Autorizzazione
23_12_2016larbitro416
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È bene riaffermare che le “Decisioni FIGC” contenute<br />
all’interno del Regolamento, riprendono le normative<br />
della Federazione alla quale è demandata la disciplina<br />
degli aspetti organizzativi delle proprie competizioni, nel<br />
rispetto dei principi fondamentali emanati dagli Organismi<br />
internazionali preposti (IFAB, FIFA,...). In merito alla<br />
questione dell’identificazione dei calciatori, è vigente<br />
l’art.71 delle norme federali, riportato a pagina 35 del<br />
Regolamento, che stabilisce: “L’arbitro, prima di ammettere<br />
nel recinto di gioco i calciatori, deve controllare che i dati dei<br />
documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti<br />
nell’elenco di gara. Deve, altresì, provvedere ad identificarli<br />
in uno dei seguenti modi: a) attraverso la propria personale<br />
conoscenza; b) mediante un documento di riconoscimento<br />
ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti; c) mediante una<br />
fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra<br />
Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio; d) mediante<br />
apposite tessere eventualmente rilasciate dalle Leghe, dal<br />
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati”.<br />
Peraltro, da alcune stagioni, all’interno di un più ampio<br />
processo di informatizzazione, sono state emanate nuove<br />
disposizioni, che integrano quelle esistenti, consentendo<br />
l’uso di procedure “on line”. Così, dunque, è stato previsto<br />
uno stampato (o attestato) provvisorio che sostituisce<br />
a tutti gli effetti per il (breve) periodo di validità la tessera<br />
plastificata, di cui al punto (d) del citato art.71. In questo<br />
senso, ci sono più pronunciamenti degli organismi federali<br />
preposti che hanno statuito che “la tessera provvisoria,<br />
munita di foto, che sostituisce provvisoriamente la tessera<br />
plastificata, è un documento valido a tutti gli effetti per la<br />
identificazione dei calciatori”.<br />
Avrei un quesito in merito alle modalità di identificazione<br />
dei calciatori così come codificata nella Regola 3.<br />
Attualmente, stante il tesseramento effettuato on line di<br />
calciatori e dirigenti, la Federazione rilascia agli stessi<br />
un tessera provvisoria (munita di fotografia) con validità<br />
limitata. Detta tessera provvisoria viene direttamente<br />
stampata dalle società, entrando nell’apposita<br />
piattaforma, attraverso una normalissima stampante.<br />
Nessun timbro e/o firma che ne attesti l’ autenticità<br />
e/o conformità viene successivamente a detta stampa<br />
impresso dalla FIGC.<br />
Mi chiedo come la prassi in uso, cioè quello di consentire<br />
il riconoscimento dei calciatori possa essere compatibile<br />
con l’attuale regolamento del calcio in vigore ovvero<br />
se sia stata omessa questa ulteriore possibilità di<br />
riconoscimento. Stante il tenore del regolamento sono<br />
a chiedere se l’identificazione dei calciatori possa<br />
legittimamente avvenire attraverso queste stampe,<br />
munite magari di foto, che le società stampano sic et<br />
sempliciter dal server della FIGC di riferimento?<br />
In merito alla modifica apportata alla regola 14 dalla<br />
Circolare n. 1 stagione 2016/2017, si chiede se la<br />
medesima è da riferirsi alla sola esecuzione dei calci di<br />
rigore, ovvero anche all’esecuzione dei tiri di rigore per la<br />
determinazione della vincente.<br />
In particolare, chiediamo se, avendo il calciatore<br />
effettuato una finta irregolare in occasione dei tiri di<br />
rigore ed essendo stato ammonito di conseguenza, il tiro<br />
medesimo debba essere effettuato dal calciatore stesso,<br />
ovvero da altro calciatore della stessa squadra.<br />
Nel caso in cui nell’esecuzione di un tiro di rigore il calciatore<br />
attaccante infranga la Regola (ad esempio, effettuando una<br />
finta irregolare), a prescindere dall’esito del tiro, questo dovrà<br />
essere considerato “non realizzato” e, di conseguenza, non<br />
potrà essere ripetuto né dal calciatore che lo ha eseguito né<br />
da un suo compagno.<br />
Rubrica curata dal Modulo “Regolamento, Guida Pratica e<br />
materiale didattico” del Settore Tecnico AIA<br />
n. 4/2016<br />
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