12.07.2015 Views

Regolamento FIFA Status Calciatori 2010 - Diritto Calcistico

Regolamento FIFA Status Calciatori 2010 - Diritto Calcistico

Regolamento FIFA Status Calciatori 2010 - Diritto Calcistico

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

sanciti nei precedenti paragrafi del presente articolo.6 All’atto della dichiarazione di avvenuto pagamento, la società che effettua il pagamentoè tenuta a caricare nel sistema TMS la prova contabile del bonifico.5 Obblighi delle FederazioniLe Federazioni sono tenute ad utilizzare il sistema TMS in relazione ai trasferimentiinternazionali dei calciatori.5.1 Dati principali1 Le date di inizio e fine sia del periodo di tesseramento che della stagione devono essererese note almeno 12 mesi prima della relativa decorrenza. In casi eccezionali, leFederazioni possono emendare o modificare le date dei loro periodi di tesseramento finoal momento di inizio dei medesimi. Una volta iniziato il periodo di tesseramento, nonsarà più possibile modificarne le date. I periodi di tesseramento devono risultare sempreconformi ai disposti di cui all’articolo 6 paragrafo 2.2 Le informazioni relative ad indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica ecategoria di formazione della società (cf. Allegato 4, Art. 4) devono essere mantenutecostantemente aggiornate.3 I dati relativi alla licenza ed alla copertura assicurativa degli agenti dei calciatori devonoessere mantenuti costantemente aggiornati.5.2 Informazioni relative ai trasferimenti1 All’atto dell’inserimento delle istruzioni relative al trasferimento, le società sono tenute aspecificare a quale calciatore viene fatto riferimento (cf. Allegato 3, Art. 4 paragrafo 2).Il TMS contiene i dati di numerosi calciatori che hanno partecipato ai tornei <strong>FIFA</strong>.Qualora i dati relativi al calciatore interessato dal trasferimento non siano già presentiall’interno del Transfer Matching System (TMS), le società provvederanno ad inserirlicome indicato nelle istruzioni relative al trasferimento. La procedura relativa allarichiesta del CTI (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 1) potrà essere avviata soltanto unavolta che i succitati dati sul calciatore saranno stati verificati e confermati dallaFederazione di provenienza del calciatore. La Federazione di provenienza dovràrespingere il calciatore qualora i dati sulla sua identità non possano esserecompletamente confermati.2 La procedura relativa alla richiesta del CTI (cf. Allegato 3, Art. 8.2, paragrafo 2) verràsvolta dalla Federazione di destinazione nei tempi previsti.3 La procedura inerente la risposta alla richiesta di CTI e il detesseramento del calciatore(cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafi 3 e 4) verrà svolta dalla Federazione di provenienzanei tempi previsti.4 In caso di ricevimento di un CTI, la Federazione di destinazione è tenuta ad inserire econfermare la data di tesseramento del calciatore (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 1).5 In caso di rifiuto della richiesta di CTI (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 7), laFederazione di destinazione è tenuta ad accettare o respingere il rifiuto in questione, aseconda dei casi.In caso di tesseramento provvisorio (cf. Allegato 3, Art. 8.2 paragrafo 6) oppure in casodi autorizzazione al tesseramento provvisorio da parte del giudice unico dopo che laFederazione di destinazione abbia contestato il rifiuto (cf. Art. 23 paragrafo 3), laFederazione di destinazione è tenuta ad inserire e confermare i dati relativi al30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!