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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc

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<strong>Manuale</strong> <strong>delle</strong> <strong>Licenze</strong> <strong>UEFA</strong> - <strong>Versione</strong> <strong>2.1</strong> - 1 dicembre 2008Tra le altre informazioni, devono essere indicati:! l’importo della transazione;! l’importo dei saldi attivi o passivi derivanti (debito o credito), con indicazione <strong>delle</strong>condizioni e di eventuali garanzie collaterali;! le condizioni di recuperabilità di eventuali crediti nei confronti di Parti correlate.14.4.9 Procedura di valutazioneIl Bilancio deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società direvisione iscritta nell’albo speciale Consob. La revisione deve essere condotta inconformità ai principi e criteri di revisione stabiliti dalla Consob.La relazione della società di revisione deve essere redatta secondo lo schema previstodalla Consob; in particolare, deve includere un paragrafo nel quale siano descrittil’ambito e la natura della revisione.La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sul Bilancionel suo insieme, ivi compresi i documenti a corredo dello stesso (es. il rendicontofinanziario e la tabella di movimentazione dei diritti alle prestazioni dei calciatori).Nel caso in cui la società richiedente la Licenza fosse tenuta a predisporredocumentazione supplementare, non risultando il Bilancio conforme ai principi e requisitiprescritti dal <strong>Manuale</strong>, anche questa ulteriore documentazione deve essere sottopostaalla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio. In questo caso, lavalutazione della società di revisione deve essere espressa sulla base di procedure diverifica concordate (“agreed upon procedures”), ai sensi del principio internazionaleISRS 4400 (International Standard on Related Services) e la relazione deve:! contenere un paragrafo nel quale sia specificato che la verifica è stata eseguita aisensi del suddetto principio internazionale;! essere trasmessa all’Ufficio <strong>Licenze</strong> <strong>UEFA</strong> unitamente alla relativadocumentazione.Le procedure di verifica concordate devono, come ipotesi minima, comprendere:! l’analisi della documentazione supplementare fornita dalla società richiedente laLicenza;! la richiesta di chiarimenti;! la riconciliazione dei valori con quelli risultanti dall’ultimo Bilancio revisionato;! controlli e confronti sostanziali con le fonti da cui derivano le informazioni.51

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