INDICEPARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDOArt. 1 DenominazioneArt. 2 Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attivitàArt. 3 ScopoPARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTOArt. 4 Regime della forma pensionisticaArt. 5 DestinatariArt. 6 Scelte di investimentoArt. 7 Gestione degli investimentiArt. 8 SpesePARTE III - CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONIArt. 9 ContribuzioneArt. 10 Determinazione della posizione individualeArt. 11 Prestazioni pensionisticheArt. 12 Erogazione della renditaArt. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individualeArt. 14 AnticipazioniPARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVIArt. 15 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabileArt. 16 Banca depositariaArt. 17 ResponsabileArt. 18 Organismo di sorveglianzaArt. 19 Conflitti di interesseArt. 20 Scritture contabiliPARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTIArt. 21 Modalità di adesioneArt. 22 Trasparenza nei confronti degli aderentiArt. 23 Comunicazioni e reclamiPARTE VI - NORME FINALIArt. 24Art. 25Art. 26Art. 27Modifiche al RegolamentoTrasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economichee di modifiche delle caratteristiche del FondoCessione del FondoRinvioAllegati:Allegato n. 1Allegato n. 2Allegato n. 3Disposizioni in materia di ResponsabileRegolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianzaCondizioni e modalità di erogazione delle renditePag. 2 di 8
PARTE IIDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDOArt. 1 - Denominazione1. "Arca <strong>Previdenza</strong> Fondo <strong>pensione</strong> <strong>aperto</strong>", di seguitodefinito "Fondo", è un <strong>fondo</strong> <strong>pensione</strong> <strong>aperto</strong> istituito aisensi dell'Art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252 (e successive modificazioni eintegrazioni), di seguito definito "Decreto".Art. 2 - Istituzione del Fondo ed eserciziodell’attività1. <strong>ARCA</strong> SGR S.p.A. - Società di Gestione del Risparmio,di seguito definita "s.g.r.", esercita l'attività di gestionedel Fondo con effetto dal 15 luglio 1998.2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima "s.g.r.", conautorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con laBanca d'Italia, con provvedimento del 15 luglio 1998;con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvatoil Regolamento del Fondo.3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso lasede della s.g.r.Art. 3 - Scopo1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti didisporre, all'atto del pensionamento, di prestazionipensionistiche complementari del sistema obbligatorio.Tale scopo è perseguito mediante la raccolta deicontributi, la gestione delle risorse nell'esclusivointeresse degli aderenti, e l'erogazione delleprestazioni secondo quanto disposto dalla normativa inmateria di previdenza complementare.Parte IICARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DIINVESTIMENTOArt. 4 - Regime della forma pensionistica1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entitàdelle prestazioni pensionistiche del Fondo èdeterminata in funzione della contribuzione effettuata ein base al principio della capitalizzazione.Art. 5 - Destinatari1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita informa individuale. È altresì consentita, su basecollettiva, ai soggetti destinatari delle formepensionistiche complementari individuati all'Art. 2,comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovinoapplicazione i contratti, gli accordi o i regolamentiaziendali che dispongono l'adesione al Fondo.2. Ai sensi dell'Art. 8, comma 7 del Decreto, l'adesione alFondo su base collettiva può avvenire anche medianteconferimento tacito del TFR maturando.Art. 6 - Scelte di investimento1. Il Fondo è articolato in n. 5 comparti, come di seguitospecificati:1. GARANZIA2. RENDITA3. Obiettivo TFRIl comparto è destinato anche al conferimento tacitodel TFR.4. CRESCITA5. ALTA CRESCITA2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o piùcomparti in cui far confluire i versamenti contributivi,con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.L'aderente può inoltre riallocare la propria posizioneindividuale tra i diversi comparti, nel rispetto delperiodo minimo di un anno dall'iscrizione ovverodall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenticontributivi successivi sono suddivisi sulla base dellenuove percentuali fissate all'atto della riallocazione,salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite delperiodo di permanenza minimo non opera conriguardo al TFR conferito tacitamente.Art. 7 - Gestione degli investimenti1. La s.g.r. effettua l'investimento delle risorse del Fondonel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dallanormativa vigente e dal presente Regolamento,assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degliaderenti.2. La s.g.r. può effettuare l'investimento delle risorse inOrganismi di Investimento Collettivo del Risparmio, diseguito denominati "OICR", purché i loro programmi ei limiti di investimento siano compatibili con quelli deicomparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Siintendono per OICR gli organismi di investimentocollettivo rientranti nell'ambito di applicazione delladirettiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimentomobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.3. Ferma restando la responsabilità della s.g.r., essa puòaffidare a soggetti di cui all'Art. 6, comma 1, lettere a),b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'Art.6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specificiincarichi di gestione.4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigenteil Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivie confrontabili per la valutazione dei risultati digestione.5. La politica di investimento dei singoli comparti è laseguente:A. GARANZIAIl comparto ha l'obiettivo di conseguire un rendimentoin linea con l'andamento dei tassi a breve termine e diproteggere il capitale investito dal rischio di oscillazionidi valore ed è indicato agli iscritti aventi un orizzontetemporale di permanenza fino a 5 anni.Il comparto investe il patrimonio in titoli a reddito fissoed obbligazioni quotate di emittenti sovranazionali, diStati e di emittenti privati con grado di affidabilitàelevato con scadenza entro 24 mesi e in altre forme diinvestimento del mercato monetario non quotate conscadenza entro 12 mesi. Non è prevista l'assunzione dirischi di cambio. Il comparto è caratterizzato da unbasso grado di rischio. L'adesione al compartodenominato "GARANZIA" attribuisce all'aderente, alverificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto allacorresponsione di un importo minimo garantito aprescindere dai risultati di gestione. La garanzia puòessere prestata alla s.g.r. da soggetti diversi dallastessa, a ciò abilitati.L'importo minimo garantito è pari alla somma deicontributi netti versati al comparto, inclusi gli eventualiimporti derivanti da trasferimenti da altro comparto oda altra forma pensionistica e i versamenti effettuati peril reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto daeventuali riscatti parziali e anticipazioni.Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica dicui all’Art.11Pag. 3 di 8