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Revisione 1 - Luglio 2006 - Sicurweb

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Appendice G (Normativa)Sorveglianza degli Organismi CompetentiL’obiettivo della sorveglianza è di garantire che l’Organismo Competente adempia correttamente agliobblighi derivanti dall’applicazione della procedura EA.Per perseguire tale scopo ed in conformità a quanto disposto all’art. 3 del D.M. 17 Gennaio 2005, l’ISPESLha facoltà di:• visionare tutta la documentazione inerente l’attività di prova dell’Organismo Competente, i rapportid’ispezione ed i file di dati relativi alle prove nonché i rapporti relativi alle qualifiche del personaleinteressato;• effettuare visite senza preavviso presso la struttura operativa dell’Organismo Competente perverificare l’idoneità dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell’attività di prova e del personale adessa dedicato;• eseguire o far eseguire test e/o prove di efficienza e calibrazione sulle attrezzature impiegatedall’Organismo Competente;• assistere alla esecuzione dell’attività di prova svolta dall’Organismo Competente;• eseguire, in contemporanea e con propri mezzi ed attrezzature, la prova EA sullo stesso serbatoiosottoposto a esame da parte dell’Organismo Competente.Ai fini dello svolgimento dell’attività di sorveglianza l’Organismo Competente ha l’obbligo di:• mettere a disposizione dell’ISPESL tutta la documentazione ed i file di dati inerenti l’attività di provaEA;• consentire l’accesso presso le proprie sedi e strutture operative;• mettere a disposizione dell’ISPESL i mezzi e le attrezzature impiegate nell’attività di prova;• comunicare, su richiesta dell’ISPESL, il calendario e le sedi delle prove stabilite.L’ISPESL può disporre la sospensione o la revoca del certificato rilasciato alla persona titolare ai sensi delpunto H.14 dell’Appendice H, qualora accerti gravi inadempienze, negligenze o violazioni nello svolgimentodelle attività connesse all’applicazione della procedura EA dell’ISPESL.L’ISPESL può richiedere ai Ministeri Competenti la sospensione o la revoca dell’abilitazione dell’OrganismoCompetente rilasciata ai sensi dell’art. 2 del D.M. 17 Gennaio 2005, qualora accerti gravi inadempienze,negligenze o violazioni da parte dello stesso Organismo nello svolgimento delle attività connesseall’applicazione della procedura EA dell’ISPESL.64

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