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regolamento fondo pensione aperto - ARCA Previdenza

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quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valoredi quota successivo al giorno in cui si sono residisponibili per la valorizzazione.Art. 11 - Prestazioni pensionistiche1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare siacquisisce al momento della maturazione dei requisitidi accesso alle prestazioni stabiliti nel regimeobbligatorio di appartenenza dell'aderente, conalmeno cinque anni di partecipazione alle formepensionistiche complementari. L'aderente che decide diproseguire volontariamente la contribuzione ai sensi delcomma 8 dell'Art. 9, ha la facoltà di determinareautonomamente il momento di fruizione delleprestazioni pensionistiche.2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro od'impresa, si considera età pensionabile quella vigentenel regime obbligatorio di base.3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessariaper la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sonoconsiderati utili tutti i periodi di partecipazione alleforme pensionistiche complementari maturatidall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitatoil riscatto totale della posizione individuale.4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazionisiano erogate con un anticipo massimo di cinque annirispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alleprestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, incaso di cessazione dell'attività lavorativa che comportil'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a48 mesi, o in caso di invalidità permanente checomporti la riduzione della capacità di lavoro a menodi un terzo.5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione dellaprestazione pensionistica sotto forma di capitale nellimite del 50% della posizione individuale maturata.Nel computo dell'importo complessivo erogabile incapitale sono detratte le somme erogate a titolo dianticipazione per le quali non si sia provveduto alreintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendoin rendita vitalizia immediata annua senza reversibilitàa favore dell'aderente il 70% della posizioneindividuale maturata, risulti inferiore al 50%dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente puòoptare per la liquidazione in capitale dell'interaposizione maturata.6. L'aderente che, sulla base della documentazioneprodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile1993 ed entro tale data iscritto a una formapensionistica complementare istituita alla data dientrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,può richiedere la liquidazione dell'intera prestazionepensionistica complementare in capitale.7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessilimiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità invigore per le pensioni a carico degli istituti diprevidenza obbligatoria.8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazionepensionistica e intenda esercitare tale diritto, puòtrasferire la propria posizione individuale presso altraforma pensionistica complementare, per avvalersi dellecondizioni di erogazione della rendita praticate daquest'ultima. In tal caso si applica quanto previstoall'Art.13, comma 6 e 7.Art. 12 - Erogazione della rendita1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazionepensionistica, all'aderente è erogata una renditavitalizia immediata calcolata in base alla posizioneindividuale maturata, al netto della eventuale quota diprestazione da erogare sotto forma di capitale.2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata,può richiedere l'erogazione delle prestazioni in unadelle forme di seguito indicate:- una rendita vitalizia immediata rivalutabile, diimporto inferiore, rispetto a quella di cui al comma1, reversibile al 50 o al 75% del suo ammontare;- una rendita vitalizia immediata pagabile in modocerto per i primi 10 anni e dopo, fin tanto chel'aderente sia in vita.- una rendita vitalizia rivalutabile di importo inferiorerispetto a quella di cui al comma 1 che garantisce,in caso di decesso dell’Assicurato stesso nel corsodei primi 20 anni dalla decorrenza dell’ingresso inassicurazione, la corresponsione agli eredi ovveroai diversi beneficiari designati di un importo pari alpremio di assicurazione, ridotto in proporzione tragli anni interi trascorsi dalla decorrenzadell’ingresso in assicurazione e la durataventennale della copertura.3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate lecondizioni e modalità di erogazione delle rendite e icoefficienti di trasformazione (basi demografiche efinanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Talicoefficienti possono essere successivamente variati, nelrispetto della normativa in materia di stabilità dellecompagnie di assicurazione e delle relativedisposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ognicaso, le modifiche dei coefficienti di trasformazionenon si applicano ai soggetti, già aderenti alla data diintroduzione delle modifiche stesse, che esercitano ildiritto alla prestazione pensionistica nei tre annisuccessivi.4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogatasono effettuate facendo riferimento, laddove vi sial'impegno a non modificare i coefficienti ditrasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e,negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, inmodo omogeneo per tutte le forme, in base alleproiezioni ufficiali disponibili sull'andamento dellamortalità della popolazione italiana.Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizioneindividuale1. L'aderente può trasferire la posizione individualematurata ad altra forma pensionistica complementaredecorso un periodo minimo di 2 anni di partecipazioneal Fondo.2. L'aderente, anche prima del periodo minimo dipermanenza, può:a) trasferire la posizione individuale maturata ad altraforma pensionistica complementare, alla qualeacceda in relazione alla nuova attività lavorativa;b) riscattare il 50% della posizione individualematurata, in caso di cessazione dell'attivitàlavorativa che comporti l'inoccupazione per unperiodo di tempo non inferiore a 12 mesi e nonsuperiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso daparte del datore di lavoro a procedure di mobilità,cassa integrazione guadagni, ordinaria ostraordinaria;c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, incaso di invalidità permanente che comporti lariduzione della capacità di lavoro a meno di unterzo e a seguito di cessazione dell'attivitàlavorativa che comporti l'inoccupazione per unperiodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscattoPag. 6 di 8

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