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L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA ...

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Capitolo I<br />

nell’art. 2, insieme a tutte le altre definizioni nell’ambito delle disposizioni generali. Il<br />

legislatore italiano, in linea con la maggior parte dei legislatori nazionali dei Paesi Ue<br />

che hanno già recepito la direttiva nei loro ordinamenti, ha evitato di proporre nel<br />

decreto legislativo 145/2007 un articolo recante la spiegazione di consumatore medio né<br />

ha inglobato, in nessun altro modo, il considerando n.18. Si deduce da ciò che i<br />

lineamenti del consumatore medio e l’interpretazione che si deve attribuire a questa<br />

figura emergono principalmente dall’esame delle sentenze pregiudiziali della Corte di<br />

Giustizia, sebbene, è da precisare, che queste vengano contestualizzate nelle società in<br />

cui devono essere calate. Come riportato nel “considerando” 18, infatti, “la nozione di<br />

consumatore non è statica” e di conseguenza le autorità nazionali devono esercitare la<br />

propria facoltà di giudizio per determinare la reazione tipica del consumatore in ogni<br />

specifica fattispecie. Ogni acquirente, infatti, forma un proprio giudizio e si crea<br />

opinioni difformi in base alla presentazione, alla natura, alla diffusione del prodotto e un<br />

ruolo fondamentale è svolto anche dal luogo di vendita e/o di fornitura. I fattori culturali<br />

pertinenti di ogni individuo non possono essere tralasciati e quindi è d’obbligo che la<br />

nozione di consumatore non sia la stessa in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.<br />

Volendo riportare un semplice esempio, infatti, l’utilizzo di parole straniere da parte di<br />

un operatore professionale, in occasione di iniziative commerciali rivolte ai<br />

consumatori, potrebbe dare luogo a risultati disuguali in relazione al paese della<br />

Comunità Europea considerato: in alcuni luoghi l’utilizzo di una particolare<br />

terminologia potrebbe essere considerata decettiva e far ricadere il messaggio<br />

pubblicitario o la presentazione stessa del prodotto nel novero delle pratiche<br />

commerciali sleali, mentre in altri non sarebbe possibile rilevare alcun aspetto o profilo<br />

di illegittimità. Il legislatore comunitario, in ogni caso, prescrive preganti obblighi di<br />

informazione a carico degli operatori professionali per promuovere la libera<br />

concorrenza nel mercato interno e tutelando ogni individuo che in esso opera.<br />

Fino a quando non si consolidi la nozione di consumatore medio nei vari<br />

ordinamenti è sempre incerto stabilire quali margini di discrezionalità abbiano i<br />

Tribunali nazionali nel prendere decisioni in merito ai soggetti destinatari di una pratica<br />

giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della<br />

giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella<br />

fattispecie”.<br />

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