ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it
ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it
ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
10. La Commissione <strong>Agenti</strong>, d’intesa con le associazioni <strong>di</strong> categoria, ist<strong>it</strong>uiscecorsi <strong>di</strong> formazione e aggiornamento professionale per gli <strong>Agenti</strong>, così come previstodall’art. 14.11. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 5, gli atti della Commissione<strong>Agenti</strong> che incidono su s<strong>it</strong>uazioni giuri<strong>di</strong>che soggettive <strong>di</strong> <strong>Agenti</strong>, calciatori o società<strong>di</strong> calcio sono soggetti a impugnazione innanzi alla Corte <strong>di</strong> Giustizia Federale.12. In caso <strong>di</strong> particolare urgenza, il Presidente della Commissione <strong>Agenti</strong> puòadottare gli atti o provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza della Commissione <strong>Agenti</strong>,sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica da parte dellaCommissione <strong>Agenti</strong> comporta la imme<strong>di</strong>ata decadenza dei provve<strong>di</strong>menti adottatidal Presidente.Disposizioni trans<strong>it</strong>orie e finaliArt. 301. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del competenteorgano della FIFA e con la pubblicazione su appos<strong>it</strong>o Comunicato Ufficiale dellaFIGC. A tal fine viene confer<strong>it</strong>a delega al Presidente Federale per apportare eventualimo<strong>di</strong>fiche che venissero all’uopo richieste dalla FIFA nonché per effettuare ilcoor<strong>di</strong>namento formale e la rettifica <strong>di</strong> errori materiali.2. Le domande <strong>di</strong> arb<strong>it</strong>rato proposte sulla base delle clausole compromissoriecontenute in contratti <strong>di</strong> incarico ad Agente stipulati fino al 31 gennaio 2007continueranno ad essere regolate dal regolamento degli <strong>Agenti</strong> in vigore a tale data edovranno essere proposte alla Camera Arb<strong>it</strong>rale cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a presso la FIGC, la qualecesserà le sue funzioni con l’esaurimento dei proce<strong>di</strong>menti arb<strong>it</strong>rali instaurati davantiad essa. Le parti dei contratti <strong>di</strong> incarico in essere alla data <strong>di</strong> entrata in vigore delpresente regolamento potranno consensualmente mo<strong>di</strong>ficare la clausolacompromissoria ivi contenuta per in<strong>di</strong>care la competenza del Tribunale Nazionale <strong>di</strong>Arb<strong>it</strong>rato per lo Sport.3. Gli <strong>Agenti</strong> in possesso <strong>di</strong> Licenza alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presenteregolamento hanno 90 giorni <strong>di</strong> tempo da tale data per risolvere le eventuali s<strong>it</strong>uazioni<strong>di</strong> incompatibil<strong>it</strong>à.4. Fino all’adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno pre<strong>di</strong>sposti dallaCommissione <strong>Agenti</strong>, sono utilizzabili quelli preesistenti, ferma restando l’inefficaciadelle eventuali clausole incompatibili con il presente regolamento.18