13.07.2015 Views

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10. La Commissione <strong>Agenti</strong>, d’intesa con le associazioni <strong>di</strong> categoria, ist<strong>it</strong>uiscecorsi <strong>di</strong> formazione e aggiornamento professionale per gli <strong>Agenti</strong>, così come previstodall’art. 14.11. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 5, gli atti della Commissione<strong>Agenti</strong> che incidono su s<strong>it</strong>uazioni giuri<strong>di</strong>che soggettive <strong>di</strong> <strong>Agenti</strong>, calciatori o società<strong>di</strong> calcio sono soggetti a impugnazione innanzi alla Corte <strong>di</strong> Giustizia Federale.12. In caso <strong>di</strong> particolare urgenza, il Presidente della Commissione <strong>Agenti</strong> puòadottare gli atti o provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> competenza della Commissione <strong>Agenti</strong>,sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. La mancata ratifica da parte dellaCommissione <strong>Agenti</strong> comporta la imme<strong>di</strong>ata decadenza dei provve<strong>di</strong>menti adottatidal Presidente.Disposizioni trans<strong>it</strong>orie e finaliArt. 301. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del competenteorgano della FIFA e con la pubblicazione su appos<strong>it</strong>o Comunicato Ufficiale dellaFIGC. A tal fine viene confer<strong>it</strong>a delega al Presidente Federale per apportare eventualimo<strong>di</strong>fiche che venissero all’uopo richieste dalla FIFA nonché per effettuare ilcoor<strong>di</strong>namento formale e la rettifica <strong>di</strong> errori materiali.2. Le domande <strong>di</strong> arb<strong>it</strong>rato proposte sulla base delle clausole compromissoriecontenute in contratti <strong>di</strong> incarico ad Agente stipulati fino al 31 gennaio 2007continueranno ad essere regolate dal regolamento degli <strong>Agenti</strong> in vigore a tale data edovranno essere proposte alla Camera Arb<strong>it</strong>rale cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a presso la FIGC, la qualecesserà le sue funzioni con l’esaurimento dei proce<strong>di</strong>menti arb<strong>it</strong>rali instaurati davantiad essa. Le parti dei contratti <strong>di</strong> incarico in essere alla data <strong>di</strong> entrata in vigore delpresente regolamento potranno consensualmente mo<strong>di</strong>ficare la clausolacompromissoria ivi contenuta per in<strong>di</strong>care la competenza del Tribunale Nazionale <strong>di</strong>Arb<strong>it</strong>rato per lo Sport.3. Gli <strong>Agenti</strong> in possesso <strong>di</strong> Licenza alla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presenteregolamento hanno 90 giorni <strong>di</strong> tempo da tale data per risolvere le eventuali s<strong>it</strong>uazioni<strong>di</strong> incompatibil<strong>it</strong>à.4. Fino all’adozione dei nuovi moduli contrattuali, che saranno pre<strong>di</strong>sposti dallaCommissione <strong>Agenti</strong>, sono utilizzabili quelli preesistenti, ferma restando l’inefficaciadelle eventuali clausole incompatibili con il presente regolamento.18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!