13.07.2015 Views

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

ALLEGATO Regolamento Agenti di Calciatori a - Rdes.it

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dir<strong>it</strong>ti ed obblighi dei calciatoriArt.211. Un calciatore ove intenda avvalersi dei servizi <strong>di</strong> un Agente, deve rivolgersiesclusivamente a soggetto t<strong>it</strong>olare <strong>di</strong> Licenza, conferendo l’incarico previsto dall’art.15, fatte salve le previsioni <strong>di</strong> cui all’art. 5.2. E’ dovere del calciatore verificare che un agente sia forn<strong>it</strong>o <strong>di</strong> regolare Licenzaprima <strong>di</strong> conferirgli il relativo mandato.3. Il calciatore è tenuto al rispetto in buona fede del contratto stipulato conl’Agente e fornisce allo stesso le <strong>di</strong>rettive per il buon adempimento dell’incarico nelrispetto delle regole sportive e del presente regolamento.4. Fino a sei mesi prima della scadenza del suo contratto <strong>di</strong> prestazione sportiva,il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente <strong>di</strong> ricercare altra società senza ilconsenso scr<strong>it</strong>to della società <strong>di</strong> appartenenza.5. Ove un calciatore si sia avvalso dell’opera <strong>di</strong> un Agente, al fine o nellaconclusione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nomedell’Agente sia in<strong>di</strong>cato sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contrattosenza l’assistenza <strong>di</strong> un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.6. Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l’assistenza <strong>di</strong> unAgente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia eserc<strong>it</strong>ato il<strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> revoca con le modal<strong>it</strong>à <strong>di</strong> cui al precedente art. 18, a corrispondereall’Agente il compenso contrattualmente stabil<strong>it</strong>o all’atto dell’incarico, ovvero quelloprevisto dall’art.17 comma 6.Dir<strong>it</strong>ti e obblighi delle Società <strong>di</strong> calcioArt.221. Le società <strong>di</strong> calcio hanno il <strong>di</strong>r<strong>it</strong>to <strong>di</strong> avvalersi dei servizi <strong>di</strong> <strong>Agenti</strong> forn<strong>it</strong>i <strong>di</strong>Licenza per essere rappresentate nelle trattative in materia <strong>di</strong> trasferimenti <strong>di</strong> giocatorio nella stipula <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> lavoro.2. Ogni società che intenda concludere un contratto <strong>di</strong> prestazione sportiva con uncalciatore deve trattare unicamente con il suo Agente, se nominato e risultante dagliatti della Commissione <strong>Agenti</strong> o <strong>di</strong> altra Federazione nazionale, ovvero <strong>di</strong>rettamentecon il calciatore stesso, verificando l’esistenza dell’incarico <strong>di</strong> cui all’art.16.3. Nel caso in cui il calciatore sia sprovvisto <strong>di</strong> Agente, la società deve avererapporti <strong>di</strong>rettamente con il calciatore o con gli altri soggetti <strong>di</strong> cui all’art.5.4. Ove una società si sia avvalsa dell’opera <strong>di</strong> un agente per la conclusione <strong>di</strong> uncontratto <strong>di</strong> prestazione sportiva con uno o più calciatori, deve assicurarsi che il nomedell’Agente sia in<strong>di</strong>cato nel contratto.5. Ove la società non si avvalga dell’assistenza <strong>di</strong> un Agente, tale circostanza12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!