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Regolamento FIFA Status Calciatori 2010 - Diritto Calcistico

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IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITÀ CONTRATTUALE FRAPROFESSIONISTI E SOCIETÀ13 Rispetto del contrattoIl contratto fra un professionista ed una società può cessare solo alla sua scadenza o previoreciproco accordo tra le parti.14 Risoluzione del contratto per giusta causaEntrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta(corresponsione di indennizzi o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa.15 Risoluzione del contratto per giusta causa sportivaUn professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del10 % delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere ilcontratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nel valutare casi di questogenere sarà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. Lasussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Benché in similieventualità non sia prevista l’imposizione di sanzioni sportive, potrebbero essere previstecorresponsioni di indennizzi. Il professionista può rescindere dal contratto per giusta causasportiva nei 15 giorni successivi all’ultima gara ufficiale della stagione disputata per la societàpresso la quale egli è tesserato.16 Divieto di rescissione nel corso di una stagioneNon è consentito risolvere unilateralmente il contratto nel corso di una stagione.17 Conseguenze della risoluzione del contratto senza giusta causaNel caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa trovano applicazione le disposizioniriportate di seguito:1. In tutti i casi, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere un indennizzo.Fatte salve le disposizioni di cui all’Art. 20 e all’allegato 4 in materia di indennitàdi formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l’indennizzoda corrispondere in caso di inadempienza deve essere calcolato tenendo contodelle leggi nazionali vigenti, della specificità della pratica sportiva e di tutti icriteri oggettivi del caso, tra cui: la remunerazione e gli altri benefici dovuti alcalciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durataresidua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsie oneri versati o sostenuti dalla società precedente (ammortizzati nel corso delladurata del contratto) e a seconda se l’inadempienza contrattuale avviene o menodurante un periodo protetto.2. L’indennizzo non può essere ceduto a terzi. Nel caso in cui un professionistadebba corrispondere l’ indennizzo, egli ne risponderà in solido con la nuovasocietà. L’ammontare dell’ indennizzo può essere previsto nel contratto ostabilito fra le parti.10

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