del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e disuoi clienti;II) la regolare tenuta dei libri e delle scritturecontabili del Fondo;c) vigilare sulle misure di trasparenzaadottate nei confronti degli aderenti conriferimento ai controlli su:I) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata asoddisfare le esigenze informative degliaderenti, sia al momento del collocamento delFondo che durante il rapporto;II) gli oneri di gestione. In particolare, che lespese a carico degli aderenti previste dalRegolamento e le eventuali commissionicorrelate ai risultati di gestione sianocorrettamente applicate;III) la completezza ed esaustività delleinformazioni contenute nelle comunicazioniperiodiche agli aderenti e in quelle inviate inoccasione di eventi particolari;IV) l'adeguatezza della procedura per la gestionedegli esposti nonché il trattamento riservato aisingoli esposti;V) la tempestività della soddisfazione dellerichieste degli aderenti, in particolare conriferimento ai tempi di liquidazione dellesomme richieste a titolo di anticipazione oriscatto e di trasferimento della posizioneindividuale.3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dallas.g.r. per identificare le situazioni di conflitti diinteresse e per evitare che le stesse arrechinopregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì lacorretta esecuzione del contratto stipulato per ilconferimento dell'incarico di banca depositaria,nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ovepresenti, delle convenzioni/condizioni relative alleprestazioni di invalidità e premorienza.4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontratenell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dàtempestiva comunicazione all'organo diamministrazione e a quello di controllo della s.g.r. e siattiva perché vengano adottati gli opportuniprovvedimenti.riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.Art. 8 - Responsabilità1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con laprofessionalità e la diligenza richieste dalla naturadell'incarico e dalla sua specifica competenza e deveconservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui haconoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che neiconfronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.2. Egli risponde verso la s.g.r. e verso i singoli aderenti alFondo dei danni a ciascuno arrecati e derivantidall'inosservanza di tali doveri.3. All'azione di responsabilità si applicano, in quantocompatibili, gli Artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis,2395 del codice civile.Art. 7 - Rapporti con la COVIP1. Il Responsabile:- predispone annualmente una relazione che descrivein maniera analitica l'organizzazione adottata perl'adempimento dei suoi doveri e che dà conto dellacongruità delle procedure di cui si avvale perl'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attivitàsvolta, delle eventuali anomalie riscontrate durantel'anno e delle iniziative poste in essere pereliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIPentro il 31 marzo di ciascun anno. Copia dellarelazione stessa viene trasmessa all'organo diamministrazione e a quello di controllo della s.g.r.nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto dirispettiva competenza;- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP everifica che vengano inviate alla stessa lesegnalazioni, la documentazione e le relazionirichieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate inproposito;- comunica alla COVIP, contestualmente allasegnalazione all'organo di amministrazione e aquello di controllo della s.g.r., le irregolaritàPag. 2 di 2
ALLEGATO N. 2AL REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE APERTO<strong>ARCA</strong> PREVIDENZADISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONEE FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI SORVEGLIANZAArt. 1 - Ambito di applicazione1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità dicomposizione e il funzionamento dell'Organismo disorveglianza.Art. 2 – Composizione dell’Organismo1. L’Organismo si compone di due membri effettividesignati dalla s.g.r. che esercita l’attività del Fondo<strong>pensione</strong> <strong>aperto</strong>, la quale procede anche alladesignazione di un membro supplente.2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizionedi almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singolaazienda o a un medesimo gruppo, l’Organismo éintegrato con la nomina di ulteriori due componenti perciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanzadell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza deilavoratori.3. Il numero complessivo dei componenti l’Organismo nonpuò essere superiore a dodici.Art.3 – Designazione e durata dell’incarico deicomponenti1. I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sonoindividuati tra gli amministratori indipendenti iscrittiall’Albo istituito presso la Consob. Nella faseantecedente l’istituzione del suddetto Albo, la s.g.r.designa liberamente i propri componenti nel rispetto diquanto previsto al successivo art. 4.2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delleoperazioni necessarie alla nomina dei componenti dicui all’art. 2, comma 2 del presente Allegato, la s.g.r.almeno quattro mesi prima della scadenza delmandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessatiuna comunicazione contenente l’invito a indicare inominativi di rispettiva competenza. I nominatividovranno pervenire alla s.g.r. almeno un mese primadella data di scadenza del mandato.3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nelrispetto del limite massimo indicato nell’art.2, comma3, le aziende o i gruppi che, alla fine del meseprecedente a quello dell’invio da parte della s.g.r. dellacomunicazione di cui al comma 2 del presente articolo,risultino nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2.4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultinonelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, sia tale dacomportare il superamento del limite massimo dicomponenti, per l’individuazione delle collettività tenutealla designazione si fa riferimento alla numerosità degliaderenti al Fondo.5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultinonelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, sia tale danon comportare il raggiungimento del limite massimo dicomponenti, la s.g.r. si riserva la facoltà di invitarealtre aziende o gruppi, individuati sulla base dellanumerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare inominativi dei rappresentanti propri e dei proprilavoratori.6. I componenti l’Organismo di sorveglianza restano incarica tre anni e non possono svolgereconsecutivamente più di tre mandati. Nel caso disostituzione di uno o più componenti nel corso delmandato, i componenti nominati in sostituzione di quellicessati scadono insieme a quelli in carica all’atto dellaloro nomina.7. I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sono revocabilisolo per giusta causa sentito il parere dell’organo dicontrollo della s.g.r.Art. 4 – Requisiti per l’assunzione dell’incarico edecadenza1. I componenti l’Organismo devono essere in possessodei requisiti di onorabilità e professionalità previstidalle vigenti disposizioni normative; nei loro confrontinon devono operare le cause di ineleggibilità, diincompatibilità ovvero le situazioni impeditiveall’assunzione dell’incarico previste dalla normativavigente.2. L’Organo di amministrazione della s.g.r. accerta lasussistenza dei requisiti e l’assenza delle cause diineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioniimpeditive all’assunzione dell’incarico in capo a tutti icomponenti l’Organismo e trasmette alla COVIP ilrelativo verbale. La suddetta verifica deve essereeffettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, las.g.r. provvede a darne comunicazione al soggetto eall’azienda o al gruppo interessato.4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravveniredi situazioni impeditive comportano la decadenzadall’incarico.5. L’Organismo si intende comunque costituito anche inassenza di designazione dei componenti a seguito diadesioni collettive.Art. 5 - Remunerazione1. La remunerazione dei membri di cui all’art. 2, comma1, è determinata dall'organo di amministrazione dellas.g.r. all'atto della nomina e per l'intero periodo didurata dell'incarico.2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relativePag. 1 di 2