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Rivista "Agricoltura" Regione Piemonte - n. 101 dicembre 2021

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2021 è stato emanato dal Presidente

della Giunta regionale (Regolamento

regionale 3 agosto 2021, n. 10).

Nella redazione si è tenuto conto

di quanto stabilito dalla Legge 24

dicembre 2004, n. 313 “Disciplina

dell’apicoltura”, che è il punto di riferimento

a livello nazionale nel settore

apistico.

In particolare: l’articolo 1 del Regolamento

ne individua l’oggetto,

il ruolo multifunzionale dell’apicoltura,

che non riguarda solo aspetti

di tipo produttivo (miele, propoli,

pappa reale) ma anche il ruolo delle

api in relazione all’impollinazione

ed al conseguente mantenimento

della biodiversità, tema attualmente

considerato di fondamentale importanza.

L’articolo 2 individua le finalità del

Regolamento stesso, tra le quali un

razionale sfruttamento delle risorse

nettarifere, l’incentivazione della

conduzione zootecnica delle api e

la prevenzione di controversie tra

gli apicoltori stanziali e nomadi che

si trovano a produrre in uno stesso

territorio.

L’articolo 3 definisce i criteri per l’individuazione

dei soggetti produttori

apistici, apicoltori amatoriali o per

autoconsumo e delle loro forme as-

sociative: il produttore apistico è la

persona fisica o giuridica che detiene

o possiede e conduce gli alveari

per un numero superiore a 10, compresi

i nuclei, sulla base della rilevazione

in anagrafe apistica nazionale,

e si configura come imprenditore

agricolo professionale. Gli apicoltori

amatoriali o per autoconsumo sono

coloro che possiedono o conducono

meno di 10 alveari.

L’articolo 4 delinea i compiti del

Centro apistico regionale, istituito

presso l’IZSPLV, che svolge funzioni

di supporto tecnico e scientifico per

il settore apistico.

L’articolo 5 fornisce la definizione

di sciame e nucleo, che non era

stata mai formalmente definita: lo

sciame naturale è l’insieme di ape

regina, operaie e fuchi che si forma

nel periodo di riproduzione delle

colonie e si allontana per formarne

una nuova.

L’articolo 6 stabilisce le linee guida

per la pratica del nomadismo in

apicoltura. In relazione a quest’ultimo

argomento, si evidenzia come

sia stata pressante l’esigenza di regolamentare

gli spostamenti degli

apicoltori che effettuano il nomadismo

in Piemonte, in particolar modo

nelle zone collinari e montane in cui

sono già attivi apicoltori stanziali,

al fine di contemperare gli interessi

di entrambe le parti e di evitare un

sovraffollamento di apiari nelle suddette

zone nei periodi di maggiore

disponibilità di fioriture.

Dopo una prima fase di applicazione,

in cui si monitorerà l’efficacia del

nuovo Regolamento, sarà possibile

valutare l’opportunità di introdurre

modifiche o integrazioni al testo

normativo.

IL NUOVO REGOLAMENTO

MIRA A UN ADEGUATO

SFRUTTAMENTO DELLE

RISORSE NETTARIFERE,

A INCENTIVARE

LA CONDUZIONE

ZOOTECNICA DELLE

API E PREVENIRE LE

CONTROVERSIE TRA

GLI APICOLTORI

STANZIALI E NOMADI

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