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regolamento fondo pensione aperto - ARCA Previdenza

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<strong>ARCA</strong> PREVIDENZAFondo Pensione Aperto(art. 12 D.LGS 5 dicembre 2005 n. 252)COMPARTO GARANZIACOMPARTO RENDITACOMPARTO OBIETTIVO TFRCOMPARTO CRESCITACOMPARTO ALTA CRESCITAREGOLAMENTOFONDO PENSIONE APERTO(depositato presso la Covip il 15 aprile 2010)Pag. 1 di 8


INDICEPARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDOArt. 1 DenominazioneArt. 2 Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attivitàArt. 3 ScopoPARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTOArt. 4 Regime della forma pensionisticaArt. 5 DestinatariArt. 6 Scelte di investimentoArt. 7 Gestione degli investimentiArt. 8 SpesePARTE III - CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONIArt. 9 ContribuzioneArt. 10 Determinazione della posizione individualeArt. 11 Prestazioni pensionisticheArt. 12 Erogazione della renditaArt. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individualeArt. 14 AnticipazioniPARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVIArt. 15 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabileArt. 16 Banca depositariaArt. 17 ResponsabileArt. 18 Organismo di sorveglianzaArt. 19 Conflitti di interesseArt. 20 Scritture contabiliPARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTIArt. 21 Modalità di adesioneArt. 22 Trasparenza nei confronti degli aderentiArt. 23 Comunicazioni e reclamiPARTE VI - NORME FINALIArt. 24Art. 25Art. 26Art. 27Modifiche al RegolamentoTrasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economichee di modifiche delle caratteristiche del FondoCessione del FondoRinvioAllegati:Allegato n. 1Allegato n. 2Allegato n. 3Disposizioni in materia di ResponsabileRegolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianzaCondizioni e modalità di erogazione delle renditePag. 2 di 8


PARTE IIDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDOArt. 1 - Denominazione1. "Arca <strong>Previdenza</strong> Fondo <strong>pensione</strong> <strong>aperto</strong>", di seguitodefinito "Fondo", è un <strong>fondo</strong> <strong>pensione</strong> <strong>aperto</strong> istituito aisensi dell'Art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252 (e successive modificazioni eintegrazioni), di seguito definito "Decreto".Art. 2 - Istituzione del Fondo ed eserciziodell’attività1. <strong>ARCA</strong> SGR S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio,di seguito definita "s.g.r.", esercita l'attività di gestionedel Fondo con effetto dal 15 luglio 1998.2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima "s.g.r.", conautorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con laBanca d'Italia, con provvedimento del 15 luglio 1998;con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvatoil Regolamento del Fondo.3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso lasede della s.g.r.Art. 3 - Scopo1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti didisporre, all'atto del pensionamento, di prestazionipensionistiche complementari del sistema obbligatorio.Tale scopo è perseguito mediante la raccolta deicontributi, la gestione delle risorse nell'esclusivointeresse degli aderenti, e l'erogazione delleprestazioni secondo quanto disposto dalla normativa inmateria di previdenza complementare.Parte IICARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DIINVESTIMENTOArt. 4 - Regime della forma pensionistica1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entitàdelle prestazioni pensionistiche del Fondo èdeterminata in funzione della contribuzione effettuata ein base al principio della capitalizzazione.Art. 5 - Destinatari1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita informa individuale. È altresì consentita, su basecollettiva, ai soggetti destinatari delle formepensionistiche complementari individuati all'Art. 2,comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovinoapplicazione i contratti, gli accordi o i regolamentiaziendali che dispongono l'adesione al Fondo.2. Ai sensi dell'Art. 8, comma 7 del Decreto, l'adesione alFondo su base collettiva può avvenire anche medianteconferimento tacito del TFR maturando.Art. 6 - Scelte di investimento1. Il Fondo è articolato in n. 5 comparti, come di seguitospecificati:1. GARANZIA2. RENDITA3. Obiettivo TFRIl comparto è destinato anche al conferimento tacitodel TFR.4. CRESCITA5. ALTA CRESCITA2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o piùcomparti in cui far confluire i versamenti contributivi,con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.L'aderente può inoltre riallocare la propria posizioneindividuale tra i diversi comparti, nel rispetto delperiodo minimo di un anno dall'iscrizione ovverodall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenticontributivi successivi sono suddivisi sulla base dellenuove percentuali fissate all'atto della riallocazione,salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite delperiodo di permanenza minimo non opera conriguardo al TFR conferito tacitamente.Art. 7 - Gestione degli investimenti1. La s.g.r. effettua l'investimento delle risorse del Fondonel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dallanormativa vigente e dal presente Regolamento,assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degliaderenti.2. La s.g.r. può effettuare l'investimento delle risorse inOrganismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diseguito denominati "OICR", purché i loro programmi ei limiti di investimento siano compatibili con quelli deicomparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Siintendono per OICR gli organismi di investimentocollettivo rientranti nell'ambito di applicazione delladirettiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimentomobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.3. Ferma restando la responsabilità della s.g.r., essa puòaffidare a soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a),b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'Art.6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specificiincarichi di gestione.4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigenteil Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivie confrontabili per la valutazione dei risultati digestione.5. La politica di investimento dei singoli comparti è laseguente:A. GARANZIAIl comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimentoin linea con l'andamento dei tassi a breve termine e diproteggere il capitale investito dal rischio di oscillazionidi valore ed è indicato agli iscritti aventi un orizzontetemporale di permanenza fino a 5 anni.Il comparto investe il patrimonio in titoli a reddito fissoed obbligazioni quotate di emittenti sovranazionali, diStati e di emittenti privati con grado di affidabilitàelevato con scadenza entro 24 mesi e in altre forme diinvestimento del mercato monetario non quotate conscadenza entro 12 mesi. Non è prevista l'assunzione dirischi di cambio. Il comparto è caratterizzato da unbasso grado di rischio. L'adesione al compartodenominato "GARANZIA" attribuisce all'aderente, alverificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto allacorresponsione di un importo minimo garantito aprescindere dai risultati di gestione. La garanzia puòessere prestata alla s.g.r. da soggetti diversi dallastessa, a ciò abilitati.L'importo minimo garantito è pari alla somma deicontributi netti versati al comparto, inclusi gli eventualiimporti derivanti da trasferimenti da altro comparto oda altra forma pensionistica e i versamenti effettuati peril reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto daeventuali riscatti parziali e anticipazioni.Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica dicui all’Art.11Pag. 3 di 8


- riscatto per decesso;- riscatto per invalidità permanente che comporti lariduzione della capacità di lavoro a meno di unterzo.In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risultisuperiore alla posizione individuale maturata, calcolataai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno divalorizzazione utile successivo alla verifica dellecondizioni che danno diritto alla prestazione, la stessaviene integrata a tale maggior valore. L'integrazioneviene corrisposta dalla s.g.r..B. RENDITAIl comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimentoin linea con l'andamento dei tassi del mercatoobbligazionario, di proteggere il capitale per la parteinvestita in titoli a reddito fisso ed in obbligazioni e diottenere una rivalutazione del capitale investito di lungoperiodo in relazione agli investimenti previsti nelmercato azionario, ed è indicato agli iscritti cheabbiano una previsione di permanenza oltre 5 anni.Nei limiti previsti dalla normativa il comparto investe ilpatrimonio principalmente in titoli a reddito fisso edobbligazioni quotate di emittenti sovranazionali, di Statie di emittenti privati con grado di affidabilità elevato,con una limitata diversificazione negli investimentiazionari quotati a cui è destinata una quota nonsuperiore al 25% del patrimonio.Il comparto è caratterizzato da un grado di rischiomedio.C. OBIETTIVO TFRIl comparto ha come obiettivo la crescita del capitaleinvestito annullando, al verificarsi di eventi prestabiliti, irischi connessi agli andamenti dei mercati finanziari.Il comparto investe il patrimonio principalmente in titolidi debito ed altre attività di natura obbligazionaria diemittenti sovranazionali, di Stati e di emittenti privaticon grado di affidabilità elevato, con una limitatadiversificazione negli investimenti azionari quotati a cuiè destinata una quota non superiore al 20% delpatrimonio. La selezione del portafoglio verrà effettuatacon particolare riguardo alla vita residua dei titoli, conl'obiettivo di contenere i rischi e mantenereun'appropriata liquidità pur ricercando un'adeguataredditività.La politica di investimento del comparto, destinato alconferimento tacito del TFR, è tale da garantire larestituzione del capitale e l'idoneità a realizzare conelevata probabilità rendimenti che siano almeno pari aquelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporalepluriennale. Il comparto è caratterizzato da un grado dirischio medio. L'adesione al comparto denominato"Obiettivo TFR" attribuisce all'avente diritto, alverificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto allacorresponsione di un importo minimo garantito aprescindere dai risultati di gestione. La garanzia puòessere prestata alla s.g.r. da soggetti diversi dallastessa, a ciò abilitati.L'importo minimo garantito è pari alla somma deicontributi netti versati al comparto, inclusi gli eventualiimporti derivanti da trasferimenti da altro comparto oda altra forma pensionistica e i versamenti effettuati peril reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto daeventuali riscatti parziali e anticipazioni.Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:- esercizio del diritto alla prestazione pensionisticadi cui all'Art. 11;- riscatto per decesso;- riscatto per invalidità permanente che comporti lariduzione della capacità di lavoro a meno di unterzo;- riscatto per inoccupazione per un periodosuperiore a 48 mesi.In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risultisuperiore alla posizione individuale maturata, calcolataai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno divalorizzazione utile successivo alla verifica dellecondizioni che danno diritto alla prestazione, la stessaviene integrata a tale maggior valore. L'integrazioneviene corrisposta dalla s.g.r..D. CRESCITAIl comparto ha come obiettivo una crescita patrimonialedi lungo periodo collegata alla dinamica economica diPaesi in cui è diversificato il portafoglio, con selezionedei settori e delle società quotate che possonoevidenziare caratteristiche di crescita elevata econsistente nel tempo. La rischiosità del portafoglio èridotta in relazione alla quota di capitali investiti inobbligazioni ed in titoli a reddito fisso e con lapercezione di redditi periodici, ed è indicato agli iscrittiche abbiano una previsione di permanenza oltre 10anni.Nei limiti previsti dalla normativa il comparto investe ilpatrimonio in titoli azionari per una quota nonsuperiore al 55% del totale. La rimanente quota dipatrimonio è investita in titoli a reddito fisso edobbligazioni quotate di emittenti sovranazionali, di Statie di emittenti privati con grado di affidabilità elevato.Il comparto è caratterizzato da un grado di rischiomedio-alto.E. ALTA CRESCITAIl comparto ha come obiettivo una crescita patrimonialedi lungo periodo collegata alla dinamica economica diPaesi in cui è diversificato il portafoglio, con selezionedei settori dei mercati azionari e delle società chepossono evidenziare caratteristiche di crescita elevata econsistente nel tempo ed è indicato agli iscritti cheabbiano una previsione di permanenza oltre 15 anni.Nei limiti previsti dalla normativa il comparto investe ilpatrimonio prevalentemente in titoli azionari con ampiadiversificazione, destinando la quota residua adimpieghi nel reddito fisso.Il comparto è caratterizzato da un grado di rischio altotipico degli investimenti azionari.6. La Nota informativa contiene la descrizione dellapolitica di investimento effettivamente posta in essere,in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelRegolamento, dei metodi di misurazione e delletecniche di gestione del rischio utilizzate e dellaripartizione strategica delle attività.Art. 8 - Spese1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:a) spese relative alla fase di accumulo:a1) direttamente a carico dell’aderente:- una commissione pari a euro 6,00applicata annualmente.a2) indirettamente a carico dell’aderente eche incidono sul comparto:Una commissione di gestione cosìdeterminata:Pag. 4 di 8


- 0,058% mensile, corrispondente allo0,696% su base annua per il compartoGARANZIA;- 0,070% mensile, corrispondente allo0,84% su base annua per il compartoRENDITA;- 0,075% mensile, corrispondente allo0,90% su base annua per il compartoObiettivo TFR;- 0,075% mensile, corrispondente allo0,90% su base annua per il compartoCRESCITA;- 0,080% mensile, corrispondente allo0,96% su base annua per il compartoALTA CRESCITA.Sono inoltre a carico dei comparti, perquanto di competenza, le imposte e tasse, lespese legali e giudiziarie sostenutenell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneridi negoziazione derivanti dall'attività diimpiego delle risorse, nonché il "contributo divigilanza" dovuto annualmente alla COVIP aisensi di legge; sono altresì a carico le speserelative alla remunerazione e allo svolgimentodell'incarico del Responsabile edell'Organismo di sorveglianza, salvadiversa decisione della s.g.r..Sul comparto non vengono fatti gravare spesee diritti di qualsiasi natura relativi allasottoscrizione e al rimborso delle parti diOICR acquistati, né le commissioni digestione applicate dall'OICR stesso, salvo icasi di deroga previsti dalla COVIP inapposite istruzioni di carattere generale;b) spese collegate all’esercizio delle seguentiprerogative individuali, dirette allacopertura dei relativi oneri amministrativi:b1) euro 20,00 in caso di trasferimento ad altraforma pensionistica ai sensi dell'Art.13;b2) euro 20,00 in caso di riscatto della posizioneindividuale ai sensi dell'Art.13;b3) euro 20,00 in caso di anticipazioni, ai sensidell'Art. 14;b4) euro 5,00 per la modifica della percentuale diallocazione dei contributi futuri tra i comparti,ai sensi del comma 2 dell'Art. 6;b5) euro 5,00 per la riallocazione della posizioneindividuale tra i comparti ovvero per lamodifica del profilo di investimento scelto, aisensi del comma 2 dell'Art. 6.c) spese relative alla fase di erogazione dellerendite, quali riportate nell’allegato n.3.2. L’importo delle spese sopra indicate può essere ridottonei casi di adesione su base collettiva e diconvenzionamenti con associazioni di lavoratoriautonomi e liberi professionisti. La riduzione dellecommissioni di gestione espresse in misura percentualesul patrimonio avviene mediante emissione di classi diquote differenti.3. Sono a carico della s.g.r. tutte le spese e oneri nonindividuati dalle disposizioni del presente articolo.4. Nella redazione della Nota informativa la s.g.r. adottamodalità di rappresentazione dei costi tali daassicurare la trasparenza e la confrontabilità dei stessi,in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.Parte IIICONTRIBUZIONE E PRESTAZIONIArt. 9 - Contribuzione1. La misura della contribuzione a carico dell’aderente èdeterminata liberamente dallo stesso.2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano lecaratteristiche della contribuzione nel rispetto dellamisura minima e delle modalità eventualmente stabilitedai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondoconferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR inmaturazione. Qualora il lavoratore decida di versare lacontribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, inbase ad accordi collettivi, anche aziendali, a uncontributo del datore di lavoro, detto contributo affluiràal Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predettiaccordi. Il datore di lavoro può decidere, anche inassenza di accordi collettivi, anche aziendali, dicontribuire al Fondo.4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzionefermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligodel versamento del TFR maturando eventualmenteconferito. La sos<strong>pensione</strong> non comporta la cessazionedella partecipazione al Fondo.5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hannofacoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto diquanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restandol'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasimomento.7. La contribuzione può essere attuata nel rispetto diquanto previsto dall'art.8, comma 12 del Decreto(cosiddetta contribuzione da abbuoni)8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzioneal Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabileprevista dal regime obbligatorio di appartenenza, acondizione che alla data del pensionamento possa farvalere almeno un anno di contribuzione a favore delleforme di previdenza complementare.Art. 10 - Determinazione della posizioneindividuale1. La posizione individuale consiste nel capitaleaccumulato di pertinenza di ciascun aderente, èalimentata dai contributi netti versati, dagli importiderivanti da trasferimenti da altre forme pensionistichecomplementari e dai versamenti effettuati per ilreintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta daeventuali riscatti parziali e anticipazioni.2. Per contributi netti si intendono i versamenti al nettodelle spese direttamente a carico dell'aderente, di cuiall'Art.8, comma1 lett. a1), e delle eventuali sommedestinate a copertura delle prestazioni accessorieespressamente esplicitate.3. La posizione individuale viene rivalutata in base alrendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolocomparto è calcolato come variazione del valore dellaquota dello stesso nel periodo considerato.4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività checostituiscono il patrimonio del comparto sono valutateal valore di mercato; pertanto le plusvalenze e leminusvalenze maturate concorrono alla determinazionedella posizione individuale, a prescindere dal momentodi effettivo realizzo.5. La s.g.r. determina il valore della quota e,conseguentemente, della posizione individuale diciascun aderente con cadenza almeno mensile, allafine di ogni mese. I versamenti sono trasformati inPag. 5 di 8


quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valoredi quota successivo al giorno in cui si sono residisponibili per la valorizzazione.Art. 11 - Prestazioni pensionistiche1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare siacquisisce al momento della maturazione dei requisitidi accesso alle prestazioni stabiliti nel regimeobbligatorio di appartenenza dell'aderente, conalmeno cinque anni di partecipazione alle formepensionistiche complementari. L'aderente che decide diproseguire volontariamente la contribuzione ai sensi delcomma 8 dell'Art. 9, ha la facoltà di determinareautonomamente il momento di fruizione delleprestazioni pensionistiche.2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro od'impresa, si considera età pensionabile quella vigentenel regime obbligatorio di base.3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessariaper la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sonoconsiderati utili tutti i periodi di partecipazione alleforme pensionistiche complementari maturatidall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitatoil riscatto totale della posizione individuale.4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazionisiano erogate con un anticipo massimo di cinque annirispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alleprestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, incaso di cessazione dell'attività lavorativa che comportil'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a48 mesi, o in caso di invalidità permanente checomporti la riduzione della capacità di lavoro a menodi un terzo.5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione dellaprestazione pensionistica sotto forma di capitale nellimite del 50% della posizione individuale maturata.Nel computo dell'importo complessivo erogabile incapitale sono detratte le somme erogate a titolo dianticipazione per le quali non si sia provveduto alreintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendoin rendita vitalizia immediata annua senza reversibilitàa favore dell'aderente il 70% della posizioneindividuale maturata, risulti inferiore al 50%dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente puòoptare per la liquidazione in capitale dell'interaposizione maturata.6. L'aderente che, sulla base della documentazioneprodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile1993 ed entro tale data iscritto a una formapensionistica complementare istituita alla data dientrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,può richiedere la liquidazione dell'intera prestazionepensionistica complementare in capitale.7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessilimiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità invigore per le pensioni a carico degli istituti diprevidenza obbligatoria.8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazionepensionistica e intenda esercitare tale diritto, puòtrasferire la propria posizione individuale presso altraforma pensionistica complementare, per avvalersi dellecondizioni di erogazione della rendita praticate daquest'ultima. In tal caso si applica quanto previstoall'Art.13, comma 6 e 7.Art. 12 - Erogazione della rendita1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazionepensionistica, all'aderente è erogata una renditavitalizia immediata calcolata in base alla posizioneindividuale maturata, al netto della eventuale quota diprestazione da erogare sotto forma di capitale.2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata,può richiedere l'erogazione delle prestazioni in unadelle forme di seguito indicate:- una rendita vitalizia immediata rivalutabile, diimporto inferiore, rispetto a quella di cui al comma1, reversibile al 50 o al 75% del suo ammontare;- una rendita vitalizia immediata pagabile in modocerto per i primi 10 anni e dopo, fin tanto chel'aderente sia in vita.- una rendita vitalizia rivalutabile di importo inferiorerispetto a quella di cui al comma 1 che garantisce,in caso di decesso dell’Assicurato stesso nel corsodei primi 20 anni dalla decorrenza dell’ingresso inassicurazione, la corresponsione agli eredi ovveroai diversi beneficiari designati di un importo pari alpremio di assicurazione, ridotto in proporzione tragli anni interi trascorsi dalla decorrenzadell’ingresso in assicurazione e la durataventennale della copertura.3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate lecondizioni e modalità di erogazione delle rendite e icoefficienti di trasformazione (basi demografiche efinanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Talicoefficienti possono essere successivamente variati, nelrispetto della normativa in materia di stabilità dellecompagnie di assicurazione e delle relativedisposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ognicaso, le modifiche dei coefficienti di trasformazionenon si applicano ai soggetti, già aderenti alla data diintroduzione delle modifiche stesse, che esercitano ildiritto alla prestazione pensionistica nei tre annisuccessivi.4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogatasono effettuate facendo riferimento, laddove vi sial'impegno a non modificare i coefficienti ditrasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e,negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, inmodo omogeneo per tutte le forme, in base alleproiezioni ufficiali disponibili sull'andamento dellamortalità della popolazione italiana.Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizioneindividuale1. L'aderente può trasferire la posizione individualematurata ad altra forma pensionistica complementaredecorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazioneal Fondo.2. L'aderente, anche prima del periodo minimo dipermanenza, può:a) trasferire la posizione individuale maturata ad altraforma pensionistica complementare, alla qualeacceda in relazione alla nuova attività lavorativa;b) riscattare il 50% della posizione individualematurata, in caso di cessazione dell'attivitàlavorativa che comporti l'inoccupazione per unperiodo di tempo non inferiore a 12 mesi e nonsuperiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso daparte del datore di lavoro a procedure di mobilità,cassa integrazione guadagni, ordinaria ostraordinaria;c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, incaso di invalidità permanente che comporti lariduzione della capacità di lavoro a meno di unterzo e a seguito di cessazione dell'attivitàlavorativa che comporti l'inoccupazione per unperiodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscattoPag. 6 di 8


non è tuttavia consentito ove tali eventi siverifichino nel quinquennio precedente lamaturazione dei requisiti di accesso alleprestazioni pensionistiche complementari, nel qualcaso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art. 11;d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, aisensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovverotrasferirla ad altra forma pensionisticacomplementare, qualora vengano meno i requisitidi partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti chedispongono l'adesione su base collettiva.3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del commaprecedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei dirittidi trasferimento e di riscatto, può proseguire lapartecipazione al Fondo, anche in assenza dicontribuzione.4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'eserciziodel diritto alla prestazione pensionistica, la posizioneindividuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversibeneficiari designati dallo stesso, siano essi personefisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, laposizione individuale resta acquisita al Fondo.5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme diriscatto della posizione.6. La s.g.r., accertata la sussistenza dei requisiti, provvedeal trasferimento o al riscatto della posizione contempestività, e comunque entro il termine massimo disei mesi dalla ricezione della richiesta.7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscattototale comportano la cessazione della partecipazioneal Fondo.Art. 14 - Anticipazioni1. L'aderente può conseguire un'anticipazione dellaposizione individuale maturata nei seguenti casi emisure:a) in qualsiasi momento, per un importo non superioreal 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti asituazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o aifigli, per terapie e interventi straordinari riconosciutidalle competenti strutture pubbliche;b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistichecomplementari, per un importo non superiore al 75per cento, per l'acquisto della prima casa diabitazione, per sé o per i figli, per larealizzazione, sulla prima casa di abitazione, degliinterventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,di restauro e di risanamento conservativo, diristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c),del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistichecomplementari, per un importo non superiore al 30per cento, per la soddisfazione di ulteriori sueesigenze.2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano lemodalità operative in materia di anticipazioni sonoriportate in apposito documento.3. Le somme complessivamente percepite a titolo dianticipazione non possono eccedere il 75 per centodella posizione individuale maturata, incrementatadelle anticipazioni percepite e non reintegrate.4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessariaper esercitare il diritto all'anticipazione, sonoconsiderati utili tutti i periodi di partecipazione a formepensionistiche complementari maturati dall'aderente,per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto diriscatto totale della posizione individuale.5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possonoessere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasimomento.6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a) sonosottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità epignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degliistituti di previdenza obbligatoria.PARTE IVPROFILI ORGANIZZATIVIArt. 15 - Separatezza patrimoniale,amministrativa e contabile1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondocostituiscono patrimonio separato e autonomo rispettosia al patrimonio della s.g.r., sia a quello degli altrifondi gestiti, sia a quello degli aderenti.2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delleprestazioni pensionistiche agli aderenti e non puòessere distratto da tale fine.3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioniesecutive da parte dei creditori della s.g.r. o dirappresentanti dei creditori stessi, né da parte deicreditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditoristessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvoltonelle procedure concorsuali che riguardino la s.g.r..4. La s.g.r. è dotata di procedure atte a garantire laseparatezza amministrativa e contabile delleoperazioni poste in essere per conto del Fondo, rispettoal complesso delle altre operazioni svolte dalla s.g.r. edel patrimonio del Fondo rispetto a quello della s.g.r. edi suoi clienti.5. Ferma restando la responsabilità della s.g.r. perl'operato del soggetto delegato, la gestioneamministrativa e contabile del Fondo può esseredelegata a terzi.6. La s.g.r. è dotata di procedure organizzative atte agarantire la separatezza amministrativa e contabiledelle operazioni poste in essere in riferimento a ciascuncomparto.7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quoteo in differenti classi di quote.Art. 16 - Banca depositaria1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata allaBanca Popolare di Sondrio S.c.p.a. di seguito "bancadepositaria", con sede in Sondrio.2. La s.g.r. può revocare in ogni momento l'incarico allabanca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciarecon preavviso di 6 mesi. In ogni caso, l'efficacia dellarevoca o della rinuncia è sospesa fino a che:- la s.g.r. non abbia stipulato un nuovo contratto conaltra banca, in possesso dei requisiti di legge;- la conseguente modifica del <strong>regolamento</strong> non sia stataapprovata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali lamodifica è oggetto di comunicazione, ai sensi dellaregolamentazione della COVIP;- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito pressola nuova banca.3. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dallanormativa vigente.Art.17 - Responsabile1. La s.g.r. nomina un Responsabile del Fondo, ai sensidell'Art. 5, comma 2 del Decreto.2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze,il regime di responsabilità del Responsabile sonoPag. 7 di 8


iportate nell'allegato n. 1.Art. 18 - Organismo di sorveglianza1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensidell'Art. 5, comma 4 del Decreto.2. Le disposizioni che regolano la nomina, lacomposizione, il funzionamento e la responsabilitàdell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.Art. 19 - Conflitti di interesse1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto dellanormativa vigente in materia di conflitti di interesse.Art. 20 - Scritture contabili1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo,nonché la valorizzazione del patrimonio e delleposizioni individuali sono effettuate sulla base delledisposizioni emanate dalla COVIP.2. La s.g.r. conferisce a una società di revisione l'incaricodi esprimere con apposita relazione un giudizio sulrendiconto del Fondo.PARTE VRAPPORTI CON GLI ADERENTIArt. 21 - Modalità di adesione1. L'adesione è preceduta dalla consegna delRegolamento, e dei relativi allegati, e delladocumentazione informativa prevista dalla normativavigente.2. L'aderente è responsabile della completezza everidicità delle informazioni fornite al Fondo.3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data appositacomunicazione all'aderente mediante lettera diconferma, attestante la data di iscrizione e leinformazioni relative all'eventuale versamentoeffettuato.4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazionedel Regolamento, e dei relativi allegati, e dellesuccessive modifiche, fatto salvo quanto previsto intema di trasferimento nell'Art. 25.5. In caso di adesione mediante conferimento tacito delTFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore dilavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e leinformazioni necessarie al fine di consentire aquest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti1. La s.g.r. mette a disposizione degli aderenti: ilRegolamento del Fondo e relativi allegati, la notainformativa, il rendiconto e la relazione della società direvisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente,secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP inmateria. Gli stessi documenti sono disponibili sul sitointernet della s.g.r., in un'apposita sezione dedicataalle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, ilmateriale viene inviato agli interessati con eventualerecupero delle spese.2. In conformità alle disposizioni della COVIP, vieneinviata annualmente all'aderente una comunicazionecontenente informazioni sulla sua posizioneindividuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestioneconseguiti. La s.g.r. si riserva la facoltà di interromperel'invio di tale comunicazione nel caso in cui laposizione individuale dell'aderente, che non versi icontributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva diconsistenza.Art 23 - Comunicazioni e reclami1. La s.g.r. definisce le modalità con le quali gli aderentipossono interloquire per rappresentare le proprieesigenze e presentare reclami. Tali modalità sonoportate a conoscenza degli aderenti nella notainformativa.PARTE VINORME FINALIArt. 24 - Modifiche al Regolamento1. Il Regolamento può essere modificato secondo leprocedure previste dalla COVIP.2. La s.g.r. stabilisce il termine di efficacia dellemodifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti efatto salvo quanto disposto all'Art. 25.Art. 25 - Trasferimento in caso di modifichepeggiorative delle condizioni economiche e dimodifiche delle caratteristiche del Fondo1. In caso di modifiche che complessivamente comportinoun peggioramento rilevante delle condizionieconomiche del Fondo, l'aderente interessato dallesuddette modifiche può trasferire la posizioneindividuale maturata ad altra forma pensionisticacomplementare, anche prima che siano decorsi 2 annidall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresìriconosciuto quando le modifiche interessano in modosostanziale la caratterizzazione del Fondo, come puòavvenire in caso di variazione significativa dellepolitiche di investimento o di trasferimento del Fondo asocietà diverse da quelle del Gruppo al qualeappartiene la s.g.r..2. La s.g.r. comunica a ogni aderente interessatol'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni primadella relativa data di efficacia; dal momento dellacomunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo permanifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La s.g.r.può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia neicasi in cui ciò sia utile al buon funzionamento delFondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presentearticolo non sono previste spese.Art. 26 - Cessione del Fondo1. Qualora la s.g.r. non voglia o non possa più esercitarel'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto adaltro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. Inquesto caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto altrasferimento della posizione presso altra formapensionistica complementare.Art. 27 - Rinvio1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelpresente Regolamento si fa riferimento alla normativavigente.Pag. 8 di 8


ALLEGATO N. 1AL REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE APERTO<strong>ARCA</strong> PREVIDENZADISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILEArt. 1 - Nomina e cessazione dall’incarico1. La nomina del Responsabile spetta all'organoamministrativo di "<strong>ARCA</strong> SGR S.p.A.", di seguitodefinita "s.g.r.". L'incarico ha durata triennale ed èrinnovabile, anche tacitamente, per non più di unavolta consecutivamente.2. La cessazione del Responsabile per scadenza deltermine ha effetto nel momento in cui viene nominato ilnuovo Responsabile.3. Il Responsabile può essere revocato solo per giustacausa, sentito il parere dell'organo di controllo dellas.g.r..4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, lesostituzioni del Responsabile prima della scadenza deltermine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giornidalla deliberazione.Art. 2 - Requisiti e incompatibilità1. I requisiti di onorabilità e professionalità perl'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché lecause di incompatibilità, sono previsti dalla normativavigente.2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e diprestazione d'opera continuativa presso la s.g.r. osocietà da questa controllate o che la controllano;b) l'incarico di amministratore della s.g.r.;c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggettiche stipulano gli accordi nei casi di adesione subase collettiva.Art. 3 - Decadenza1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamentodella sussistenza di una causa di incompatibilitàcomportano la decadenza dall'incarico.Art. 4 - Retribuzione1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinatadall'organo amministrativo all'atto della nomina perl'intero periodo di durata dell'incarico.2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuitosotto forma di partecipazione agli utili della s.g.r., o disocietà controllanti o controllate, né sotto forma di dirittidi acquisto o di sottoscrizione di azioni della s.g.r. o disocietà controllanti o controllate.3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimentodell'incarico di Responsabile sono poste a carico delFondo, salva diversa decisione della s.g.r.Art. 5 - Autonomia del Responsabile1. Il Responsabile svolge la propria attività in modoautonomo e indipendente dalla s.g.r..2. A tale fine il Responsabile si avvale dellacollaborazione delle strutture organizzative della s.g.r.,di volta in volta necessarie allo svolgimentodell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui alsuccessivo Art. 6. La s.g.r. gli garantisce l'accesso atutte le informazioni necessarie allo scopo.3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organoamministrativo e di quello di controllo della s.g.r., pertutte le materie inerenti al Fondo.Art. 6 - Doveri del Responsabile1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa edel Regolamento, nonché sul rispetto delle buonepratiche e dei principi di corretta amministrazione delFondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definitedalla s.g.r., organizza lo svolgimento delle suefunzioni al fine di:a) vigilare sulla gestione finanziaria delFondo, anche nel caso di conferimento aterzi di deleghe di gestione, conriferimento ai controlli su:I) le politiche di investimento. In particolare: chela politica di investimento effettivamenteseguita sia coerente con quella indicata nelRegolamento; che gli investimenti, ivi compresiquelli effettuati in OICR, avvenganonell'esclusivo interesse degli aderenti, nelrispetto dei principi di sana e prudentegestione nonché nel rispetto dei criteri e limitiprevisti dalla normativa e dal <strong>regolamento</strong>;II) la gestione e il monitoraggio dei rischi. Inparticolare: che i rischi assunti con gliinvestimenti effettuati siano correttamenteidentificati, misurati e controllati e che sianocoerenti con gli obiettivi perseguiti dallapolitica di investimento;b) vigilare sulla gestione amministrativa delFondo, anche nel caso di conferimento aterzi di deleghe di gestione, conriferimento ai controlli su:I) la separatezza amministrativa e contabiledelle operazioni poste in essere per conto delFondo rispetto al complesso delle altreoperazioni svolte dalla s.g.r. e del patrimonioPag. 1 di 2


del Fondo rispetto a quello della s.g.r. e disuoi clienti;II) la regolare tenuta dei libri e delle scritturecontabili del Fondo;c) vigilare sulle misure di trasparenzaadottate nei confronti degli aderenti conriferimento ai controlli su:I) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata asoddisfare le esigenze informative degliaderenti, sia al momento del collocamento delFondo che durante il rapporto;II) gli oneri di gestione. In particolare, che lespese a carico degli aderenti previste dalRegolamento e le eventuali commissionicorrelate ai risultati di gestione sianocorrettamente applicate;III) la completezza ed esaustività delleinformazioni contenute nelle comunicazioniperiodiche agli aderenti e in quelle inviate inoccasione di eventi particolari;IV) l'adeguatezza della procedura per la gestionedegli esposti nonché il trattamento riservato aisingoli esposti;V) la tempestività della soddisfazione dellerichieste degli aderenti, in particolare conriferimento ai tempi di liquidazione dellesomme richieste a titolo di anticipazione oriscatto e di trasferimento della posizioneindividuale.3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dallas.g.r. per identificare le situazioni di conflitti diinteresse e per evitare che le stesse arrechinopregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì lacorretta esecuzione del contratto stipulato per ilconferimento dell'incarico di banca depositaria,nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ovepresenti, delle convenzioni/condizioni relative alleprestazioni di invalidità e premorienza.4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontratenell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dàtempestiva comunicazione all'organo diamministrazione e a quello di controllo della s.g.r. e siattiva perché vengano adottati gli opportuniprovvedimenti.riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.Art. 8 - Responsabilità1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con laprofessionalità e la diligenza richieste dalla naturadell'incarico e dalla sua specifica competenza e deveconservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui haconoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che neiconfronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.2. Egli risponde verso la s.g.r. e verso i singoli aderenti alFondo dei danni a ciascuno arrecati e derivantidall'inosservanza di tali doveri.3. All'azione di responsabilità si applicano, in quantocompatibili, gli Artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis,2395 del codice civile.Art. 7 - Rapporti con la COVIP1. Il Responsabile:- predispone annualmente una relazione che descrivein maniera analitica l'organizzazione adottata perl'adempimento dei suoi doveri e che dà conto dellacongruità delle procedure di cui si avvale perl'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attivitàsvolta, delle eventuali anomalie riscontrate durantel'anno e delle iniziative poste in essere pereliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIPentro il 31 marzo di ciascun anno. Copia dellarelazione stessa viene trasmessa all'organo diamministrazione e a quello di controllo della s.g.r.nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto dirispettiva competenza;- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP everifica che vengano inviate alla stessa lesegnalazioni, la documentazione e le relazionirichieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate inproposito;- comunica alla COVIP, contestualmente allasegnalazione all'organo di amministrazione e aquello di controllo della s.g.r., le irregolaritàPag. 2 di 2


ALLEGATO N. 2AL REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE APERTO<strong>ARCA</strong> PREVIDENZADISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONEE FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI SORVEGLIANZAArt. 1 - Ambito di applicazione1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità dicomposizione e il funzionamento dell'Organismo disorveglianza.Art. 2 – Composizione dell’Organismo1. L’Organismo si compone di due membri effettividesignati dalla s.g.r. che esercita l’attività del Fondo<strong>pensione</strong> <strong>aperto</strong>, la quale procede anche alladesignazione di un membro supplente.2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizionedi almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singolaazienda o a un medesimo gruppo, l’Organismo éintegrato con la nomina di ulteriori due componenti perciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanzadell’azienda o gruppo e l’altro in rappresentanza deilavoratori.3. Il numero complessivo dei componenti l’Organismo nonpuò essere superiore a dodici.Art.3 – Designazione e durata dell’incarico deicomponenti1. I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sonoindividuati tra gli amministratori indipendenti iscrittiall’Albo istituito presso la Consob. Nella faseantecedente l’istituzione del suddetto Albo, la s.g.r.designa liberamente i propri componenti nel rispetto diquanto previsto al successivo art. 4.2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delleoperazioni necessarie alla nomina dei componenti dicui all’art. 2, comma 2 del presente Allegato, la s.g.r.almeno quattro mesi prima della scadenza delmandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessatiuna comunicazione contenente l’invito a indicare inominativi di rispettiva competenza. I nominatividovranno pervenire alla s.g.r. almeno un mese primadella data di scadenza del mandato.3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nelrispetto del limite massimo indicato nell’art.2, comma3, le aziende o i gruppi che, alla fine del meseprecedente a quello dell’invio da parte della s.g.r. dellacomunicazione di cui al comma 2 del presente articolo,risultino nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2.4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultinonelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, sia tale dacomportare il superamento del limite massimo dicomponenti, per l’individuazione delle collettività tenutealla designazione si fa riferimento alla numerosità degliaderenti al Fondo.5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultinonelle condizioni di cui all’art. 2, comma 2, sia tale danon comportare il raggiungimento del limite massimo dicomponenti, la s.g.r. si riserva la facoltà di invitarealtre aziende o gruppi, individuati sulla base dellanumerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare inominativi dei rappresentanti propri e dei proprilavoratori.6. I componenti l’Organismo di sorveglianza restano incarica tre anni e non possono svolgereconsecutivamente più di tre mandati. Nel caso disostituzione di uno o più componenti nel corso delmandato, i componenti nominati in sostituzione di quellicessati scadono insieme a quelli in carica all’atto dellaloro nomina.7. I componenti di cui all’art. 2, comma 1, sono revocabilisolo per giusta causa sentito il parere dell’organo dicontrollo della s.g.r.Art. 4 – Requisiti per l’assunzione dell’incarico edecadenza1. I componenti l’Organismo devono essere in possessodei requisiti di onorabilità e professionalità previstidalle vigenti disposizioni normative; nei loro confrontinon devono operare le cause di ineleggibilità, diincompatibilità ovvero le situazioni impeditiveall’assunzione dell’incarico previste dalla normativavigente.2. L’Organo di amministrazione della s.g.r. accerta lasussistenza dei requisiti e l’assenza delle cause diineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioniimpeditive all’assunzione dell’incarico in capo a tutti icomponenti l’Organismo e trasmette alla COVIP ilrelativo verbale. La suddetta verifica deve essereeffettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, las.g.r. provvede a darne comunicazione al soggetto eall’azienda o al gruppo interessato.4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravveniredi situazioni impeditive comportano la decadenzadall’incarico.5. L’Organismo si intende comunque costituito anche inassenza di designazione dei componenti a seguito diadesioni collettive.Art. 5 - Remunerazione1. La remunerazione dei membri di cui all’art. 2, comma1, è determinata dall'organo di amministrazione dellas.g.r. all'atto della nomina e per l'intero periodo didurata dell'incarico.2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relativePag. 1 di 2


alla remunerazione dei componenti sono poste a caricodel Fondo salvo diversa decisione della s.g.r. Ilcompenso non può essere pattuito sotto forma dipartecipazione agli utili o di diritti di acquisto o disottoscrizione di azioni della s.g.r. o di societàcontrollanti o controllate.3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominatiin rappresentanza delle collettività di iscritti nonpossono essere fatti gravare sulla s.g.r. né sul Fondo.Art. 6 - Compiti dell'Organismo1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gliaderenti e verifica che l’amministrazione e la gestionedel Fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi,anche riportando all’organo di amministrazione dellas.g.r. eventuali istanze provenienti dalle collettività diquesti ultimi. A tale fine l’Organismo riceve dalResponsabile:a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo,mediante la trasmissione dei seguenti documenti:rendiconto annuale, comunicazione periodica, notainformativa;b) la relazione sull’attività svolta dal Responsabile, dicui all’art. 7 dell’Allegato n.1 al Regolamento;c) informazioni tempestive in relazione a particolarieventi che incidono significativamente sullaredditività degli investimenti e sullacaratterizzazione del Fondo.2. L’Organismo riceve inoltre dal Responsabile, confrequenza almeno quadrimestrale, relazioniinformative:a) sulla trattazione degli esposti;b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste atitolo di anticipazione o riscatto e di trasferimentodella posizione individuale;c) sull’andamento delle riconciliazioni e dellevalorizzazioni dei contributi,d) su eventuali problematiche connesse ai versamenticontributivi e sulle iniziative eventualmente adottatedalla Società.3. L’Organismo chiede al Responsabile di raccogliere datie informazioni presso il Fondo qualora dalladocumentazione in suo possesso emerga l’esigenza dieffettuare ulteriori analisi in relazione a problemispecifici.4. L’Organismo può riferire all’organo di amministrazionedella s.g.r. e al Responsabile del Fondo in ordine aproblematiche relative all’andamento del Fondo.Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito allepresunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisirechiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziativeposte in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolaritàritenute sussistenti sono segnalate alla COVIPsuccessivamente a tale fase.è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazionedegli argomenti da trattare, da almeno un terzo deicomponenti. L’Organismo é validamente costituitoqualunque sia il numero dei componenti e delibera amaggioranza dei presenti.5. L’Organismo si riunisce di norma presso la sede dellas.g.r. che, previa comunicazione da parte delPresidente dell’Organismo medesimo, mette adisposizione i locali per lo svolgimento della riunione.Le riunioni dell’Organismo possono anche tenersi inteleconferenza o mediante altri mezzi ditelecomunicazione.6. Delle riunioni dell’Organismo è redatto verbale, daconservarsi presso la sede della s.g.r.Art. 8 - Responsabilità1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le lorofunzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buonafede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti esui documenti di cui hanno conoscenza in ragione delloro ufficio.2. All'azione di responsabilità nei confronti deicomponenti dell'Organismo si applica l'Art. 2407 delcodice civile.Art. 7 – Modalità di funzionamento1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due,l’Organismo di sorveglianza elegge al suo interno ilPresidente. Dell’avvenuta nomina del Presidente vienedata notizia all’organo di amministrazione della s.g.r.e al Responsabile del Fondo.2. In caso di assenza del Presidente, l’Organismo épresieduto dal membro effettivo designato dalla s.g.r.più anziano anagraficamente.3. Il Presidente convoca l’Organismo almeno due voltel’anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiedeal Responsabile di partecipare alla riunionecomunicando gli argomenti da trattare.4. L’Organismo deve essere altresì convocato quando nePag. 2 di 2


ALLEGATO N. 3AL REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE APERTO<strong>ARCA</strong> PREVIDENZACONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITEL’allegato riporta il contenuto della convenzioneassicurativa relativa alle condizioni e modalità perl’erogazione delle rendite stipulata ai sensi di cui all’art. 6comma 3 del Decreto Legislativo n. 252/2005traLa Società Arca Sgr S.p.A., con sede in Milano, Via MosèBianchi, 6, nella sua qualità di soggetto istitutore del <strong>fondo</strong><strong>pensione</strong> <strong>aperto</strong> denominato “<strong>ARCA</strong> PREVIDENZA - FPA”,(di seguito FONDO PENSIONE)eL’Impresa di assicurazione Arca Vita S.p.A., con sede inVerona, Via S. Marco, 48, nella sua qualità di Compagniaautorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione sulladurata della vita umana ed in possesso dei requisiti a talfine fissati dall’ISVAP, (di seguito definita COMPAGNIA)CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLEPRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARIIN FORMA DI RENDITA VITALIZIAArt. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE:PRESTAZIONI ASSICURATE1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazionedi rendita vitalizia a premio unico conrivalutazione delle prestazioni assicurate sullatesta degli aderenti al FONDO PENSIONE (diseguito indicati come "Assicurati"), in favore deiquali, avendo maturato i requisiti di accesso alleprestazioni pensionistiche complementaripreviste dal Regolamento del FONDOPENSIONE, su indicazione del FONDOPENSIONE stesso, dovrà essere erogata laprestazione assicurativa.1. bis L’Assicurato, in relazione alla propria posizionematurata presso il FONDO PENSIONE edestinata alla rendita, può richiedere che, inluogo della rendita di cui al comma 1, siaerogata una rendita vitalizia rivalutabile diimporto inferiore rispetto a quella di cui alcomma 1, ma reversibile al 50% oppure al 75%del suo ammontare, a scelta dell’Assicuratostesso, a favore di una persona designata,all’ulteriore condizione che l’età di tale persona,al momento dell’ingresso in assicurazione, siaalmeno pari a 50 anni.1. ter L’Assicurato, in relazione alla propria posizionematurata presso il FONDO PENSIONE edestinata alla rendita, può richiedere che, inluogo della rendita di cui al comma 1, siaerogata una rendita vitalizia rivalutabile diimporto inferiore rispetto a quella di cui alcomma 1, ma pagabile in modo certo per iprimi 10 anni e, successivamente, fintanto chel’Assicurato sia in vita.1. quater L’Assicurato, in relazione alla propria posizionematurata presso il FONDO PENSIONE edestinata alla rendita, all’ulteriore condizioneche l’età dello stesso, al momento dell’ingressoin assicurazione sia almeno pari a 60 anni enon superiore a 70 anni, può richiedere che, inluogo della rendita di cui al comma 1, siaerogata una rendita vitalizia rivalutabile diimporto inferiore rispetto a quella di cui alcomma 1 che garantisce, in caso di decessodell’Assicurato stesso nel corso dei primi 20anni dalla decorrenza dell’ingresso inassicurazione, la corresponsione agli erediovvero ai diversi beneficiari designati di unimporto pari al premio di assicurazione, ridottoin proporzione tra gli anni interi trascorsi dalladecorrenza dell’ingresso in assicurazione e ladurata ventennale della copertura.2. L’importo annuo di ciascuna rendita si ottieneapplicando al premio versato allaCOMPAGNIA, al netto delle imposte, ai sensidell'art. 2, il coefficiente indicato nella Tabellaallegata alla presente convenzione, con i criteriivi previsti.2. bis La rendita, come quantificata al comma 2, saràperiodicamente adeguata secondo quantoprevisto nel documento allegato alla presenteconvenzione.Art. 2 - PREMIO DI ASSICURAZIONE1. La COMPAGNIA si impegna a corrispondereall’Assicurato le rendite oggetto della presenteconvenzione, a fronte del pagamento di un premiounico per ciascuna rendita assicurata.2. I premi unici saranno pagati dal FONDOPENSIONE anticipatamente e si intendono al lordodelle imposte governative in vigore alla data delversamento.3. La COMPAGNIA rilascerà quietanza al FONDOPENSIONE e all’Assicurato a fronte del pagamentodi ciascun premio comprensivo di imposte e tasse,riportante l'indicazione degli estremi identificatividell'Assicurato, l'importo e la tipologia dellaprestazione assicurata.Pag. 1 di 8


4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1,comma 2, sono stati applicati i caricamentideterminati secondo i criteri riportati nella Tabellaallegata.Art. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE1. Il FONDO PENSIONE, all'atto della comunicazionedi inserimento di ciascun aderente nella presenteconvenzione assicurativa, si impegna a comunicarealla COMPAGNIA i seguenti dati relativi a ciascunassicurato ed alle eventuali teste reversionarie:- dati anagrafici completi;- codice fiscale;- copia di un documento di identità in corso divalidità;- ammontare del premio pari al montantedestinato alla prestazione di rendita;- dichiarazione dell'Assicurato riguardo allatipologia di rendita prescelta e alla periodicitàdi liquidazione della rendita stessa;- dichiarazione dell’Assicurato riportante lecoordinate bancarie complete su cui effettuareil pagamento della prestazione di rendita;- documentazione necessaria per l’assolvimentodegli obblighi fiscali conseguentiall’erogazione della rendita e di pertinenzadella COMPAGNIA;- copia delle informazioni inviate al casellariodelle pensioni.1. bis Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devonoessere esatte e complete, l'inesatta indicazione deidati dell'assicurato o della testa reversionariapotrebbe comportare la rettifica dell'importo dellarendita. Il FONDO PENSIONE si assume laresponsabilità dell’errata erogazione della rendita,quando riconducibile a dichiarazioni inesatte oincomplete dallo stesso fornite alla COMPAGNIA;2. La COMPAGNIA, all'atto dell’erogazione dellarendita a ciascun assicurato si impegna a fornire alFONDO PENSIONE le comunicazioni necessarieper gli adempimenti previsti in materia diCasellario delle pensioni.3. Il FONDO PENSIONE si impegna altresì atrasmettere alla COMPAGNIA eventualicomunicazioni allo stesso provenienti dal Casellariodelle pensioni.Art. 4 - PAGAMENTO DELLA RENDITA1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dall’ultimogiorno del mese di ricevimento delladocumentazione completa di cui all’art. 3, comma1, da parte della COMPAGNIA, contestualmente alpagamento del premio da parte del FONDOPENSIONE e sarà erogata in rate posticipate conperiodicità da scegliersi da parte dell'Assicuratofra:I - bimestrale;II- trimestrale;III - semestrale;IV - annuale.2. L'erogazione della rendita cesserà con ilpagamento della rata precedente all’avvenutodecesso dell'aderente, fatto salvo quanto previstodai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 1.3. Le prestazioni oggetto della presente convenzionesono erogate dalla COMPAGNIA direttamenteall’Assicurato.Art. 5 - VALORE DI RISCATTO1. Le rendite oggetto della presente convenzione nonammettono valore di riscatto.Art. 6 - DECORRENZA E DURATA1. La presente Convenzione, che sostituisceintegralmente la precedente Convenzione traCOMPAGNIA e FONDO PENSIONE aventedecorrenza dal 13 novembre 1998, avrà effetto adecorrere dalla data di deposito della stessa pressola Covip e durata di dieci anni.2. La presente Convenzione, alla scadenza previstadal precedente comma 1, si intenderà tacitamenterinnovata per i successivi 10 anni, salvo disdetta diuna delle parti, che dovrà essere comunicataall’altra parte a mezzo lettera raccomandata conun preavviso di almeno sei mesi.3. L'efficacia della disdetta, comunicata nei modi dicui al precedente comma 2, resterà comunquesospesa fino a quando il FONDO PENSIONE nonavrà stipulato una nuova Convenzione con altraCompagnia di Assicurazione, in possesso deirequisiti di legge per l'erogazione delle rendite, main ogni caso non oltre un anno dalla data delladisdetta stessa. Resta inteso che le assicurazioniemesse prima della data di effetto della disdettarimarranno regolarmente in essere, alle condizionitutte della presente Convenzione, fino alla loronaturale scadenza.Art. 7 - RECESSO1. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presenteconvenzione in qualsiasi momento, salvo preavvisodi 60 giorni, da effettuarsi mediante letteraraccomandata.1. bis La COMPAGNIA può recedere dalla presenteConvenzione in qualsiasi momento, salvo preavvisodi 60 giorni, da effettuarsi mediante letteraraccomandata, salvo quanto disposto dall’art. 6,comma 3 in merito alla sos<strong>pensione</strong> della disdettadella presente Convenzione.2. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso dierogazione, che restano in vigore alle condizionipreviste dalla presente convenzione.Art. 8 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute inbase a leggi presenti e future, sia sul premio unicoversato sia sulla rendita convenuta, sono a caricodell’Assicurato e la COMPAGNIA, in qualità disostituto d’imposta, ne rilascerà la relativacertificazione.Art. 9 - TASSO MASSIMO DI INTERESSEGARANTITO1. Le eventuali modifiche del tasso massimo diinteresse garantito sono applicate alla tariffaoggetto della presente convenzione relativamenteai soli aderenti non ancora inseriti nella presenteConvenzione.Art. 10 - CLAUSOLA FINALE1. I tassi di premio fissati nella presente Convenzionepossono essere modificati dalla COMPAGNIA sullabase del confronto tra le basi tecniche adottate,diverse dal tasso di interesse, ed i risultatidell'esperienza diretta.2. Le eventuali modifiche verranno applicate agliaderenti al FONDO PENSIONE inseriti inPag. 2 di 8


Assicurazione successivamente all'entrata in vigoredelle modifiche stesse, previa comunicazione alFONDO PENSIONE, da effettuarsi almeno 30giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche.In ogni caso, le modifiche del coefficiente ditrasformazione in rendita non si applicano aisoggetti già aderenti al FONDO PENSIONE alladata di introduzione delle modifiche stesse, cheesercitino il diritto alla prestazione pensionistica neitre anni successivi.3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il FONDOPENSIONE ha facoltà di recesso da esercitarsi neltermine di 60 giorni dal ricevimento dellacomunicazione di cui al comma 2, mediante letteraraccomandata.ALLEGATO – TABELLAA. COEFFICIENTE DI CONVERSIONE PER LE RENDITEVITALIZIE RIVALUTABILIMASCHIETA’rateazionebimestralerateazionetrimestralerateazionesemestralerateazioneannuale45 0,03574 0,03590 0,03617 0,0365546 0,03631 0,03647 0,03675 0,0371547 0,03691 0,03707 0,03736 0,0377748 0,03754 0,03771 0,03800 0,0384349 0,03820 0,03838 0,03868 0,0391250 0,03890 0,03908 0,03940 0,0398551 0,03964 0,03983 0,04015 0,0406252 0,04042 0,04061 0,04094 0,0414353 0,04125 0,04144 0,04178 0,0422954 0,04211 0,04231 0,04267 0,0432055 0,04303 0,04324 0,04361 0,0441656 0,04400 0,04422 0,04460 0,0451757 0,04503 0,04525 0,04565 0,0462558 0,04613 0,04636 0,04677 0,0474059 0,04729 0,04753 0,04796 0,0486260 0,04853 0,04878 0,04923 0,0499261 0,04985 0,05010 0,05057 0,0513062 0,05125 0,05151 0,05201 0,0527863 0,05274 0,05301 0,05353 0,0543464 0,05432 0,05461 0,05515 0,0560165 0,05601 0,05631 0,05688 0,0577966 0,05781 0,05812 0,05873 0,0597067 0,05973 0,06006 0,06070 0,0617468 0,06180 0,06214 0,06282 0,0639369 0,06401 0,06437 0,06510 0,0662870 0,06639 0,06677 0,06754 0,06882FEMMINEETA’rateazionebimestralerateazionetrimestralerateazionesemestralerateazioneannuale45 0,03373 0,03388 0,03413 0,0344746 0,03421 0,03436 0,03461 0,0349747 0,03470 0,03485 0,03511 0,0354848 0,03522 0,03538 0,03564 0,0360249 0,03576 0,03592 0,03620 0,0365850 0,03633 0,03650 0,03678 0,0371851 0,03693 0,03710 0,03739 0,0378052 0,03756 0,03773 0,03803 0,0384553 0,03823 0,03840 0,03870 0,0391454 0,03892 0,03910 0,03941 0,0398755 0,03966 0,03984 0,04016 0,0406456 0,04044 0,04063 0,04096 0,0414557 0,04126 0,04145 0,04180 0,0423158 0,04213 0,04233 0,04269 0,0432259 0,04306 0,04326 0,04363 0,0441860 0,04404 0,04425 0,04464 0,0452161 0,04509 0,04531 0,04571 0,0463162 0,04620 0,04643 0,04685 0,0474863 0,04739 0,04763 0,04806 0,0487264 0,04866 0,04890 0,04935 0,0500565 0,05001 0,05026 0,05074 0,0514766 0,05145 0,05172 0,05221 0,0529967 0,05300 0,05328 0,05380 0,0546268 0,05466 0,05495 0,05550 0,0563869 0,05645 0,05676 0,05734 0,0582770 0,05838 0,05870 0,05931 0,06031B. COEFFICIENTE DI CONVERSIONE PER LARENDITA CERTAMASCHIETA’rateazionebimestralerateazionetrimestralerateazionesemestralerateazioneannuale45 0,03566 0,03582 0,03609 0,0364846 0,03623 0,03639 0,03667 0,0370747 0,03682 0,03699 0,03727 0,0376848 0,03744 0,03761 0,03790 0,0383349 0,03809 0,03827 0,03857 0,0390150 0,03878 0,03896 0,03927 0,0397251 0,03950 0,03968 0,04000 0,0404752 0,04026 0,04045 0,04077 0,0412653 0,04106 0,04125 0,04159 0,0420954 0,04189 0,04209 0,04244 0,0429755 0,04278 0,04298 0,04335 0,0438956 0,04371 0,04392 0,04430 0,0448657 0,04469 0,04491 0,04530 0,0458958 0,04572 0,04595 0,04635 0,0469759 0,04681 0,04705 0,04747 0,0481260 0,04796 0,04820 0,04864 0,0493261 0,04918 0,04943 0,04988 0,0506062 0,05045 0,05071 0,05119 0,0519463 0,05179 0,05206 0,05256 0,0533564 0,05321 0,05349 0,05401 0,0548465 0,05470 0,05499 0,05554 0,0564166 0,05627 0,05657 0,05714 0,0580767 0,05792 0,05823 0,05884 0,0598268 0,05965 0,05998 0,06062 0,0616669 0,06148 0,06182 0,06249 0,0635970 0,06339 0,06374 0,06445 0,06562FEMMINEETA’rateazionebimestralerateazionetrimestralerateazionesemestralerateazioneannuale45 0,03368 0,03383 0,03407 0,0344246 0,03415 0,03430 0,03455 0,0349147 0,03464 0,03479 0,03505 0,0354248 0,03515 0,03531 0,03557 0,0359549 0,03569 0,03585 0,03612 0,0365150 0,03625 0,03641 0,03669 0,0370951 0,03684 0,03701 0,03729 0,0377152 0,03746 0,03763 0,03793 0,0383553 0,03812 0,03829 0,03859 0,0390354 0,03880 0,03898 0,03929 0,0397455 0,03952 0,03971 0,04003 0,0405056 0,04029 0,04047 0,04080 0,0412957 0,04109 0,04128 0,04162 0,0421358 0,04194 0,04214 0,04249 0,0430259 0,04284 0,04304 0,04341 0,0439660 0,04379 0,04400 0,04438 0,0449561 0,04480 0,04502 0,04541 0,0460062 0,04587 0,04609 0,04650 0,0471263 0,04700 0,04723 0,04765 0,0483164 0,04819 0,04844 0,04888 0,04956Pag. 3 di 8


65 0,04947 0,04972 0,05018 0,0509066 0,05082 0,05108 0,05156 0,0523267 0,05225 0,05252 0,05303 0,0538368 0,05378 0,05406 0,05460 0,0554469 0,05540 0,05570 0,05626 0,0571570 0,05712 0,05743 0,05802 0,05897C. ALTRI COEFFICIENTI DI CONVERSIONEI documenti inerenti all'intera gamma di coefficienti diconversione relativi a prestazioni di reversibilità ed allacorresponsione di rendite con controassicurazione sonodepositati presso la sede del FONDO PENSIONE.D. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIEADOTTATEI. Basi demografiche:IPS55 Impegni immediati per il sesso maschile;IPS55 Impegni immediati per il sesso femminile.applicate individuando il coefficiente di conversione inrendita con la seguente correzione d'età a scadenzadell'Assicurato, in base all'anno di nascita:Generazione deinatiMaschiCorrezionedell'etàGenerazione deinatiFemmineCorrezionedell'età=1973 -2In caso di rendita di cui all’art. 1, comma 1 quater, ilpremio per la copertura in caso di morte è determinato sullabase dell’80% della tavola di mortalità SIM 1991 per ilsesso maschile e sulla base dell’80% della tavola dimortalità SIF 1991 per il sesso femminile.II. Basi finanziarie:Tasso tecnico del 2%.Le tavole adottate sono depositate presso la sede delFONDO PENSIONE.E. CARICAMENTI APPLICATIa) COSTI DI GESTIONEa.1)Nel conteggio del coefficiente di conversione inrendita viene stabilito un caricamento iniziale per spese diconversione in rendita e costi di gestione in funzione dellaperiodicità di erogazione della rendita secondo i valoriesposti nella seguente tabella:Frazionamentodella renditaannualesemestraletrimestralebimestraleCosto in %del Premio1,00%1,15%1,45%1,75%a.2) Viene trattenuta annualmente a titolo di commissione digestione e spese amministrative una quota pari allo 0,8%del rendimento finanziario lordo annuo della GestioneSeparata "OSCAR 100%" (così come indicato al punto Fdel relativo Regolamento). Pertanto, il rendimento attribuitoannualmente è pari al rendimento ottenuto dalla gestione alnetto della commissione suddetta.b) COSTI DI EROGAZIONE DELLA RENDITA:Il costo per l’erogazione della rendita è rappresentato da:· una commissione una tantum di 20,00 a favore di<strong>ARCA</strong> SGR S.p.A. al momento della richiesta dellaprestazione;· una cifra fissa di 2,58 pagata a favore di <strong>ARCA</strong> VITAS.p.A. e prelevata da ciascuna rata di rendita.ESEMPI di rendita reversibilie e rendita concontroassicurazioneSi riportano qui di seguito alcuni esempi circal’applicazione dei coefficienti di conversione relativi allacorresponsione di rendite che prevedono la reversibilità e lacontroassicurazione.a) Rendita reversibile (modalità di rendita che, in caso dipremorienza della testa primaria, prevede lacorresponsione di una rendita alla persona indicatacome reversionaria secondo la percentuale direversibilità prescelta).Percentuale direversibilitàSesso ed etàanagraficadella testaprimaria *75% Maschio65 anni50% Maschio65 anni75% Femmina60 anni50% Femmina60 anniSesso ed etàanagraficadella testareversionaria*Femmina60 anniFemmina60 anniMaschio60 anniMaschio60 anniCoefficiente diconversione**perfrazionamentoannuale0,0468140,0504430,0427990,043909* Per testa primaria si intende il soggetto che nella fasedi prestazione pensionistica ha scelto una renditavitalizia reversibile. Per testa reversionaria si intende ilsoggetto indicato come destinatario della prestazionepensionistica in caso di premorienza della testaprimaria.** Per coefficiente di conversione si intende ilparametro, secondo la rateazione prescelta (negliesempi indicati è individuata la rateazione annuale), damoltiplicare per il montante maturato destinato allaconversione in rendita.ESEMPIO PRATICOCoefficiente di reversibilità: 75%Testa primaria: Maschio, 65 anniTesta reversionaria: Femmina, 60 anniMontante da convertire in rendita: 100.000 Rendita annua percepita dalla testa primaria:100.000 X 0,046814 = 4.681,40 Rendita annua reversibile:75% X 4.681,40 = 3.511,05 b) Rendita con controassicurazione (tipo di rendita che, incaso di decesso del soggetto che nella fase diprestazione pensionistica percepisce la rendita,prevede la corresponsione di un importo unico pari alpremio di assicurazione, ridotto in proporzione alrapporto tra gli anni interi intercorsi dalla decorrenzadell’ingresso in assicurazione e la durata ventennaledella copertura, agli eredi o ai diversi beneficiaridesignati).Pag. 4 di 8


Sesso ed etàanagraficadell’aderente inprestazioneCoefficiente di conversione* perfrazionamento annualeMaschio 60 anni 0,041728Maschio 69 anni 0,047165Femmina 61 anni 0,043106Femmina 67 anni 0,046761* Per coefficiente di conversione si intende il parametro,secondo la rateazione prescelta (negli esempi indicati èindividuata quella annuale), da moltiplicare per ilmontante maturato destinato alla conversione in rendita.ESEMPIO PRATICO (1) RenditaAderente: Maschio, 60 anniMontante da convertire in rendita: 100.000 Data decesso prima di data erogazione prima rata direndita importo riconosciuto agli eredi 100.00,00 .ESEMPIO PRATICO (2) ControassicurazioneAderente: Maschio, 60 anniMontante da convertire in rendita: 100.000 Rendita annua con controassicurazione percepita dallatesta primaria:100.000 X 0,041728 = 4.172,80 In caso di decesso dopo il primo anno del soggetto chepercepisce la rendita, l’erede o il beneficiario percepirà unimporto così determinato:100.000 X 19/20 = 95.000,00 Dove 19 sono gli anni di rendita non percepita e 20 glianni di assicurazione.Pag. 5 di 8


ALLEGATOCRITERI DI ADEGUAMENTOLa rendita assicurata viene rivalutata il 31/12 di ogni annoin base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata"OSCAR 100%". A tal fine Arca Vita gestisce, secondoquanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata"OSCAR 100%", attività di importo non inferiore alleriserve matematiche relative all'insieme delle posizioniassicurative collegate alla suddetta Gestione.La misura di rivalutazione è pari al 100% del tasso annuodi rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Separata"OSCAR 100%" al netto della commissione di gestione dicui alla lettera a.2) del precedente punto E, al netto deltasso tecnico già riconosciuto all'atto della conversione inrendita.La misura della rivalutazione verrà dichiarata da Arca Vitaentro il 31/12 di ogni anno.La rendita annua rivalutata il 31/12 dell'anno di entratanello stato di pensionato da parte dell'Aderente al FONDOPENSIONE sarà ottenuta rivalutando la rendita iniziale, subase composta per il periodo compreso tra la data diinserimento in convenzione ed il 31/12 stesso, sulla basedella misura di rivalutazione indicata.La rendita annua rivalutata il 31/12 degli anni successivisarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodoannuale precedente il prodotto della rendita stessa per lamisura di rivalutazione indicata.Regolamento della gestione interna separata"OSCAR 100%"A. È istituita ed attuata una speciale forma di gestionedegli investimenti, separata da quella delle altreattività di Arca Vita S.p.A., che viene contraddistintaed indicata di seguito con il nome “OSCAR 100%”.Il valore delle attività gestite non sarà inferioreall’importo delle riserve matematiche costituite inrelazione ai contratti di assicurazione che prevedonouna clausola di rivalutazione legata al rendimento di“OSCAR 100%”. La gestione di “OSCAR 100%” èattuata in conformità delle regole stabilite dall’Isvap(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e diInteresse Collettivo) tempo per tempo applicabili.B. Il patrimonio di “OSCAR 100%” può comprenderenelle seguenti categorie di attività: titoli di Statoitaliani od esteri o emessi da organismisopranazionali; obbligazioni quotate in Euro o indiversa valuta; titoli azionari quotati in Euro o indiversa valuta; quote di OICR; strumenti derivati; beniimmobili; liquidità; altre attività ammesse allacopertura delle riserve tecniche.Le scelte gestionali ad essa afferenti dovranno essereinformate a prudenza e tendere alla conservazionedel capitale e alla sua crescita costante, possibilmentein misura superiore al tasso di inflazione espressodall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famigliedi impiegati ed operai (o, qualora dovesse veniremeno, da altro analogo indice) e tenendo conto deitassi di rendimento minimo garantiti ai contraenti concontratti di assicurazione che prevedano una clausoladi rivalutazione legata al rendimento di “OSCAR100%”.C. La gestione di “OSCAR 100%” è annualmentesottoposta a certificazione da parte di una società direvisione iscritta all’albo di cui all’art.161 del D.lgs.n.58 del 24/02/1998, la quale ne attesta larispondenza al presente Regolamento.In particolare viene attestata la corretta valutazionedelle attività che compongono “OSCAR 100%”, iltasso annuo di rendimento finanziario di quest’ultimae l’adeguatezza di ammontare delle attività di cui sicompone “OSCAR 100%” a fronte degli impegniassunti da Arca Vita S.p.A. in base alle riservematematiche.La certificazione avviene per singoli periodi annuali,ognuno dei quali compreso tra il 1° novembre ed il 31ottobre dell’anno solare successivo: ciascuno di taliperiodi costituisce e si definisce “esercizio finanziariodi certificazione”.D. Il tasso annuo di rendimento finanziario di“OSCAR 100%” relativo a ciascun anno solare(compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembresuccessivo) è pari al rendimento finanziario lordoannuo di “OSCAR 100%” relativo all’eserciziofinanziario di certificazione il cui termine (31 ottobre)cada nell’anno solare di riferimento. A tali fini perciascun esercizio finanziario di certificazione:- il rendimento finanziario lordo annuo di “OSCAR100%” si ottiene rapportandone il risultato finanziariodi competenza dell’esercizio finanziario dicertificazione al valore medio di “OSCAR 100%” nelcorso del detto esercizio finanziario;- per risultato finanziario di “OSCAR 100%” siintendono i proventi finanziari di competenzadell’esercizio finanziario di certificazione - compresigli utili e le perdite di realizzo per la quota dicompetenza di “OSCAR 100%” - al lordo delleritenute di acconto fiscali ed al netto sia degli onerispecifici degli investimenti e disinvestimenti (bolli suicontratti di borsa, commissioni di negoziazione, digestione), sia degli onorari dovuti alla società direvisione per la certificazione del rendiconto annualePag. 6 di 8


della gestione separata. Gli utili e le perdite direalizzo vengono determinati con riferimento al valoredi iscrizione delle corrispondenti attività in “OSCAR100%” e, segnatamente, al prezzo di acquisto per ibeni di nuova acquisizione ed al valore di mercatoall’atto dell’iscrizione nella detta gestione per i benigià di proprietà di Arca Vita S.p.A.;- per valore medio di “OSCAR 100%” nel corsodell’esercizio finanziario di certificazione si intende lasomma della giacenza media nel detto eserciziofinanziario sia dei depositi in numerario presso gliistituti di credito, sia degli investimenti in strumentifinanziari, sia di ogni altra attività di “OSCAR 100%”.La consistenza media nell’esercizio finanziario dicertificazione degli strumenti finanziari e delle altreattività viene determinata in base al valore diiscrizione in “OSCAR 100%” ai fini delladeterminazione del tasso annuo di rendimentofinanziario di tale gestione.E. Per i contratti sottoscritti entro il 31/12/2006, ilrendimento finanziario annuo netto, utilizzato ai finidella determinazione del capitale assicurato nonchédel valore di riscatto, è calcolato come differenza tra ilrendimento finanziario determinato al precedentepunto D e le commissioni di gestione pari all’1,2%,spettanti ad Arca Vita S.p.A.. Tale differenzarappresenta il rendimento certificato sino al31/12/2006.F. Per i contratti sottoscritti dopo il 31/12/2006, ilrendimento finanziario annuo netto, utilizzato ai finidella determinazione del capitale assicurato nonchédel valore di riscatto, è calcolato sottraendo dal tassoannuo di rendimento finanziario determinato alprecedente punto D, il valore numericorappresentativo del prelievo trattenuto da Arca VitaS.p.A., come specificamente indicato nelladocumentazione contrattuale.G. È espressamente previsto che la gestione internaseparata “OSCAR 100%” possa formare oggetto, intutto o in parte, di operazioni di fusione tra gestioniseparate, nonché di scissione o di trasferimento diportafoglio che comportino il trasferimento di attivi dauna gestione interna separata ad un altro <strong>fondo</strong>interno o gestione interna separata.H. È espressamente previsto che possano essereapportate da Arca Vita S.p.A. modifiche al<strong>regolamento</strong> della gestione interna separata “OSCAR100%” anche, ma non solo, in occasione delleoperazioni di cui al precedente punto G o al fine delsuo adeguamento alla normativa primaria esecondaria tempo per tempo vigente oppure a seguitodi sopravvenuti cambiamenti della legislazione fiscaleo della disciplina di settore afferente l’assicurazionesulla vita.Pag. 7 di 8


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