AUTUNNO DI SFIDE
FederalberghiRomaOR04-2016
FederalberghiRomaOR04-2016
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Sett<br />
e<br />
IVA E PORTALI<br />
<strong>DI</strong> PRENOTAZIONE<br />
Il parere dell’Agenzia delle Entrate dà ragione a Federalberghi<br />
di Loredana Tozzi<br />
L’Agenzia delle Entrate<br />
ha ora chiarito che l’IVA<br />
sulle commissioni<br />
pagate ai portali che<br />
operano in altri paesi<br />
UE è sempre dovuta<br />
Agenzia delle Entrate, in risposta<br />
L’ ad un’istanza di Federalberghi nazionale,<br />
ha fornito importanti chiarimenti<br />
inerenti la correttezza delle procedure<br />
fiscali poste in essere da alcuni portali<br />
di prenotazione online che hanno sede<br />
in altri paesi UE, in relazione all’alloggio<br />
in strutture ricettive non gestite in forma<br />
imprenditoriale o in immobili privati per<br />
brevi periodi.<br />
Nell’istanza presentata all’Agenzia delle<br />
Entrate la Federalberghi aveva segnalato<br />
che tali portali emettono fatture senza<br />
IVA italiana, applicando il meccanismo<br />
del cosiddetto Reverse Charge anche<br />
nei casi in cui la struttura ricettiva è<br />
priva di partita IVA con la conseguenza<br />
di un’evasione totale dell’imposta, che<br />
non viene pagata né dal portale né dalla<br />
struttura.<br />
In considerazione dei risvolti concorrenziali<br />
a danno delle imprese ricettive che<br />
svolgono una regolare attività imprenditoriale,<br />
Federalberghi aveva pertanto<br />
chiesto di sapere se l’IVA italiana, a suo<br />
avviso comunque dovuta sulle commissioni<br />
d’intermediazione, debba essere<br />
versata dal soggetto che emette la fattura,<br />
nominando un rappresentante fiscale<br />
o identificandosi direttamente in Italia.<br />
Secondo quanto prospettato da Federalberghi<br />
nell’istanza infatti, ai sensi<br />
dell’art. 7-sexies, comma 1, lettera a)<br />
del DPR 633/72, sono territorialmente<br />
rilevanti in Italia le prestazioni d’intermediazione<br />
rese a committenti non<br />
soggetti passivi, quando l’operazione<br />
sottostante si considera effettuata nel<br />
territorio dello Stato. Pertanto i servizi<br />
d’intermediazione resi a committenti italiani<br />
(i.e. le commissioni che le strutture<br />
ricettive pagano ai portali), in relazione<br />
a prenotazioni di alloggi situati in Italia,<br />
sono sempre assoggettati all’IVA italiana,<br />
indipendentemente dal fatto che il<br />
committente (la struttura ricettiva) sia o<br />
meno un soggetto passivo.<br />
L’Agenzia delle Entrate ha ora chiarito<br />
che l’IVA sulle commissioni pagate ai<br />
portali che operano in altri paesi UE è<br />
sempre dovuta. Se la struttura ricettiva<br />
ha la partita IVA, essa si dovrà fare<br />
carico del versamento in regime di inversione<br />
contabile. Se la struttura non ha<br />
partita IVA, dovrà essere invece il portale<br />
ad identificarsi in Italia e ad emettere<br />
fattura con IVA italiana.<br />
Come la stessa Agenzia ha osservato ciò<br />
implica, in parte, la verifica di situazioni<br />
di fatto e dei comportamenti adottati<br />
dagli operatori interessati che è possibile<br />
effettuare solo in sede di accertamento.<br />
Al versamento dell’imposta saranno associate<br />
cospicue sanzioni, che possono<br />
variare tra il 90% ed il 180% dell’imposta<br />
stessa.<br />
Il pronunciamento sancisce parità di<br />
condizioni tra soggetti che operano nello<br />
stesso mercato, vietando esplicitamente<br />
una prassi che genera concorrenza<br />
sleale, danneggiando sia le strutture<br />
alberghiere sia coloro che gestiscono le<br />
nuove forme di ricettività nel rispetto<br />
delle regole.<br />
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