05.12.2012 Views

L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA ...

L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA ...

L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Capitolo II<br />

ingestibile e corre il rischio di indebolire, in un flusso indistinto di comunicazioni,<br />

l’attività critica di ogni individuo. Per chiarire ulteriormente tale concetto, infatti, in<br />

linea con quanto afferma anche Tomàs Maldonado nella Critica della ragione<br />

informatica 6 , la ridondanza, oltre una determinata soglia critica, porta alla noia<br />

percettiva. Quando i messaggi sono troppi o scarsamente differenziati, per usare la<br />

terminologia del “gestaltismo”, non vengono percepiti come figure contrapposte a un<br />

fondo, bensì tutto diventa fondo, rumore di fondo, generando confusione e portando il<br />

consumatore a non possedere i giusti mezzi per prendere decisioni commerciali oculate.<br />

Sintetizzando il tutto, si individua l’esistenza di due determinate fattispecie<br />

legate al profilo informativo di una comunicazione pubblicitaria o di una pratica<br />

commerciale scorretta in generale, che nello specifico sono, la presentazione e<br />

diffusione di dati inequivocabilmente falsi e una seconda in cui le informazioni stesse,<br />

pur veritiere, sono proposte in maniera distorta 7 . Entrambe le fattispecie pongono come<br />

metro di riferimento per misurare la propria decettività, l’alterazione della capacità del<br />

consumatore, in relazione alla determinata attività che in quel momento è in atto, di<br />

prendere decisioni e proprio in base a ciò risulta immediatamente molto evidente come<br />

sia più difficile determinare e identificare come illecite pratiche appartenenti alla<br />

seconda fattispecie piuttosto che alla prima. Quando, a titolo esemplificativo, il prodotto<br />

non corrisponde alle descrizioni fornite o il prezzo e la modalità di determinazione dello<br />

stesso risultano scorrette è facile interpretare un nesso di causalità decisamente forte fra<br />

una scelta commerciale operata da un’acquirente, la propria insoddisfazione e i motivi<br />

che hanno indotto l’individuo a prendere una decisione errata. La norma, inoltre, non si<br />

focalizza su una determinata condotta vietata, ma secondo il modello dell’illecito a<br />

forma libera, solo sul suo effetto 8 , ossia quello decettivo che, dunque, può estrinsecarsi<br />

in qualsiasi maniera: attraverso il contenuto del messaggio, la modalità espositiva, gli<br />

effetti sonori e visivi o le eventuali omissioni. L’unico elemento che si puntualizza<br />

nell’incipit del comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 206/2005 è, invece, la<br />

6<br />

Cfr. L. Bifulco, G. Vitiello, Sociologi della comunicazione, un’antologia di studi sui media, Ipermedium<br />

libri, Napoli, 2004 p.186<br />

7<br />

Come esempio, infatti, si è appena rilevato il caso, di come una sovrabbondanza divulgativa porti al<br />

risultato di una cattiva informazione.<br />

8<br />

Cfr. I. Principe, Pratiche ingannevoli e pubblicità ingannevole, in Codice del Consumo. Commentario a<br />

cura di Alpa e Rossi Carleo, Esi, Napoli, 2005, p. 184.<br />

45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!