12.07.2015 Views

regolamento fondo pensione aperto - ARCA Previdenza

regolamento fondo pensione aperto - ARCA Previdenza

regolamento fondo pensione aperto - ARCA Previdenza

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1,comma 2, sono stati applicati i caricamentideterminati secondo i criteri riportati nella Tabellaallegata.Art. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE1. Il FONDO PENSIONE, all'atto della comunicazionedi inserimento di ciascun aderente nella presenteconvenzione assicurativa, si impegna a comunicarealla COMPAGNIA i seguenti dati relativi a ciascunassicurato ed alle eventuali teste reversionarie:- dati anagrafici completi;- codice fiscale;- copia di un documento di identità in corso divalidità;- ammontare del premio pari al montantedestinato alla prestazione di rendita;- dichiarazione dell'Assicurato riguardo allatipologia di rendita prescelta e alla periodicitàdi liquidazione della rendita stessa;- dichiarazione dell’Assicurato riportante lecoordinate bancarie complete su cui effettuareil pagamento della prestazione di rendita;- documentazione necessaria per l’assolvimentodegli obblighi fiscali conseguentiall’erogazione della rendita e di pertinenzadella COMPAGNIA;- copia delle informazioni inviate al casellariodelle pensioni.1. bis Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devonoessere esatte e complete, l'inesatta indicazione deidati dell'assicurato o della testa reversionariapotrebbe comportare la rettifica dell'importo dellarendita. Il FONDO PENSIONE si assume laresponsabilità dell’errata erogazione della rendita,quando riconducibile a dichiarazioni inesatte oincomplete dallo stesso fornite alla COMPAGNIA;2. La COMPAGNIA, all'atto dell’erogazione dellarendita a ciascun assicurato si impegna a fornire alFONDO PENSIONE le comunicazioni necessarieper gli adempimenti previsti in materia diCasellario delle pensioni.3. Il FONDO PENSIONE si impegna altresì atrasmettere alla COMPAGNIA eventualicomunicazioni allo stesso provenienti dal Casellariodelle pensioni.Art. 4 - PAGAMENTO DELLA RENDITA1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dall’ultimogiorno del mese di ricevimento delladocumentazione completa di cui all’art. 3, comma1, da parte della COMPAGNIA, contestualmente alpagamento del premio da parte del FONDOPENSIONE e sarà erogata in rate posticipate conperiodicità da scegliersi da parte dell'Assicuratofra:I - bimestrale;II- trimestrale;III - semestrale;IV - annuale.2. L'erogazione della rendita cesserà con ilpagamento della rata precedente all’avvenutodecesso dell'aderente, fatto salvo quanto previstodai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 1.3. Le prestazioni oggetto della presente convenzionesono erogate dalla COMPAGNIA direttamenteall’Assicurato.Art. 5 - VALORE DI RISCATTO1. Le rendite oggetto della presente convenzione nonammettono valore di riscatto.Art. 6 - DECORRENZA E DURATA1. La presente Convenzione, che sostituisceintegralmente la precedente Convenzione traCOMPAGNIA e FONDO PENSIONE aventedecorrenza dal 13 novembre 1998, avrà effetto adecorrere dalla data di deposito della stessa pressola Covip e durata di dieci anni.2. La presente Convenzione, alla scadenza previstadal precedente comma 1, si intenderà tacitamenterinnovata per i successivi 10 anni, salvo disdetta diuna delle parti, che dovrà essere comunicataall’altra parte a mezzo lettera raccomandata conun preavviso di almeno sei mesi.3. L'efficacia della disdetta, comunicata nei modi dicui al precedente comma 2, resterà comunquesospesa fino a quando il FONDO PENSIONE nonavrà stipulato una nuova Convenzione con altraCompagnia di Assicurazione, in possesso deirequisiti di legge per l'erogazione delle rendite, main ogni caso non oltre un anno dalla data delladisdetta stessa. Resta inteso che le assicurazioniemesse prima della data di effetto della disdettarimarranno regolarmente in essere, alle condizionitutte della presente Convenzione, fino alla loronaturale scadenza.Art. 7 - RECESSO1. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presenteconvenzione in qualsiasi momento, salvo preavvisodi 60 giorni, da effettuarsi mediante letteraraccomandata.1. bis La COMPAGNIA può recedere dalla presenteConvenzione in qualsiasi momento, salvo preavvisodi 60 giorni, da effettuarsi mediante letteraraccomandata, salvo quanto disposto dall’art. 6,comma 3 in merito alla sos<strong>pensione</strong> della disdettadella presente Convenzione.2. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso dierogazione, che restano in vigore alle condizionipreviste dalla presente convenzione.Art. 8 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute inbase a leggi presenti e future, sia sul premio unicoversato sia sulla rendita convenuta, sono a caricodell’Assicurato e la COMPAGNIA, in qualità disostituto d’imposta, ne rilascerà la relativacertificazione.Art. 9 - TASSO MASSIMO DI INTERESSEGARANTITO1. Le eventuali modifiche del tasso massimo diinteresse garantito sono applicate alla tariffaoggetto della presente convenzione relativamenteai soli aderenti non ancora inseriti nella presenteConvenzione.Art. 10 - CLAUSOLA FINALE1. I tassi di premio fissati nella presente Convenzionepossono essere modificati dalla COMPAGNIA sullabase del confronto tra le basi tecniche adottate,diverse dal tasso di interesse, ed i risultatidell'esperienza diretta.2. Le eventuali modifiche verranno applicate agliaderenti al FONDO PENSIONE inseriti inPag. 2 di 8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!