della Corte dell‟oggetto del procedimento e della data della sua trattazione, nel corso della quale sono state esplicate in modopieno le difese orali. Ciò premesso, la prima questione che in ordine logico la Corte è chiamata ad affrontare anche inriferimento all‟eccezione espressamente sollevata nella memoria del Catania Calcio, è quella attinente alla determinazione delproprio ambito di intervento ai sensi dell‟articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale nonché alla relazione sussistente tra taleintervento e le pronunce rese da Organi di Giustizia Sportiva di ultima istanza. Relativamente a quest‟ultimo profilo va subitodetto che il potere di intervento sussidiario e completivo dell‟Ordinamento Federale attribuito dall‟articolo 32 comma 5 citato aquesta Corte non è certamente inteso, come è giurisprudenza costante, ad eludere gli effetti preclusivi e di intangibilità delgiudicato già prodottisi, ma è indirizzato a colmare eventuali vuoti di tutela di diritti fondamentali, personali o associativi, nonaltrimenti protetti. Si tratta, quindi, di un genere di intervento che, come si chiarirà subito, piuttosto che creare disarmonie nelsistema, è rivolto a fornire garanzie di tutela a quelle posizioni soggettive ritenute meritevoli di considerazione, rispetto allequali il sistema stesso non possa, comunque e per qualsiasi causa, dare la risposta invocata ed alla cui mancata protezionecorrisponderebbe un sensibile vulnus in termini di equità all‟interno dell‟Ordinamento Federale. Va, quindi, fugato il dubbiocirca una possibile contrapposizione tra il provvedimento in parola (di cui deve cogliersi e mettersi in rilievo il caratterestraordinario e circoscritto) e provvedimenti di ultima istanza nell‟ambito della giustizia <strong>sportiva</strong>, nel senso che questa Corte hasolo il compito, attraverso l‟esercizio del potere riconosciutole dall‟articolo 32 comma 5 citato, di sanare le lesioni dei dirittifondamentali personali o associativi che si fossero prodotte quale occasionale conseguenza materiale dei provvedimenti stessi enon già di caducare i provvedimenti in sé. Giova solo ricordare che la concreta vicenda da cui ha preso le mosse la pronunciadi questa Corte nel cosiddetto caso Terzana (C.U. del 1° agosto <strong>2002</strong>), espressamente citata nella memoria del Catania Calcio,aveva ad oggetto la richiesta interpretativa di una norma rivolta a questa Corte da società soccombente in un giudizio, il cuiprovvedimento finale aveva omesso di impugnare, allo scopo di conseguire la pronuncia di un parere incompatibile con lapronuncia a sé sfavorevole e, quindi, di sovvertirne il contenuto all‟esterno delle regole del contraddittorio e del sistema delleimpugnazioni. Il caso già giudicato riguardava in sostanza la stessa parte (in senso formale e sostanziale) del giudizio, che,avendo rinunciato allo strumento tipico di tutela previsto dall‟Ordinamento Federale, aveva direttamente investito, pur neldifetto del presupposto della sussidiarietà di cui all‟articolo 32, questa Corte perché mutasse i propri panni di interprete inquelli indebiti di giudice rescindente, istituzionalmente spettanti all‟Organo di Giustizia Sportiva deliberatamente econsapevolmente pretermesso. Ben diversa, come si vedrà oltre, è la situazione registrabile nella presente fattispecie. Vaadesso determinata la portata del ricorso, ex art. 32 comma 5 , secondo la struttura e la concezione della norma in parola, edindividuata la latitudine delle condizioni in cui inscrivere i possibili provvedimenti di questa Corte per stabilirne l‟atteggiarsidel contenuto. Deve, quindi, affrontarsi il tema delle situazioni soggettive utilmente deducibili nel presente procedimento. Perquanto attiene alla nozione di diritti fondamentali, personali o associativi, è da ritenere che il bene tutelato e sotteso a taleformula sia la piena esplicazione dei diritti spettanti ai singoli o alle società in ambito sportivo e che l‟intensità della relativatutela vada commisurata al momento in cui se ne chiede la attuazione e con riguardo alla irreparabilità della lesione ed allaconseguente compromissione della posizione stessa. E‟ evidente l‟impossibilità di predisporre un catalogo di siffatti dirittifondamentali, ma si può pensare alle corrispondenti categorie ordinanti del diritto comune ed in particolare a quelle relativealla personalità delle persone fisiche e giuridiche e ai modi della relativa esplicazione, soprattutto nell‟ambito della formazionesociale in cui vengono esercitati. Del resto, come prima anticipato, il carattere fondamentale dei diritti in questione va accertatocon riferimento al tempo nel quale se ne chiede tutela, nel senso che per evitare la postergazione della tutela stessa si rendenecessario l‟immediato intervento di questa Corte. Peraltro, genesi e finalità dell‟articolo 32 comma 5 vanno identificate nellanecessità di creare all‟interno dell‟Ordinamento Federale una camera di compensazione a vantaggio di quelle posizionisoggettive, personali o associative, che, come si dirà subito, se non riconosciute in ambito federale, con ragionevoleprevedibilità spingerebbero gli affiliati o i tesserati a perseguirne la tutela nel terreno del diritto comune. E‟, quindi, nellaprospettiva di ravvicinamento ed armonizzazione tra Ordinamento Federale e diritto comune e della eliminazione delle frattureche vi si dovessero frapporre, che va inteso il ruolo di questa Corte ai sensi dell‟art. 32 comma 5, e cioè di una sorta disentinella dei diritti misconosciuti o non altrimenti tutelati, il cui spettro è insuscettibile di specifica, preventivadeterminazione. Essi vanno, al contrario, qualificati applicando alle specifiche circostanze del caso i generali criteri definitoriprima esposti, in modo da far risaltare la natura delle singole posizioni soggettive sottoposte all‟esame della Corte, apprezzarneil grado di “fondamentalità” e valutare la gravità della distorsione che, sul piano complessivo dell‟Ordinamento Federale, lamancata protezione comporterebbe. Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte può darsi risposta alle eccezioni sollevatedalle odierne intimate nel corso delle proprie difese scritte ed orali. Va, in primo luogo, escluso che i ricorsi oggi riuniti sianostati proposti in prospettiva e con finalità impugnatorie della pronuncia della C.A.F. e che si tratti di (altrimenti improprie edinammissibili) richieste, effettuate dalle medesime parti processuali, di riesame di decisioni rese da Organi di ultima istanzaformulate in un (del tutto inimmaginabile) terzo grado di giudizio federale. Si deve parimenti escludere, per le ragioni primaindicate, che il ricorso ex art. 32 comma 5 possa essere concepito, sempre dalle parti dello stesso giudizio, in funzionecaducatoria o anche semplicemente elusiva di un intangibile giudicato: in questo senso non può che confermarsi la costantegiurisprudenza di questa Corte. Tuttavia, le circostanze della fattispecie consentono di qualificare in termini del tutto diversi gliodierni ricorsi e la natura dei fini tramite essi perseguiti, per nulla contraddittori rispetto ai principi appena enunciati. Edinvero, la caratteristica peculiare e contraddistintiva degli odierni ricorsi , dal punto di vista procedurale, di essere stati propostinella pressoché totalità dei casi in via principale da soggetti estranei (per non esserne, comunque, stati parte) al procedimentoall‟esito del quale fu pronunciato il provvedimento delle cui conseguenze pregiudizievoli essi chiedono a questa Cortel‟eliminazione. Può ulteriormente osservarsi che la pronuncia della C.A.F. ha inciso sulla configurazione della classifica delCampionato di Serie B e ha di fatto ridisegnato la collocazione delle Società ricorrenti in raffronto con quella del CataniaCalcio, che si trova come loro nelle zone esposte al rischio della retrocessione nella serie inferiore, cui è stato attribuito un22
incremento di due punti in virtù della pronuncia della C.A.F.. Ora, è certo che nei confronti delle Società ricorrenti (cui non èstato spiegabilmente esteso il contraddittorio nei due gradi del giudizio disciplinare non essendo determinabile a priori l‟assettoche la classifica avrebbe potuto assumere dopo la decisione della C.A.F.) l‟Ordinamento Federale non preveda il rimediogenerale – né rimedio assimilabile nella funzione e nei presupposti – che il diritto comune predispone a favore del terzonegativamente influenzato da una pronuncia ormai passata in giudicato che abbia in concreto disposto di un suo diritto. Nelcaso attuale tale diritto consiste nel mantenimento della situazione di classifica anteriore, nella quale la Società oggi intimataoccupava una posizione meno vantaggiosa e, come tale, meno capace di esporre la ricorrente al rischio della retrocessione nellaserie inferiore. Ed allora, a colmare questa lacuna ordinamentale, la cui permanenza alimenterebbe il pericolo della separatezzatra Ordinamento federale ed Ordinamento di diritto comune e discriminerebbe negativamente i tesserati o gli affiliati cui nonvenisse riconosciuta identità di posizioni legittimanti o rimedi sostanziali e processuali rispetto ai soggetti del diritto comune,ben si presta – conformemente alle intenzioni ed ai fini del costituente federale – la presente sede. E‟ qui che deve, pertanto,trovare recepimento la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 177 del 1995) che – nel ritenereindispensabile consentire al terzo, toccato dal giudicato amministrativo, di far valere le sue ragioni dotandolo di uno strumentoequivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze, ha dichiarato illegittime le norme inmateria di giudizio davanti agli Organi di giustizia amministrativa nella parte in cui non prevedono l‟esperibilità davanti adessi dell‟opposizione di terzo ordinaria di cui all‟articolo 404 Cod. Proc. Civ.. Da questo punto di vista emerge la ricorrenzanella presente fattispecie del requisito dell‟assenza nell‟Ordinamento Federale di strumenti di garanzia corrispondenti oequivalenti a quelli dell‟opposizione di terzo e che la presente è l‟unica sede nella quale tale lacuna si sarebbe potutafruttuosamente denunciare. E‟ altrettanto chiaro, che, nelle more dell‟adeguamento dell‟Ordinamento Federale a quellocomune in punto di previsione del rimedio impugnatorio dell‟opposizione di terzo ordinaria, non possa che essere la CorteFederale ad intervenire, esercitando l‟indeclinabile coppia di funzioni rescindente – rescissoria nei confronti della decisioneche ha determinato la reazione del terzo ritenutosi da essa pregiudicato ed attraendo davanti a sé la materia, cioè svolgendo lafunzione di giudice dell‟opposizione. Ché, se ciò non avvenisse e la Corte si limitasse alla generica enunciazione dellanecessità di colmare normativamente la lacuna, declinando qualsiasi concreto e possibile, alla luce della stessa formulazionedel potere straordinario ex art. 32 comma 5, intervento volto ad assicurare l‟effettiva delibazione della fondatezza del ricorso,verrebbe irrimediabilmente frustrata la portata garantista della norma. Essa sarebbe, infatti, relegata all‟immeritato rango diinconcludenti declamazioni, ciò che è l‟esatto contrario del disegno riformatore obiettivato nella norma in questione. Ciò dettocon riguardo alla ricorrenza delle condizioni in senso ampio processuali di ammissibilità dei ricorsi riuniti, è da dire che conaltrettanta nettezza sussistono quelle di carattere sostanziale, nel senso che quelli fatti valere dai ricorrenti davanti la Cortesono diritti fondamentali nel senso prima illustrato. Ed invero, è indubitabile che debba essere ascritto al genere dei dirittifondamentali (con evidenti refluenze sia sul versante personale che su quello associativo) tanto il diritto ad un giusto processo,solo reso possibile dalla concreta previsione per il terzo estraneo alla regolamentazione processuale di “res inter alios acta”ricadente nella sfera dei propri diritti di un rimedio che gli assicuri il reinserimento nel circuito processuale e la possibilità difar valere le proprie ragioni con efficacia e garanzie pari a quelle di cui avrebbe goduto se fosse stato sin dall‟inizio parte delprocesso in cui si giudicava “senza di lui contro di lui”, quanto il diritto alla stabilità ed immodificabilità della classifica delcampionato di appartenenza se non attraverso la garanzia originaria del contraddittorio o postuma dell‟opposizione di terzo emediante le forme del giusto processo e nell‟ottica dell‟esplicazione del pieno diritto di difesa. Va ancora posto in rilievo che lapretesa a non vedere rimaneggiata, sia pure in forma mediata e di occasionalità materiale, la propria posizione <strong>sportiva</strong> (piùcircoscritta espressione della generale posizione del tesserato o dell‟affiliato nell‟ordinamento sportivo) costituisce il riflessosoggettivo della generale e condivisa aspirazione al regolare svolgimento della competizione, che verrebbe compromessa se lemodifiche non fossero precedute o accompagnate da adeguate garanzie per tutti gli affiliati o associati. Ed ancora, la fattispeciesottoposta all‟esame della Corte esibisce un altro, duplice e notevolissimo profilo giustificativo dell‟intervento integrativo exart. 32, riconducibile alla sfera equitativa. Si tratta, infatti, di un intervento che viene ad essere invocato nella fase conclusivadel campionato, allorché la dilatazione dei tempi o la mancanza di sollecitudine nell‟accertamento della fondatezza delleragioni del ricorrente comporterebbero automaticame nte un sostanziale diniego di tutela. In secondo luogo, vi è da ravvisarenel caso concreto un serio momento di disarmonia all‟interno dello Ordinamento Federale che, come risulta documentalmente,ha punito con sanzioni cumulative un medesimo fatto – infrazione disciplinare, e cioè lo schieramento in una gara diCampionato Primavera di un calciatore squalificato in una gara di campionato di serie superiore. Ed infatti, è stata comminata,rispettivamente dalla C.A.F. e dal Giudice disciplinare competente, la medesima sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara per0 - 2 sia con riferimento alla gara disputata nella serie superiore che in quella giocata nella competizione minore. A prescindereper il momento dalla valutazione sulla legittimità della prima delle due sanzioni (costituente oggetto dei ricorsi riuniti), èinnegabile che la sovrapposizione di sanzioni per un medesimo fatto integri – laddove si consideri l‟aspetto della mancataprevisione normativa di una simile eventualità – dal punto di vista sostanziale la violazione del principio di legalità, e, dalpunto di vista processuale, lo strappo alla regola del “ne bis in idem.” Conclusivamente, i ricorsi devono considerarsiammissibili e l‟intervento della Corte, nei limiti in cui è stato sollecitato e ne i termini che si andranno esponendo, va reputatoun essenziale tassello per il completamento della funzione di garanzia e tutela dei diritti dei tesserati o affiliati nell‟ambitofederale, nonché di accostamento dell‟ordinamento sportivo al modello del diritto comune. Così inteso lo statuto dei potericonnessi alla norma dell‟art. 32,comma 5, essi assicurano una prospettiva non meramente burocratica, sempre più oggetto diripulsa da parte degli stessi giudici ordinari, ma di attenzione e rispetto per i c.d. diritti muti e connota la funzione della Cortein chiave non esclusivamente nomofilattica ma di sostanziale garanzia dell‟intero ordinamento sportivo. Deve ora procedersiall‟esame del merito dei ricorsi, iniziando dal primo e diffuso motivo incentrato su una pretesa inammissibilità dell‟impugnazione davanti la C.A.F. della decisione dei primi giudici da parte dell‟odierno intimato, che sarebbe stato privo di23
- Page 4: DECISIONI INTEGRALIDELLACORTE FEDER
- Page 10 and 11: itenuto sussistenti i presupposti i
- Page 12 and 13: essere data risposta affermativa. L
- Page 14 and 15: Vittorio,Tornesello Antonio, Dolce
- Page 16 and 17: 4. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDEN
- Page 18 and 19: TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL C
- Page 20 and 21: TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL C
- Page 24 and 25: legittimazione processuale, in quan
- Page 26 and 27: militava quando è avvenuta l‟inf
- Page 28 and 29: denunciare. E‟ altrettanto chiaro
- Page 30 and 31: quindi, ritenersi del tutto scrimin
- Page 32 and 33: DECISIONI INTEGRALIDELLACOMMISSIONE
- Page 34 and 35: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 36 and 37: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 38 and 39: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 40 and 41: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 42 and 43: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 44 and 45: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 46 and 47: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 48 and 49: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 50 and 51: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 52 and 53: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 54 and 55: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 56 and 57: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 58 and 59: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 60 and 61: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 62 and 63: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 64 and 65: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 66 and 67: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 68 and 69: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 70 and 71: DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 72 and 73:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 74 and 75:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 76 and 77:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 78 and 79:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 80 and 81:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 82 and 83:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 84 and 85:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 86 and 87:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 88 and 89:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 90 and 91:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 92 and 93:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 94 and 95:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 96 and 97:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 98 and 99:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 100 and 101:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 102 and 103:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 104 and 105:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 106 and 107:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 108 and 109:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 110 and 111:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 112 and 113:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 114 and 115:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 116 and 117:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 118 and 119:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 120 and 121:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 122 and 123:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 124 and 125:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 126 and 127:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 128 and 129:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 130 and 131:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 132 and 133:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 134 and 135:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 136 and 137:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 138 and 139:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 140 and 141:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 142 and 143:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 144 and 145:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 146 and 147:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 148 and 149:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 150 and 151:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 152 and 153:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 154 and 155:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 156 and 157:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 158 and 159:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 160 and 161:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 162 and 163:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 164 and 165:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 166 and 167:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 168 and 169:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 170 and 171:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 172 and 173:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 174 and 175:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 176 and 177:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 178 and 179:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 180 and 181:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 182 and 183:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 184 and 185:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 186 and 187:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 188 and 189:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 190 and 191:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 192 and 193:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 194 and 195:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 196 and 197:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 198 and 199:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 200 and 201:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 202 and 203:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 204 and 205:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 206 and 207:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 208 and 209:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 210 and 211:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 212 and 213:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 214 and 215:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 216 and 217:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 218 and 219:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 220 and 221:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 222 and 223:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 224 and 225:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 226 and 227:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 228 and 229:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 230 and 231:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 232 and 233:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 234 and 235:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 236 and 237:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 238 and 239:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO
- Page 240 and 241:
DECISIONI INTEGRALI DELLA COMMISSIO