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regolamento fondo pensione aperto - ARCA Previdenza

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iportate nell'allegato n. 1.Art. 18 - Organismo di sorveglianza1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensidell'Art. 5, comma 4 del Decreto.2. Le disposizioni che regolano la nomina, lacomposizione, il funzionamento e la responsabilitàdell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.Art. 19 - Conflitti di interesse1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto dellanormativa vigente in materia di conflitti di interesse.Art. 20 - Scritture contabili1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo,nonché la valorizzazione del patrimonio e delleposizioni individuali sono effettuate sulla base delledisposizioni emanate dalla COVIP.2. La s.g.r. conferisce a una società di revisione l'incaricodi esprimere con apposita relazione un giudizio sulrendiconto del Fondo.PARTE VRAPPORTI CON GLI ADERENTIArt. 21 - Modalità di adesione1. L'adesione è preceduta dalla consegna delRegolamento, e dei relativi allegati, e delladocumentazione informativa prevista dalla normativavigente.2. L'aderente è responsabile della completezza everidicità delle informazioni fornite al Fondo.3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data appositacomunicazione all'aderente mediante lettera diconferma, attestante la data di iscrizione e leinformazioni relative all'eventuale versamentoeffettuato.4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazionedel Regolamento, e dei relativi allegati, e dellesuccessive modifiche, fatto salvo quanto previsto intema di trasferimento nell'Art. 25.5. In caso di adesione mediante conferimento tacito delTFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore dilavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e leinformazioni necessarie al fine di consentire aquest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti1. La s.g.r. mette a disposizione degli aderenti: ilRegolamento del Fondo e relativi allegati, la notainformativa, il rendiconto e la relazione della società direvisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente,secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP inmateria. Gli stessi documenti sono disponibili sul sitointernet della s.g.r., in un'apposita sezione dedicataalle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, ilmateriale viene inviato agli interessati con eventualerecupero delle spese.2. In conformità alle disposizioni della COVIP, vieneinviata annualmente all'aderente una comunicazionecontenente informazioni sulla sua posizioneindividuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestioneconseguiti. La s.g.r. si riserva la facoltà di interromperel'invio di tale comunicazione nel caso in cui laposizione individuale dell'aderente, che non versi icontributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva diconsistenza.Art 23 - Comunicazioni e reclami1. La s.g.r. definisce le modalità con le quali gli aderentipossono interloquire per rappresentare le proprieesigenze e presentare reclami. Tali modalità sonoportate a conoscenza degli aderenti nella notainformativa.PARTE VINORME FINALIArt. 24 - Modifiche al Regolamento1. Il Regolamento può essere modificato secondo leprocedure previste dalla COVIP.2. La s.g.r. stabilisce il termine di efficacia dellemodifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti efatto salvo quanto disposto all'Art. 25.Art. 25 - Trasferimento in caso di modifichepeggiorative delle condizioni economiche e dimodifiche delle caratteristiche del Fondo1. In caso di modifiche che complessivamente comportinoun peggioramento rilevante delle condizionieconomiche del Fondo, l'aderente interessato dallesuddette modifiche può trasferire la posizioneindividuale maturata ad altra forma pensionisticacomplementare, anche prima che siano decorsi 2 annidall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresìriconosciuto quando le modifiche interessano in modosostanziale la caratterizzazione del Fondo, come puòavvenire in caso di variazione significativa dellepolitiche di investimento o di trasferimento del Fondo asocietà diverse da quelle del Gruppo al qualeappartiene la s.g.r..2. La s.g.r. comunica a ogni aderente interessatol'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni primadella relativa data di efficacia; dal momento dellacomunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo permanifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La s.g.r.può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia neicasi in cui ciò sia utile al buon funzionamento delFondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presentearticolo non sono previste spese.Art. 26 - Cessione del Fondo1. Qualora la s.g.r. non voglia o non possa più esercitarel'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto adaltro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. Inquesto caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto altrasferimento della posizione presso altra formapensionistica complementare.Art. 27 - Rinvio1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelpresente Regolamento si fa riferimento alla normativavigente.Pag. 8 di 8

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