Monografia Molestie Olfattive 3^ edizione
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MOLESTIE OLFATTIVE<br />
nelle altre procedure di verifica e/o autorizzazione ambientale che considerino le emissioni in<br />
atmosfera. 1<br />
Nel merito, gli indirizzi hanno ad oggetto i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 272 bis<br />
D.Lgs. 152/2006, costituendo un riferimento utilizzabile negli ambiti di discrezionalità tecnicoamministrativa<br />
senza interferire con l’applicazione delle linee guida regionali.<br />
Alla luce della base giuridica e delle nozioni di emissioni in atmosfera e di emissioni odorigene, gli<br />
autori degli indirizzi propongono due principi fondamentali:<br />
1) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e, conseguentemente, l’AUA, sono legittimate, in caso<br />
di impianti e attività aventi potenziale impatto odorigeno, a regolamentare le emissioni odorigene; e<br />
2) le domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e le domande di AUA per gli stabilimenti<br />
in cui sono presenti impianti/attività aventi potenziale impatto odorigeno devono contenere una<br />
descrizione e valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo.<br />
Alla luce di tali principi, il documento prosegue su due fronti: (1) individuazione degli impianti e attività<br />
aventi un potenziale impatto odorigeno; e (2) scelta del contenuto istruttorio che deve caratterizzare<br />
la domanda di autorizzazione e la procedura autorizzativa.<br />
Sotto il primo profilo, gli indirizzi forniscono un elenco di riferimento di impianti ed attività con<br />
potenziale di impatto odorigeno chiarendo al contempo che “l’elenco ha […] natura indicativa e può<br />
sempre essere aggiornato, integrato e modificato dalle autorità regionali”. 2<br />
Gli indirizzi precisano infatti che per gli impianti che non rientrano nella tabella, ovvero nelle categorie<br />
individuate dalle autorità regionali, può comunque avvenire l’applicazione delle procedure previste<br />
dagli indirizzi sulla base di valutazioni svolte caso per caso delle autorità competenti.<br />
Sotto il secondo profilo, rimane una prerogativa regionale anche la scelta dell’istruttoria<br />
autorizzativa, ossia i casi in cui le domande di autorizzazione devono contenere la descrizione e<br />
valutazione delle emissioni odorigene e delle misure previste al riguardo ed in cui l’autorizzazione è<br />
legittimata a regolamentare le emissioni odorigene. In quest’ottica, gli indirizzi identificano una serie<br />
di procedure istruttorie applicabili a differenti situazioni, in funzione soprattutto della presenza di<br />
impianti e attività dell’elenco di riferimento o in ulteriori categorie generali individuate dalle autorità<br />
regionali. In particolare, per le fasi dell’iter autorizzativo nelle quali risulta più fattibile ovvero efficace<br />
intervenire sulle emissioni odorigene è previsto che l’adempimento del gestore potrebbe modularsi,<br />
a scelta delle autorità regionali, con una procedura estesa o una procedura semplificata di istruttoria.<br />
L’istruttoria autorizzativa distingue, inoltre, tra stabilimenti esistenti e stabilimenti nuovi con o senza<br />
impatti odorigeni (in questo caso se presenti modifiche peggiorative o segnalazioni) prevedendo a<br />
seconda dei casi procedure estese, semplificate o semplici “ricognizioni”.<br />
Inoltre, tra i contenuti della domanda di autorizzazione per la valutazione delle emissioni odorigene<br />
(nella procedura estesa di istruttoria) vi sono anche i valori di accettabilità dell’impatto olfattivo<br />
presso il ricettore sensibile. Qui risiede un’importante novità del documento data dalla definizione<br />
di soglie di accettabilità nazionali (cfr. immagine 1 che riporta la tabella 3 degli indirizzi ministeriali)<br />
definite sulla base delle classi di sensibilità del recettore avendo come base la classificazione ISTAT e<br />
1<br />
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: Emissioni odorigene, via libera al decreto che adotta le nuove linee di<br />
indirizzo nazionali, disponibile al seguente link https://www.mase.gov.it/notizie/emissioni-odorigene-libera-al-decreto-cheadotta-le-nuove-linee-di-indirizzo-nazionali<br />
2<br />
Nell’elenco sono riportate, tra le altre, le attività di produzione di concimi e fertilizzanti, produzione di conglomerati bituminosi,<br />
essicazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione, tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall’autorità<br />
regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene, industrie petrolifere, fonderie e produzione di anime per<br />
fonderia.<br />
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