Vittorio,Tornesello Antonio, Dolce Nicola e Picariello Giuseppe: sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti ipresupposti idonei per la concessione dell‟ invocato beneficio.TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CF DEL 27 GENNAIO 20031. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ ART. 23, COMMA 4, DELLOSTATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALL‟APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA PER LASOSTITUZIONE DI UN CONSIGLIERE DECADUTOLa richiesta formulata dal Presidente Federale, su sollecitazione del Presidente della Lega Professionisti Serie C, intendeconoscere la corretta interpretazione, resa dalla Corte Federale, del dettato del quarto comma dell‟art. 23 dello Statuto dellaFederazione, che ha ad oggetto l‟elezione e la composizione del Consiglio Federale. In particolare si chiede di conoscere se,dalle operazioni di scrutinio relative alle elezioni suppletive per la nomina di un nuovo consigliere federale (cui si deveprocedere nel caso in cui nelle consultazioni generali il primo dei non eletti non abbia riportato un quinto dei voti), debbaemergere o meno una graduatoria riguardante i non eletti, da utilizzare per l‟eventuale sostituzione di altro consigliere, in casodi altra decadenza. Al fine di rispondere al quesito proposto occorre muovere dalla analisi della norma in esame. Il testodell‟art. 23, quarto comma, del vigente Statuto federale così recita testualmente: “L‟elezione dei Consiglieri federali da partedelle Leghe, nonché da parte degli atleti e dei tecnici, avviene prima della data fissata per lo svolgimento dell‟Assembleafederale elettiva, secondo i regolamenti elettorali emanati rispettivamente dalle Leghe e dalle associazioni rappresentative delleComponenti tecniche, nel rispetto della legge, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della F.I.G.C. e, in ogni caso, deiprincipi di democrazia interna. La perdita dei requisiti funzionali predeterminati nel regolamento elettorale di ciascuna Lega edi ciascuna associazione rappresentativa delle Componenti tecniche per la nomina a Consigliere federale comporta, a seguito dicomunicazione da parte della Lega o della associazione interessata, l‟automatica decadenza dalla carica e la sostituzione delConsigliere decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, purché abbia ottenuto un quinto dei voti, salvo elezionisuppletive in caso di necessità”. Alla luce di tali disposizioni è, quindi, necessario enucleare la ratio del sistema elettoraledettato per la sostituzione di un consigliere federale decaduto. Dalla lettura della normativa statutaria in esame si desume che lasostituzione del consigliere federale si realizza sulla base di un duplice metodo di individuazione del sostituto. Il primo, dicarattere generale, si applica soltanto quando nella consultazione svolta per la elezione del Consiglio Federale il primocandidato non eletto abbia conseguito un numero di voti superiori al quinto dei voti; in tal caso si procede alla sostituzione delconsigliere federale decaduto attraverso la sostituzione del medesimo con il primo candidato non eletto che abbia - come detto- conseguito, nelle elezioni generali, almeno un quinto dei voti. Nell‟ipotesi in cui il primo candidato non eletto non abbiaottenuto il quinto dei voti, non può procedersi allo scorrimento della graduatoria inserendo in Consiglio il primo dei non eletti,ma è necessario indire elezioni specifiche finalizzate alla sostituzione del consigliere decaduto. Poiché tali ultime consultazionihanno carattere eccezionale e tendono - come detto – allo specifico obiettivo di sostituire il consigliere mancante, esse valgonoesclusivamente per la sostituzione del consigliere federale decaduto o dimessosi. Alla luce della precedente considerazioneappare evidente che non debba stendersi la graduatoria degli altri candidati non eletti, non potendosi attingere ad essa per laeventuale sostituzione di altri consiglieri federali dimessi o decaduti; in tale ipotesi, è necessario indire nuove elezionisuppletive. P.Q.M.la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprimel‟avviso che le elezioni suppletive per la sostituzione di un Consigliere federale decaduto esauriscono i propri effetti con lasostituzione del Consigliere medesimo.2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL‟ART. 45, COMMA 3, LETT. A) DELCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN ORDINE ALLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE VERTENZEECONOMICHE (NAZIONALE) IN MATERIA DI RISARCIMENTO A CARICO DELLE SOCIETA‟ PER DANNIARRECATI DAL COMPORTAMENTO VIOLENTO DEI PROPRI TIFOSICon nota del 16 dicembre <strong>2002</strong>, il Presidente della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. esponeva che: 1.nell‟ambito della controversia tra l‟A.S. Formia Calcio e l‟A.S. Tor Sapienza, sottoposta alla cognizione della Commissionestessa ed avente ad oggetto la richiesta, avanzata dalla prima Società nei confronti della seconda, di risarcimento dei danni alpullman della squadra parcheggiato nelle immediate adiacenze dell‟impianto sportivo della convenuta, era preliminarel‟accertamento della responsabilità di questa; 2. la questione era stata sostanzialmente affrontata e risolta in senso affermativo,alla stregua del referto arbitrale, dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio che, nel comminare alla A.S. TorSapienza l‟ammenda di € 103,00, faceva “ obbligo alla medesima Società di risarcire i danni se richiesti e documentati ”; 3. laCommissione Vertenze Economiche non aveva rilevato dall‟esame degli atti alcun comportamento omissivo a carico dellaconvenuta, sicché il provvedimento disciplinare del Giudice Sporti vo si sarebbe posto come unica (ed estraneaall‟accertamento della Commissione) fonte di responsabilità patrimoniale; 4. la fattispecie in questione avrebbe solo potutoessere risolta alla luce dell‟art. 43, terzo comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva che attribuisce alla C.V.E. lacompetenza a giudicare su tutte le controversie di natura economica tra società “comprese quelle relative al risarcimento deidanni per i fatti di cui all‟articolo. 11”. Alla luce dell‟esposizione che precede, la C.V.E., nel duplice intento di ottenerel‟indicazione dell‟esatta interpretazione della norma federale disciplinatrice delle proprie attribuzioni (art. 45, terzo comma,citato) e di prevenire il possibile contrasto tra pronunce di organi federali, ha chiesto al Presidente Federale di investire questaCorte: il che è avvenuto con nota del 13 gennaio 2003. Ciò premesso, la Corte rileva che la questione sottoposta alla propriainterpretazione si risolve sostanzialmente nell‟individuare le attribuzioni assegnate dalle norme federali rispettivamente allaC.V.E. ed ai Giudici Sportivi. Quanto al primo Orga, è agevole osservare che la Commissione ha competenza, ai sensi dell‟art.14
45 del Codice di Giustizia Sportiva (nel testo vigente dall‟8 novembre <strong>2002</strong>), a giudicare sulle controverse di natura economicatra le società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni di cui all‟art. 11. Quest‟ultima norma concerne laresponsabilità delle società per fatti violenti, laddove risulti violato il divieto di cui al primo comma dell‟art. 10 (che fa obbligoalle società di non contribuire, con interventi finanziari o con altre attività, alla costituzione ed al mantenimento di gruppiorganizzati e non, di propri sostenitori). L‟accertamento di questa responsabilità – che ha natura disciplinare, come si arguiscechiaramente dal terzo comma della stessa, che stabilisce le sanzioni, appunto disciplinari, irrogabili per la fattispecie – rientranella competenza dei Giudici Sportivi. Dal coordinamento tra queste norme emerge l‟ambito di rispettiva competenza dellaC.V.E. e dei Giudici Sportivi con riferimento ad un medesimo fatto violento, anche produttivo di danni patrimoniali ad unasocietà. E‟ chiaro che l‟aspetto disciplinare - quello, cioè, regolato dall‟art.11 - è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo,che procederà all‟accertamento della relativa responsabilità attraverso la ricostruzione storico-materiale dei fatti (qualirisultano dagli atti e documenti ammissibili in sede federale) destinata a far stato anche negli eventuali altri procedimentitraenti origine dalla medesima vicenda. Sono, invece, di esclusiva competenza della C.V.E., per effetto del citato art. 45,l‟accertamento e la determinazione della responsabilità patrimoniale della società secondo i principi, nell‟ambito ed ai finidell‟eventuale risarcimento dei danni, pur nella cornice dei fatti accertati in sede di giudizio disciplinare e vincolanti quanto alloro materiale svolgimento senza precostituzione di qualsivoglia giudizio nella prospettiva della responsabilità di cui si tratta.In conclusione, ed in risposta ai quesiti interpretativi sottoposti, questa Corte esprime l‟avviso che solo la C.V.E.- e non ancheil Giudice Sportivo - sia competente a provvedere, tanto relativamente alla sussistenza della responsabilità quanto alla misuradel danno, in materia risarcitoria, non essendo ammissibile una pronuncia su questa materia, anche incidentalmente data insede disciplinare, da parte del Giudice Sportivo. P.Q.M.la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federalecome in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che i Giudici Sportivi non sono competenti a disporre obblighi di risarcimento deldanno.3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CON RIFERIMENTO ALLA POSIZIONE DEL CALCIATORELUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRAIl Presidente Federale, su richiesta della Lega Nazionale Professionisti in data 17 gennaio 2003, ha sottoposto alla CorteFederale il quesito circa la posizione contrattuale del calciatore Luciano Siqueira de Oliveira, che in precedenza aveva assuntola falsa identità di Eriberto da Conceicao Silva, alla luce dell‟attuale normativa federale. Al riguardo la Corte federale osserva,in punto di fatto, quanto segue: 1. il calciatore Eriberto da Conceicao Silva nella stagione <strong>sportiva</strong> 2000-2001 veniva trasferitoin prestito dalla società F.C. Bologna alla società A.C. Chievo Verona; 2. le società Bologna e Chievo Verona concludevano,con riferimento al suddetto tesserato, un accordo di partecipazione che, a seguito dell‟esercizio del diritto di opzione da partedell‟A.C. Chievo, valeva per la stagione 2001/<strong>2002</strong>; 3. in data 28.6.<strong>2002</strong> l‟A.C. Chievo risolveva in proprio favore lapartecipazione relativa al contratto del calciatore, che veniva così acquisito definitivamente dalla stessa società; 4. il 19.7.<strong>2002</strong>l‟A.C. Chievo Verona cedeva a titolo definitivo il contratto del calciatore Eriberto da Conceicao Silva (poi rivelatosi essere inrealtà Luciano Siqueira de Oliveira) alla S.S. Lazio; 5. con lettera del 19.8.<strong>2002</strong>, la Lega Nazionale Professionisti comunicavaall‟A.C. Chievo Verona che, per inadempimento della S.S. Lazio, non poteva essere concessa esecutività alla predetta cessionecontrattuale e, pertanto, il calciatore rientrava nella immediata disponibilità dell‟A.C. Chiedo Verona; 6. a seguitodell‟inadempimento della S.S. Lazio, la Commissione Vertenze Economiche, su istanza dell‟A.C. Chievo Verona, condannava,in data 6.11.<strong>2002</strong>, la S.S. Lazio a versare all‟A.C Chiedo . Verona l‟equo indennizzo di Euro 350.000,00; 7. la CAF, nellariunione del 13.1.2003, confermava sostanzialmente la decisione impugnata, aumentando l‟entità dell‟indennizzo; 8. l‟A.C.Chievo Verona, con nota del 28.8.<strong>2002</strong>, aveva manifestato la volontà di non dare corso alla conclusione dell‟accordo dipartecipazione con la società F.C. Bologna. In relazione alla descritta situazione, la Corte federale ritiene che sia tuttora fermoil tesseramento del calciatore in questione per l‟A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alladata di scadenza della sanzione inflittagli. Il tesseramento del calciatore per l‟A.C. Chievo Verona, dal 1° luglio 2001, qualerisulta dall‟anagrafe della F.I.G.C. (cfr. nota 17 gennaio 2003 del Presidente della L.N.P.), è tuttora valido ed efficace, nonrisultando in alcun modo inficiato dagli eventi successivamente verificatisi. In particolare, non ha fatto venir meno taletesseramento il trasferimento del calciatore alla società Lazio, in quanto tale trasferimento non è mai stato operativo, nonavendo ottenuto l‟esecutività da parte della Lega a seguito dell‟ inadempienza della società cessionaria. Né il tesseramento puòritenersi caducato per effetto della dichiarazione del Chievo di non voler dar corso alla risoluzione dell‟accordo dipartecipazione con il Bologna (nota 28 agosto <strong>2002</strong>), giacché la risoluzione era ormai avvenuta e non poteva essere posta nelnulla unilateralmente da parte del Chievo. Inoltre, questa società - il giorno prima, ossia il 27 agosto <strong>2002</strong> - aveva chiesto laconferma del tesseramento e la stessa, nel giudizio nei confronti della Lazio dinanzi la Commissione Vertenze Economiche epoi alla C.A.F., aveva agito, successivamente alla nota del 28 agosto <strong>2002</strong>, quale unica legittimata ad ottenere l‟equoindennizzo, sul presupposto che il calciatore, a seguito della risoluzione dell‟accordo di partecipazione con il Bologna, fosseper essa tesserato (situazione, questa, che aveva trovato piena conferma nelle decisioni della C.V.E. e della C.A.F.). E‟ chiaro,infine, che la conclusione cui la Corte federale, in risposta al quesito sottopostole, è pervenuta non incide in alcun modo sullacontroversia di contenuto economico tra il Chievo ed il Bologna (cui si accenna nella nota del Chievo in data 18 gennaio2003),la quale resta, ovviamente, impregiudicata e che potrà essere risolta, auspicabilmente, in via consensuale o, in mancanza,dinanzi ai competenti organi di giustizia della Federazione. P.Q.M. la Corte federale, pronunciando sulla richiesta delPresidente Federale come in epigrafe formulata, esprime l‟avviso che il calciatore Luciano Siqueira de Oliveira deve ritenersitesserato per l‟A.C. Chievo Verona, la quale potrà utilizzarlo in gara successivamente alla data di scadenza della sanzioneinflittagli.15
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