L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE: DALLA ...
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Capitolo I<br />
nell’art. 2, insieme a tutte le altre definizioni nell’ambito delle disposizioni generali. Il<br />
legislatore italiano, in linea con la maggior parte dei legislatori nazionali dei Paesi Ue<br />
che hanno già recepito la direttiva nei loro ordinamenti, ha evitato di proporre nel<br />
decreto legislativo 145/2007 un articolo recante la spiegazione di consumatore medio né<br />
ha inglobato, in nessun altro modo, il considerando n.18. Si deduce da ciò che i<br />
lineamenti del consumatore medio e l’interpretazione che si deve attribuire a questa<br />
figura emergono principalmente dall’esame delle sentenze pregiudiziali della Corte di<br />
Giustizia, sebbene, è da precisare, che queste vengano contestualizzate nelle società in<br />
cui devono essere calate. Come riportato nel “considerando” 18, infatti, “la nozione di<br />
consumatore non è statica” e di conseguenza le autorità nazionali devono esercitare la<br />
propria facoltà di giudizio per determinare la reazione tipica del consumatore in ogni<br />
specifica fattispecie. Ogni acquirente, infatti, forma un proprio giudizio e si crea<br />
opinioni difformi in base alla presentazione, alla natura, alla diffusione del prodotto e un<br />
ruolo fondamentale è svolto anche dal luogo di vendita e/o di fornitura. I fattori culturali<br />
pertinenti di ogni individuo non possono essere tralasciati e quindi è d’obbligo che la<br />
nozione di consumatore non sia la stessa in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.<br />
Volendo riportare un semplice esempio, infatti, l’utilizzo di parole straniere da parte di<br />
un operatore professionale, in occasione di iniziative commerciali rivolte ai<br />
consumatori, potrebbe dare luogo a risultati disuguali in relazione al paese della<br />
Comunità Europea considerato: in alcuni luoghi l’utilizzo di una particolare<br />
terminologia potrebbe essere considerata decettiva e far ricadere il messaggio<br />
pubblicitario o la presentazione stessa del prodotto nel novero delle pratiche<br />
commerciali sleali, mentre in altri non sarebbe possibile rilevare alcun aspetto o profilo<br />
di illegittimità. Il legislatore comunitario, in ogni caso, prescrive preganti obblighi di<br />
informazione a carico degli operatori professionali per promuovere la libera<br />
concorrenza nel mercato interno e tutelando ogni individuo che in esso opera.<br />
Fino a quando non si consolidi la nozione di consumatore medio nei vari<br />
ordinamenti è sempre incerto stabilire quali margini di discrezionalità abbiano i<br />
Tribunali nazionali nel prendere decisioni in merito ai soggetti destinatari di una pratica<br />
giurisdizionali e le autorità nazionali dovranno esercitare la loro facoltà di giudizio tenendo conto della<br />
giurisprudenza della Corte di giustizia, per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella<br />
fattispecie”.<br />
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