militava quando è avvenuta l‟infrazione che ha determinato il provvedimento. I Giudici di primo grado avevano rilevato che ilcalciatore Antonaccio aveva effettivamente scontato la giornata di squalifica, non avendo disputato la gara di Campionato diSerie C1 Taranto/Pescara con la conseguente irrilevanza della partecipazione alla gara contro il Bari del (diverso) CampionatoPrimavera, eventualmente punibile ai sensi dell‟articolo 12, comma 5, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva. Contro ladecisione della Commissione Disciplinare aveva proposto appello davanti la C.A.F. la Società Paternò, deducendo violazione efalsa applicazione dell‟articolo 17, commi 3 e 13, in relazione all‟articolo 12, comma 5, tutti del Codice di Giustizia Sportiva,sotto il complessivo, concorrente profilo, della necessaria espiazione della pena nell‟ambito della competizione in cui era statacommessa l‟infrazione oggetto di provvedimento disciplinare e della correlativa assolutezza del divieto per il tesserato disvolgere qualsiasi attività agonistica in seguito alla comminazione di una sanzione <strong>sportiva</strong> e esponendo, altresì, che il termine“ giornata” connotasse non i singoli giorni della settimana ma il turno del calendario. L‟appellante chiedeva, pertanto, che laCommissione accertasse l‟irregolare utilizzazione del calciatore Antonaccio da parte della Società Pescara contro il Bari nelCampionato Primavera e la, conseguente, mancata espiazione della giornata di squalifica e comminasse all‟appellata, conriferimento alla gara contro il Paternò del Campionato di Serie C1 in cui era stato schierato il calciatore, la sanzione <strong>sportiva</strong>della perdita della stessa. La Società appellata preliminarmente eccepiva la inammissibilità dell‟impugnazione, non essendostato il giudizio sulla pretesa irregolarità della posizione del calciatore Antonaccio instaurato davanti al Giudice Sportivo surichiesta delle società interessate, come previsto dall‟articolo 24 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva, ma promosso sudeferimento del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie C, con conseguente impossibilità per essa appellatadell‟assunzione della qualità di parte nel procedimento e difetto di legittimazione a proporre appello da parte della SocietàPaternò, essendo solo il Presidente Federale titolare di tale facoltà ai sensi dell‟articolo 33 del Codice di Giustizia Sportiva. Nelmerito il Pescara confutava gli argomenti avversari deducendo l‟ineccepibilità della decisione impugnata. Con la propriapronuncia del 12 maggio 2003 la C.A.F. rigettava l‟eccezione di inammissibilità dell‟appello, sotto il profilo dell‟esistenza diun interesse diretto della Società Paternò all‟applicazione della sanzione relativa alla gara dalla stessa disputata contro lasocietà presso la quale militava il calciatore: fonte di tale statuizione era dalla C.A.F. individuata nella norma generaledell‟articolo 29, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, che prevede che sono legittimati a proporre reclamo nei casiprevisti dal presente codice, le società, loro dirigenti, soci di associazioni e tesserati che ritenendosi lesi nei propri diritti,abbiano interesse diretto al reclamo stesso. Nel merito la C.A.F. osservava che le disposizioni racchiuse nei commi 3 e 13dell‟articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva debbono essere interpretate unitariamente, con la conseguenza, da un canto,che la squalifica non può essere scontata in squadra diversa da quella nella quale il calciatore militava quando è avvenutal‟infrazione e, d‟altro canto, che il divieto di partecipare a qualsiasi attività <strong>sportiva</strong> durante il periodo della squalifica siestende anche alla partecipazione a gare ufficiali di altre squadre della stessa società. La C.A.F. riteneva, inoltre, che ilconcetto di “ giornata” si identificasse in tutti i giorni in cui si articola il turno calcistico. Per queste ragioni l‟appello venivaaccolto e, per l‟effetto, inflitta al Pescara la sanzione <strong>sportiva</strong> della perdita della gara con il Paternò per 0 a 2. Nel ricorsoproposto dalla Vis Pesaro 1898 s.r.l. si deduceva: 1) la ricorrenza del doppio requisito, soggettivo ed oggettivo, previsto dalcitato articolo 32, comma 5, dello Statuto ed in particolare la mancanza di ulteriori mezzi di impugnazione della decisione dellaC.A.F.; 2) nel meri19 to : a) la carenza di legittimazione sia ad causam che ad processum della Società Calcio Paternò; b) ilconseguente passaggio in giudicato della decisione della Commissione Disciplinare irritualmente impugnata dal CalcioPaternò; c) l‟erroneità della pronuncia della C.A.F.. La ricorrente chiedeva, pertanto, che questa Corte dichiarasse la nullitàdella pronuncia della C.A.F. nonché di essere sentita ne l corso del presente procedimento. Il Paternò Calcio, cui la segreteriadella Corte aveva comunicato la pendenza del ricorso avversario e la data di svolgimento della presente udienza, nella propriadifesa orale contestava la mancata conoscenza dell‟oggetto del procedimento e la ammissibilità del ricorso, in quantoincompatibile con il principio della intangibilità del giudicato formatosi sulla pronuncia della C.A.F. e , nel merito, eccepiva laesattezza della prospettazione dei Giudici di Appello. Inoltre le parti hanno illustrato oralmente le proprie difese nel corso dellaudienza di discussione, cui erano state ammesse con provvedimento di questa Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE Va, inprimo luogo, rilevato che la società controinteressata è stata, come già messo in evidenza nella parte espositiva, ritualmente edesaurientemente informata dalla segreteria della Corte dell‟oggetto del procedimento e della data della sua trattazione, nelcorso della quale sono state esplicate in modo pieno le difese orali. Ciò premesso, la prima questione che in ordine logico laCorte è chiamata ad affrontare anche in riferimento all‟eccezione espressamente sollevata dal Calcio Paternò, è quella attinentealla determinazione del proprio ambito di intervento ai sensi dell‟articolo 32 comma 5 dello Statuto Federale nonché allarelazione sussistente tra tale intervento e le pronunce rese da Organi di Giustizia Sportiva di ultima istanza. Relativamente aquest‟ultimo profilo va subito detto che il potere di intervento sussidiario e completativo dell‟Ordinamento Federale attribuitodall‟articolo 32 comma 5 citato a questa Corte non è certamente inteso, come è giurisprudenza costante, ad eludere gli effettipreclusivi e di intangibilità del giudicato già prodottisi, ma è indirizzato a colmare eventuali vuoti di tutela di dirittifondamentali, personali o associativi, non altrimenti protetti. Si tratta, quindi, di un genere di intervento che, come si chiariràsubito, piuttosto che creare disarmonie nel sistema, è rivolto a fornire garanzie di tutela a quelle posizioni soggettive ritenutemeritevoli di considerazione, rispetto alle quali il sistema stesso non possa, comunque e per qualsiasi causa, dare la rispostainvocata ed alla cui mancata protezione corrisponderebbe un sensibile vulnus in termini di equità all‟interno dell‟OrdinamentoFederale. Va, quindi, fugato il dubbio circa una possibile contrapposizione tra il provvedimento in parola (di cui deve cogliersie mettersi in rilievo il carattere straordinario e circoscritto) e provvedimenti di ultima istanza nell‟ambito della giustizia<strong>sportiva</strong>, nel senso che questa Corte ha solo il compito, attraverso l‟esercizio del potere riconosciutole dall‟articolo 32 comma5 citato, di sanare le lesioni dei diritti fondamentali personali o associativi che si fossero prodotte quale occasionaleconseguenza materiale dei provvedimenti stessi e non già di caducare i provvedimenti in sé. Giova solo ricordare che laconcreta vicenda da cui ha preso le mosse la pronuncia di questa Corte nel cosiddetto caso Ternana (C.U. del 1° agosto <strong>2002</strong>),26
aveva ad oggetto la richiesta interpretativa di una norma rivolta a questa Corte da società soccombente in un giudizio, il cuiprovvedimento finale aveva omesso di impugnare, allo scopo di conseguire la pronuncia di un parere incompatibile con lapronuncia a sé sfavorevole e, quindi, di sovvertirne il contenuto all‟esterno delle regole del contraddittorio e del sistema delleimpugnazioni. Il caso già giudicato riguardava in sostanza la stessa parte (in senso formale e sostanziale) del giudizio, che,avendo rinunciato allo strumento tipico di tutela previsto dall‟Ordinamento Federale, aveva direttamente investito, pur neldifetto del presupposto della sussidiarietà di cui all‟articolo 32, questa Corte perché mutasse i propri panni di interprete inquelli indebiti di giudice rescindente, istituzionalmente spettanti all‟Organo di Giustizia Sportiva deliberatamente econsapevolmente pretermesso. Ben diversa, come si vedrà oltre, è la situazione registrabile nella presente fattispecie. Vaadesso determinata la portata del ricorso, ex art. 32 comma 5 , secondo la struttura e la concezione della norma in parola, edindividuata la latitudine delle condizioni in cui inscrivere i possibili provvedimenti di questa Corte per stabilirne l‟atteggiarsidel contenuto. Deve, quindi, affrontarsi il tema delle situazioni soggettive utilmente deducibili nel presente procedimento. Perquanto attiene alla nozione di diritti fondamentali, personali o associativi, è da ritenere che il bene tutelato e sotteso a taleformula sia la piena esplicazione dei diritti spettanti ai singoli o alle società in ambito sportivo e che l‟intensità della relativatutela vada commisurata al momento in cui se ne chiede la attuazione e con riguardo alla irreparabilità della lesione ed allaconseguente compromissione della posizione stessa. E‟ evidente l‟impossibilità di predisporre un catalogo di siffatti dirittifondamentali, ma si può pensare alle corrispondenti categorie ordinanti del diritto comune ed in particolare a quelle relativealla personalità delle persone fisiche e giuridiche e ai modi della relativa esplicazione soprattutto nell‟ambito della formazionesociale in cui vengono esercitati. Del resto, come prima anticipato, il carattere fondamentale dei diritti in questione va accertatocon riferimento al tempo nel quale se ne chiede tutela, nel senso che per evitare la postergazione della tutela stessa si rendenecessario l‟immediato intervento di questa Corte. Peraltro, genesi e finalità dell‟articolo 32 comma 5 vanno identificate nellanecessità di creare all‟interno dell‟Ordinamento Federale una camera di compensazione a vantaggio di quelle posizionisoggettive, personali o associative, che, come si dirà subito, se non riconosciute in ambito federale, con ragionevoleprevedibilità spingerebbero gli affiliati o i tesserati a perseguirne la tutela nel terreno del diritto comune. E‟, quindi, nellaprospettiva di ravvicinamento ed armonizzazione tra Ordinamento Federale e diritto comune e della eliminazione delle frattureche vi si dovessero frapporre, che va inteso il ruolo di questa Corte ai sensi dell‟art. 32 comma 5, e cioè di una sorta disentinella dei diritti misconosciuti o non altrimenti tutelati, il cui spettro è insuscettibile di specifica, preventivadeterminazione. Essi vanno, al contrario, qualificati applicando alle specifiche circostanze del caso i generali criteri definitoriprima esposti, in modo da far risaltare la natura delle singole posizioni soggettive sottoposte all‟esame della Corte, apprezzarneil grado di “fondamentalità” e valutare la gravità della distorsione che, sul piano complessivo dell‟Ordinamento Federale, lamancata protezione comporterebbe. Alla stregua delle osservazioni fin qui svolte può darsi risposta alle eccezioni sollevatedalla odierna intimata nel corso della propria difesa. Va, in primo luogo, escluso che il ricorso sia stato proposto in prospettivae con finalità impugnatorie della pronuncia della C.A.F. e che si tratti di (altrimenti improprie ed inammissibili) richieste,effettuate dalle medesime parti processuali, di riesame di decisioni rese da Organi di ultima istanza formulate in un (del tuttoinimmaginabile) terzo grado di giudizio federale. Si deve parimenti escludere, per le ragioni prima indicate, che il ricorso exart. 32 comma 5 possa essere concepito, sempre dalle parti dello stesso giudizio, in funzione caducatoria o anchesemplicemente elusiva di un intangibile giudicato: in questo senso non può che confermarsi la costante giurisprudenza diquesta Corte. Tuttavia, le circostanze della fattispecie consentono di qualificare in termini del tutto diversi l‟ odierno ricorso ela natura dei fini per suo tramite perseguiti per nulla contraddittori rispetto ai principi appena enunciati. Ed invero, lacaratteristica peculiare e contraddistintiva dell‟ odierno ricorso è, dal punto di vista procedurale, di essere stato proposto in viaprincipale da soggetto estraneo (per non esserne, comunque, stato parte) al procedimento all‟ esito del quale fu pronunciato ilprovvedimento delle cui conseguenze pregiudizievoli esso chiede a questa Corte l‟eliminazione. Può ulteriormente osservarsiche la pronuncia della C.A.F. ha inciso sulla configurazione della classifica del Campionato di Serie C1 e di fatto ridisegnato lacollocazione della Società ricorrente ed interveniente in raffronto con quella del Calcio Paternò, che si trova come loro nellezone esposte al rischio della retrocessione nella serie inferiore, cui è stato attribuito un incremento di punti in virtù dellapronuncia della C.A.F.. Ora, è certo che nei confronti della Società ricorrente (cui non è stato spiegabilmente esteso ilcontraddittorio nei due gradi del giudizio disciplinare non essendo determinabile a priori l‟assetto che la classifica avrebbepotuto assumere dopo la decisione della C.A.F.) l‟Ordinamento Federale non preveda il rimedio generale – né rimedioassimilabile nella funzione e nei presupposti – che il diritto comune predispone a favore del terzo negativamente influenzato dauna pronuncia ormai passata in giudicato che abbia in concreto disposto di un suo diritto. Nel caso attuale tale diritto consistenel mantenimento della situazione di classifica anteriore, nella quale la Società oggi intimata occupava una posizione menovantaggiosa e, come tale, meno capace di esporre la ricorrente al rischio della retrocessione nella serie inferiore. Ed allora, acolmare questa lacuna ordinamentale, la cui permanenza alimenterebbe il pericolo della separatezza tra Ordinamento federaleed ordinamento di diritto comune e discriminerebbe negativamente i tesserati o gli affiliati cui non venisse riconosciuta identitàdi posizioni legittimanti o rimedi sostanziali e processuali rispetto ai soggetti del diritto comune, ben si presta –conformemente alle intenzioni ed ai fini del costituente federale – la presente sede. E‟ qui che deve, pertanto, trovarerecepimento la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 177 del 1995) che – nel ritenere indispensabileconsentire al terzo, toccato dal giudicato amministrativo, di far valere le sue ragioni dotandolo di uno strumento equivalente aquello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze, ha dichiarato illegittime le norme in materia digiudizio davanti agli Organi di giustizia amministrativa nella parte in cui non prevedono l‟esperibilità davanti ad essidell‟opposizione di terzo ordinaria di cui all‟articolo 404 Cod. Proc. Civ.. Da questo punto di vista emerge la ricorrenza nellapresente fattispecie del requisito dell‟assenza nell‟Ordinamento Federale di strumenti di garanzia corrispondenti o equivalenti aquelli dell‟opposizione di terzo e che la presente è l‟unica sede nella quale tale lacuna si sarebbe potuta fruttuosamente27
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