12.01.2024 Views

Monografia Molestie Olfattive 3^ edizione

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MOLESTIE OLFATTIVE<br />

emissioni in atmosfera, per includere i valori limite relativi alle emissioni odorigene al fine di prevenire<br />

e limitare le molestie olfattive prodotte da attività antropiche. xx<br />

Alla data di pubblicazione della presente monografia, sono stati predisposti disegni di legge in tema<br />

di odori dalle seguenti regioni:<br />

La regione Sicilia ha elaborato il disegno di legge n. 565/2009, con il quale ha definito “Norme in<br />

materia di caratterizzazione e contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad<br />

impatto odorigeno” la cui applicazione è prevista per tutte le installazioni soggette ad Autorizzazione<br />

Integrata Ambientale che, in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni svolte, possano<br />

determinare emissioni olfattive. Le disposizioni saranno applicabili, inoltre, a tutti i progetti sottoposti<br />

a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA da cui possano derivare<br />

emissioni odorigene.<br />

La regione Veneto ha presentato i progetti di legge nn. 27 (Disposizioni per la prevenzione e la<br />

limitazione delle emissioni odorigene da attività antropiche) e 46 (Misure per la prevenzione e<br />

limitazione delle emissioni odorigene in atmosfera ai sensi dell’art. 272-bis”) del 2021. Il comitato VIA<br />

della Provincia di Vicenza ha emanato, inoltre, a maggio 2020 un documento dal titolo “Orientamento<br />

operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno nelle istruttorie di Valutazione di Impatto<br />

Ambientale e Assoggettabilità”<br />

Infine, la Regione Umbria ha avanzato la proposta di legge n. 708/2021 recante “Disciplina in materia<br />

di emissioni odorigene”.<br />

2.4 L’impatto della nuova norma<br />

Le ricadute della modifica normativa per le attività industriali possono essere valutate in termini<br />

positivi in relazione al fatto che la definizione di criteri di gestione e di limiti di riferimento all’interno<br />

dei titoli autorizzativi contribuiranno a realizzare quella “certezza del diritto” necessaria per indirizzare<br />

i comportamenti dei soggetti a vario titolo interessati (imprese, enti di controllo, magistratura).<br />

L’odore, alla stregua di qualsiasi altra causa di emissioni in atmosfera, a seguito della nuova norma,<br />

sarà regolamentato dalle disposizioni contenute nell’art. 269 - Autorizzazione alle emissioni in<br />

atmosfera per gli stabilimenti, del D. Lgs 152/06 il quale articolo prescrive, per tutti gli stabilimenti<br />

che producono emissioni, di dotarsi di apposita autorizzazione.<br />

La violazione del precetto è sanzionata sulla base dell’art. 279, che al comma 2 stabilisce: “chi,<br />

nell’esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione, dagli<br />

Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa<br />

di cui all’articolo 271 è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a 10.000 euro. Se<br />

i valori limite violati sono contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni<br />

previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.<br />

Il fatto che i valori limite relativi alle emissioni odorigene possano, a tutti gli effetti, comparire in<br />

autorizzazione, se da un lato comporta il fatto che un eventuale superamento o violazione sia<br />

penalmente sanzionato con un’ammenda fino a 10.000 euro, o con l’arresto fino ad un anno, dall’altro<br />

determina il livello al di sotto del quale le emissioni di odore debbano essere considerate lecite.<br />

In futuro la “molestia olfattiva” fin qui praticamente sempre ricondotta alla fattispecie di “getto<br />

pericoloso di cose” disciplinata dall’art. 674 del codice penale, reato per accertare il quale si è fatto<br />

ricorso a criteri di valutazione “soggettivi” in merito alla “tollerabilità” di tali molestie, sarà ricondotta<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!