1985, I, 1780; Cass., 14.5.1985, n. 2994,MGC, 1985, 922; Cass., 2.6.1980, n. 3601,MGC, 1980, 1559, si pronunciano nel sensoche la <strong>di</strong>fferenza tra lavoro subor<strong>di</strong>nato ed<strong>agenzia</strong> non risiede tanto nella sottoposizionealle <strong>di</strong>rettive altrui quanto nella assunzionedel rischio da parte dell’agente e nel fattoche la retribuzione venga corrisposta conmodalità fissa; Cass., 9.10.1991, n. 10588,MGC, 1991, 1462; Cass., 15.5.1981, n. 3217,MGC, 1981, 1122; Cass., 14.1.1985, n. 58,MGC, 1998, 19.72Cass., 1.9.2003, n. 12756, MGC, 2003,2083, al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>stinguere tra lavoro subor<strong>di</strong>natoe rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> deve considerarsiche elementi peculiari <strong>di</strong> quest’ultimosono rappresentati dall’organizzazione daparte dell’agente <strong>di</strong> una struttura impren<strong>di</strong>toriale,anche a livello soltanto embrionale,e dall’assunzione da parte dello stesso (enon già del preponente) del rischio per l’attivitàpromozionale svolta, che si manifestanell’autonomia dell’agente nella scelta deitempi e dei mo<strong>di</strong> della stessa, pur nel rispetto,secondo il <strong>di</strong>sposto dell’art. 1746 c.c., delleistruzioni ricevute dal preponente, ancorchécon la predeterminazione solo in<strong>di</strong>cativadegli itinerari mensili o settimanali da percorrereovvero del numero <strong>di</strong> clienti da visitaree dell’obbligo <strong>di</strong> giornaliera informazionepreventiva. Nella specie la Suprema Corteha ritenuto sussistente tra le parti un rapporto<strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato in considerazionedell’accertata mancanza <strong>di</strong> assunzione a propriocarico, da parte del lavoratore, dellespese <strong>di</strong> gestione dell’attività edellainsussistenzadella capacità <strong>di</strong> autodeterminazionee, quin<strong>di</strong>, <strong>di</strong> una qualsiasi forma, sia pureminima, <strong>di</strong> organizzazione dell’impresa e<strong>di</strong> assunzione <strong>di</strong> rischio; Cass., 26.11.1985,n. 5867, MGC, 1985, 1780; Cass., 14.5.1985,n. 2994, MGC, 1985, 866.


78 Manuela Giobbicorrano anche gli altri elementi strutturali tipici, come la stabilità dell’incarico,l’autonomia organizzativa ed operativa dell’agente ed, infine, l’incidenza sulmedesimo del rischio economico dell’attività svolta 73 .2. 8. L’agente impren<strong>di</strong>tore commerciale ^ L’attività prestata dall’agenteè improntata alla piena autonomia organizzativa e in molti casi è anchecontrad<strong>di</strong>stinta dal carattere impren<strong>di</strong>toriale. Una qualifica quest’ultimache scaturisce dal contesto stesso in cui l’agente realizza la sua attività economica,talvolta fondata esclusivamente sulla propria opera personale e, in altricasi, contrassegnata da uno scopo <strong>di</strong> lucro e finalizzata alla produzione o alloscambio <strong>di</strong> beni o servizi per mezzo <strong>di</strong> una propria organizzazione.Quando nell’attività svolta ricorrono i requisiti della professionalità edell’organizzazione,la dottrina propende per la qualificazione dell’agente comeimpren<strong>di</strong>tore commerciale.Per organizzazione si intende, sia la coor<strong>di</strong>nazione del lavoro altrui, che lapresenza <strong>di</strong> un complesso <strong>di</strong> beni con i quali svolgere la propria attività, sianoquesti <strong>di</strong> natura reale o personale. Ma, ai fini della vera e propria qualificazionedell’agente quale impren<strong>di</strong>tore commerciale, il requisito dell’organizzazioneassume un valore assai limitato in quanto occorre solo a <strong>di</strong>stinguere l’impren<strong>di</strong>torecommerciale dal piccolo impren<strong>di</strong>tore. All’agente sarà sufficienteorganizzare la sua attività, anche solo con il proprio lavoro o con l’ausiliodei suoi familiari, per essere considerato impren<strong>di</strong>tore seppure piccolo. Infatti,se il lavoro dell’impren<strong>di</strong>tore e quello eventuale dei suoi familiari non risultaprevalente e nella sua struttura organizzativa vi fossero <strong>di</strong>pendenti, nonchél’impiego <strong>di</strong> un notevole capitale, non potrebbe mai essere considerato piccoloimpren<strong>di</strong>tore.Non si esclude, del resto, in dottrina e giurisprudenza, la possibilità che l’agentepossa essere un impren<strong>di</strong>tore commerciale dotato <strong>di</strong> una notevole organizzazioneaziendale, in qualche caso anche superiore alle <strong>di</strong>mensioni organizzativee strutturali dell’impresa del preponente 74 . In tal caso l’agente risulterebbeimpren<strong>di</strong>tore commerciale secondo quanto previsto nell’art. 2082 c.c.73Cass., 5.7.1979, n. 3867, MGC, 1979,1702; Cass., 13.12.1988, n. 6792, MGC, 1988,1663.74G. GHEZZI, Contratto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, in Comm.Scialoja-Branca, Bologna, 1970, 20 s.; V. FRAN-CESCHELLI, Imprese e impren<strong>di</strong>tori, Milano,1972, 154; GIURANO, L’impren<strong>di</strong>tore, Bologna,1980, 59; GIORDANO, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>,Bari,1995, 408 s.; Cass., 12.11.1983, n. 6730,MGL, 1984, 2318; Cass., 16.2.1970, n. 362,GC, 1970, 201; in senso contrario BALDI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong>,cit., 60; MAZZIOTTI, Diritto del lavoro, II,


<strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> 792. 9. Iscrizione all’albo degli agenti ^ Per <strong>di</strong>verso tempo si è ritenutoche l’agente potesse svolgere legittimamente la propria attività solo se iscrittonell’albo professionale degli agenti e rappresentanti. Da tale obbligo, previstodalla l. 3.5.1985, n. 204 75 , erano esclusi gli agenti che realizzavano la loroattività esclusivamente all’estero, anche se su incarico <strong>di</strong> preponenti italiani,o che avevano mantenuto la propria residenza in Italia 76 .Per coloro che operavano esclusivamente in Italia, invece, l’art. 9, l. n. 204/1985 acquistava forza <strong>di</strong> norma imperativa, con la conseguenza che, in caso <strong>di</strong>inosservanza dell’agente dell’obbligo <strong>di</strong> iscrizione all’albo, ci si trovava <strong>di</strong>fronte ad una tipica ipotesi <strong>di</strong> nullità del <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> ex art. 1418, 1 oco., c.c. 77 .Tale posizione è stata superata in seguito al recepimento della Direttiva 86/653/CEE ed all’intervento <strong>di</strong> alcune pronunce della Corte <strong>di</strong> Giustizia 78 chehanno definitivamente mutato l’orientamento sulla questione su cui a lungosi sono <strong>di</strong>battute dottrina e giurisprudenza.Rilevava la Corte <strong>di</strong> Giustizia che la Direttiva comunitaria, pur non <strong>di</strong>sponendoin modo <strong>di</strong>retto tale circostanza, neppure considerava l’iscrizione all’albocome un requisito necessario per consentire agli agenti <strong>di</strong> godere della relativatutela. Si affermava, in tal senso, il principio della supremazia del <strong>di</strong>rittocomunitario su quello interno e, conseguentemente, l’obbligo <strong>di</strong> rispettare lePisa, 1979, 181; PROVINCIALI, trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittofallimentare, Milano, I, 1974, 171; P. ZANELLI,Storia e teoria del rapporto <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, SUrb,1962, 192.75L’iscrizione deve essere richiesta primadell’inizio dell’attività ed è subor<strong>di</strong>nataal possesso della citta<strong>di</strong>nanza italiana o <strong>di</strong>uno Stato membro, al go<strong>di</strong>mento dell’eserciziodei <strong>di</strong>ritti civili, non essere stato <strong>di</strong>chiaratointerdetto, inabilitato e non averriportato condanne per delitti contro lapubblica amministrazione, avere assoltoagli impegni derivanti dalla scuola dell’obbligo.76Cass., 9.2.1989, n. 814, MGC, 1989, 222.77 BALDI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, la concessione<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, il franchising, Milano, 1997, 322;MISCIONE, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, in Tratt. Rescigno,12, IV, Torino, 1989, 111; GIORDANO, IAN-NELLI e SANTORO, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong>, cit., Torino,1993, 216; TRIONI, <strong>Il</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, Padova,1994, 54; Cass., 12.11.1983, n. 6730, FI,1984, I, 92; Trib. Firenze, 28.11.1986, GC,1987, I, 683; Pret. Milano, 23.5.1995, GIUS,1995, 3871; Cass., 3.4.1989, n. 1613, FI, 1989,I, 1420, secondo cui il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> o<strong>di</strong> rappresentanza che sia stato stipulatocon soggetto non iscritto nell’apposito ruoloè nullo per contrarietà a norma imperativa enon per illiceità della causa o dell’oggetto;PERASSI, Ancora le Sezioni Unite, GI, 1989, I,1487; Cass., 18.3.2002, n. 3914, GC, 2002, II,1541, che ha affermato che una normativanazionale non può subor<strong>di</strong>nare la vali<strong>di</strong>tà<strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> all’iscrizione dell’agente<strong>di</strong> commercio in un apposito albo,pertanto, in base ai principi generali sui rapportitra <strong>di</strong>ritto interno e <strong>di</strong>ritto comunitario,deve <strong>di</strong>sapplicarsi la norma interna che subor<strong>di</strong>nala vali<strong>di</strong>tà del <strong>contratto</strong> all’iscrizionedell’agente nell’apposito ruolo; Trib. Chieti,18.9.2006, n. 627, PQM, 3, 75.78C. Giust. CE, 30.4.1988, Bellone c. Yokohamaspa, C. 215, AgentiRappr, 1998, 2, 41.


80 Manuela Giobbi<strong>di</strong>sposizioni della Direttiva. Ne conseguiva, che il giu<strong>di</strong>ce, nell’interpretare lanorma <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto interno e dovendo rendere possibile il perseguimento degliobiettivi della Direttiva, poteva non applicare la <strong>di</strong>sposizione interna ritenutaincompatibile al rapporto per cui era stato chiamato a giu<strong>di</strong>care. Ciò significavache in virtù dell’interesse più generale cui si rivolgeva tale <strong>di</strong>sposizione comunitaria,la norma interna si riteneva inapplicabile rispetto a quella comunitariache, invece, assumeva efficacia <strong>di</strong>retta.Non trovando più applicazione l’obbligo sancito dall’art. 9, l. n. 204/1985 èsostanzialmente venuta meno la ragione che sanzionava con la nullità icontrattistipulaticongliagentinoniscrittialruolo79 .Attualmente, pur essendo ancora esistente l’albo professionale degli agentie rappresentanti, l’iscrizione rappresenta un mero adempimento amministrativoche non con<strong>di</strong>ziona la vali<strong>di</strong>tà del<strong>contratto</strong>econsenteagliagenti<strong>di</strong>esercitarela loro attività godendo della relativa tutela e, quin<strong>di</strong>, anche <strong>di</strong> maturarei<strong>di</strong>ritticonnessi 80 .2. 10. La rappresentanza dell’agente ^ Solitamente l’agente svolgela propria attività senza il potere <strong>di</strong> rappresentanza, dato che la sua prestazioneconsiste nel promuovere i contratti la cui conclusione è rimessa al preponente.L’art. 1745 c.c., tuttavia, riconosce all’agente limitati poteri <strong>di</strong> rappresentanzache, però, non hanno bisogno <strong>di</strong> essere specificamente determinati daicontraenti in quanto previsti ex lege.Si tratta, comunque, <strong>di</strong> una rappresentanza caratterizzata da una duplice tipologia<strong>di</strong> contenuto.<strong>Il</strong> 1 o co. della norma appena citata attribuisce all’agente il potere <strong>di</strong> riceverele <strong>di</strong>chiarazioni che attengono all’esecuzione del <strong>contratto</strong> concluso per suotramite ed ai reclami relativi alle inadempienze contrattuali 81 . Ciò implica79Cass., 17.5.2002, n. 5505, FI, 2002, II,2709, si è pronunciata affermando che le <strong>di</strong>sposizionidelle leggi nazionali degli Statimembri non possono stabilire la nullità deicontratti <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong> stipulati con soggettinon iscritti negli albi siano essi agenti personafisica o persona giuri<strong>di</strong>ca al fine <strong>di</strong> realizzarein tutti gli Stati membri una interpretazioneed una applicazione uniforme dellaDirettiva; in tal senso anche Trib. Trani,8.5.2000, GIUS, 2001, 2651, e Trib. Modena,3.6.2002, GIUS, 2003, 491, secondo cui lamancata iscrizione dell’agente nell’appositoalbo previsto dalla legge non dà luogo a nullitàdel <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>agenzia</strong>, dato che tale requisitonon è stato considerato come tale dallastessa Direttiva 86/653/CEE.80Trib. Roma, 14.1.2004, AgentiRappr,2005, 3, 43; Cass., 19.5.2003, n. 7844, MGC,2003, II, 1173; Trib. Modena, 3.6.2002, GIUS,2003, 491.81Secondo l’orientamento più restrittivo,la <strong>di</strong>sposizione dettata nell’art. 1745 c.c. èdestinata ad essere applicata solo ai con-

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