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Determina - Comune di Pietrasanta

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<strong>di</strong> esclusione rivelatosi illegittimo>> e, dunque, venuta a conoscenza per le vie brevi che la graduatoriafinale è rimasta immutata, <strong>di</strong> porre nuovamente in essere il sorteggio tra l’ATI suddetta e l’impresaEREDI BERNARDO SNC DI BERNARDO VINCENZO & C. <strong>di</strong> GALLICCHIO (PZ);- che l’impresa ING. G. LOMBARDI & C. COSTRUZIONI EDILIZIE SRL, CASORIA (NA) in ATICON D’ANGELO TRIVELLAZIONI DI D’ANGELO FERDINANDO, TEVEROLA (CE), a supportogiuri<strong>di</strong>co della richiesta sopra formulata, richiama le seguenti sentenze giurisprudenziali: Cons. StatoSez V 22/11/96 n. 1389 e T.A.R. Veneto Sez. I 9/5/96 n. 901), . Costituisce affermazione pacifica ingiurisprudenza che l’esigenza <strong>di</strong> rinnovare gli atti <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento a causa della loro invali<strong>di</strong>tà deveessere contemperato con il principio <strong>di</strong> conservazione della attività legittimamente espletata, cioè noncoinvolta nel vizio rilevato. Il rinnovamento del calcolo della soglia <strong>di</strong> anomalia e la conseguenteesclusione delle offerte anomale non ha prodotto un esito finale <strong>di</strong>verso da quello precedente, e,pertanto, ne consegue che nessun vizio può addebitarsi al già eseguito sorteggio, venendo a mancare la

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