TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE N. 13/CF DEL 23 MAGGIO 20031. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI PARERE INTERPRETATIVO DELLO ART. 25, COMMI 4 E 5, DELCODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA CON RIFERIMENTO AI DEFERIMENTI PER POSIZIONE IRREGOLARE DICALCIATORIL‟art. 25 del Codice di giustizia <strong>sportiva</strong>, concernente le Commissioni disciplinari, contiene talune disposizioni la cuiformulazione ha indotto il Presidente Federale, a ciò sollecitato dal Comitato Interregionale, a chiedere un parere interpretativoalla Corte Federale. Il comma 4 dell‟art. 25 dispone che le Commissioni disciplinari giudicano in prima istanza sui fattidenunciati da Organi federali; il comma successivo prescrive che “il deferimento per la posizione irregolare di calciatori cheabbiano preso parte ad una gara deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, ecomunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui la gara si riferisce”. In relazione a talidisposizioni, il Presidente Federale chiede di conoscere se “possa intervenire il deferimento per posizione irregolare dicalciatori, decorsi i termini rispettivamente di 15 e 7 giorni richiamati dal comma 5 dell‟art. 25”. Ciò posto, la Corte ritiene chenon vi è dubbio che i predetti termini siano perentori. A tale conclusione si perviene sia in virtù della norma di cui all‟art. 34,comma 6, del Codice di giustizia <strong>sportiva</strong>, che espressamente dispone che “tutti i termini previsti dal presente codice sonoperentori”, che alla luce del fondamento della disposizione in questione, in quanto evidenti esigenze di consolidamento dellasituazione di fatto e di certezza dei rapporti impongono che non possa rimanere non definito il risultato acquisito sul campooltre un determinato termine. In conseguenza, il deferimento effettuato trascorsi quindici giorni dalla gara alla quale hapartecipato il calciatore in posizione irregolare ovvero sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo è intempestivo ela Commissione disciplinare adita lo dovrà dichiarare irricevibile e non potrà esaminarlo nel merito. Questa soluzione, affattoincontestabile, lascia peraltro aperto un ulteriore problema, che costituisce il nucleo del quesito sottoposto alla Corte Federale:quello dei rapporti tra i termini in questione e dell‟eventuale sovrapposizione di un termine all‟altro, nel senso che si potrebbesostenere che il deferimento, non avvenuto nel termine di quindici giorni dalla gara, possa essere effettuato entro il termine disette giorni dalla conclusione del campionato o del torneo. Una siffatta tesi, pur se in astratto consentita dalla formulazione nonperpiscua della norma - che adopera l‟espressione “comunque” che, in via generale, significa “in ogni caso” -, è del tuttoinaccettabile, perché, alla stregua dei comuni canoni ermeneutici, l‟interpretazione letterale va coniugata con unainterpretazione che tenga conto anche della “intenzione del legislatore” (art. 12 delle preleggi), ossia del fondamento delladisposizione e delle finalità con essa perseguite. A tale riguardo, da un lato va rilevato che, sotto il profilo letterale,l‟espressione “comunque” ha anche un significato avversativo, nel senso di “tuttavia”; dall‟altro, vanno richiamate leconsiderazioni precedenti, relative alle esigenze di stabilità che impongono che le situazioni concernenti i risultati della garasiano quanto prima consolidati e non restino in sospeso per un periodo più lungo di quello strettamente necessario perl‟accertamento della regolarità delle gare stesse. D‟altronde la perentorietà del termine di quindici giorni dalla gara entro cuiprocedere al deferimento verrebbe vanificata qualora si consentisse di procedere al deferimento sempre e per tutte le gare delcampionato o torneo entro sette giorni dalla chiusura dello stesso. In conseguenza, la risposta al quesito non può essere che nelsenso che il termine perentorio per il deferimento è di quindici giorni dalla disputa della gara e che tale termine si riduce a settegiorni dalla chiusura del campionato (o del torneo) nel caso in cui sia intervenuta detta chiusura. Alla risposta, in tal senso, alquesito interpretativo la Corte ritiene di aggiungere la raccomandazione ai competenti Organi Federali di provvedere - ove loritengano – alla riformulazione, in maniera più chiara, della disposizione in esame, prevedendo anche, se del caso, termini edecorrenze specifici per situazioni particolari (quali le gare Play-off e Play-out, etc.). P.Q.M. La Corte federale, pronunciandosulla richiesta come in epigrafe formulata dal Presidente Federale, esprime il parere che la norma di cui all‟art. 25, comma 5,C.G.S. vada interpretata nel senso che il deferimento per la posizione irregolare di calciatori debba essere effettuato entro iltermine perentorio di quindici giorni dallo svolgimento della gara e che tale termine perentorio si riduce a sette giorni dallachiusura del campionato (o torneo) nel caso in cui sia intervenuta la predetta chiusura.2. RICORSO DEL GENOA CRICKET F.C. IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20033. RICORSO DELLA S. S. CALCIO NAPOLI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20034. RICORSO DEL F.C. HELLAS VERONA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20035. RICORSO DELL‟A.C. VENEZIA 1907 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20036. RICORSO DELL‟A.S. BARI IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLAGARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20037. RICORSO DEL F.C. MESSINA PELORO IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20038. RICORSO DELL‟ASCOLI CALCIO 1898 IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 INMERITO ALLA GARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.20039. RICORSO DELL‟A.C. SIENA IN RELAZIONE ALLA DECISIONE DELLA C.A.F. DEL 28.4.2003 IN MERITO ALLAGARA CATANIA/SIENA DEL 12.4.2003Con distinti ricorsi del 10 maggio 2003 le Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., A.C. Venezia 1907 S.p.A., F.C.Verona Hellas S.p.A., A.S. Bari S.p.A., F.C. Messina, Peloro S.r.l., Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A., Ascoli Calcio20
S.p.A., A.C. Siena S.p.A., adivano, ai sensi degli articoli 32, comma 5, dello Statuto Federale e 22, comma 3, del Codice diGiustizia Sportiva, questa Corte Federale chiedendo che venissero tutelati “i diritti fondame ntali propri ed associativi” chesarebbero stati lesi per effetto della pronuncia (di cui era al momento noto il solo dispositivo) resa il 28 aprile precedente dallaCommissione di Appello Federale. I Giudici di Appello avevano, in accoglimento dell‟impugnazione proposta dal CalcioCatania, che in precedenza aveva chiesto al Presidente della Lega Nazionale Professionisti il deferimento della Societàappellata, annullato la decisione della Commissione Disciplinare ed inflitto alla A.S. Siena la sanzione <strong>sportiva</strong> della perditadella gara col Catania, disputata il 12 aprile 2003, in conseguenza della utilizzazione, giudicata irregolare, da parte della A.S.Siena del calciatore Luigi Martinelli che, squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata, non aveva scontato la punizione,in quanto, pur non schierato nella successiva gara di Campionato di Serie B Siena/Napoli del 5 aprile 2003, aveva partecipatoalla gara Pescara/Bari del Campionato Nazionale Primavera disputatasi in quest‟ultima data. Nell‟annullare la decisione dellaCommissione Disciplinare, la C.A.F osservava che i primi giudici avevano dichiarato infondato l‟originario esposto dellaSocietà Catania e, conseguentemente, ritenuto che non sussistessero provvedimenti da adottare con riferimento alla fattispecie,alla stregua della disposizione dell‟articolo 17, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui il calciatore colpito dasqualifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militavaquando è avvenuta l‟infrazione che ha determinato il provvedimento. I Giudici di primo grado avevano rilevato che ilcalciatore Martinelli aveva effettivamente scontato la giornata di squalifica, non avendo disputato la gara di campionato diserie B Siena/Napoli con la conseguente irrilevanza della partecipazione alla gara contro la Ternana del (diverso) CampionatoPrimavera, eventualmente punibile ai sensi dell‟articolo 12 comma 5 dello stesso Codice di Giustizia Sportiva. Contro ladecisione della Commissione Disciplinare aveva proposto appello davanti la C.A.F. la Società Catania, deducendo violazione efalsa applicazione dell‟articolo 17, commi 3 e 13, in relazione all‟articolo 12, comma 5, tutti del Codice di Giustizia Sportiva,sotto il complessivo, concorrente profilo, della necessaria espiazione della pena nell‟ambito della competizione in cui era statacommessa l‟infrazione oggetto di provvedimento disciplinare e della correlativa assolutezza del divieto per il tesserato disvolgere qualsiasi attività agonistica in seguito alla comminazione di una sanzione <strong>sportiva</strong>. L‟appellante chiedeva, pertanto,che la Commissione accertasse l‟irregolare utilizzazione del calciatore da parte della Società A.S. Siena contro la Ternana nelCampionato Primavera e la conseguente, mancata espiazione della giornata di squalifica e comminasse all‟appellata, conriferimento alla gara Catania/Siena del Campionato di Serie B in cui era stato schierato il calciatore Martinelli, la sanzione<strong>sportiva</strong> della perdita della stessa. La Società appellata preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell‟impugnazione, nonessendo stato il giudizio sulla pretesa irregolarità della posizione del calciatore Martinelli instaurato davanti al GiudiceSportivo su richiesta delle società interessate, come previsto dall‟articolo 24, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, mapromosso su deferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti, con conseguente impossibilità per essa appellatadell‟assunzione della qualità di parte nel procedimento e difetto di legittimazione a proporre appello da parte della SocietàCatania, essendo solo il Presidente Federale titolare di tale facoltà ai sensi dell‟articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva. Nelmerito, la A.S. Siena confutava gli argomenti avversari deducendo l‟ineccepibilità della decisione impugnata. Con la propriapronuncia del 28 aprile 2003 la C.A.F. rigettava l‟eccezione di inammissibilità dell‟appello, sotto il profilo dell‟esistenza di uninteresse diretto della Società Catania all‟applicazione della sanzione relativa alla gara dalla stessa disputata contro la societàpresso la quale militava il calciatore: fonte di tale statuizione era dalla C.A.F. individuata nella norma generale dell‟articolo29,comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che sono legittimati a proporre reclamo nei casi previsti dalpresente codice, le società, loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti, abbianointeresse diretto al reclamo stesso. Nel merito la C.A.F. osservava che le disposizioni racchiuse nei commi 3 e 13 dell‟articolo17 del Codice di Giustizia Sportiva debbono essere interpretate unitariamente, con la conseguenza, da un canto, che lasqualifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l‟infrazionee, d‟altro canto, che il divieto di partecipare a qualsiasi attività <strong>sportiva</strong> durante il periodo della squalifica si estende anche allapartecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società. Per queste ragioni l‟appello veniva accolto e, per l‟effetto,inflitta alla A.S. Siena la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il Catania per 0 a 2. Ciò premesso, va rilevato che ilPresidente della Lega Nazionale Professionisti ha ritenuto inaccoglibile, alla luce di un articolato parere legale, la richiestadella A.S. Siena di investire direttamente, ai sensi dell‟art.32, comma 8, dello Statuto Federale, questa Corte perché sipronunciasse. Venivano così proposti distinti ed identici ricorsi da parte delle società menzionate in epigrafe, in cui sideduceva: 1) la ricorrenza del doppio requisito, soggettivo ed oggettivo, previsto dal citato articolo 32,comma 5, dello Statutoed in particolare la mancanza di ulteriori mezzi di impugnazione della decisione della C.A.F.; 2) nel merito ed in sostanzialeaderenza alle difese svolte davanti ai Giudici di Appello: a) la carenza di legittimazione sia ad causam che ad processum dellaSocietà Catania Calcio; b) il conseguente passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare irritualmenteimpugnata dal Catania Calcio; c) l‟erroneità della pronuncia della C.A.F. per effetto del denunciato vizio di improponibilità e/oirricevibilità dell‟appello, peraltro non notificato alla A.C. Siena, cui era stata così preclusa l‟assunzione della qualità di partenel procedimento. I ricorrenti chiedevano, pertanto, che questa Corte dichiarasse l‟inesistenza e, comunque, l‟illegittimità dellapronuncia della C.A.F., nonché di essere sentiti nel corso del presente procedimento. Il Catania Calcio, cui la segreteria dellaCorte aveva comunicato la pendenza dei ricorsi avversari e la data di svolgimento della presente udienza, resisteva conmemoria nella quale contestava la ammissibilità degli stessi ricorsi, in quanto incompatibili con il principio della intangibilitàdel giudicato formatosi sulla pronuncia della C.A.F. e, nel merito, eccepiva la esattezza della prospettazione dei Giudici diAppello. Tutte le parti hanno illustrato oralmente le proprie difese nel corso della udienza di discussione, cui erano stateammesse con provvedimento di questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutti i ricorsi, relativi alla medesima pronunciadella C.A.F., vanno riuniti e decisi congiuntamente. Va, in primo luogo, rilevato che la società controinteressata è stata, comegià messo in evidenza nella parte espositiva, ritualmente ed esaurientemente informata in data 16 maggio 2003 dalla segreteria21
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