telefonia mobile.pdf - Comune di Reggio Emilia
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4.In conformità a quanto previsto dall’ art. 19 della Direttiva <strong>di</strong> cui alla Deliberazione dellaGiunta regionale n. 197/2001, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> installazione <strong>di</strong> cui all’art.8 non si applica agliimpianti microcellulari o picocellulari da collocare sugli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> valore storicoarchitettonico e monumentale <strong>di</strong> cui all’art. 3, c.1, lett. h) punto 3), fatte salve lecompetenze della Soprintendenza per gli immobili oggetto <strong>di</strong> specifiche <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>tutela ai sensi del pertinente articolato del D. Lgs. 22/01/2004 n.42, quando non sidetermini alcuna significativa influenza sulla percezione visiva del manufatto e<strong>di</strong>lizio,rientrando in tale ipotesi, in particolare, l’inserimento degli apparati all’interno <strong>di</strong>insegne <strong>di</strong> attività commerciali o terziarie autorizzate negli e<strong>di</strong>fici in questione.CAPO III - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI GIA’AUTORIZZATIArt. 12 – Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti1. Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle <strong>di</strong>sposizioni del presente regolamentoriguardano:a) la riconfigurazione;b) il risanamento o la bonifica, con o senza delocalizzazione;c) la <strong>di</strong>smissione o cessazione.Art. 13 – Mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> impianti esistenti1. Le riconfigurazioni non comportanti variazioni <strong>di</strong> esposizione ai campi elettrici, sonooggetto <strong>di</strong> comunicazione al <strong>Comune</strong>, all’ARPA e all’AUSL accompagnata daasseverazione del rispetto dei requisiti che abilitano alla procedura semplificata.2. Sono, altresì, oggetto <strong>di</strong> semplice comunicazione agli enti <strong>di</strong> cui al precedente comma,le riconfigurazioni che comportano la riduzione dell’esposizione ai campielettromagnetici.3. Le mo<strong>di</strong>fiche delle installazioni esistenti che determinano un incremento <strong>di</strong> campoelettrico debbono essere autorizzate.4. Le riconfigurazioni <strong>di</strong> impianti esistenti ubicati nelle fasce territoriali in prossimità <strong>di</strong>ricettori sensibili <strong>di</strong> cui all’ art. 3 c.1, lett. h), punti 1) e 2), così come definite alla lett. i)del medesimo art. 3 c.1, sono consentite a con<strong>di</strong>zione che perseguano il principio <strong>di</strong>minimizzazione <strong>di</strong> cui all’ art. 8 c.4 e 25 del presente Regolamento.5. Fermo restando che gli interventi <strong>di</strong> riconfigurazione non rientrano tra quelli daprevedere nel Programma <strong>di</strong> cui all’ art. 3, c. 1, lett. g), in caso interventi comportantiincremento dei valori riguardanti i parametri ra<strong>di</strong>oelettrici ne è vietata la richiesta nelcorso del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> istruttoria ed autorizzazione del Programma medesimo,intendendosi aperto tale periodo con la data <strong>di</strong> presentazione del Programma.Art. 14 – Risanamento e bonifica visiva <strong>di</strong> impianti esistenti1. Gli interventi <strong>di</strong> risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi alrispetto dei limiti <strong>di</strong> esposizione fissati dalla normativa sovraor<strong>di</strong>nata vigente.2. Il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> approvare perio<strong>di</strong>camente un elenco <strong>di</strong> installazioni e impiantida bonificare per motivi <strong>di</strong> intrusione visiva e <strong>di</strong> negativo impatto sul passaggio visualeo perché costituenti non appropriato vincolo allo sviluppo urbanistico del territorio.