TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 10/CF DEL 10 APRILE 20031. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E19, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZA DI RIABILITAZIONE DI CALCIATORELa Corte federale: - vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all‟istanza di riabilitazione propostadal calciatore Crementi Antonino; - tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall‟art. 19 C.G.S. e che puòattendi abilmente presumersi che l‟infrazione commessa non venga più ripetuta; esprime parere favorevole all‟accoglimentodell‟istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Crementi Antonino.2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ipareri di competenza così come di seguito riportati: calciatore De Marco Sergio (istanza reiterata) - vista l‟istanza inoltrata alPresidente Federale volta ad ottenere un provvedimento di grazia in favore del calciatore De Marco Sergio con riferimento allasqualifica fino al 2.5.2004 inflittagli per comportamento violento nei confronti dell‟Arbitro della gara Lainese/Marconia del2.5.1999 del Campionato lucano di 2^ Categoria; - tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine allasqualifica e considerato, altresì, quanto dedotto dall‟istante; esprime parere favorevole per la concessione dell‟ invocatobeneficio. calciatore Privitera Gaetano (istanza reiterata) - vista l‟istanza inoltrata al Presidente Federale dal calciatorePrivitera Gaetano volta ad ottenere un provvedimento di grazia con riferimento alla squalifica fino al 7.1.2004 inflittagli per ilcomportamento tenuto nei confronti dell‟Arbitro della gara Ramacca/Aci Catena del 23.12.2000 del Campionato siculo di 1^Categoria; - rilevato che dagli atti emerge effettivamente un ravvedimento dell‟istante; - tenuto conto, altresì, delle modalità edelle circostanze che hanno dato origine alla squalifica; esprime parere favorevole per la concessione dell‟invocato beneficio.Matera Valentino: inammissibile, in quanto non ancora scontata la metà della sanzione; La Placa Diego, Bentifeci Antonello,Paravani Pierpaolo, Petrella Vincenzo, Romano Lorenzo, Vitale Domenico, Camino Sante, Catanzaro Fabio Emanuele, StrinatiGiuseppe, Abate Aniello, Fichera Davide, Saporito Giovanni, Manfredi Roberto, Antonazzo Fulvio, Medici Sergio, MocciaMassimo, Caputo Francesco e Logiurato Enrico Marco: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presuppostiidonei per la concessione dell‟ invocato beneficio; Cerullo Antonio, Pastore Pietro e D‟Addiego Maurizio: sfavorevole, inquanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell‟invocato beneficio, in precedenza giànegato; dirigenti e tecnici Bonavia Roberto: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei perla concessione dell‟invocato beneficio; Silvestrini Luciano e Lo Piccolo Roberto sfavorevole, in quanto non sono emersi(istanze reiterate) elementi nuovi, idonei per la concessione dell‟invocato beneficio, in precedenza già negato.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CF DEL 18 APRILE 20031. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 10, COMMA 1, DELLENORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C., IN RELAZIONE AD ATTIVITA‟ SPECIFICA SVOLTA DAIDIRIGENTI FEDERALI, SU INCARICO DELLA FEDERAZIONE, DIVERSA DA QUELLA ESPLETATA IN QUALITA‟DI DIRIGENTE FEDERALEPREMESSOIl Presidente della F.I.G.C., con nota 16 aprile 2003, n. 1604.1, ha chiesto il parere di questa Corte federale sul quesito se,vigendo l‟esclusione di compensi o retribuzioni per l‟incarico di dirigente federale, a norma dell‟articolo 10, comma 1, delleN.O.I.F., sia possibile prevedere la corresponsione di compensi o retribuzioni ai dirigenti federali per attività specifiche daglistessi svolte in favore della Federazione, diverse da quelle espletate in qualità di dirigente federale. Ciò anche inconsiderazione della novità introdotta dal decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, che ha reso obbligatoria la presenza inConsiglio Federale, in rappresentanza delle rispettive categorie, di atleti e tecnici che potrebbero svolgere per la Federazioneanche altre attività. CONSIDERATO L‟articolo 10, comma 1, delle N.O.I.F., nel definire la figura dei dirigenti federali, qualisoggetti che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, dicarattere tecnico, amministrativo e disciplinare, sancisce anche la gratuità di dette funzioni. Esse sono, appunto, nonretribuite. Si tratta, evidentemente, di incarichi di tipo onorario, legati, secondo la tradizione, allo svolgimento delle attività dideterminazione della volontà della Federazione, come nel caso della preposizione ad organismi federali, o alla composizionedi organi collegiali, che svolgono funzioni preparatorie delle decisioni di detti organismi o di controllo successivo. La gratuità,essendo legata a tale particolare e tassativa individuazione e connotazione di attività, non si estende alle altre attività,specificamente svolte in favore della Federazione. Una conferma di detta interpretazione è costituita dalla previsione deldecreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, citato nella richiesta di parere, atteso che sarebbe palese la disparità di trattamentoche deriverebbe a carico delle categorie di atleti e tecnici, se questi, investiti di incarichi di rappresentanza delle categorie nelConsiglio federale, perdessero il diritto alla retribuzione della loro attività principale. Con l‟occasione, la Corte federaleraccomanda che detta facoltà di attribuire ai dirigenti federali gli ulteriori incarichi di cui trattasi sia esercitata con particolarecautela, in relazione a comprovate e specifiche esigenze della federazione. A tale riguardo, tenuto anche conto delleinnovazioni apportate con il decreto legislativo n. 242 del 1999, può ipotizzarsi una integrazione, nei sensi anzidetti, delledisposizioni contenute nell‟art. 10 delle N.O.I.F.. P. Q. M. la Corte federale esprime il parere che l‟articolo 10, comma 1, delleN.O.I.F. non osta alla corresponsione di compensi o retribuzioni ai soggetti che, pur rivestendo la carica di dirigente federale aisensi dello stesso articolo 10, comma 1, svolgano a favore della Federazione ulteriori e specifiche attività.18
2. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALEE 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI CALCIATORILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati calciatori, ha formulato ipareri di competenza così come di seguito riportati: D‟Andrea Gioacchino, Fiume Gaetano e Piarulli Alfredo: sfavorevole, inquanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio; Pavoni Sandro:sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanza reiterata) elementi nuovi, idonei per la concessione dell‟invocato beneficio, inprecedenza già negato;TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CF DEL 23 MAGGIO 20031. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DELCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DICALCIATORILa Corte federale, pronunciando sulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che lanorma di cui all‟art. 25, comma 5, C.G.S. vada interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatoridebba essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentoriosi riduce a sette giorni dalla chiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.2. RICORSO DEL GENOA CRICKET F.C. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20033. RICORSO DELLA S. S. CALCIO NAPOLI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20034. RICORSO DEL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20035. RICORSO DELL‟A.C. VENEZIA 1907 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20036. RICORSO DELL‟A.S. BARI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLAGARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20037. RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20038. RICORSO DELL‟ASCOLI CALCIO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20039. RICORSO DELL‟A.C. SIENA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLAGARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003La Corte federale, previa riunione dei ricorsi proposti dalle società in epigrafe indicate, li accoglie e, per l‟effetto, conferma ilrisultato della gara Catania/Siena del 12 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione delle tasse versate.10. RICORSO DELLA VIS PESARO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 12.5.2003 INMERITO ALLA GARA PESCARA/PATERNO‟ DEL 19.4.2003La Corte federale, decidendo sul ricorso in epigrafe proposto dalla Vis Pesaro 1898 di Pesaro, lo accoglie e, per l‟effetto,conferma il risultato della gara Pescara/Paternò del 19 aprile 2003 conseguito sul campo. Dispone la restituzione della tassaversata.11. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ART. 17, COMMI 3 E 13, DELCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A DECISIONI ASSUNTE DA ORGANI DISCIPLINARI DIVERSIIN MERITO ALLA GARA PESCARA/ PATERNO‟ DEL 19.4.2003La Corte federale, pronunciando sulla richiesta di interpretazione come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprimel‟avviso che la squalifica per una o più giornate di gara, di cui all‟art. 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, debbaritenersi scontata a seguito della mancata partecipazione del calciatore alle gare ufficiali della squadra nella quale militavaquando è avvenuta l‟infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica e che il divieto di svolgere attività <strong>sportiva</strong> dicui allo stesso art. 17, comma 13, cessi una volta scontata la squalifica nei modi anzidetti.12. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTOFEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATIDIVERSILa Corte federale, sulle richieste del Presidente Federale in merito alla istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato ilparere di competenza così come riportato a fianco dei nominativi degli stessi: calciatori Basile Enrico, Esposito Thomas eCaniani Vincenzo: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟invocato beneficio; Grassi Maurizio e Meloni Luigi: sfavorevole, in quanto non sono emersi (istanze reiterate) elementi nuovi,idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio, in precedenza già negato; dirigenti e tecnici Bellandi Roberto e MicheliDaniele: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell‟ invocatobeneficio.19
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