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AUTUNNO DI SFIDE

FederalberghiRomaOR04-2016

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Sett<br />

e<br />

IVA E PORTALI<br />

<strong>DI</strong> PRENOTAZIONE<br />

Il parere dell’Agenzia delle Entrate dà ragione a Federalberghi<br />

di Loredana Tozzi<br />

L’Agenzia delle Entrate<br />

ha ora chiarito che l’IVA<br />

sulle commissioni<br />

pagate ai portali che<br />

operano in altri paesi<br />

UE è sempre dovuta<br />

Agenzia delle Entrate, in risposta<br />

L’ ad un’istanza di Federalberghi nazionale,<br />

ha fornito importanti chiarimenti<br />

inerenti la correttezza delle procedure<br />

fiscali poste in essere da alcuni portali<br />

di prenotazione online che hanno sede<br />

in altri paesi UE, in relazione all’alloggio<br />

in strutture ricettive non gestite in forma<br />

imprenditoriale o in immobili privati per<br />

brevi periodi.<br />

Nell’istanza presentata all’Agenzia delle<br />

Entrate la Federalberghi aveva segnalato<br />

che tali portali emettono fatture senza<br />

IVA italiana, applicando il meccanismo<br />

del cosiddetto Reverse Charge anche<br />

nei casi in cui la struttura ricettiva è<br />

priva di partita IVA con la conseguenza<br />

di un’evasione totale dell’imposta, che<br />

non viene pagata né dal portale né dalla<br />

struttura.<br />

In considerazione dei risvolti concorrenziali<br />

a danno delle imprese ricettive che<br />

svolgono una regolare attività imprenditoriale,<br />

Federalberghi aveva pertanto<br />

chiesto di sapere se l’IVA italiana, a suo<br />

avviso comunque dovuta sulle commissioni<br />

d’intermediazione, debba essere<br />

versata dal soggetto che emette la fattura,<br />

nominando un rappresentante fiscale<br />

o identificandosi direttamente in Italia.<br />

Secondo quanto prospettato da Federalberghi<br />

nell’istanza infatti, ai sensi<br />

dell’art. 7-sexies, comma 1, lettera a)<br />

del DPR 633/72, sono territorialmente<br />

rilevanti in Italia le prestazioni d’intermediazione<br />

rese a committenti non<br />

soggetti passivi, quando l’operazione<br />

sottostante si considera effettuata nel<br />

territorio dello Stato. Pertanto i servizi<br />

d’intermediazione resi a committenti italiani<br />

(i.e. le commissioni che le strutture<br />

ricettive pagano ai portali), in relazione<br />

a prenotazioni di alloggi situati in Italia,<br />

sono sempre assoggettati all’IVA italiana,<br />

indipendentemente dal fatto che il<br />

committente (la struttura ricettiva) sia o<br />

meno un soggetto passivo.<br />

L’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito<br />

che l’IVA sulle commissioni pagate ai<br />

portali che operano in altri paesi UE è<br />

sempre dovuta. Se la struttura ricettiva<br />

ha la partita IVA, essa si dovrà fare<br />

carico del versamento in regime di inversione<br />

contabile. Se la struttura non ha<br />

partita IVA, dovrà essere invece il portale<br />

ad identificarsi in Italia e ad emettere<br />

fattura con IVA italiana.<br />

Come la stessa Agenzia ha osservato ciò<br />

implica, in parte, la verifica di situazioni<br />

di fatto e dei comportamenti adottati<br />

dagli operatori interessati che è possibile<br />

effettuare solo in sede di accertamento.<br />

Al versamento dell’imposta saranno associate<br />

cospicue sanzioni, che possono<br />

variare tra il 90% ed il 180% dell’imposta<br />

stessa.<br />

Il pronunciamento sancisce parità di<br />

condizioni tra soggetti che operano nello<br />

stesso mercato, vietando esplicitamente<br />

una prassi che genera concorrenza<br />

sleale, danneggiando sia le strutture<br />

alberghiere sia coloro che gestiscono le<br />

nuove forme di ricettività nel rispetto<br />

delle regole.<br />

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