13.07.2015 Views

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

quella che ha emesso la sua Licenza.4. Per l’acquisizione <strong>di</strong> dati ed informazioni e per l’accertamento delle infrazioni,gli organi <strong>di</strong> giustizia federali possono avvalersi anche della collaborazione dellaCommissione <strong>Agenti</strong> e degli uffici della FIFA competenti per materia, chiedendoaltresì informazioni agli <strong>Agenti</strong>, i quali sono tenuti a fornirle a pena <strong>di</strong> sospensionedella Licenza.5. A segu<strong>it</strong>o dell’eventuale deferimento della Procura Federale, gli <strong>Agenti</strong> sonogiu<strong>di</strong>cati in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale, avverso le cuidecisioni l’Agente può ricorrere alla Corte <strong>di</strong> Giustizia Federale nei termini e con lemodal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> cui al relativo Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Giustizia sportiva.6. Nelle transazioni internazionali la Commissione Disciplinare della FIFA ècompetente per l’applicazione <strong>di</strong> sanzioni in conform<strong>it</strong>à con il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>sciplinaredella FIFA.7. In caso <strong>di</strong> incertezza o <strong>di</strong> controversia sulla competenza, la decisione è rimessaalla Commissione Disciplinare della FIFA, la quale decide quale sia l’organocompetente per l’applicazione <strong>di</strong> sanzioni.8. I proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari sono avviati dagli organi <strong>di</strong> giustizia della FIGC odalla FIFA d’ufficio o su istanza <strong>di</strong> parte.Sanzioni nei confronti degli <strong>Agenti</strong>Art. 261. L’Agente che contravviene ai propri doveri o abusa dei propri poteri, ovveronon osserva le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delleConfederazioni e della FIFA, nonché del presente regolamento e dei suoi allegati,ovvero non ottempera alle decisioni della Commissione <strong>Agenti</strong>, degli organi dellagiustizia sportiva della FIGC e degli organi arb<strong>it</strong>rali, a seconda della grav<strong>it</strong>à dei fatti etenuto conto <strong>di</strong> eventuali reci<strong>di</strong>ve, è soggetto alle seguenti sanzioni, irrogabili anchecongiuntamente:a) censura o deplorazione;b) sanzione pecuniaria <strong>di</strong> almeno Euro 5.000;c) sospensione della Licenza per un massimo <strong>di</strong> 12 (do<strong>di</strong>ci) mesi;d) revoca della licenza;e) <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> partecipare a qualsiasi attiv<strong>it</strong>à nell’amb<strong>it</strong>o del calcio; ovveropreclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.2. I calciatori o le società rappresentati da un Agente cui sia stata infl<strong>it</strong>ta lasanzione <strong>di</strong>sciplinare della sospensione hanno la facoltà <strong>di</strong> recedere ad nutum dal lororapporto contrattuale con l’Agente.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!