13.07.2015 Views

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

d) curare gli interessi <strong>di</strong> qualunque società gli chieda <strong>di</strong> farlo.2. Ogni Agente deve assicurarsi che il suo nome, la firma e il nome del suocliente siano in<strong>di</strong>cati in qualsiasi contratto relativo a operazioni in cui è parte.3. L’Agente è tenuto all’osservanza delle norme federali, statutarie eregolamentari della FIGC, delle confederazioni e della FIFA. L’Agente è altresìtenuto ad ottemperare alle decisioni della Commissione <strong>Agenti</strong>, degli organi dellaFIGC, delle confederazioni e della FIFA, nonché ai lo<strong>di</strong> dei collegi arb<strong>it</strong>rali nominatiai sensi del presente regolamento, improntando il proprio operato a principi <strong>di</strong> lealtà,correttezza, prob<strong>it</strong>à, buona fede e <strong>di</strong>ligenza professionale, garantendo in particolareche ogni contratto <strong>di</strong> prestazione sportiva concluso a segu<strong>it</strong>o della propria attiv<strong>it</strong>à, siaconforme alle sopra c<strong>it</strong>ate norme nonché a quelle del <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to dello Stato interessato.4. L’Agente ha l’obbligo <strong>di</strong> informare compiutamente il calciatore delle trattativeche ha in corso, del significato delle clausole contrattuali, delle informazioni in suopossesso sullo stato e le prospettive <strong>di</strong> carattere finanziario, amministrativo, tecnicosportivoed organizzativo della società con la quale il calciatore intende stipulare ilcontratto <strong>di</strong> prestazione sportiva, nonché <strong>di</strong> seguire le <strong>di</strong>rettive eventualmenteimpart<strong>it</strong>e dal calciatore per il buon adempimento dell’incarico nel rispetto del presenteregolamento.5. L’Agente ha l’obbligo <strong>di</strong> rispettare le norme deontologiche del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>Condotta Professionale.6. L’Agente deve operare nel rispetto dei contratti sottoscr<strong>it</strong>ti fra calciatore esocietà e far sì che la sua condotta e quella del calciatore da lui rappresentato sianoimprontate ai principi <strong>di</strong> lealtà, correttezza e prob<strong>it</strong>à <strong>di</strong> cui al Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> GiustiziaSportiva. In ogni caso, l’agente non può effettuare trattative per la conclusione <strong>di</strong> uncontratto con altra società senza il consenso scr<strong>it</strong>to della società con cui il calciatoreha un contratto, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto.7. Eventuali accor<strong>di</strong> conclusi in violazione dei <strong>di</strong>vieti o in s<strong>it</strong>uazione <strong>di</strong>incompatibil<strong>it</strong>à relative all’attiv<strong>it</strong>à dell’Agente sono nulli e rappresentano illec<strong>it</strong>i<strong>di</strong>sciplinari.8. Ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieti e incompatibil<strong>it</strong>à, l’Agentein ogni caso informa il calciatore o la società <strong>di</strong> eventuali s<strong>it</strong>uazioni <strong>di</strong> confl<strong>it</strong>to <strong>di</strong>interessi, anche potenziale, nella conclusione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> prestazione sportiva,allegando al contratto un’appos<strong>it</strong>a <strong>di</strong>chiarazione. Nel caso in cui l’informazione nonsia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, ilcalciatore o la società possono risolvere il rapporto con l’Agente senza che sia dovutoalcun indennizzo ed ottenere la rest<strong>it</strong>uzione <strong>di</strong> quanto eventualmente già corrispostoall’Agente.9. A richiesta della Commissione <strong>Agenti</strong>, ovvero degli organi della FIGC e dellaFIFA, l’Agente è tenuto a fornire ogni informazione un<strong>it</strong>amente ai documentinecessari.10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!