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L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA ...

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Capitolo I<br />

decisionale che deve caratterizzare l’approccio ad un’attività commerciale da parte di un<br />

consumatore. Il campo di applicazione della pratica commerciale scorretta, in base<br />

all’art.19 del Codice del Consumo, è definito su un preciso piano temporale: il prima, il<br />

durante e il dopo la realizzazione di un’attività commerciale e ciò consente una<br />

protezione che obbliga il mantenimento di una diligenza professionale e un’attenzione<br />

al comportamento economico del consumatore costante e precisa.<br />

Continuando l’analisi delle definizioni che si rinvengono nell’art.18 del decreto<br />

legislativo 206/2005, infine, alla lett. e) del medesimo articolo del Codice si legge la<br />

definizione di una particolare attività e che si estrinseca nel “falsare in misura rilevante<br />

il comportamento economico dei consumatori 41 ”. Questa stessa definizione, tuttavia,<br />

non viene impiegata in alcuna norma dispositiva del Codice del consumo perché l’art.20<br />

comma 2 e 3, nello stabilire un divieto alle pratiche commerciali scorrette, afferma<br />

come elemento costitutivo della fattispecie l’idoneità a falsare in maniera apprezzabile<br />

il comportamento economico dei consumatori.<br />

Quanto riportato dall’art.20 del codice del consumo si pone in lieve disaccordo con la<br />

direttiva comunitaria, mentre la formula espressa dall’art.18 è proprio quella voluta dal<br />

legislatore europeo. Cercare di individuare i confini precisi imposti da queste due<br />

espressioni, però, appare poco rilevante perché la rilevanza stessa dell’incidenza di un<br />

comportamento economico deve essere posta in relazione con l’idoneità della pratica<br />

commerciale ad alterare sensibilmente la consapevolezza dell’acquirente nel prendere<br />

decisioni 42 . Come già avvenuto per altre definizioni dell’articolo 18, anche nel caso<br />

della lettera e), alcune espressioni appaiono oscure e necessitano di ulteriori<br />

approfondimenti, come, per esempio, la locuzione “decisione di natura commerciale 43 ”,<br />

espressione non molto felice e che è stata riportata nell’ordinamento italiano senza<br />

un’interpretazione più consona, ma che saranno chiarite nell’approfondimento che<br />

41 L’Art. 18 lett. e) del decreto legislativo 206/2005 nel proporre la definizione che spiega cosa si intenda<br />

con l’espressione falsare il comportamento economico dei consumatori afferma in modo quasi<br />

lapalissiano che si verifica tale situazione quando si impiega una pratica commerciale idonea ad alterare<br />

sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto<br />

ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;”<br />

42 Cfr. Ubertazzi, op. cit, p. 325<br />

43 Cfr. De Cristofaro, op. cit, p.155<br />

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