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23_12_2016larbitro416

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È bene riaffermare che le “Decisioni FIGC” contenute<br />

all’interno del Regolamento, riprendono le normative<br />

della Federazione alla quale è demandata la disciplina<br />

degli aspetti organizzativi delle proprie competizioni, nel<br />

rispetto dei principi fondamentali emanati dagli Organismi<br />

internazionali preposti (IFAB, FIFA,...). In merito alla<br />

questione dell’identificazione dei calciatori, è vigente<br />

l’art.71 delle norme federali, riportato a pagina 35 del<br />

Regolamento, che stabilisce: “L’arbitro, prima di ammettere<br />

nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei<br />

documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti<br />

nell’elenco di gara. Deve, altresì, provvedere ad identificarli<br />

in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale<br />

conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento<br />

ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una<br />

fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra<br />

Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante<br />

apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal<br />

Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati”.<br />

Peraltro, da alcune stagioni, all’interno di un più ampio<br />

processo di informatizzazione, sono state emanate nuove<br />

disposizioni, che integrano quelle esistenti, consentendo<br />

l’uso di procedure “on line”. Così, dunque, è stato previsto<br />

uno stampato (o attestato) provvisorio che sostituisce<br />

a tutti gli effetti per il (breve) periodo di validità la tessera<br />

plastificata, di cui al punto (d) del citato art.71. In questo<br />

senso, ci sono più pronunciamenti degli organismi federali<br />

preposti che hanno statuito che “la tessera provvisoria,<br />

munita di foto, che sostituisce provvisoriamente la tessera<br />

plastificata, è un documento valido a tutti gli effetti per la<br />

identificazione dei calciatori”.<br />

Avrei un quesito in merito alle modalità di identificazione<br />

dei calciatori così come codificata nella Regola 3.<br />

Attualmente, stante il tesseramento effettuato on line di<br />

calciatori e dirigenti, la Federazione rilascia agli stessi<br />

un tessera provvisoria (munita di fotografia) con validità<br />

limitata. Detta tessera provvisoria viene direttamente<br />

stampata dalle società, entrando nell’apposita<br />

piattaforma, attraverso una normalissima stampante.<br />

Nessun timbro e/o firma che ne attesti l’ autenticità<br />

e/o conformità viene successivamente a detta stampa<br />

impresso dalla FIGC.<br />

Mi chiedo come la prassi in uso, cioè quello di consentire<br />

il riconoscimento dei calciatori possa essere compatibile<br />

con l’attuale regolamento del calcio in vigore ovvero<br />

se sia stata omessa questa ulteriore possibilità di<br />

riconoscimento. Stante il tenore del regolamento sono<br />

a chiedere se l’identificazione dei calciatori possa<br />

legittimamente avvenire attraverso queste stampe,<br />

munite magari di foto, che le società stampano sic et<br />

sempliciter dal server della FIGC di riferimento?<br />

In merito alla modifica apportata alla regola 14 dalla<br />

Circolare n. 1 stagione 2016/2017, si chiede se la<br />

medesima è da riferirsi alla sola esecuzione dei calci di<br />

rigore, ovvero anche all’esecuzione dei tiri di rigore per la<br />

determinazione della vincente.<br />

In particolare, chiediamo se, avendo il calciatore<br />

effettuato una finta irregolare in occasione dei tiri di<br />

rigore ed essendo stato ammonito di conseguenza, il tiro<br />

medesimo debba essere effettuato dal calciatore stesso,<br />

ovvero da altro calciatore della stessa squadra.<br />

Nel caso in cui nell’esecuzione di un tiro di rigore il calciatore<br />

attaccante infranga la Regola (ad esempio, effettuando una<br />

finta irregolare), a prescindere dall’esito del tiro, questo dovrà<br />

essere considerato “non realizzato” e, di conseguenza, non<br />

potrà essere ripetuto né dal calciatore che lo ha eseguito né<br />

da un suo compagno.<br />

Rubrica curata dal Modulo “Regolamento, Guida Pratica e<br />

materiale didattico” del Settore Tecnico AIA<br />

n. 4/2016<br />

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