L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA ...
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Capitolo II<br />
ingestibile e corre il rischio di indebolire, in un flusso indistinto di comunicazioni,<br />
l’attività critica di ogni individuo. Per chiarire ulteriormente tale concetto, infatti, in<br />
linea con quanto afferma anche Tomàs Maldonado nella Critica della ragione<br />
informatica 6 , la ridondanza, oltre una determinata soglia critica, porta alla noia<br />
percettiva. Quando i messaggi sono troppi o scarsamente differenziati, per usare la<br />
terminologia del “gestaltismo”, non vengono percepiti come figure contrapposte a un<br />
fondo, bensì tutto diventa fondo, rumore di fondo, generando confusione e portando il<br />
consumatore a non possedere i giusti mezzi per prendere decisioni commerciali oculate.<br />
Sintetizzando il tutto, si individua l’esistenza di due determinate fattispecie<br />
legate al profilo informativo di una comunicazione pubblicitaria o di una pratica<br />
commerciale scorretta in generale, che nello specifico sono, la presentazione e<br />
diffusione di dati inequivocabilmente falsi e una seconda in cui le informazioni stesse,<br />
pur veritiere, sono proposte in maniera distorta 7 . Entrambe le fattispecie pongono come<br />
metro di riferimento per misurare la propria decettività, l’alterazione della capacità del<br />
consumatore, in relazione alla determinata attività che in quel momento è in atto, di<br />
prendere decisioni e proprio in base a ciò risulta immediatamente molto evidente come<br />
sia più difficile determinare e identificare come illecite pratiche appartenenti alla<br />
seconda fattispecie piuttosto che alla prima. Quando, a titolo esemplificativo, il prodotto<br />
non corrisponde alle descrizioni fornite o il prezzo e la modalità di determinazione dello<br />
stesso risultano scorrette è facile interpretare un nesso di causalità decisamente forte fra<br />
una scelta commerciale operata da un’acquirente, la propria insoddisfazione e i motivi<br />
che hanno indotto l’individuo a prendere una decisione errata. La norma, inoltre, non si<br />
focalizza su una determinata condotta vietata, ma secondo il modello dell’illecito a<br />
forma libera, solo sul suo effetto 8 , ossia quello decettivo che, dunque, può estrinsecarsi<br />
in qualsiasi maniera: attraverso il contenuto del messaggio, la modalità espositiva, gli<br />
effetti sonori e visivi o le eventuali omissioni. L’unico elemento che si puntualizza<br />
nell’incipit del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005 è, invece, la<br />
6<br />
Cfr. L. Bifulco, G. Vitiello, Sociologi della comunicazione, un’antologia di studi sui media, Ipermedium<br />
libri, Napoli, 2004 p.186<br />
7<br />
Come esempio, infatti, si è appena rilevato il caso, di come una sovrabbondanza divulgativa porti al<br />
risultato di una cattiva informazione.<br />
8<br />
Cfr. I. Principe, Pratiche ingannevoli e pubblicità ingannevole, in Codice del Consumo. Commentario a<br />
cura di Alpa e Rossi Carleo, Esi, Napoli, 2005, p. 184.<br />
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