itenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio; calciatori (istanze reiterate) CapozziAngelo, Caponi Alessandro, Grisella Giuseppe, Atturo Pierpaolo, Vaccaro Antonio,- Molisano Luciano, Turazza David,napoletano Giovanni, Pinelli Domenico e Napolitano Domenico: sfavorevole in quanto non sono emersi elementi nuovi,idonei per la concessione dell‟invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti Massari Francesco, Pasquale Sergio,Merrina Domenico, Sapioli Gaspare, Sagrini Costantino, Mancinelli Florindo e Tosini Mino Alessandro: sfavorevole in quantola Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio. Dirigenti (istanza reiterata)Silvestrini Luciano sfavorevole in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell‟invocato beneficio, inprecedenza già negato.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 5/CF DEL 26 NOVEMBRE <strong>2002</strong>1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117, COMMA 4, U.P.,DELLE N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AI CALCIATORI DI SOCIETA‟ SUCCESSIVAMENTE AMMESSE IN SERIE C2,CHE HANNO RISOLTO IL CONTRATTO OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO, EX ART. 116 CITATO, INFAVORE DELLE MEDESIMELa Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che icalciatori delle società “ripescate” al Campionato di Serie C2 debbano avere lo stesso trattamento riservato a quelli dellesocietà promosse al Campionato stesso.2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA L‟APPLICABILITA‟ DEI TERMINI PREVISTI PER ILTESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CON PRECEDENTE RAPPORTO SCADUTO, DI CUI ALPUNTO 4 DEL C.U. N. 31/A DEL 14.5.<strong>2002</strong>, AI CALCIATORI PROFESSIONISTI SVINCOLATI D‟AUTORITA‟, EXART. 110, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER MANCATA AMMISSIONE DELLE SOCIETA‟DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO DI COMPETENZALa Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che laprevisione del C.U. n. 31/A del 14 maggio <strong>2002</strong> si applichi anche ai calciatori svincolati d‟autorità, a norma dell‟art. 110 delleN.O.I.F., per eventi riguardanti la società di precedente appartenenza, e che detti calciatori possano quindi essere tesserati entroil 31 marzo 2003.3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F.,NOVELLATO, CONCERNENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA‟ DI SERIE A ALLESOCIETA‟ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L‟ATTIVITA‟ GIOVANILE ESCOLASTICA IN RELAZIONE AL DEBUTTO NELLA MASSIMA SERIE DI GIOVANI CALCIATO RI, ALLA CUIFORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO.La Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, dispone la restituzionedegli atti al Presidente Federale.4. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ART. 26, COMMA 2, DELLOSTATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA‟ DELLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE CONQUELLA DI VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTILa Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che nonsussiste incompatibilità tra la carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti e quella di ConsigliereFederale.5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, haformulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Antonioli Egeo:favorevole, tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché del rapportodell‟Arbitro. Morrone Nicola, Fabio Davide, Giordano Carmelo, Carpinella Lorenzo, Farinacci Sabino, Guerra Vincenzo,Madonia Massimo, Nibali Fausto, Morello Giovanni, Dagnello Marisa, Corcilia Adrian Cosmin, Di Luca Claudio, BarbieriPasquale, Tores Marco, Porricelli Luigi, Vivona Girolamo, Lauritano Davide, Costa Giuseppe, De Lucia Nicola, RotellaValentino, Battisti Umberto, Marsili Francesco, Pavoni Sandro, Riccio Maurizio, Risi Gerardo, Salvatore Domenico, LucianoErmanno, Rendini Matteo, Comella Salvatore, Pesa Fernando, Urciuoli Domenico, Tomei Claudio, Galletta Michele, LatiniCarlo Alberto, Bonaguro Antonio, Mastropietro Flavio, Colasanti Piero, Giuliani Gianfranco, Petrelli Giorgio e BiondiGaetano: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocatobeneficio. Travaglia Luca (istanza reiterata): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessionedell‟invocato beneficio, in precedenza già negato. Dirigenti Citarelli Domenico e Mora Francesco: sfavorevole, in quanto laCorte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio. Lo Piccolo Roberto (istanzareiterata): sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell‟invocato beneficio, inprecedenza già negato10
6. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E19 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI CALCIATORILa Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di riabilitazione dei sottonotatitesserati, ha formulato il parere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori CalabreseRuggero e Cristiantielli Giacomo: favorevole, tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall‟ art. 19 C.G.S.e che può attendibilmente presumersi che l‟ infrazione non venga più ripetuta.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CF DEL 29 NOVEMBRE <strong>2002</strong>1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117, COMMA 4, ULT.PARTE, DELLE N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AI CALCIATORI DI SOCIETA‟ SUCCESSIVAMENTE AMMESSE INSERIE C2, CHE HANNO RISOLTO IL CONTRATTO OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO, EX ART. 116CITATO, IN FAVORE DELLE MEDESIMEL' art. 116 delle N.O.I.F. prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neopromosse al Campionato di Serie C2hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto "da professionista" con i propri calciatori "non professionisti". Questicalciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che“il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione <strong>sportiva</strong> e nei periodi stabiliti annualmente dal ConsiglioFederale, stipuli un contratto da professionista e ne ottenga - per qualsiasi ragione - la risoluzione, non può richiedere un unnuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione <strong>sportiva</strong> in corso, fatta eccezione per il caso di cui alprecedente art. 116.”. Il divieto di richiedere un nuovo tesseramento da non professionista nella stessa stagione in cui vienestipulato, e poi risolto, un contratto da professionista, quindi, per esplicita previsione dello art.117, non si applica ai calciatoridi cui al citato art.116; conseguentemente, i calciatori delle squadre neo-promosse in Serie C2 sono sottratti alla restrizionecontemplata dalla norma di cui all‟art 117, comma 4. Orbene, con deliberazione del Consiglio Federale, di cui al C.U. n. 60/Adel 7 agosto <strong>2002</strong>, è stata disposta l'integrazione degli organici del Campionato Nazionale di Serie C2 mediante l‟ ammissioneallo stesso delle Società Meda, Forlì, Grosseto e Latina. In forza di tale deliberazione, che ha sostanzialmente “ripescato”alcune società, la Lega Professionisti Serie C comunicava alle stesse che il termine per la stipulazione di contratto diprestazione <strong>sportiva</strong> con atleti già tesserati con status di dilettante (cd. contratto d‟autorità) era fissato al 22 agosto <strong>2002</strong>. L'U.S. Grosseto provvedeva, pertanto, a stipulare con buona parte degli atleti, entro il termine di cui sopra, il relativo contratto aisensi e per gli effetti dell' art. 116 delle N.O.I.F., regolarmente depositato presso l'Ufficio Tesseramento della LegaProfessionisti Serie C. In seguito, nel mese di settembre, risolveva consensualmente i contratti con due calciatori, BartaliEmanuele e Gherardini Andrea, i quali poi sottoscrivevano un nuovo tesseramento con due società del Campionato NazionaleDilettanti, tesseramenti la cui ratifica veniva però negata dal competente Ufficio Tesseramento, perché sottoscritti in violazionedell‟art. 117, comma 4, delle N.O.I.F.. In relazione a ciò, l‟U.S. Grosseto sottoponeva la questione al Presidente Federale perconoscere se ai propri calciatori, che avevano stipulato il contratto da professionista oltre il termine previsto dall‟art. 116 (dal1° al 10 luglio), potesse estendersi l‟agevolazione prevista dall‟art. 117, comma 4, ult. parte, sopra specificata. In sostanza laquestione che la Corte è chiamata a risolvere, in via generale, è se anche i calciatori delle società "ripescate", cioè delle societàche non hanno acquisito sul campo il diritto all‟ ammissione al Campionato di Serie C2, ma vi sono state ammessesuccessivamente, possano avvalersi della medesima opportunità prevista per quelli delle società neo-promosse, cioè a dire seanche i predetti calciatori, tesserati d‟autorità come professionisti, possano, una volta risolto il contratto da professionista,sottoscrivere, nel corso della stessa stagione <strong>sportiva</strong>, un nuovo tesseramento come non professionista. La soluzione non puòche essere positiva, in quanto i principi generali, ai quali deve conformarsi l‟interpretazione di ogni disposizione normativa,impongono che non possono configurarsi discriminazioni tra soggetti che si trovano o vengono successivamente a trovarsinella medesima situazione di fatto. In definitiva, quindi, i calciatori di tutte le Società ammesse al Campionato di Serie C2,senza distinzione tra promosse o "ripescate", per un‟ovvia esigenza di coerenza, non possono ricevere un trattamentodifferenziato, pur essendo auspicabile una modifica dell‟art.116 che sancisca espressamente l‟equiparazione di cui trattasi.P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale come in epigrafe formulata, esprime il parere chei calciatori delle società “ripescate” al Campionato di Serie C2 debbano avere lo stesso trattamento riservato a quelli dellesocietà promosse al Campionato.2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA L‟APPLICABILITA‟ DEI TERMINI PREVISTI PER ILTESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CON PRECEDENTE RAPPORTO SCADUTO, DI CUI ALPUNTO 4 DEL C.U. N. 31/A DEL 14.5.<strong>2002</strong>, AI CALCIATORI PROFESSIONISTI SVINCOLATI D‟AUTORITA‟, EXART. 110, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER MANCATA AMMISSIONE DELLE SOCIETA‟ DI APPARTENENZA ALCAMPIONATO DI COMPETENZAPREMESSO Il Presidente Federale chiede di conoscere il parere della Corte federale sul quesito se quanto contemplato dalparagrafo 4 lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 31/A del 14 maggio <strong>2002</strong>, per i calciatori con contratto scaduto, sia applicabileanche ai calciatori che si siano trovati privi di contratto per effetto della non ammissione al campionato di competenza dellaloro società. Il predetto comunicato ufficiale, infatti, amplia il periodo di tesseramento dei calciatori professionisti conprecedente rapporto scaduto (c.d. calciatori disoccupati), ammettendone il tesseramento dal 1° luglio <strong>2002</strong> al 31 marzo 2003, alfine di agevolarne la collocazione nel mondo del lavoro. Nel quesito si richiama la Circolare della F.I.F.A. n. 818 del 12settembre <strong>2002</strong> e si rileva che è sorto dubbio interpretativo sulla possibilità di consentire il tesseramento fino al 31 marzo 2003anche ai calciatori svincolati per i summenzionati motivi. CONSIDERATO La Corte federale ritiene che al quesito debba11
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